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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69070 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 , vertente:
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FEBBO ALBA per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LA GIOIA FLAVIO per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2022, ha chiesto Parte_1
all'adito Tribunale di pronunciare, alle condizioni di cui in atti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13/05/2000, a Spello, con CP_1
da cui non aveva avuto i figli e da cui si era separato in virtù di
[...]
sentenza non definitiva del Tribunale di Roma n. 12526/2017.
La ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio alle diverse condizioni indicate in atti.
All'udienza presidenziale è stato vanamente esperito il tentativo di conciliazione, con conferma in via provvisoria del vigente regime della separazione.
Con ordinanza del GI in data 18.1.2024 la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio sul solo status, con termine di 20 giorni per le comparse conclusionali e di
20 giorni per repliche. Successivamente, acquisiti, come disposto con ordinanze collegiali in data 24.9.2024 e in data 21.10.2024, la sentenza parziale di separazione
(non depositata nè annotata nell'estratto dell'atto di matrimonio) e l'estratto dell'atto di matrimonio annotato, la decisione sullo status, decorso l'ulteriore termine all'uopo assegnato con ordinanza in data 21.10.2024, è stata nuovamente rimessa al Collegio.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati giudizialmente in virtù di sentenza non definitiva del Tribunale di Roma n.
12526/2017, irrevocabile.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale
2 convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa all'udienza del 25.6.2024.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SPELLO, il 13/05/2000 da e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 2000, Parte 2, Serie
A, Uff. 1, atto n. 8;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza emessa all'udienza del 25.6.2024;
4) spese alla sentenza definitiva.
Roma, 7.1.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69070 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 , vertente:
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FEBBO ALBA per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LA GIOIA FLAVIO per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2022, ha chiesto Parte_1
all'adito Tribunale di pronunciare, alle condizioni di cui in atti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13/05/2000, a Spello, con CP_1
da cui non aveva avuto i figli e da cui si era separato in virtù di
[...]
sentenza non definitiva del Tribunale di Roma n. 12526/2017.
La ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio alle diverse condizioni indicate in atti.
All'udienza presidenziale è stato vanamente esperito il tentativo di conciliazione, con conferma in via provvisoria del vigente regime della separazione.
Con ordinanza del GI in data 18.1.2024 la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio sul solo status, con termine di 20 giorni per le comparse conclusionali e di
20 giorni per repliche. Successivamente, acquisiti, come disposto con ordinanze collegiali in data 24.9.2024 e in data 21.10.2024, la sentenza parziale di separazione
(non depositata nè annotata nell'estratto dell'atto di matrimonio) e l'estratto dell'atto di matrimonio annotato, la decisione sullo status, decorso l'ulteriore termine all'uopo assegnato con ordinanza in data 21.10.2024, è stata nuovamente rimessa al Collegio.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati giudizialmente in virtù di sentenza non definitiva del Tribunale di Roma n.
12526/2017, irrevocabile.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale
2 convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa all'udienza del 25.6.2024.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SPELLO, il 13/05/2000 da e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 2000, Parte 2, Serie
A, Uff. 1, atto n. 8;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza emessa all'udienza del 25.6.2024;
4) spese alla sentenza definitiva.
Roma, 7.1.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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