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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/10/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice OS NE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2141/2021 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nella qualità di eredi di , nato il [...] a [...]
[...] Persona_1
a Cancello (CE) e deceduto a Napoli in data 07.02.2021, rappresentati e difesi dall'avv.to
OL CC ed elettivamente domiciliati in Aversa alla via Giotto n. 87, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15 presso l'avv.to Felice Laudadio che la rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.4.2021, i ricorrenti in epigrafe indicati, nella qualità di eredi di , hanno esposto che: il loro dante causa è stato alle dipendenze dell' Persona_1 [...]
dal 30.10.1982 al 31.12.2020, inquadrato come “collaboratore amministrativo CP_2 professionale” categoria D fascia 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
Comparto Sanità Pubblica;
che con disposizione di servizio n. 35465 del 28.11.2013 il
Direttore Generale assegnava a la responsabilità dell'organizzazione del Persona_1 parco auto per una ottimizzazione dell'uso dei veicoli;
che, quindi, dal 2013
[...]
ha svolto in via continuativa l'incarico di responsabile dell'organizzazione del Persona_1
1 parco auto, occupandosi della stesura di tutti gli atti relativi la ricognizione del parco auto;
della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, della sostituzione degli automezzi aziendali usurati;
che tali compiti, che venivano svolti con assunzione di responsabilità ed interfacciandosi con il solo Direttore del Provveditorato, rientravano nella catgoria Ds “collaboratore amministrativo – professionale esperto”.
Hanno quindi lamentato la percezione da parte del proprio dante causa di una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante in ragione dello svolgimento di fatto di mansioni superiori.
Hanno poi esposto che l'incarico di responsabile del parco auto costituiva incarico di posizione sicché spettava al dante causa altresì l'indennità di funzione prevista dall'art. 36 del CCNL di categoria.
Pertanto, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità, hanno evocato in giudizio l' per CP_1 veder dichiarare il diritto alla corresponsione delle differenze retributive per le mansioni superiori effettivamente svolte da , ininterrottamente, nella qualità di Persona_1
Responsabile dell'Organizzazione del , dal 01.12.2013 al Parte_5 CP_1
31.12.2020 e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in loro favore della CP_1 somma di € 13.383,63 come da conteggi analitici allegati al ricorso, e al pagamento della somma di € 32.537,54 a titolo di indennità di funzione maturata, o, in via subordinata, al pagamento della diversa somma accertata, oltre interessi. Il tutto con vittoria di spese di lite e con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la convenuta contestando nel merito la pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto ed eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti lavorativi vantati.
Ammessa ed espletata la prova per testi, la causa è definita con sentenza versata in atti, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
La parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo di accertare l'espletamento da parte di di mansioni superiori rispetto a quelle previste dal contratto e di accertare Persona_1 il diritto del proprio dante causa a percepire la retribuzione spettante in ragione delle previsioni del CCNL di categoria.
La stessa parte ricorrente ha poi assunto che il dante causa non ha percepito l'indennità di funzione prevista dal CCNL.
2 Occorre, quindi, in questa sede procedere all'esame distinto delle pretese creditorie cumulate dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo.
Con riguardo alla prima domanda formulata in ricorso, gli istanti hanno dedotto che il ha espletato mansioni afferenti ad una categoria superiore rispetto a quella Persona_1 di inquadramento contrattuale. Segnatamente, la parte ricorrente ha riferito che il proprio dante causa avrebbe espletato mansioni riconducibili alla categoria D super in luogo delle mansioni di cui alla categoria D, oggetto di formale inquadramento.
La normativa che regola la materia nell'ambito della privatizzazione e contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego alle dipendenze della P.A. ovvero il d.lgs. 30 marzo 2001
n.165, all'art. 52 così statuisce: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma
1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. […] 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto
l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con
3 dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”.
Alla luce della normativa richiamata, lo svolgimento di fatto di mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento superiore, seppur ammissibile nelle ipotesi tassativamente previste, non determina l'inquadramento del dipendente in un livello superiore, ma solo il riconoscimento del trattamento retributivo ad esso riferito, onde evitare che venga violata l'imparzialità della P.A. rispetto alle assunzioni che sono intervenute per quel livello di inquadramento solo a seguito del superamento di un concorso pubblico e il buon andamento della stessa, per cui è necessaria una organizzazione delle risorse in maniera efficiente e soprattutto rispondente alle esigenze organizzative e funzionali dell'apparato pubblico nel settore di riferimento, considerato il preventivo bilancio in termini di spesa pubblica.
Si richiama in tal senso la giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. S.U. n. 25837/2007) secondo cui va riconosciuto il diritto del pubblico dipendente che svolge mansioni superiori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost..
Ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento e quindi dell'accertamento del diritto al trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori svolte, preliminare è la verifica dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria
e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr., tra le altre, Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez.
L, 27.9.2010, n. 20272).
Fatte tali premesse, va evidenziato a questo punto che alla categoria D “Appartengono i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti,
4 autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Nel livello economico D super (Ds) “Appartengono altresì a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
La particolare ampiezza dell'autonomia e discrezionalità che caratterizza il livello economico superiore si evince ancora di più dalla descrizione del profilo professionale che qui rileva.
Secondo la previsione del CCNL di categoria, collaboratore amministrativo – professionale
è colui che “svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo- professionale possono svolgersi - oltre che nel settore amministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”.
Mentre, collaboratore amministrativo - professionale esperto è colui che “assicura, oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività amministrative e contabili di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale amministrativo cui fornisce istruzioni;
assume responsabilità diretta per le attività cui è preposto. Formula proposte operative per
l'organizzazione del lavoro nelle attività di competenza e per la semplificazione amministrativa. Le attività lavorative del collaboratore professionale amministrativo esperto possono svolgersi - oltre che nell'area amministrativa - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed
i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”.
5 Dunque, dalla lettura di quanto sopra riportato, si evince che la differenza risiede nella maggiore autonomia e discrezionalità operativa richiesta nel livello Ds che si esplicano nelle funzioni di direzione e coordinamento di attività, che comportano la necessità di collaborare con risorse umane alle quali vengono impartite istruzioni, e nel coinvolgimento in iniziative di programmazione e proposta.
Tanto premesso, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sopraesposte al caso di specie, deve affermarsi che le mansioni svolte dal , come desumibili dalla Persona_1 documentazione versata in atti e come risultanti dalla prova orale espletata, siano effettivamente riconducibili al livello di inquadramento superiore Ds.
Quanto alla documentazione versata in atti, si ritiene assuma particolare rilievo la delibera n. 35465 del 26.11.2013 con la quale veniva assegnata al la gestione del sistema Persona_1 informativo del parco auto e la responsabilità dell'organizzazione di tale settore ai fini dell'ottimizzazione dell'utilizzo dei veicoli, prevedendo altresì la sottoposizione del lavoratore al dirigente responsabile del Servizio Provveditorato/Economato.
In tal senso si richiama altresì la richiesta di relazione a firma del direttore generale Parte_6 con la quale si chiedeva al di relazionare, quale responsabile, in ordine alla flotta Persona_1 aziendale proponendo eventuali soluzioni di criticità.
Molteplici sono poi gli atti dai quali si evince in capo al un'iniziativa di proposta. Persona_1
In ordine agli esiti dell'istruttoria orale, si evidenzia che i testi escussi di parte ricorrente nonché il teste di parte resistente hanno confermato le attività svolte dal Testimone_1
come indicate nell'atto introduttivo ed hanno sottolineato l'autonomia operativa Persona_1
e la funzione di coordinamento svolta dal anche nei confronti degli altri addetti Persona_1 al medesimo settore.
In particolare, il teste ha dichiarato: “AD Sono stato collaboratore Testimone_2 amministrativo alle dipendenze dell' fino a giugno 2022. CP_1
AD VO con il sig. . Persona_1
AD Lui aveva funzione di responsabile del parco auto;
si occupava delle riparazioni delle auto e adottava gli atti deliberativi. Si occupava di tutto il parco auto dell' . So CP_1 che sottoscriveva gli atti deliberativi a cui ho fatto riferimento.
AD Non vi era alcun altro dipendente che svolgeva la sua attività.
AD Il Sig. ha sempre svolto questa attività. Persona_1
6 AD Si occupava di effettuare i pagamenti del bollo delle auto e stipulava anche i contratti Con per il parcheggio delle auto delle
AD Io collaboravo con lui. Dopo che lui è venuto a mancare ho in parte svolto il suo stesso lavoro.
AD Noi abbiamo un parcheggio sul Corso a e sono parcheggiate circa 25 auto. CP_1
Ogni sei mesi si comunicava alla società che gestiva il parcheggio le autovetture che dovevano essere parcheggiate.
AD Il sig. verificare se doveva essere pagato il bollo sulle singole autovetture Persona_1
e l'assicurazione auto. Quando erano necessarie delle riparazioni, il sig. Persona_1 verificava il preventivo stilato dall'officina e se lo riteneva opportuno disponeva procedersi con le riparazioni
AD l' si avvale delle auto per svolgere diversi servizi. CP_1
AD Il sig. si occupava della gestione del parco di tutte le autovetture in Persona_1 proprietà dell' , anche in relazione alle varie articolazioni dell' CP_1 [...]
. Parte_7
AD Noi collaboratori svolgevamo le pratiche e le attività che ci assegnava. Ma l'atto deliberativo per i pagamenti veniva effettuato da lui.
AD Il sig. predisponeva l'atto deliberativo che poi veniva firmato comunque Persona_1 dal direttore dell'ufficio Provveditorato.
AD Si, il sig. assumeva la responsabilità di scegliere ad esempio il preventivo Persona_1 ritenuto più valido per la riparazione dell'autovettura ed assumeva altresì la decisione di dismettere l'uso di un'autovettura”.
Il teste ha dichiarato: “AD Sono stato collaboratore amministrativo alle Testimone_3 dipendenze dell' , per il servizio parco macchine. CP_1
AD Io ho collaborato con il sig. . Lui era responsabile del parco macchine. Lui Persona_1 preparava gare e aveva contatti con assicurazioni, e si occupava del pagamento del parcheggio.
AD Io ho collaborato dal 2014/2015, non ricordo con esattezza, sino al decesso del sig.
. Persona_1
AD Il sig. coordinava noi altri collaboratori. Noi seguivamo le sue direttive. Persona_1
7 AD Lui stava a contatto con le officine meccaniche, con i gommisti;
noi altri collaboratori non avevamo compiti specifici, ma ci occupavano di quelle pratiche di cui lui, ad esempio, per ragioni di urgenza non poteva occuparsi.
AD Io notavo che lui preparava degli atti che sottoponeva al dirigente del settore. Ma non so precisare il contenuto di tali atti. Ricordo però che su tali atti c'era il timbro suo e quello del direttore. C'era un rapporto di collaborazione tra il e il dirigente. Persona_1
AD La gara veniva svolta per la riparazione delle auto. Non so riferire sulle modalità con cui la gara veniva svolta.
AD Il si occupava anche del pagamento delle assicurazioni e dei pagamenti Persona_1 relativi a tutto il parco macchine, anche per le riparazioni. Era il che preparava Persona_1
i pagamenti. Era l'unico abilitato dell'ufficio allo svolgimento di tali attività. Ciò anche con riguardo il pagamento del parcheggio.
AD Si occupava, coordinandosi con il dirigente, di tutto il parco macchine dell'
[...]
, quindi anche delle autovetture in dotazione degli altri distretti dell' ”. CP_1 CP_1
Le dichiarazioni rese da tali testi appaiono attendibili in quanto provenienti da soggetti a diretta conoscenza dei fatti di causa in quanto colleghi di lavoro del per tutto il Persona_1 periodo per cui è causa. Esse inoltre sono coerenti, univoche e non contraddittorie.
Esse depongono nel senso della sussistenza in capo al della autonomia e Persona_1 responsabilità della gestione del settore di riferimento e dei poteri di coordinamento del personale ivi preposto.
Analoghe considerazioni valgono per il teste indotto di parte resistente Testimone_1 che ha a sua volta dichiarato: “AD Ho svolto le funzioni di direttore dell'UOC
Provveditorato dal 2015. Dal 2013 dirigente di una struttura semplice Economato, sempre riferibile al servizio provveditorato. Prima ancora ero collaboratore amministrativo sempre all'interno del servizio provveditorato.
AD Si il era collaboratore amministrativo. Persona_1
AD Era responsabile dell'autoparco. Si occupava di tutta la gestione dell'autoparco ed in particolare della manutenzione degli automezzi.
AD Noi generalmente facevamo una gara e c'erano diverse ditte che erano affidatarie dell'appalto. Lui contattava la ditta competente per territorio e inviava presso l'officina
l'autovettura che necessitava di riparazioni.
8 AD Ero io in quanto dirigente ad adottare sia la determina di liquidazione che la delibera di affidamento a seguito di gara.
AD La gara per l'affidamento dell'appalto era annuale. Quando andava deserta, si acquisivano dei preventivi da varie officine individuate e poi all'esito dell'analisi dei preventivi veniva adottata la determina di affidamento.
AD Non veniva effettuata alcuna valutazione. L'affidamento veniva disposto in virtù del criterio del prezzo più basso. Negli ultimi tempi erano peraltro poche le auto di proprietà dell' . Molte nell'ultimo periodo erano a noleggio e delle riparazioni se ne CP_1 occupava direttamente l'impresa. Faccio riferimento al periodo successivo ad una dismissione iniziata nel 2015. Dopo la dismissione di autovettura molto vecchie non abbiamo tendenzialmente più acquistato autovetture ed abbiamo adottato prevalentemente la formula del noleggio.
AD Il sig. coordinava gli altri collaboratori amministrativi preposti al Persona_1 medesimo ufficio.
AD il sig. controllava le scadenze del bollo auto e dell'assicurazione e l'ufficio Persona_1 che si occupava dell'autoparco predisponeva la determina che poi veniva sottoscritta da me”.
Anche tale teste di parte resistente, a conoscenza dei fatti di causa in quanto dirigente del settore provveditorato ricomprendente anche il parco auto, ha riferito dell'attività - svolta dal in via continuativa e prevalente - di coordinamento e di gestione del parco Persona_1 auto, con poteri di proposta, riconoscendo altresì in capo a quest'ultimo autonomia operativa, attribuendo, invece, la responsabilità di tipo decisionale a sé stessa quale dirigente.
Deve, quindi, ritenersi raggiunta la prova degli elementi che connotano il livello invocato e che sono quindi decisivi ai fini della sussunzione delle mansioni nel livello superiore DS quali – si ribadisce - la responsabilità e la maggiore autonomia operativa rappresentata dall'attività di coordinamento e di direzione.
Da tanto consegue che devono riconoscersi in favore degli eredi odierni ricorrenti le differenze retributive maturate in ragione dello svolgimento di mansioni superiori nella misura quantificata dalla parte ricorrente nei conteggi allegati al ricorso, ritenuta la correttezza degli stessi alla luce del CCNL e considerata la non specifica contestazione da parte della resistente , nei limiti delle somme non prescritte. CP_1
9 In ordine all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'Azienda sanitaria, tenuto conto del termine quinquennale applicabile, deve infatti evidenziarsi che risultano prescritte per decorso del termine quinquennale (decorrente dalla maturazione del credito e quindi nel corso del rapporto di lavoro) le differenze retributive maturate sino al 20.10.2015.
Infatti, l'unico valido atto interruttivo è la diffida formulata dal procuratore di parte ricorrente per conto del e ricevuta dall' in data 20.10.2020. Invece, Persona_1 CP_1 nessuna efficacia interruttiva svolgono gli ulteriori atti interruttivi versati in atti a firma del in quanto contenenti esclusivamente l'indicazione del credito vantato a titolo di Persona_1 indennità di posizione organizzativa (cfr. produzione di parte ricorrente).
In definitiva, alla luce delle sopra esposte considerazioni, l' va condannata al CP_1 pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 10.297,17 a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili alla categoria Ds dal
01/12/2013 al 31/12/2020, oltre interessi legali dalla debenza sino al soddisfo.
Venendo alla ulteriore e distinta domanda contenuta in ricorso, va premesso che il conferimento di una posizione organizzativa è cosa ben diversa dallo svolgimento di mansioni superiori, non comportando l'assolvimento di un tale incarico l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l'attribuzione di un incarico di responsabilità con correlato beneficio economico (cfr. Cass n. 6367/2015 e Cass. n.
21261/2017).
Orbene, in tema di posizioni organizzative l'art. 20 del CCNL Comparto Sanità 1998 – 2001 prevede, al comma 1, che “le aziende e gli enti, sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, istituiranno posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di responsabilità. Le posizioni organizzative, a titolo esemplificativo, possono riguardare settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione dei servizi, dipartimenti, uffici
o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa o svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione quali ad esempio i processi assistenziali, oppure lo svolgimento di: attività di staff e/o studio;
di ricerca;
ispettive, di vigilanza e controllo;
di coordinamento di attività didattica. La graduazione delle funzioni è definita da ciascuna azienda o ente in base a criteri adottati per valutare le posizioni organizzative individuate.
Nella graduazione delle funzioni le aziende ed enti tengono conto, a titolo esemplificativo
10 dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa: a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;
b) grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati;
c) complessità delle competenze attribuite;
d) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite;
e) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali.”.
Il successivo art. 21 prevede:
1. Le aziende o enti formulano in via preventiva i criteri generali per conferire al personale indicato nel comma 2 gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite.
2. Per il conferimento degli incarichi le aziende o enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D.
3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato in relazione ad essi è corrisposta l'indennità di funzione prevista dall'art.36, da attribuire per la durata dell'incarico. Al finanziamento dell'indennità si provvede con il fondo previsto dall'art. 39.
[…]”.
Tanto premesso, è documentato in atti, oltre che incontestato, che l' con Parte_8 deliberazione n. 362 del 3 agosto 2005 abbia provveduto ad istituire incarichi di posizioni organizzative, tra cui quella in ambito amministrativo denominata “Procedure amministrative e contabili Manutenzione e Autoparco Aziendale” rientrante nella categoria
B per la quale era previsto un'indennità pari ad € 4.648,22 annui, provvedendo altresì ad indire avviso interno per la selezione ed il conferimento dello stesso incarico.
È poi documentato che l' abbia in data 29.10.2013 assegnato su sua Controparte_2 richiesta il all'UOC Provveditorato attribuendogli poi la responsabilità del parco Persona_1 auto aziendale.
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, ciò non appare sufficiente ai fini del riconoscimento dell'indennità spettante a chi ha assunto l'incarico di posizione organizzativa in quanto ai fini della declaratoria di tale diritto di credito si ritiene necessario che l'incarico in questione sia stato individuato nell'atto aziendale e conferito secondo i criteri, le forme e le procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
11 In altri termini, anche alla luce delle deduzioni formulate in memoria dalla resistente
[...]
, deve affermarsi che nel caso di specie la documentazione richiamata dalla parte CP_1 ricorrente non prova che la posizione organizzativa, istituita dall' fosse prevista Pt_9 anche nell'ambito dell'organizzazione della costituita e che in particolare la CP_1 gestione dell'auto parco aziendale corrispondesse ad una specifica posizione organizzativa.
Infatti, non può tralasciarsi la circostanza che il parco auto gestito da fosse Persona_1 afferente al servizio Provveditorato/Economato al quale era preposto un dirigente responsabile, come confermato dall'istruttoria orale svolta.
D'altra parte, la stessa giurisprudenza richiamata dalla difesa di parte ricorrente nell'atto introduttivo e nelle note autorizzate afferma la necessità della previa istituzione della posizione organizzativa che non può presumersi nel caso di specie per il solo fatto che la stessa fosse prevista nel 2005 dall' tenuto conto del contesto temporale in cui Pt_9
ha operato e della fusione dell' nell' Persona_1 Pt_9 CP_1
Infine, la delibera n. 31897 del 29.10.2013 non attribuisce alcuna posizione organizzativa al ma la stessa si limita ad assegnare il lavoratore all'UOC Provveditorato – Settore Persona_1
Autoparco secondo la posizione funzionale rivestita. Quanto poi alla successiva delibera del
29.11.2013, ivi si precisa che è attribuita a la responsabilità della gestione Persona_1 del parco auto aziendale afferente al servizio provveditorato/economato, diretto da altro dirigente responsabile cui il era sottoposto, senza – peraltro - qualificare il reparto Persona_1 in questione come posizione organizzativa.
Sicché la domanda diretta al pagamento dell'indennità di funzione per lo svolgimento dell'incarico di responsabile del parco auto va rigettata.
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, si compensano nella misura della metà. La restante metà segue la soccombenza ed è posta a carico dell CP_1 liquidata come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale del ricorso, condanna la resistente al pagamento in CP_1 favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, per le causali di cui in motivazione, della somma pari ad € 10.297,17, oltre interessi legali dalla debenza sino al soddisfo;
12 2) rigetta nel resto;
3) condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che liquida nella CP_1 misura di euro 1.350,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.. Compensa tra le parti la restante metà.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
S. Maria Capua Vetere, il 10.10.2025
Il Giudice del lavoro
OS NE
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice OS NE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2141/2021 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nella qualità di eredi di , nato il [...] a [...]
[...] Persona_1
a Cancello (CE) e deceduto a Napoli in data 07.02.2021, rappresentati e difesi dall'avv.to
OL CC ed elettivamente domiciliati in Aversa alla via Giotto n. 87, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15 presso l'avv.to Felice Laudadio che la rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.4.2021, i ricorrenti in epigrafe indicati, nella qualità di eredi di , hanno esposto che: il loro dante causa è stato alle dipendenze dell' Persona_1 [...]
dal 30.10.1982 al 31.12.2020, inquadrato come “collaboratore amministrativo CP_2 professionale” categoria D fascia 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
Comparto Sanità Pubblica;
che con disposizione di servizio n. 35465 del 28.11.2013 il
Direttore Generale assegnava a la responsabilità dell'organizzazione del Persona_1 parco auto per una ottimizzazione dell'uso dei veicoli;
che, quindi, dal 2013
[...]
ha svolto in via continuativa l'incarico di responsabile dell'organizzazione del Persona_1
1 parco auto, occupandosi della stesura di tutti gli atti relativi la ricognizione del parco auto;
della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, della sostituzione degli automezzi aziendali usurati;
che tali compiti, che venivano svolti con assunzione di responsabilità ed interfacciandosi con il solo Direttore del Provveditorato, rientravano nella catgoria Ds “collaboratore amministrativo – professionale esperto”.
Hanno quindi lamentato la percezione da parte del proprio dante causa di una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante in ragione dello svolgimento di fatto di mansioni superiori.
Hanno poi esposto che l'incarico di responsabile del parco auto costituiva incarico di posizione sicché spettava al dante causa altresì l'indennità di funzione prevista dall'art. 36 del CCNL di categoria.
Pertanto, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità, hanno evocato in giudizio l' per CP_1 veder dichiarare il diritto alla corresponsione delle differenze retributive per le mansioni superiori effettivamente svolte da , ininterrottamente, nella qualità di Persona_1
Responsabile dell'Organizzazione del , dal 01.12.2013 al Parte_5 CP_1
31.12.2020 e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in loro favore della CP_1 somma di € 13.383,63 come da conteggi analitici allegati al ricorso, e al pagamento della somma di € 32.537,54 a titolo di indennità di funzione maturata, o, in via subordinata, al pagamento della diversa somma accertata, oltre interessi. Il tutto con vittoria di spese di lite e con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la convenuta contestando nel merito la pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto ed eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti lavorativi vantati.
Ammessa ed espletata la prova per testi, la causa è definita con sentenza versata in atti, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
La parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo di accertare l'espletamento da parte di di mansioni superiori rispetto a quelle previste dal contratto e di accertare Persona_1 il diritto del proprio dante causa a percepire la retribuzione spettante in ragione delle previsioni del CCNL di categoria.
La stessa parte ricorrente ha poi assunto che il dante causa non ha percepito l'indennità di funzione prevista dal CCNL.
2 Occorre, quindi, in questa sede procedere all'esame distinto delle pretese creditorie cumulate dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo.
Con riguardo alla prima domanda formulata in ricorso, gli istanti hanno dedotto che il ha espletato mansioni afferenti ad una categoria superiore rispetto a quella Persona_1 di inquadramento contrattuale. Segnatamente, la parte ricorrente ha riferito che il proprio dante causa avrebbe espletato mansioni riconducibili alla categoria D super in luogo delle mansioni di cui alla categoria D, oggetto di formale inquadramento.
La normativa che regola la materia nell'ambito della privatizzazione e contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego alle dipendenze della P.A. ovvero il d.lgs. 30 marzo 2001
n.165, all'art. 52 così statuisce: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma
1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. […] 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto
l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con
3 dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”.
Alla luce della normativa richiamata, lo svolgimento di fatto di mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento superiore, seppur ammissibile nelle ipotesi tassativamente previste, non determina l'inquadramento del dipendente in un livello superiore, ma solo il riconoscimento del trattamento retributivo ad esso riferito, onde evitare che venga violata l'imparzialità della P.A. rispetto alle assunzioni che sono intervenute per quel livello di inquadramento solo a seguito del superamento di un concorso pubblico e il buon andamento della stessa, per cui è necessaria una organizzazione delle risorse in maniera efficiente e soprattutto rispondente alle esigenze organizzative e funzionali dell'apparato pubblico nel settore di riferimento, considerato il preventivo bilancio in termini di spesa pubblica.
Si richiama in tal senso la giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. S.U. n. 25837/2007) secondo cui va riconosciuto il diritto del pubblico dipendente che svolge mansioni superiori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost..
Ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento e quindi dell'accertamento del diritto al trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori svolte, preliminare è la verifica dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria
e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr., tra le altre, Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez.
L, 27.9.2010, n. 20272).
Fatte tali premesse, va evidenziato a questo punto che alla categoria D “Appartengono i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti,
4 autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Nel livello economico D super (Ds) “Appartengono altresì a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
La particolare ampiezza dell'autonomia e discrezionalità che caratterizza il livello economico superiore si evince ancora di più dalla descrizione del profilo professionale che qui rileva.
Secondo la previsione del CCNL di categoria, collaboratore amministrativo – professionale
è colui che “svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo- professionale possono svolgersi - oltre che nel settore amministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”.
Mentre, collaboratore amministrativo - professionale esperto è colui che “assicura, oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività amministrative e contabili di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale amministrativo cui fornisce istruzioni;
assume responsabilità diretta per le attività cui è preposto. Formula proposte operative per
l'organizzazione del lavoro nelle attività di competenza e per la semplificazione amministrativa. Le attività lavorative del collaboratore professionale amministrativo esperto possono svolgersi - oltre che nell'area amministrativa - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed
i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”.
5 Dunque, dalla lettura di quanto sopra riportato, si evince che la differenza risiede nella maggiore autonomia e discrezionalità operativa richiesta nel livello Ds che si esplicano nelle funzioni di direzione e coordinamento di attività, che comportano la necessità di collaborare con risorse umane alle quali vengono impartite istruzioni, e nel coinvolgimento in iniziative di programmazione e proposta.
Tanto premesso, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sopraesposte al caso di specie, deve affermarsi che le mansioni svolte dal , come desumibili dalla Persona_1 documentazione versata in atti e come risultanti dalla prova orale espletata, siano effettivamente riconducibili al livello di inquadramento superiore Ds.
Quanto alla documentazione versata in atti, si ritiene assuma particolare rilievo la delibera n. 35465 del 26.11.2013 con la quale veniva assegnata al la gestione del sistema Persona_1 informativo del parco auto e la responsabilità dell'organizzazione di tale settore ai fini dell'ottimizzazione dell'utilizzo dei veicoli, prevedendo altresì la sottoposizione del lavoratore al dirigente responsabile del Servizio Provveditorato/Economato.
In tal senso si richiama altresì la richiesta di relazione a firma del direttore generale Parte_6 con la quale si chiedeva al di relazionare, quale responsabile, in ordine alla flotta Persona_1 aziendale proponendo eventuali soluzioni di criticità.
Molteplici sono poi gli atti dai quali si evince in capo al un'iniziativa di proposta. Persona_1
In ordine agli esiti dell'istruttoria orale, si evidenzia che i testi escussi di parte ricorrente nonché il teste di parte resistente hanno confermato le attività svolte dal Testimone_1
come indicate nell'atto introduttivo ed hanno sottolineato l'autonomia operativa Persona_1
e la funzione di coordinamento svolta dal anche nei confronti degli altri addetti Persona_1 al medesimo settore.
In particolare, il teste ha dichiarato: “AD Sono stato collaboratore Testimone_2 amministrativo alle dipendenze dell' fino a giugno 2022. CP_1
AD VO con il sig. . Persona_1
AD Lui aveva funzione di responsabile del parco auto;
si occupava delle riparazioni delle auto e adottava gli atti deliberativi. Si occupava di tutto il parco auto dell' . So CP_1 che sottoscriveva gli atti deliberativi a cui ho fatto riferimento.
AD Non vi era alcun altro dipendente che svolgeva la sua attività.
AD Il Sig. ha sempre svolto questa attività. Persona_1
6 AD Si occupava di effettuare i pagamenti del bollo delle auto e stipulava anche i contratti Con per il parcheggio delle auto delle
AD Io collaboravo con lui. Dopo che lui è venuto a mancare ho in parte svolto il suo stesso lavoro.
AD Noi abbiamo un parcheggio sul Corso a e sono parcheggiate circa 25 auto. CP_1
Ogni sei mesi si comunicava alla società che gestiva il parcheggio le autovetture che dovevano essere parcheggiate.
AD Il sig. verificare se doveva essere pagato il bollo sulle singole autovetture Persona_1
e l'assicurazione auto. Quando erano necessarie delle riparazioni, il sig. Persona_1 verificava il preventivo stilato dall'officina e se lo riteneva opportuno disponeva procedersi con le riparazioni
AD l' si avvale delle auto per svolgere diversi servizi. CP_1
AD Il sig. si occupava della gestione del parco di tutte le autovetture in Persona_1 proprietà dell' , anche in relazione alle varie articolazioni dell' CP_1 [...]
. Parte_7
AD Noi collaboratori svolgevamo le pratiche e le attività che ci assegnava. Ma l'atto deliberativo per i pagamenti veniva effettuato da lui.
AD Il sig. predisponeva l'atto deliberativo che poi veniva firmato comunque Persona_1 dal direttore dell'ufficio Provveditorato.
AD Si, il sig. assumeva la responsabilità di scegliere ad esempio il preventivo Persona_1 ritenuto più valido per la riparazione dell'autovettura ed assumeva altresì la decisione di dismettere l'uso di un'autovettura”.
Il teste ha dichiarato: “AD Sono stato collaboratore amministrativo alle Testimone_3 dipendenze dell' , per il servizio parco macchine. CP_1
AD Io ho collaborato con il sig. . Lui era responsabile del parco macchine. Lui Persona_1 preparava gare e aveva contatti con assicurazioni, e si occupava del pagamento del parcheggio.
AD Io ho collaborato dal 2014/2015, non ricordo con esattezza, sino al decesso del sig.
. Persona_1
AD Il sig. coordinava noi altri collaboratori. Noi seguivamo le sue direttive. Persona_1
7 AD Lui stava a contatto con le officine meccaniche, con i gommisti;
noi altri collaboratori non avevamo compiti specifici, ma ci occupavano di quelle pratiche di cui lui, ad esempio, per ragioni di urgenza non poteva occuparsi.
AD Io notavo che lui preparava degli atti che sottoponeva al dirigente del settore. Ma non so precisare il contenuto di tali atti. Ricordo però che su tali atti c'era il timbro suo e quello del direttore. C'era un rapporto di collaborazione tra il e il dirigente. Persona_1
AD La gara veniva svolta per la riparazione delle auto. Non so riferire sulle modalità con cui la gara veniva svolta.
AD Il si occupava anche del pagamento delle assicurazioni e dei pagamenti Persona_1 relativi a tutto il parco macchine, anche per le riparazioni. Era il che preparava Persona_1
i pagamenti. Era l'unico abilitato dell'ufficio allo svolgimento di tali attività. Ciò anche con riguardo il pagamento del parcheggio.
AD Si occupava, coordinandosi con il dirigente, di tutto il parco macchine dell'
[...]
, quindi anche delle autovetture in dotazione degli altri distretti dell' ”. CP_1 CP_1
Le dichiarazioni rese da tali testi appaiono attendibili in quanto provenienti da soggetti a diretta conoscenza dei fatti di causa in quanto colleghi di lavoro del per tutto il Persona_1 periodo per cui è causa. Esse inoltre sono coerenti, univoche e non contraddittorie.
Esse depongono nel senso della sussistenza in capo al della autonomia e Persona_1 responsabilità della gestione del settore di riferimento e dei poteri di coordinamento del personale ivi preposto.
Analoghe considerazioni valgono per il teste indotto di parte resistente Testimone_1 che ha a sua volta dichiarato: “AD Ho svolto le funzioni di direttore dell'UOC
Provveditorato dal 2015. Dal 2013 dirigente di una struttura semplice Economato, sempre riferibile al servizio provveditorato. Prima ancora ero collaboratore amministrativo sempre all'interno del servizio provveditorato.
AD Si il era collaboratore amministrativo. Persona_1
AD Era responsabile dell'autoparco. Si occupava di tutta la gestione dell'autoparco ed in particolare della manutenzione degli automezzi.
AD Noi generalmente facevamo una gara e c'erano diverse ditte che erano affidatarie dell'appalto. Lui contattava la ditta competente per territorio e inviava presso l'officina
l'autovettura che necessitava di riparazioni.
8 AD Ero io in quanto dirigente ad adottare sia la determina di liquidazione che la delibera di affidamento a seguito di gara.
AD La gara per l'affidamento dell'appalto era annuale. Quando andava deserta, si acquisivano dei preventivi da varie officine individuate e poi all'esito dell'analisi dei preventivi veniva adottata la determina di affidamento.
AD Non veniva effettuata alcuna valutazione. L'affidamento veniva disposto in virtù del criterio del prezzo più basso. Negli ultimi tempi erano peraltro poche le auto di proprietà dell' . Molte nell'ultimo periodo erano a noleggio e delle riparazioni se ne CP_1 occupava direttamente l'impresa. Faccio riferimento al periodo successivo ad una dismissione iniziata nel 2015. Dopo la dismissione di autovettura molto vecchie non abbiamo tendenzialmente più acquistato autovetture ed abbiamo adottato prevalentemente la formula del noleggio.
AD Il sig. coordinava gli altri collaboratori amministrativi preposti al Persona_1 medesimo ufficio.
AD il sig. controllava le scadenze del bollo auto e dell'assicurazione e l'ufficio Persona_1 che si occupava dell'autoparco predisponeva la determina che poi veniva sottoscritta da me”.
Anche tale teste di parte resistente, a conoscenza dei fatti di causa in quanto dirigente del settore provveditorato ricomprendente anche il parco auto, ha riferito dell'attività - svolta dal in via continuativa e prevalente - di coordinamento e di gestione del parco Persona_1 auto, con poteri di proposta, riconoscendo altresì in capo a quest'ultimo autonomia operativa, attribuendo, invece, la responsabilità di tipo decisionale a sé stessa quale dirigente.
Deve, quindi, ritenersi raggiunta la prova degli elementi che connotano il livello invocato e che sono quindi decisivi ai fini della sussunzione delle mansioni nel livello superiore DS quali – si ribadisce - la responsabilità e la maggiore autonomia operativa rappresentata dall'attività di coordinamento e di direzione.
Da tanto consegue che devono riconoscersi in favore degli eredi odierni ricorrenti le differenze retributive maturate in ragione dello svolgimento di mansioni superiori nella misura quantificata dalla parte ricorrente nei conteggi allegati al ricorso, ritenuta la correttezza degli stessi alla luce del CCNL e considerata la non specifica contestazione da parte della resistente , nei limiti delle somme non prescritte. CP_1
9 In ordine all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'Azienda sanitaria, tenuto conto del termine quinquennale applicabile, deve infatti evidenziarsi che risultano prescritte per decorso del termine quinquennale (decorrente dalla maturazione del credito e quindi nel corso del rapporto di lavoro) le differenze retributive maturate sino al 20.10.2015.
Infatti, l'unico valido atto interruttivo è la diffida formulata dal procuratore di parte ricorrente per conto del e ricevuta dall' in data 20.10.2020. Invece, Persona_1 CP_1 nessuna efficacia interruttiva svolgono gli ulteriori atti interruttivi versati in atti a firma del in quanto contenenti esclusivamente l'indicazione del credito vantato a titolo di Persona_1 indennità di posizione organizzativa (cfr. produzione di parte ricorrente).
In definitiva, alla luce delle sopra esposte considerazioni, l' va condannata al CP_1 pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 10.297,17 a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili alla categoria Ds dal
01/12/2013 al 31/12/2020, oltre interessi legali dalla debenza sino al soddisfo.
Venendo alla ulteriore e distinta domanda contenuta in ricorso, va premesso che il conferimento di una posizione organizzativa è cosa ben diversa dallo svolgimento di mansioni superiori, non comportando l'assolvimento di un tale incarico l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l'attribuzione di un incarico di responsabilità con correlato beneficio economico (cfr. Cass n. 6367/2015 e Cass. n.
21261/2017).
Orbene, in tema di posizioni organizzative l'art. 20 del CCNL Comparto Sanità 1998 – 2001 prevede, al comma 1, che “le aziende e gli enti, sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, istituiranno posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di responsabilità. Le posizioni organizzative, a titolo esemplificativo, possono riguardare settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione dei servizi, dipartimenti, uffici
o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa o svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione quali ad esempio i processi assistenziali, oppure lo svolgimento di: attività di staff e/o studio;
di ricerca;
ispettive, di vigilanza e controllo;
di coordinamento di attività didattica. La graduazione delle funzioni è definita da ciascuna azienda o ente in base a criteri adottati per valutare le posizioni organizzative individuate.
Nella graduazione delle funzioni le aziende ed enti tengono conto, a titolo esemplificativo
10 dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa: a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;
b) grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati;
c) complessità delle competenze attribuite;
d) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite;
e) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali.”.
Il successivo art. 21 prevede:
1. Le aziende o enti formulano in via preventiva i criteri generali per conferire al personale indicato nel comma 2 gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite.
2. Per il conferimento degli incarichi le aziende o enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D.
3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato in relazione ad essi è corrisposta l'indennità di funzione prevista dall'art.36, da attribuire per la durata dell'incarico. Al finanziamento dell'indennità si provvede con il fondo previsto dall'art. 39.
[…]”.
Tanto premesso, è documentato in atti, oltre che incontestato, che l' con Parte_8 deliberazione n. 362 del 3 agosto 2005 abbia provveduto ad istituire incarichi di posizioni organizzative, tra cui quella in ambito amministrativo denominata “Procedure amministrative e contabili Manutenzione e Autoparco Aziendale” rientrante nella categoria
B per la quale era previsto un'indennità pari ad € 4.648,22 annui, provvedendo altresì ad indire avviso interno per la selezione ed il conferimento dello stesso incarico.
È poi documentato che l' abbia in data 29.10.2013 assegnato su sua Controparte_2 richiesta il all'UOC Provveditorato attribuendogli poi la responsabilità del parco Persona_1 auto aziendale.
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, ciò non appare sufficiente ai fini del riconoscimento dell'indennità spettante a chi ha assunto l'incarico di posizione organizzativa in quanto ai fini della declaratoria di tale diritto di credito si ritiene necessario che l'incarico in questione sia stato individuato nell'atto aziendale e conferito secondo i criteri, le forme e le procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
11 In altri termini, anche alla luce delle deduzioni formulate in memoria dalla resistente
[...]
, deve affermarsi che nel caso di specie la documentazione richiamata dalla parte CP_1 ricorrente non prova che la posizione organizzativa, istituita dall' fosse prevista Pt_9 anche nell'ambito dell'organizzazione della costituita e che in particolare la CP_1 gestione dell'auto parco aziendale corrispondesse ad una specifica posizione organizzativa.
Infatti, non può tralasciarsi la circostanza che il parco auto gestito da fosse Persona_1 afferente al servizio Provveditorato/Economato al quale era preposto un dirigente responsabile, come confermato dall'istruttoria orale svolta.
D'altra parte, la stessa giurisprudenza richiamata dalla difesa di parte ricorrente nell'atto introduttivo e nelle note autorizzate afferma la necessità della previa istituzione della posizione organizzativa che non può presumersi nel caso di specie per il solo fatto che la stessa fosse prevista nel 2005 dall' tenuto conto del contesto temporale in cui Pt_9
ha operato e della fusione dell' nell' Persona_1 Pt_9 CP_1
Infine, la delibera n. 31897 del 29.10.2013 non attribuisce alcuna posizione organizzativa al ma la stessa si limita ad assegnare il lavoratore all'UOC Provveditorato – Settore Persona_1
Autoparco secondo la posizione funzionale rivestita. Quanto poi alla successiva delibera del
29.11.2013, ivi si precisa che è attribuita a la responsabilità della gestione Persona_1 del parco auto aziendale afferente al servizio provveditorato/economato, diretto da altro dirigente responsabile cui il era sottoposto, senza – peraltro - qualificare il reparto Persona_1 in questione come posizione organizzativa.
Sicché la domanda diretta al pagamento dell'indennità di funzione per lo svolgimento dell'incarico di responsabile del parco auto va rigettata.
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, si compensano nella misura della metà. La restante metà segue la soccombenza ed è posta a carico dell CP_1 liquidata come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale del ricorso, condanna la resistente al pagamento in CP_1 favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, per le causali di cui in motivazione, della somma pari ad € 10.297,17, oltre interessi legali dalla debenza sino al soddisfo;
12 2) rigetta nel resto;
3) condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che liquida nella CP_1 misura di euro 1.350,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.. Compensa tra le parti la restante metà.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
S. Maria Capua Vetere, il 10.10.2025
Il Giudice del lavoro
OS NE
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