Sentenza 18 ottobre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 18/10/2022, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2022
N. 01614/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00638/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 638 del 2022, proposto da
ST MA DE RR, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Bufano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la declaratoria
del diritto della ricorrente all’accesso agli atti, con conseguente obbligo dell’Amministrazione convenuta di esibizione, ai sensi dell’art. 116, co. 4, c.p.a.: 1) dell’avviso prot. n. 25963/2017 del 28.11.2017, nonché della prova dell’effettiva avvenuta notifica del predetto avviso; 2) dell’avviso prot. n. 4578/2018 del 04.12.2018, nonché della prova dell’effettiva avvenuta notifica del predetto avviso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv.to G. Bufano per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Sig.ra ST MA DE RR ha adito questo Tribunale per l’accertamento del suo diritto ad accedere ex lege n. 241/1990 agli atti richiesti al Comune di Taranto con formale istanza dell’8.4.2022.
1.1. In particolare, la ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione comunale non ha fornito riscontro alla sua istanza, tesa all’ostensione dell’avviso prot. n. 25963/2017 del 28.11.2017 e dell’avviso prot. n. 4578/2018 del 04.12.2018, unitamente alla prova dell’effettiva loro notifica; chiede, pertanto, che sia ordinata alla P.A. l’esibizione della predetta documentazione, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
1.2. Il Comune di Taranto, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
1.3. In vista della trattazione del ricorso, la difesa attorea ha depositato note d’udienza con cui ha rappresentato che - dopo l’iscrizione a ruolo della causa - il Comune di Taranto ha adempiuto parzialmente alla richiesta di accesso ostendendo, in data 07.06.2022, soltanto uno dei due atti richiesti, ovverosia l’avviso prot. n. 25963/2017 del 28.11.2017; ha dunque insistito per l’accoglimento del ricorso con condanna della P.A. all’ostensione dell’avviso prot. n. 4578/2018 del 04.12.2018 e al pagamento delle spese legali, da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
1.4. Alla camera di consiglio del 27 settembre 2022, la causa è stata riservata in decisione.
2. Il Collegio preliminarmente prende atto che è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere con riferimento a parte della documentazione oggetto dell’istanza di accesso per cui vi è causa – vale a dire con riferimento all’avviso di accertamento prot. n. 25963/2017 del 28/11/2017 –, in quanto la relativa pretesa ostensiva risulta soddisfatta dall’Amministrazione resistente, come da dichiarazione resa dalla parte ricorrente con le sopra menzionate note d’udienza.
3. Permane, dunque, da valutare la fondatezza della pretesa della ricorrente all’accesso alla restante documentazione, ossia all’avviso di accertamento - con prova della relativa avvenuta notifica - prot. n. 4578/2018 del 04.12.2018, per come dalla stessa indicata nell’istanza de qua agitur .
3.1. Reputa il Collegio che tale pretesa sia meritevole di positivo riscontro.
3.2. Ed invero, il diritto di accesso costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione ex se , indipendentemente, cioè, dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdizionale, non costituendo il diritto di accesso una pretesa strumentale alla difesa in giudizio, ma essendo, in realtà, diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita.
3.3. Pertanto, la domanda giudiziale tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione, ma anche dall’eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre, non avendo carattere strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del richiedente (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067; Id. , 20 settembre 2012, n. 5047; Sez. III, 13 gennaio 2012, n. 116; Sez. VI, 14 agosto 2012, n. 4566; Sez. V, 22 giugno 2012, n. 3683), dovendo il diritto di accesso essere ricondotto unicamente alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di tutela, collegato alla documentazione cui si chiede di accedere.
3.4. Il diritto di accesso riveste, difatti, valenza autonoma, non essendo stato configurato dall’ordinamento con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante, costituendo tale diritto un principio generale dell’ordinamento giuridico, ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità dell’esercizio della funzione pubblica da parte dell’interessato, e basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi, dovendo conseguentemente il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante dell’istante e la documentazione oggetto di richiesta di accesso, di cui all’art. 22, comma 1, lett. b ) della legge n. 241/1990, essere inteso in senso ampio, ed essere genericamente mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante dello stesso.
3.5. Il punto è stato ripreso dal Consiglio di Stato, il quale ha ribadito che: “l ’ avvenuto decorso del termine per impugnare gli atti della procedura non incide sull ’ attualità dell ’ interesse all ’ accesso; non spetta all ’ amministrazione che detiene il documento valutare le modalità di tutela dell ’ interesse del richiedente e negare l ’ accesso per il caso in cui ritenga talune di esse non più praticabili; è solo del privato richiedente, una volta ottenuto il documento, la decisione sui rimedi giurisdizionali da attivare ove ritenga lesa la sua situazione giuridica soggettiva e se per taluni di essi (o per quelli unicamente esperibili) siano già spirati i termini di decadenza (o, eventualmente, di prescrizione) l ’ eventuale pronuncia di inammissibilità non può, certo, essere anticipata dall ’ amministrazione destinataria della richiesta di accesso allo scopo di negare l ’ ostensione del documento” (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 giugno 2018, n. 3953).
4. Orbene, nella specie, reputa il Collegio che sia senz’altro riscontrabile la sussistenza, in capo alla ricorrente, di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali ha chiesto l’accesso, tale da giustificare l’accoglimento del ricorso che ne occupa.
Infatti, la documentazione di cui è richiesta l’ostensione è funzionale alla tutela giudiziale avverso la cartella di pagamento notificata dall’Agente della riscossione alla ricorrente, il cui presupposto è costituito proprio dall’avviso di accertamento di cui si discorre.
5. Per tali ragioni, va dichiarata cessata la materia del contendere per la parte in cui l’istanza di accesso formulata dalla ricorrente investe documenti già prodotti in copia dall’Amministrazione comunale e sopra indicati al paragrafo 2; il ricorso merita, invece, accoglimento nella parte in cui riguarda atti ancora non prodotti dalla P.A. in esito all’istanza dell’8.4.2022 – ovverosia l’avviso di accertamento, con prova della relativa avvenuta notifica, prot. n. 4578/2018 del 04.12.2018 – con conseguente ordine al Comune di Taranto di consentire alla ricorrente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, il relativo accesso, tramite visione ed estrazione di copia.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere ed in parte lo accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Taranto alla refusione delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 700,00 (settecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell’avv. Giovanni Bufano, procuratore antistatario della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO