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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5003 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. dell'11 novembre
2024 e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 rappresentate e difese dall'avv. Marco Mantovani
APPELLANTI
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cittadinanza
1
CONCLUSIONI
Per le appellanti v. le conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il pubblico ministero ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I soggetti indicati in epigrafe hanno proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. Diritti della persona e immigrazione del 6 settembre 2022 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 20999/2021, che ha rigettato la domanda proposta dalle attrici al fine di far accertare il proprio status di cittadine italiane iure sanguinis, quali discendenti dirette di , cittadino italiano, nato a [...] nato a [...], il 27 Persona_1 agosto 1857 e successivamente emigrato negli Stati Uniti, dove si è naturalizzato il 7 ottobre
1891, quando la figlia (nata il [...]) era nata solo da pochi mesi. Persona_2
Le appellanti hanno dedotto al riguardo che il tribunale ha applicato in modo errato gli artt. 7 e 12 della legge n. 555 del 1912, in contrasto con l'interpretazione offerta dallo stesso nella circolare K 31.9 del 27 maggio 1991 e nella circolare k. 28.1 Controparte_1 dell'8 aprile 1991.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'art. 7 della legge n. 555 del 1912 stabilisce che “il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunciarvi”.
L'art. 12, secondo comma, della legge n. 555 del 1912 stabilisce a sua volta che “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”, fatta salva l'applicazione degli artt. 3 e 9 della legge cit. sull'acquisto e il riacquisto della cittadinanza italiana.
Come recentemente affermato da Cass. 17161/2023 “l'art. 12, comma 3 [recte: comma
2] della legge n. 555 del 1912 [...] si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se (o proprio perché) ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt.
3 e 9” (nello stesso senso v. già Cass. 9377/2011).
La Corte ha precisato al riguardo che “infondato è l'argomento difensivo che fa leva sull'art. 7, comma 1, della stessa legge, secondo cui "salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". Disposizione questa non applicabile perché [...]
2 avendo perduto la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservare la cittadinanza italiana per aggiungerla a quella americana e, quindi, nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti. In altri termini, la citata disposizione, come rilevato dalla Corte territoriale, "si riferisce al caso diverso di doppia cittadinanza che nella specie non sussiste in quanto il ricorrente, come detto, era figlio di cittadino statunitense al momento della nascita”.
Il rapporto tra gli articoli 7 e 12, secondo comma, della legge n. 555 del 1912 si pone dunque come rapporto di genere a specie (come del resto evidenziato dalla collocazione topografica delle due disposizioni all'interno della legge che le contiene e secondo una consueta tecnica di redazione degli atti normativi, che impone di enunciare in primo luogo la regola generale e successivamente le disposizioni particolari che derogano ad essa).
La disposizione contenuta nell'art. 7 (norma di carattere generale) esprime la volontà del legislatore dell'epoca di garantire ai figli di emigrati italiani un legame con il nostro Paese attraverso la conservazione della cittadinanza (in questo senso v. anche la circolare interpretativa del Ministero dell'interno K 31.9 del 27 maggio 1991).
La disposizione contenuta nell'art. 12, secondo comma (norma di carattere speciale) trova invece applicazione quando l'interesse a mantenere il legame con il nostro Paese si sia affievolito, come accade nel caso del minore il quale – oltre ad essere nato all'estero ed essere residente all'estero – abbia acquistato la cittadinanza dello Stato estero in cui è nato e conviva col genitore “esercente la patria potestà” che abbia perso volontariamente la cittadinanza italiana.
L'applicazione del principio di conservazione dello status di cittadino italiano sancito dall'art. 7 cit. incontra dunque una limitazione nel caso di figli minori non emancipati, che perdono la cittadinanza italiana quando la perda il genitore “esercente la patria potestà” con cui convivano.
Ad una diversa conclusione non può giungersi facendo leva sulla interpretazione della legge n. 555 del 1912 fornita dalla circolare del K 31.9. Controparte_1
Tale circolare – atto amministrativo che non vincola il giudice nell'interpretazione delle norme in materia di cittadinanza che è chiamato ad applicare – si limita ad affermare che:
a) la disposizione contenuta nell'art. 7 della legge n. 555 del 1912 “è stata formulata nell'intento di garantire ai figli di nostri emigrati di mantenere un legame con il nostro Stato attraverso la conservazione della cittadinanza. La disposizione in esame consente, pertanto, che, qualora il genitore perda il nostro status civitatis per uno dei motivi previsti dalla legge, il figlio resti nostro connazionale fino a quando, divenuto maggiorenne od emancipato, non rinunci alla cittadinanza italiana” (pag. 7 della circolare);
b) il regime di perdita della cittadinanza previsto dall'art. 12, secondo comma, della legge n. 555 del 1912 non si applica a coloro i quali siano destinatari della disciplina contenuta nell'art. 7 della medesima legge, vale a dire per quanti, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la loro minore età, siano considerati dallo Stato di nascita
3 propri cittadini ab origine per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli (pagg. 3 e 4 della circolare).
