Articolo 1 della Legge 12 dicembre 1967, n. 1216
Articolo 2
Versione
7 gennaio 1968
Art. 1. Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine ed in materia elettorale

L' articolo 14 della legge 29 maggio 1967, n. 402 , e' sostituito dal seguente:
"Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo nonche' in materia disciplinare possono essere impugnate dagli interessati con ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro notificazione.
In materia di eleggibilita' e di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo puo' proporre ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
Salvo che in materia elettorale il ricorso al consiglio nazionale ha effetto sospensivo".
Entrata in vigore il 7 gennaio 1968