Articolo 2124 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2124.

(Certificato di lavoro).

Se non e' obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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