Si osserva al riguardo che la circolare non spiega per quale motivo l'art. 7 della legge n.
555 del 1912 dovrebbe consentire al figlio minore di cittadino italiano di conservare la cittadinanza italiana quando il proprio genitore la perda, laddove proprio il successivo art. 12, secondo comma della legge cit. prevede che in questi casi i figli minori “divengono stranieri”.
La stessa circolare precisa poi che all'art. 12, secondo comma, cit. l'inciso “quando acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero” va inteso come comprendente anche il caso in cui la cittadinanza straniera sia già posseduta (ad es. per effetto dell'acquisto iure soli al momento della nascita): ciò che esclude che la norma possa trovare applicazione nel solo caso
– assolutamente residuale - di acquisto della cittadinanza straniera che avvenga in un'epoca successiva alla nascita all'estero.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto, in quanto l'avo già cittadino italiano ( , nato a [...] il [...]) è Persona_1 emigrato negli Stati Uniti ove si è naturalizzato nel 1891, perdendo così la cittadinanza italiana per effetto dell'acquisto volontario della cittadinanza americana (art. 8, primo comma, della legge n. 555 del 1912).
Poiché la figlia , nata il [...], era ancora minorenne alla data Persona_2 in cui il padre ha perso la cittadinanza italiana, ella ha perso a sua volta la cittadinanza italiana
(art. 12, secondo comma, della legge n. 555 del 1912) che non ha potuto trasmettere alle discendenti, odierne appellanti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va pertanto respinto.
Nulla dev'essere disposto sulle spese di lite, state la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. Diritti della persona e immigrazione del 6 settembre
2022 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 20999/2021.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5003 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. dell'11 novembre
2024 e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 rappresentate e difese dall'avv. Marco Mantovani
APPELLANTI
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cittadinanza
1
CONCLUSIONI
Per le appellanti v. le conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il pubblico ministero ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I soggetti indicati in epigrafe hanno proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. Diritti della persona e immigrazione del 6 settembre 2022 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 20999/2021, che ha rigettato la domanda proposta dalle attrici al fine di far accertare il proprio status di cittadine italiane iure sanguinis, quali discendenti dirette di , cittadino italiano, nato a [...] nato a [...], il 27 Persona_1 agosto 1857 e successivamente emigrato negli Stati Uniti, dove si è naturalizzato il 7 ottobre
1891, quando la figlia (nata il [...]) era nata solo da pochi mesi. Persona_2
Le appellanti hanno dedotto al riguardo che il tribunale ha applicato in modo errato gli artt. 7 e 12 della legge n. 555 del 1912, in contrasto con l'interpretazione offerta dallo stesso nella circolare K 31.9 del 27 maggio 1991 e nella circolare k. 28.1 Controparte_1 dell'8 aprile 1991.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'art. 7 della legge n. 555 del 1912 stabilisce che “il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunciarvi”.
L'art. 12, secondo comma, della legge n. 555 del 1912 stabilisce a sua volta che “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”, fatta salva l'applicazione degli artt. 3 e 9 della legge cit. sull'acquisto e il riacquisto della cittadinanza italiana.
Come recentemente affermato da Cass. 17161/2023 “l'art. 12, comma 3 [recte: comma
2] della legge n. 555 del 1912 [...] si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se (o proprio perché) ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt.
3 e 9” (nello stesso senso v. già Cass. 9377/2011).
La Corte ha precisato al riguardo che “infondato è l'argomento difensivo che fa leva sull'art. 7, comma 1, della stessa legge, secondo cui "salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". Disposizione questa non applicabile perché [...]
2 avendo perduto la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservare la cittadinanza italiana per aggiungerla a quella americana e, quindi, nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti. In altri termini, la citata disposizione, come rilevato dalla Corte territoriale, "si riferisce al caso diverso di doppia cittadinanza che nella specie non sussiste in quanto il ricorrente, come detto, era figlio di cittadino statunitense al momento della nascita”.
Il rapporto tra gli articoli 7 e 12, secondo comma, della legge n. 555 del 1912 si pone dunque come rapporto di genere a specie (come del resto evidenziato dalla collocazione topografica delle due disposizioni all'interno della legge che le contiene e secondo una consueta tecnica di redazione degli atti normativi, che impone di enunciare in primo luogo la regola generale e successivamente le disposizioni particolari che derogano ad essa).
La disposizione contenuta nell'art. 7 (norma di carattere generale) esprime la volontà del legislatore dell'epoca di garantire ai figli di emigrati italiani un legame con il nostro Paese attraverso la conservazione della cittadinanza (in questo senso v. anche la circolare interpretativa del Ministero dell'interno K 31.9 del 27 maggio 1991).
La disposizione contenuta nell'art. 12, secondo comma (norma di carattere speciale) trova invece applicazione quando l'interesse a mantenere il legame con il nostro Paese si sia affievolito, come accade nel caso del minore il quale – oltre ad essere nato all'estero ed essere residente all'estero – abbia acquistato la cittadinanza dello Stato estero in cui è nato e conviva col genitore “esercente la patria potestà” che abbia perso volontariamente la cittadinanza italiana.
L'applicazione del principio di conservazione dello status di cittadino italiano sancito dall'art. 7 cit. incontra dunque una limitazione nel caso di figli minori non emancipati, che perdono la cittadinanza italiana quando la perda il genitore “esercente la patria potestà” con cui convivano.
Ad una diversa conclusione non può giungersi facendo leva sulla interpretazione della legge n. 555 del 1912 fornita dalla circolare del K 31.9. Controparte_1
Tale circolare – atto amministrativo che non vincola il giudice nell'interpretazione delle norme in materia di cittadinanza che è chiamato ad applicare – si limita ad affermare che:
a) la disposizione contenuta nell'art. 7 della legge n. 555 del 1912 “è stata formulata nell'intento di garantire ai figli di nostri emigrati di mantenere un legame con il nostro Stato attraverso la conservazione della cittadinanza. La disposizione in esame consente, pertanto, che, qualora il genitore perda il nostro status civitatis per uno dei motivi previsti dalla legge, il figlio resti nostro connazionale fino a quando, divenuto maggiorenne od emancipato, non rinunci alla cittadinanza italiana” (pag. 7 della circolare);
b) il regime di perdita della cittadinanza previsto dall'art. 12, secondo comma, della legge n. 555 del 1912 non si applica a coloro i quali siano destinatari della disciplina contenuta nell'art. 7 della medesima legge, vale a dire per quanti, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la loro minore età, siano considerati dallo Stato di nascita
3 propri cittadini ab origine per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli (pagg. 3 e 4 della circolare).
Si osserva al riguardo che la circolare non spiega per quale motivo l'art. 7 della legge n.
555 del 1912 dovrebbe consentire al figlio minore di cittadino italiano di conservare la cittadinanza italiana quando il proprio genitore la perda, laddove proprio il successivo art. 12, secondo comma della legge cit. prevede che in questi casi i figli minori “divengono stranieri”.
La stessa circolare precisa poi che all'art. 12, secondo comma, cit. l'inciso “quando acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero” va inteso come comprendente anche il caso in cui la cittadinanza straniera sia già posseduta (ad es. per effetto dell'acquisto iure soli al momento della nascita): ciò che esclude che la norma possa trovare applicazione nel solo caso
– assolutamente residuale - di acquisto della cittadinanza straniera che avvenga in un'epoca successiva alla nascita all'estero.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto, in quanto l'avo già cittadino italiano ( , nato a [...] il [...]) è Persona_1 emigrato negli Stati Uniti ove si è naturalizzato nel 1891, perdendo così la cittadinanza italiana per effetto dell'acquisto volontario della cittadinanza americana (art. 8, primo comma, della legge n. 555 del 1912).
Poiché la figlia , nata il [...], era ancora minorenne alla data Persona_2 in cui il padre ha perso la cittadinanza italiana, ella ha perso a sua volta la cittadinanza italiana
(art. 12, secondo comma, della legge n. 555 del 1912) che non ha potuto trasmettere alle discendenti, odierne appellanti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va pertanto respinto.
Nulla dev'essere disposto sulle spese di lite, state la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. Diritti della persona e immigrazione del 6 settembre
2022 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 20999/2021.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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