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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/10/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott. Daniele Salvatore Abbate, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3942 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in via Termini Imerese, via Antonello Gagini n. 12, presso l'Avv. Debora Sansone, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
ricorrente contro
CP_
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
elettivamente domiciliato in via Palermo, via Laurana n. 59,
rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mostacchi e dall'avv. Delia
Cernigliaro;
resistente
OGGETTO: accertamento negativo del credito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 14.10.2025 le parti concludevano come da note depositate, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
ha chiamato in giudizio al fine di accertare la non Parte_1 CP_1
sussistenza del credito di € 110,13, oggetto di missiva datata 14/03/2024, per asserite somme indebitamente corrisposte a titolo di pensione.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto dichiarararsi cessata la materia del CP_1
contendere per essere stata la pretesa revocata in sede di autotutela.
Con note del 13.10.2025 parte ricorrente ha aderito alla richiesta pronuncia di cessata materia del contendere, insistendo nella condanna di al CP_1
pagamento delle spese di lite.
Tanto premesso, va accolta la congiunta richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, dal momento che l'ente resistente in sede stragiudiziale ha riconosciuto stragiudizialmente la pretesa originaria.
Per quanto attiene alle spese di lite, le stesse vanno ripartite in ragione del principio della soccombenza virtuale, che nel caso di specie, tenuto conto dela verosimile fondatezza del ricorso, andrebbero poste in capo alla parte resistente.
Tuttavia, considerata la condotta processuale della stessa, si ritengono sussistenti gravi ragioni per compensare le spese processuali tra le parti in misura pari al 30% con conseguente condanna di parte resistente al pagamento del residuo 30%.
La liquidazione delle stesse va effettuata come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14 ridotti del 50% in ragione della bassa complessità delle questioni.
Da ultimo deve essere accolta la domanda di distrazione proposta dal procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
• condanna parte resistente al pagamento del 70% delle spese di lite, che liquida in euro 210,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, in data 15/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott. Daniele Salvatore Abbate, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3942 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in via Termini Imerese, via Antonello Gagini n. 12, presso l'Avv. Debora Sansone, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
ricorrente contro
CP_
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
elettivamente domiciliato in via Palermo, via Laurana n. 59,
rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mostacchi e dall'avv. Delia
Cernigliaro;
resistente
OGGETTO: accertamento negativo del credito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 14.10.2025 le parti concludevano come da note depositate, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
ha chiamato in giudizio al fine di accertare la non Parte_1 CP_1
sussistenza del credito di € 110,13, oggetto di missiva datata 14/03/2024, per asserite somme indebitamente corrisposte a titolo di pensione.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto dichiarararsi cessata la materia del CP_1
contendere per essere stata la pretesa revocata in sede di autotutela.
Con note del 13.10.2025 parte ricorrente ha aderito alla richiesta pronuncia di cessata materia del contendere, insistendo nella condanna di al CP_1
pagamento delle spese di lite.
Tanto premesso, va accolta la congiunta richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, dal momento che l'ente resistente in sede stragiudiziale ha riconosciuto stragiudizialmente la pretesa originaria.
Per quanto attiene alle spese di lite, le stesse vanno ripartite in ragione del principio della soccombenza virtuale, che nel caso di specie, tenuto conto dela verosimile fondatezza del ricorso, andrebbero poste in capo alla parte resistente.
Tuttavia, considerata la condotta processuale della stessa, si ritengono sussistenti gravi ragioni per compensare le spese processuali tra le parti in misura pari al 30% con conseguente condanna di parte resistente al pagamento del residuo 30%.
La liquidazione delle stesse va effettuata come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14 ridotti del 50% in ragione della bassa complessità delle questioni.
Da ultimo deve essere accolta la domanda di distrazione proposta dal procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
• condanna parte resistente al pagamento del 70% delle spese di lite, che liquida in euro 210,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, in data 15/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro