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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/04/2025, n. 3933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3933 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 19000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19000 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio - promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sergio Del Prete, in Napoli, via Bernardo Tanucci n. 24, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F.: ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Napoli al Viale Campi Flegrei, 7/A, presso lo Studio Legale dell'Avv. Arianna Mocerino che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.09.2024 premetteva che aveva contratto matrimonio Parte_1
con a Pozzuoli il 13.05.1991; che dalla loro unione era nato un figlio, , in data Controparte_1 Per_1
1.02.1992, economicamente autosufficiente;
che le parti si erano consensualmente separate in forza di decreto di omologa in data 3.11.2020 e che da allora la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si era più ricostituita, chiedeva pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti nel rispetto dei termini per la costituzione della resistente.
si costituiva non opponendosi alla domanda di divorzio, ma chiedendo l'assegnazione Controparte_1 della casa coniugale e porsi a carico del ricorrente un assegno divorzile di € 300,00, nonché disporre
l'annullamento a carico della signora del pagamento di € 200,00 in favore del per il CP_1 Pt_1
godimento della casa coniugale.
All'udienza del 4.02.2025 le parti comparivano personalmente confermando la volontà di divorziare e riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il giudice, fallito il tentativo di conciliazione, rigettate le richieste istruttorie, confermava allo stato le disposizioni rese in sede di separazione in quanto compatibili e invitava le parti alla discussione orale. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con invio degli atti al PM per il parere.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione consensuale ove erano stati concordati anche i relativi patti ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Passando nel merito alle domande accessorie, la resistente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, in materia di separazione e divorzio l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui ha vissuto ed è cresciuta. Ebbene, nel caso di specie, in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, alcuna decisone il
Collegio può adottare sul punto;
la disciplina della proprietà seguirà le regole del diritto civile in materia.
Con la precisazione che gli accordi raggiunti in sede di separazione - allorquando si dava atto che il figlio era già economicamente autosufficiente e aveva lasciato la casa famigliare e le parti rinunciavano reciprocamente ad assegni di mantenimento o alimentari dichiarandosi redditualmente autonomi - in ordine alla casa, alla ripartizione dei costi e delle relative spese e contributi poiché attengono a pattuizioni che sono state adottate semplicemente “in occasione” della separazione sono regolate dalla disciplina comune dei negozi di diritto privato (sul punto Cass. N. 9616/2023).
La resistente ha altresì formulato richiesta di un assegno divorzile mensile.
Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. 898/1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione.
In particolare, hanno affermato che “il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”.
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. (omissis) la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche dalla pronuncia della Suprema Corte n.
17601/2019, laddove la Corte di Cassazione, nel riferirsi alla “natura composita” dell'assegno divorzile e al “principio di solidarietà post coniugale”, ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza n.
18287/2018, ribadendo che “4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, l. 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale.”
Osserva, inoltre, il Collegio che la giurisprudenza più recente ha valorizzato la necessità che sussista, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, una “rilevante” disparità della situazione economico- reddituale delle parti, tanto da considerarla quale “precondizione”: “(omissis) divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.”
(cfr. Cass. 4328/2024); “l'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (Cass. 35434/2023); “(omissis) la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass., U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 dell'11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali- reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza del 03/12/2021).”
(cfr. Cass. 27945/2023).
I principi sopra richiamati sono stati, di recente, ribaditi dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n.
27536/2024, laddove la Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla funzione dell'assegno divorzile e della comunione legale tra i coniugi, ovvero “se l'assegno divorzile ed il regime della comunione legale tra coniugi assolvano una funzione solidaristica coincidente o sovrapponibile ed in particolare se dello scioglimento della comunione legale debba tenersi conto in sede di attribuzione e determinazione del predetto assegno.”
In quella sede, la Corte di Cassazione ha ribadito che lo squilibrio economico-patrimoniale e reddituale tra i coniugi, conseguente allo scioglimento del vincolo, costituisce la precondizione per il riconoscimento dell'assegno divorzile sicché, in caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta, non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 18287/2018. La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il diritto all'assegno di divorzio non sorge ove, all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale delle parti risulti di fatto paritaria: “l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico- patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U. Nell'ipotesi contraria, della emersione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa nuova condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno coniuge. (…) Ove all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria, non sorge il diritto all'assegno di divorzio. Ma se, al contrario, lo squilibrio permane, occorre verificarne le cause, in relazione alla conduzione della vita familiare, secondo gli ordinari indicatori di accertamento fondati sul diritto vivente costituito dalle S.U 18278 del 2018 e dalla successiva elaborazione giurisprudenziale della prima sezione civile”. Applicando i principi esposti al caso di specie, e premesso che in sede di separazione le parti hanno rinunciato reciprocamente ad assegni di mantenimento o alimentari dichiarandosi redditualmente autonomi, va rilevato che la resistente, pur riconoscendo di svolgere attività lavorativa, non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente e per vero, non ha neanche specificamente allegato le circostanze costituenti i presupposti della domanda proposta. In particolare la ha assolutamente CP_1
omesso di produrre la documentazione attestante la propria condizione reddituale, dichiarazioni dei redditi, CUD, estratti conto, non consentendo a monte l'accertamento della condizione di squilibrio economico patrimoniale tra le parti, presupposto della domanda che, pertanto, non può che essere rigettata.
In ordine al regolamento delle spese di lite, considerata la non opposizione alla domanda di divorzio da parte della resistente, ma al contempo il rigetto della domanda volta al riconoscimento dell'assegno divorzile dalla stessa proposta, si ritiene di compensarle nella misura della metà e porre la residua quota a carico della stessa. Le spese vengono liquidate come in dispositivo, in mancanza di notula, tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli medi relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra euro 26.000,01 a €
52.000,00 di cui ai D.M. 147/2022 applicabile ratione temporis, per tre fasi, in mancanza di attività istruttoria, ridotte del 50% per assenza di questione di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a POZZUOLI (NA) il 13.05.1991 (atto n.91, parte II , Serie A reg. Atti Matrimonio anno 1991);
[...]
• Rigetta tutte le domande accessorie proposte dalla resistente;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna a corrispondere Controparte_1 in favore di la residua quota che liquida in complessivi € 1.452,50, oltre spese gen., Parte_1
IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19000 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio - promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sergio Del Prete, in Napoli, via Bernardo Tanucci n. 24, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F.: ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Napoli al Viale Campi Flegrei, 7/A, presso lo Studio Legale dell'Avv. Arianna Mocerino che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.09.2024 premetteva che aveva contratto matrimonio Parte_1
con a Pozzuoli il 13.05.1991; che dalla loro unione era nato un figlio, , in data Controparte_1 Per_1
1.02.1992, economicamente autosufficiente;
che le parti si erano consensualmente separate in forza di decreto di omologa in data 3.11.2020 e che da allora la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si era più ricostituita, chiedeva pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti nel rispetto dei termini per la costituzione della resistente.
si costituiva non opponendosi alla domanda di divorzio, ma chiedendo l'assegnazione Controparte_1 della casa coniugale e porsi a carico del ricorrente un assegno divorzile di € 300,00, nonché disporre
l'annullamento a carico della signora del pagamento di € 200,00 in favore del per il CP_1 Pt_1
godimento della casa coniugale.
All'udienza del 4.02.2025 le parti comparivano personalmente confermando la volontà di divorziare e riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il giudice, fallito il tentativo di conciliazione, rigettate le richieste istruttorie, confermava allo stato le disposizioni rese in sede di separazione in quanto compatibili e invitava le parti alla discussione orale. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con invio degli atti al PM per il parere.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione consensuale ove erano stati concordati anche i relativi patti ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Passando nel merito alle domande accessorie, la resistente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, in materia di separazione e divorzio l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui ha vissuto ed è cresciuta. Ebbene, nel caso di specie, in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, alcuna decisone il
Collegio può adottare sul punto;
la disciplina della proprietà seguirà le regole del diritto civile in materia.
Con la precisazione che gli accordi raggiunti in sede di separazione - allorquando si dava atto che il figlio era già economicamente autosufficiente e aveva lasciato la casa famigliare e le parti rinunciavano reciprocamente ad assegni di mantenimento o alimentari dichiarandosi redditualmente autonomi - in ordine alla casa, alla ripartizione dei costi e delle relative spese e contributi poiché attengono a pattuizioni che sono state adottate semplicemente “in occasione” della separazione sono regolate dalla disciplina comune dei negozi di diritto privato (sul punto Cass. N. 9616/2023).
La resistente ha altresì formulato richiesta di un assegno divorzile mensile.
Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. 898/1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione.
In particolare, hanno affermato che “il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”.
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. (omissis) la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche dalla pronuncia della Suprema Corte n.
17601/2019, laddove la Corte di Cassazione, nel riferirsi alla “natura composita” dell'assegno divorzile e al “principio di solidarietà post coniugale”, ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza n.
18287/2018, ribadendo che “4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, l. 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale.”
Osserva, inoltre, il Collegio che la giurisprudenza più recente ha valorizzato la necessità che sussista, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, una “rilevante” disparità della situazione economico- reddituale delle parti, tanto da considerarla quale “precondizione”: “(omissis) divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.”
(cfr. Cass. 4328/2024); “l'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (Cass. 35434/2023); “(omissis) la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass., U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 dell'11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali- reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza del 03/12/2021).”
(cfr. Cass. 27945/2023).
I principi sopra richiamati sono stati, di recente, ribaditi dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n.
27536/2024, laddove la Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla funzione dell'assegno divorzile e della comunione legale tra i coniugi, ovvero “se l'assegno divorzile ed il regime della comunione legale tra coniugi assolvano una funzione solidaristica coincidente o sovrapponibile ed in particolare se dello scioglimento della comunione legale debba tenersi conto in sede di attribuzione e determinazione del predetto assegno.”
In quella sede, la Corte di Cassazione ha ribadito che lo squilibrio economico-patrimoniale e reddituale tra i coniugi, conseguente allo scioglimento del vincolo, costituisce la precondizione per il riconoscimento dell'assegno divorzile sicché, in caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta, non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 18287/2018. La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il diritto all'assegno di divorzio non sorge ove, all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale delle parti risulti di fatto paritaria: “l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico- patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U. Nell'ipotesi contraria, della emersione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa nuova condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno coniuge. (…) Ove all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria, non sorge il diritto all'assegno di divorzio. Ma se, al contrario, lo squilibrio permane, occorre verificarne le cause, in relazione alla conduzione della vita familiare, secondo gli ordinari indicatori di accertamento fondati sul diritto vivente costituito dalle S.U 18278 del 2018 e dalla successiva elaborazione giurisprudenziale della prima sezione civile”. Applicando i principi esposti al caso di specie, e premesso che in sede di separazione le parti hanno rinunciato reciprocamente ad assegni di mantenimento o alimentari dichiarandosi redditualmente autonomi, va rilevato che la resistente, pur riconoscendo di svolgere attività lavorativa, non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente e per vero, non ha neanche specificamente allegato le circostanze costituenti i presupposti della domanda proposta. In particolare la ha assolutamente CP_1
omesso di produrre la documentazione attestante la propria condizione reddituale, dichiarazioni dei redditi, CUD, estratti conto, non consentendo a monte l'accertamento della condizione di squilibrio economico patrimoniale tra le parti, presupposto della domanda che, pertanto, non può che essere rigettata.
In ordine al regolamento delle spese di lite, considerata la non opposizione alla domanda di divorzio da parte della resistente, ma al contempo il rigetto della domanda volta al riconoscimento dell'assegno divorzile dalla stessa proposta, si ritiene di compensarle nella misura della metà e porre la residua quota a carico della stessa. Le spese vengono liquidate come in dispositivo, in mancanza di notula, tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli medi relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra euro 26.000,01 a €
52.000,00 di cui ai D.M. 147/2022 applicabile ratione temporis, per tre fasi, in mancanza di attività istruttoria, ridotte del 50% per assenza di questione di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a POZZUOLI (NA) il 13.05.1991 (atto n.91, parte II , Serie A reg. Atti Matrimonio anno 1991);
[...]
• Rigetta tutte le domande accessorie proposte dalla resistente;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna a corrispondere Controparte_1 in favore di la residua quota che liquida in complessivi € 1.452,50, oltre spese gen., Parte_1
IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino