Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20200/23 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), (c.f. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. AN NT
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4
dall'Avv. Luca Porpiglia
CONVENUTO OPPOSTO
E
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Controparte_2 P.IVA_1
Chiapello
TERZO CHIAMATO
E
(C.F. rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Filippo Mortarotti
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e contestuale opposizione a precetto ex art 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
n. 3707/2023 reso dal Tribunale di Torino o, in subordine e/o alternativa, come opposizione all'esecuzione radicanda in forza del suddetto titolo e pedissequo atto di precetto;
IN VIA INCIDENTALE - previa, se de caso, declaratoria di nullità della delibera assembleare 17.11.2021 e successive correlate e/o connesse;
N VIA PRINCIPALE - revocare ovvero dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo;
- dichiarare in ogni caso la nullità dell'atto di precetto e/o del titolo esecutivo come notificati agli opponenti su istanza della;
Controparte_1
- dichiarare l'assenza dei presupposti di legge per dare corso all'esecuzione ed al recupero del credito nei confronti degli opponenti;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE (laddove ritenuto esistente un valido ed efficace contratto d'appalto)
- accertare e dichiarare l'inadempimento ai sensi degli artt. 1453-1455 c.c. (o in subordine ex artt. 1667 -1668 –1669 c.c.) - per fatto e colpa dell'opposto - del contratto di appalto intercorso tra il e per Parte_4
l'effetto, giusto il disposto dell'art. 1460 c.c. e dell'art. 1218 c.c. respingere le avverse richieste tutte e dichiarare assolti gli opponenti da ogni pretesa avversaria.
IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare l'inadempimento grave - per fatto
e colpa dell'Impresa - del contratto per cui è causa e per l'effetto, giusto il disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c., dichiarare la risoluzione del citato contratto e condannare la convenuta opposta alla restituzione delle somme già percepite ed al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti in dipendenza dei contestati inadempimenti, in misura da quantificarsi in corso di causa;
- per l'ipotesi di mancata condanna restitutoria, dichiarare tenuta e condannare
[...]
, in persona del titolare, alla corresponsione in favore degli opponenti Controparte_1
della somma equivalente all'onere di spesa per ultimare i lavori e/o eliminare i vizi e le difformità tramite altra impresa (nella misura quantificata dal CTU, ovvero euro
62.474,53), oltre il risarcimento dei danni nella misura da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
IN VIA RICONVENZIONALE ULTERIORMENTE SUBORDINATA - accertare e dichiarare l'inadempimento grave - per fatto e colpa di - del Controparte_1
contratto di appalto per cui è causa e per l'effetto condannare la convenuta in opposizione al risarcimento del danno, secondo giustizia ed equità, nella misura come meglio accertanda e/o determinanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
IN VIA RICONVENZIONALE ULTERIORMENTE GRADATA- nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere non grave l'inadempimento di e/o Controparte_1
non risolvibile il contratto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta opposta, ex artt.
1667, 1668, 1669 c.c., alla proporzionale riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno sussistendo la colpa dell'appaltatore per le causali esposte in narrativa, oltre interessi e rivalutazione;
IN OGNI CASO (sempre in via riconvenzionale) - accertare l'effettivo valore delle opere, in relazione alla qualità e quantità dei materiali forniti e dei lavori resi, e la loro congruità rispetto agli importi richiesti ed ottenuti e per l'effetto, anche a prescindere della pronuncia di risoluzione, dichiarare tenuta e condannare , in persona del Controparte_1
titolare sig. con sede legale in Vinovo (TO), Via Tetti Grella n. 61 (c.f. CP_1
–p.iva a restituire le somme in eccedenza incassate, C.F._4 P.IVA_3
oltre interessi e rivalutazione;
- dichiarare tenuta e condannare l'Impresa convenuta al rilascio del DURC per il periodo riguardante l'esecuzione dei lavori, e subordinare ogni eventuale pagamento in suo favore a tale adempimento;
- dichiarare tenuta e condannare l'Impresa convenuta al pagamento di una somma giornaliera, così come stabilenda dal Giudice, per il caso di omesso adempimento al rilascio delle certificazioni di cui al capo precedente dalla statuizione della sentenza (o diverso termine indicando dal Giudice) fino all'effettivo soddisfo (o diverso termine indicando dal Giudice);
- dichiarare tenuta e condannare l'Impresa convenuta alla produzione del contratto
d'appalto sottoscritto dal in persona dell'Amministratore Parte_4 Controparte_2
- dichiarare tenuta e condannare l'Impresa convenuta alla restituzione in favore degli opponenti delle somme dagli stessi corrisposte pari all'importo oggetto della specifica intimazione, da ciascuno di essi, per capitale, interessi e spese di monitorio ricevuta;
NEI CONFRONTI DI NERO SU CP_2 - previa, se de caso, declaratoria di nullità della delibera assembleare 17.11.2021 e successive correlate e/o connesse;
- dichiarare ed accertare il grave inadempimento dell'amministratore Controparte_2
[...
in persona del legale rappresentante pt, nella gestione del mandato al medesimo conferito quale amministratore del condominio nella gestione del rapporto contrattuale con la Impresa convenuta opposta, per le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare a farsi carico di tutte le rivendicazioni che Controparte_2
l'Impresa ha azionato e nei limiti del riconoscimento ai danni degli opponenti;
- dichiarare ed accertare il grave inadempimento dell'amministratore Controparte_2
[...
in persona del legale rappresentante pt, nell'esecuzione delle sue funzioni in quanto responsabile lavori, per le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare a farsi carico di tutte le rivendicazioni che l'Impresa Controparte_2
ha azionato e nei limiti del riconoscimento ai danni degli opponenti;
- dichiarare tenuta in persona del legale rappresentante pt, a Controparte_2
manlevare e garantire gli opponenti da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse loro derivare dall'azione promossa da nei confronti ed ai danni Controparte_1
degli opponenti nella misura determinanda giudizialmente;
- dichiarare tenuta e condannare alla produzione del contratto Controparte_2
d'appalto sottoscritto dal Condominio in persona dell'Amministratore Controparte_2
Parte convenuta : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito In via pregiudiziale = Accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti conferita da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
all'avv. AN NT e conseguentemente la nullità dell'atto di citazione
[...]
e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree sussistendo un conflitto di interessi, anche solo potenziale, fra , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, da un lato, e , personalmente e quale legale
[...] Controparte_4
rappresentante della , amministratore Controparte_5
del Condominio di cui fanno parte gli odierni opponenti, difeso dallo stesso procuratore e per l'effetto = Rigettare l'opposizione avversaria e = Confermare l'efficacia esecutiva del
Decreto Ingiuntivo n. 3707/2023 del Tribunale ordinario di Torino, rigettando ogni avversa domanda. In via pregiudiziale subordinata = Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione per omissione o assoluta incertezza del petitum e della causa petendi e per l'effetto = Rigettare l'opposizione avversaria e = Confermare l'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n. 3707/2023 del Tribunale ordinario di Torino, rigettando ogni avversa domanda. In via preliminare = Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice e per l'effetto = Rigettare l'opposizione avversaria e =
Confermare l'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n. 3707/2023 del Tribunale ordinario di Torino, rigettando ogni avversa domanda. In via preliminare = Accertare e dichiarare l'efficacia di cosa giudicata del decreto ingiuntivo tardivamente opposto e per
l'effetto = Rigettare l'opposizione avversaria e Confermare l'efficacia esecutiva del
Decreto Ingiuntivo n. 3707/2023 del Tribunale ordinario di Torino, rigettando ogni avversa domanda. In via principale e nel merito = Rigettare l'opposizione avversaria in quanto improcedibile, inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto = Confermare
l'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n. 3707/2023 del Tribunale ordinario di Torino
= Dichiarare tenuta e condannare parte attrice opponente, in solido, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 I comma c.p.c. o, in subordine, al pagamento di una somma ex art. 96 III comma c.p.c. a favore di quale titolare CP_1
dell'impresa individuale , in entrambe le ipotesi nella misura Controparte_1
pari alle spese di lite che verranno liquidate ovvero in altra misura da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. In ogni caso = Col favore delle spese del giudizio, anche della doppia fase cautelare, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal D.M 147/2022, e successive occorrende
Parte terza chiamata : Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito,
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE:
1) Accertare e dichiarare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo e pertanto la tardività dell'opposizione proposta, e per l'effetto dichiarare
l'inesistenza/inefficacia/nullità dell'intera attività processuale compiuta avverso il deducente, con conseguente declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del presente giudizio.
2) Accertare e dichiarare l'omessa instaurazione del giudizio di mediazione obbligatoria e per l'effetto dichiarare l'inesistenza/inefficacia/nullità dell'intera attività processuale compiuta avverso il deducente, con conseguente declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del presente giudizio. NEL MERITO
3) Rigettare le domande formulate da nei confronti Pt_1 Parte_5
della concludente, in quanto infondate e prive dei necessari presupposti. Rigettare anche la domanda dei predetti, formulata per la prima volta con la memoria ex art 171 n. 1 cpc, con la quale i medesimi hanno chiesto di estendere la nullità di delibera assembleare non solo a quella del 17.11.2021, ma anche a delibere assembleari “(…) successive correlate e/o connesse”, in quanto tardiva, generica ed inconferente.
4) Accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla
[...]
in merito agli asseriti inadempimenti e per l'effetto rigettare le domande CP_2
formulate da controparte contro il deducente, in quanto infondate e prive dei necessari presupposti e, comunque, rigettare le richieste avversarie.
IN VIA SUBORDINATA
5) Nella denegate e non creduta ipotesi di anche solo parziale responsabilità della
[...]
dichiarare la Compagnia di assicurazione professionale, CP_2 [...]
in persona del Direttore Generale e/o comunque Legale Controparte_6
Rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e mandare indenne la Controparte_2
da ogni conseguenza pregiudizievole. Con riserva di ulteriori argomentazioni,
[...]
precisazioni e modificazioni, nonché deduzioni istruttorie e produzioni, inclusa quella di nominare un proprio consulente di parte. In ogni caso con vittoria di spese.
Parte terza chiamata Controparte_6
Voglia l'On.le Tribunale di Torino;
Contrariis rejectis;
In via principale: dichiarare infondata ogni pretesa avanzata dagli attori nei confronti di
con vittoria delle spese del giudizio anche a favore della società Controparte_2
conchiudente.
In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di qualsivoglia accoglimento della domanda azionata dagli attori nei confronti di dichiarare Controparte_2
comunque infondata e, come tale, respingere la domanda di manleva avanzata da
[...]
nei confronti della società conchiudente, con vittoria delle spese del giudizio. CP_2
In via di ulteriore subordine: laddove si ritenesse meritevole di accoglimento la domanda di manleva azionata da nei confronti della società conchiudente, Controparte_2
circoscrivere l'obbligazione di manleva di quest'ultima nei limiti del giusto e del provato e comunque entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione prodotte agli atti. Con spese come per legge.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 14.11.2023, gli attori in opposizione hanno adito il Tribunale di Torino, per opporsi, tardivamente, al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art 650
c.p.c. e all'esecuzione ai sensi dell'art 615 co 1 c.p.c. prospettata dal creditore convenuto con la notifica del precetto in data 7.7.2023, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma rispettivamente di € 13.501,73 ai sigg.ri e e di € 12.737,83 Pt_2 Parte_3
alla sig.ra quale corrispettivo, pro quota, per lavori di manutenzione straordinaria Pt_1
effettuati al di Torino meglio descritti della fattura Controparte_7
n.6/2023.
Ai fini di sostenere l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 3707/23, emesso dal
Tribunale di Torino il 29.5.2023 per la maggior somma di € 127.374,90, notificato unitamente all'atto di precetto, gli opponenti evidenziavano che avevano avuto conoscenza del decreto ingiuntivo solo con la notifica del precetto e che il Condominio non aveva potuto opporlo nei termini per le precarie condizioni di salute in cui versava l'amministratore. Nel merito dell'opposizione ex art 650 c.p.c. evidenziavano in fatto che:
1) con delibera del 17.11.2021 il Condominio aveva affidato i lavori per “la progettazione e la realizzazione dei lavori rientranti nell'ambito degli incentivi
ECO/SISMA/SUPERBONUS come meglio specificato nell'Allegato A” alla ditta CP_1
con la costituzione di un fondo straordinario di € 55.000 per i costi ascensori e lavori non ricompresi nel c.d. bonus 110%; 2) che non era seguita una formale delibera di affidamento dell'incarico con i prezzi definitivi né un regolare contratto di appalto;
3) che l'impresa non aveva completato i lavori e il ponteggio veniva smontato a fine febbraio 2023; 4) che il
19.9.2023 si verificavano fenomeni di distacco dell'intonaco e dei pannelli della facciata lato cortile come da verbale dei VVUU;
5) che l'impresa convenuta non aveva la qualifica e le dimensioni per l'esecuzione delle opere oggetto di delibera e non era autorizzata al sub appalto. In diritto sostenevano: 1) la legittimazione dei singoli condomini ad opporre, anche tardivamente, il decreto ingiuntivo;
2) la nullità della delibera di approvazione delle opere per mancata costituzione del fondo ex art 1135 co.1 n. 4 c.c.; 3) l'infondatezza della pretesa per l'esistenza di gravi vizi e difetti dell'opera ex artt. 1667 e 1669 c.c. con conseguente eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c.; 4) con la domanda riconvenzionale chiedevano di accertare l'inadempimento della ditta convenuta con conseguente risoluzione del contratto e restituzione delle somme percepite oltre al risarcimento del danno anche per equivalente;
6) sempre in via riconvenzionale invocavano l'applicazione della garanzia ex art 1669 c.c.; infine, in via riconvenzionale gradata, chiedevano la condanna al risarcimento del danno e, in ogni caso, la condanna della controparte alla restituzione delle somme, al rilascio del DURC e al pagamento di una somma giornaliera in caso di omesso adempimento al rilascio delle certificazioni;
7) in caso di accoglimento della richiesta di chiamata in causa del terzo dichiarare l'inadempimento dell'amministratore Controparte_2
[... nella gestione del mandato conferito e, per l'effetto, condannarla a farsi carico delle rivendicazioni che la ditta convenuta ha azionato nei confronti degli opponenti.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta opposta la quale contestava in fatto e in diritto l'opposizione avversaria e rilevava : 1) In via pregiudiziale la nullità della procura alle liti e conseguentemente dell'atto di citazione;
2) l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'azione avversaria per essere congiuntamente proposta l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto;
3) la nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum e della causa petendi; 4) l'eccezione di cosa giudicata sottesa alla definitività del decreto ingiuntivo;
5) l'inammissibilità della domande per difetto di interesse ex art 100
c.p.c. 6) nel merito, l'infondatezza delle domande avversarie.
Veniva quindi autorizzata la chiamata del terzo già amministratore del Controparte_2
Condominio di via Pianezza n. 94 a Torino, che costituendosi rilevava in fatto che: 1) con delibera assembleare del 17.11.2021 (doc. n. 2) il (all'epoca in carica Parte_4 all'Amministratore in persona del L.R. sig. aveva approvato Controparte_2 CP_8
“i lavori di ristrutturazione facciata, ristrutturazione del tetto, installazione del fotovoltaico ed installazione colonnine ricarica auto”; 2) l'assemblea aveva deliberato la costituzione del fondo speciale di € 55.000,00, comprensivo anche dei costi relativi all'installazione dell'ascensore, pagabili in 10 rate da dicembre 2021 (doc. n. 3), richiedendo contestualmente un finanziamento bancario a copertura di circa € 25.000,00; 3) che all'assemblea del 24.05.2022 (doc. n. 4) i condomini venivano aggiornati sullo stato dei lavori e l'Amministratore comunicava ai condomini l'ottenimento del finanziamento di circa € 25.000,00 presso Unicredit spa importo confluito nell'istituito fondo speciale di protezione;
4) con delibera del 25.10.2022 (doc. n. 7) il stante i ritardi nella Parte_4
concessione del credito per il Superbonus aveva deliberato, a maggioranza, di abbandonare il progetto autorizzando la convenuta a terminare solo ed esclusivamente la ristrutturazione dei balconi lato strada;
5) con delibera assembleare del 05.12.2022 (doc. n. 8) il
Condominio aveva deciso di sottoporre all'Impresa convenuta una proposta transattiva stragiudiziale poi accettando la contro proposta formulata dall'Impresa (per l'importo di €
58.000,00 IVA inclusa), dall'Ing. (per l'importo di € 6.344,00 IVA e cassa Per_1
incluse) e dall'Amministratore come da preventivo con la delibera dell'assemblea del
15.12.2022 (doc. n. 9); 6) con l'assemblea straordinaria del 30.01.2023 l'amministratore rassegnava le dimissioni venendo sostituito dall'Amministratore
[...]
e solo in data 30.10.2023 con la notifica del ricorso dell'ATP Controparte_9 da parte del Condominio apprendeva dell'esistenza dei vizi lamentati. In diritto eccepiva: 1)
l'eccezione di cosa giudicata sostanziale;
2) l'infondatezza dell'eccezione di nullità della delibera assembleare straordinaria (del 17.11.2021) per mancata costituzione del fondo speciale;
3) l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione;
4) l'infondatezza della domanda con la quale si contestava una generica violazione del mandato conferito all'amministratore, consistente nell'aver seguito dei lavori sulla base di una delibera nulla
(…), affidandosi ad una impresa inidonea, senza preventivo esame della documentazione necessaria;
concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo e pertanto la tardività dell'opposizione e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza/inefficacia/nullità dell'intera attività processuale compiuta, con conseguente declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio;
accertare e dichiarare l'omessa instaurazione del giudizio di mediazione obbligatoria e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza/inefficacia/nullità dell'intera attività processuale compiuta, con conseguente declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del presente giudizio;
l'autorizzazione all'estensione del contraddittorio ed in particolare alla chiamata in causa di terzo, CP_3
al fine di manlevare e tenere indenne la , da tutte Controparte_6 Controparte_2
le domande ex adverso formulate. Nel merito il rigetto delle domande formulate da parte attrice in opposizione.
Su richiesta di parte terza chiamata veniva citata anche la Reale Mutua Ass.ni spa che si costituiva contestando la sussistenza del presupposto per la chiamata in garanzia ovvero la responsabilità dell'assicurato. In via subordinata, richiamava i limiti della garanzia di cui alla polizza invocata dall'assicurato. Chiedeva respingersi le domande proposte nei suoi confronti. Con ordinanze del 26.1.2024 e 17.7.2024 il Giudice, ritenendo insussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora non sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e quella del precetto opposto.
Senza svolgere attività istruttoria all'udienza del 6.3.2025 le parti chiedevano la rimessione in decisione sulle conclusioni già precisate dopo la concessione dei termini dell'art 189
c.p.c. e la causa veniva trattenuta a decisione.
2. L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è inammissibile per i motivi che seguono e l'opposizione ex art 615 c.p.c. è infondata.
Con il ricorso monitorio la ditta ha dedotto, quale causa CP_1 Controparte_1
petendi, il contratto di appalto per i lavori edili eseguiti a favore del Parte_4
a Torino;
ha, quindi, ottenuto nei confronti del
[...] Controparte_7
[...
a Torino, il decreto ingiuntivo n. 3707/2023 emesso il 29.05.2023 dal Tribunale di
Torino per originari € 127.374,90.
Occorre esaminare le questioni preliminari di merito e pregiudiziali di rito che hanno sollevato la parte convenuta opposta e il terzo chiamato Controparte_2
Parte convenuta ha eccepito la nullità della procura alle liti conferita da CP_1
e all'avv. AN Parte_1 Parte_2 Parte_3
NT e, conseguentemente, la nullità dell'atto di citazione sussistendo un conflitto di interessi fra gli attori e legale rappresentante della Controparte_4 CP_5
amministratore del Condominio di cui fanno parte gli odierni opponenti.
[...]
L'eccezione pregiudiziale di conflitto di interessi e di nullità della procura con la quale la parte convenuta opposta ha sostenuto che fosse nulla la costituzione degli attori per il conflitto di interessi del difensore avendo questi patrocinato, davanti al Tribunale in un procedimento per accertamento tecnico preventivo, l'amministratore personalmente e l'intero condominio deve ritenersi infondata.
E' vero, infatti, che il divieto, per l'Avvocato, di assumere l'incarico di difesa contemporanea di due parti tra loro in conflitto di interessi, anche solo potenziale, vige anche in caso di costituzione in giudizi diversi ma, nel caso in esame, la contestazione dell'attrice riguarda la partecipazione del difensore degli attori ad una diversa procedura per l'accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. in cui ha patrocinato il nel suo complesso. Parte_4 L'ipotesi è disciplinata dall'art 24 codice deontologico forense secondo il quale “L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale”.
Nel merito dell'eccezione, si rileva che la contestazione si appunta sulla attività prestata dal difensore che ha difeso, nel procedimento citato, l'intero e in relazione al quale Parte_4
la posizione dei singoli condomini non appare in conflitto di interessi ma del tutto sovrapponibile poiché non sono titolari di una posizione giuridica soggettiva diversa da quella del nel suo complesso. Il difensore ha sostenuto e provato che nessuna Parte_4
assistenza difensiva è stata svolta per domande proposte da o nei confronti dell'amministratore personalmente.
Il terzo ha rilevato il difetto della condizione di procedibilità della Controparte_2
domanda formulata nei suoi confronti specialmente in punto nullità della delibera assembleare del 17.11.2021.
Deve ritenersi, analogamente a quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione per la domanda riconvenzionale, che l'esperimento della mediazione obbligatoria non si estende alle chiamate di terzo in giudizio, poichè le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio, non possono essere interpretate in senso estensivo (vd Cass SSUU n. 3452/2024). Inoltre, le domande in materia di mandato, sebbene svolte nei confronti dell'amministratore di condominio, non rientrano nell'art 5 co 1 D.Lgs n. 28/10.
a) Sull'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo;
La ricorrente nel monitorio, ditta , ha ottenuto nei confronti del Controparte_1
a Torino, il decreto ingiuntivo n. 3707/2023 emesso il Controparte_7
29.05.2023 dal Tribunale di Torino, munito di formula esecutiva in data 20.07.2023, che ha poi notificato ai sigg.ri e Parte_2 Parte_3 Parte_1
unitamente al precetto con il quale ha intimato il pagamento, pro quota, in base ai
[...] millesimi di cui ciascuna parte è portatrice nell'ambito del Condominio, della somma ingiunta di originari € 127.374,90.
Si tratta, quindi, di un caso di utilizzo del titolo esecutivo formatosi nei confronti di un soggetto diverso da quello che è fatto oggetto della prospettata esecuzione (c.d. ultrattività del titolo esecutivo). Non si dubita del fatto che il titolo esecutivo ottenuto contro il , rappresentato Parte_4
dall'amministratore, sia efficace nei confronti dei singoli condòmini anche in sede esecutiva e, quindi, che il creditore possa agire direttamente in via esecutiva nei confronti dei singoli condòmini.
Questi ultimi non sono però legittimati ad opporre il decreto ingiuntivo e, nel caso in esame
a fortiori, non possono proporre l'opposizione tardiva.
L'art 650 c.p.c. consente al debitore ingiunto di “fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
In linea generale deve ritenersi che la legittimazione dei singoli condomini ad opporre il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del sia esclusa dalla giurisprudenza di Parte_4
legittimità (vd da ultimo Cass. n. 7053/24 ma anche Cass. n. 20282/23).
Una limitata iniziativa è riconosciuta ai singoli solo nel caso in cui “la lite investa il diritto degli stessi sulle parti comuni dell'edificio, nei cui confronti il condomino vanta la posizione di comproprietario pro quota e quindi è titolare di una autonoma situazione giuridica soggettiva distinta dal condominio, inteso come soggetto unitario, e dagli altri partecipanti” (Cass. S.U. n. 10934 del 2019; Cass. n. 22116 del 2023).
Nel caso all'esame del giudice, poi, l'opposizione tardiva è sostenuta dalla giustificazione che gli opponenti, condomini del , avevano avuto conoscenza del Controparte_10
decreto ingiuntivo solo con la notifica del precetto e che il non aveva potuto Parte_4 opporre nei termini per le precarie condizioni di salute in cui versava l'amministratore.
La notifica del decreto ingiuntivo è pervenuta alla PEC dell'amministratore il 30.5.2023 e, stante la mancata opposizione, l'esecutorietà ex art 647 c.p.c. è stata dichiarata il 20.7.2023.
Deve pertanto ritenersi, da un lato, non legittimati i singoli condomini a proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto somme riferite alle prestazioni eseguite in favore del Condominio dal terzo fornitore su incarico dell'amministratore, non essendo i condomini titolari di una posizione giuridica soggettiva diversa da quella del Condominio nel suo complesso (la allegazione della riferibilità del credito azionato anche a parti di proprietà individuale non è sufficiente ad individuare un autonoma posizione del singolo condomino rispetto all'esecuzione del contratto nel suo complesso che vede quale parte contrattuale il;
dall'altro lato, è inammissibile l'opposizione tardiva non Parte_4
ricorrendo i presupposti stabiliti dall'art 650 c.p.c. posto che non è prospettata né l'invalidità della notifica né il caso fortuito o la forza maggiore, tale non essendo l'impossibilità di proporre opposizione tempestiva in ragione della malattia del socio accomandante sig e non dell'accomandatario (vd visura camerale doc Parte_6 Controparte_4
10 di parte opposta), della società incaricata dell'amministrazione del condominio, peraltro documentata per una data di alcuni giorni successiva alla notifica del decreto.
Il richiamo alla disciplina, di elaborazione giurisprudenziale, dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo per far valere l'abusività delle clausole contrattuali, è inconferente rispetto alla fattispecie in esame nella quale si chiede di accertare, peraltro solo in via incidentale e non con una domanda autonoma, la nullità della delibera condominiale al solo fine di contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione e che nulla ha a che vedere con la valutazione comparativa tra il principio dell'autorità di cosa giudicata e il principio di effettività della tutela del consumatore che ha ispirato la C.G.U.E del 17.5.2022
e poi la Cass. SS.UU. n. 9478/23.
L'opposizione è inammissibile.
b) Sull'opposizione pre-esecutiva ex art 615 co 1 c.p.c.
Con una contestuale opposizione, formalmente proposta nei confronti dei precetti notificati il 27.10.2023 a e e il 30.10.2023 a ai sensi dell'art 615 co 1 Pt_2 Parte_3 Pt_1
c.p.c., i debitori formulano le medesime contestazioni già avanzate per opporre il decreto ingiuntivo.
Propongono, quindi, una opposizione preventiva all'esecuzione ex art 615 co 1 c.p.c. su titolo giudiziale con la quale contestano il diritto del creditore di procedere esecutivamente nei loro confronti.
La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
In via generale, i motivi di opposizione, poiché deducono fatti tutti antecedenti alla formazione del titolo giudiziale, dovevano essere fatti valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo (vedi in questo senso Cass. n. 3716/20 “In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo”).
E ancora con riferimento all'opposizione a precetto fondato su decreto ingiuntivo: “Nel giudizio di opposizione a precetto basato su decreto ingiuntivo non opposto, vale la regola per cui, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva respinto
l'opposizione a precetto proposta dal debitore deducendo che il decreto era stato chiesto da procuratore privo dello jus postulandi e che nel fascicolo d'appello non era stata prodotta la copia del decreto ingiuntivo opposto) (Cass n. 12251/2007).
In particolare, la parte attrice in opposizione contesta la validità della delibera con la quale il
Condominio ha approvato il preventivo della ditta ed ha quindi approvato i lavori CP_1
coperti dal c.d. Superbonus 110% incaricando la stessa ditta CP_1
Infatti, con delibera del 17.11.2021 il aveva affidato i lavori per “la Parte_4
progettazione e la realizzazione dei lavori rientranti nell'ambito degli incentivi
ECO/SISMA/SUPERBONUS come meglio specificato nell'Allegato A” alla ditta di CP_1
con la costituzione di un fondo straordinario di € 55.000 per i costi ascensori e per i lavori non ricompresi nel c.d. bonus 110%.
La prospettazione attorea è quella secondo la quale la delibera è nulla perché emessa in violazione dell'art 1135 co. 1 n. 4) c.c. nella parte in cui richiede, contestualmente all'approvazione dei lavori straordinari, la costituzione di un fondo straordinario.
La questione, al di là della sua fondatezza, non è più valutabile in questo giudizio di opposizione risultando la eventuale nullità della delibera un fatto impeditivo verificato prima della definitività del decreto ingiuntivo utilizzato quale titolo esecutivo e pertanto coperto dal giudicato.
Inoltre, l'eventuale dichiarazione di nullità della delibera assembleare travolgerebbe la decisione del di effettuare i lavori straordinari, con un rilievo tutto interno al Parte_4
che non è convenuto in giudizio, ma non il contratto concluso tra il Parte_4
e il terzo fornitore e creditore del . Parte_4 Parte_4
Analogamente, non può essere valutata la domanda di merito, proposta in via principale e riconvenzionale, al fine di dichiarare, in sede di opposizione ex art 615 co 1 c.p.c.,
l'inadempimento del contratto di appalto per fatto e colpa dell'impresa edile e, conseguentemente, la risoluzione del contratto stesso poiché anche questa domanda, ai fini che qui interessano ovvero l'accertamento del diritto del creditore di procedere esecutivamente, è coperta dal giudicato sceso sul decreto ingiuntivo non opposto.
Infatti, come detto, il titolo esecutivo non è rappresentato dal contratto di appalto concluso tra condominio e , della cui esistenza e validità parte attrice dubita, ma dal decreto CP_1
ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo ex art. 654 c.p.c. a luglio 2023.
Con domanda riconvenzionale la parte attrice attiva la garanzia per i vizi e difetti dell'opera di cui agli artt 1667, 1668 e per la rovina ex art. 1669 c.c., della disciplina dell'appalto, chiedendo, contestualmente, la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.
La domanda ex art 1667 c.c. con la quale gli attori fanno valere la garanzia per i vizi è infondata per difetto di legittimazione dei singoli condomini trattandosi di rimedio contrattuale previsto a favore del committente che, nel caso in esame, è il solo amministratore e quindi il condominio da egli rappresentato. La garanzia azionata con la domanda riconvenzionale dai singoli condomini, infatti, è prevista a favore del committente dell'appalto e a carico dell'appaltatore: committente nel contratto dedotto in giudizio è il solo amministratore su incarico del Condominio.
La legittimazione ad agire rientra tra i requisiti di fondatezza della domanda, necessari affinchè l'azione possa raggiungere la finalità concreta cui essa è diretta (e cioè il giudice possa eventualmente pronunciare nel senso favorevole all'attore, la mancanza delle condizioni dell'azione non esclude ab origine l'esistenza del processo, ma impedisce che questo si concluda con una pronuncia favorevole all'attore stesso).
Inoltre, trattandosi di azione contrattuale che deduce un fatto impeditivo o modificativo delle obbligazioni, doveva essere dedotto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non è proponibile con l'opposizione esecutiva ex art 615 c.p.c.
Diversa considerazione è da fare sulla domanda con la quale i condomini fanno valere la garanzia ex art 1669 c.c.
Trattasi di azione per far valere la garanzia decennale dell'appaltatore in caso di rovina della costruzione che comporta una responsabilità extracontrattuale, e come tale, azionabile anche dai singoli condomini
L'articolo in questione recita “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta”,
Secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite “In tema di contratto d'appalto, l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (Cass SSUU n. 7756/2017).
Posto che la legittimazione alla garanzia spetta, per quanto detto, ai singoli condomini anche per i lavori di ristrutturazione occorre valutare l'ammissibilità nel presente giudizio di opposizione a precetto.
La giurisprudenza di legittimità, pur superando l'impostazione tradizionale che vedeva nel giudizio di opposizione un giudizio ad oggetto vincolato, ovvero finalizzato all'accertamento del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ha registrato limitate aperture sia dal lato del creditore sia quello del debitore.
In particolare, con la sentenza n. 12436/21 la Suprema Corte ha affermato:”La circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (artt. 104 c.p.c.) e di connessione per riconvenzione (art. 36 c.p.c.)”.
Prosegue sostenendo che “l'opponente possa legittimamente chiedere con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione (Sez. 3, Sentenza n.
11449 del 23/07/2003, Rv. 565364 - 01; così pure Sez. 3, Sentenza n. 971 del 20/04/1963,
Rv. 261373 - 01)”.
Con la domanda riconvenzionale la parte opponente agisce per il risarcimento del danno richiamando, tra le altre, la disposizione dell'art 1669 c.c. ed eccepisce in compensazione il relativo contro credito.
La domanda inizialmente formulata nell'atto introduttivo richiamava, cumulativamente, la garanzia per i vizi e la garanzia per il perimento dell'opera. Con la memoria ex art 171 ter n.
1 c.p.c. parte attrice precisa di aver scoperto, solo con l'accertamento tecnico preventivo, concluso a gennaio 2024, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi e impeditivi (i vizi dell'opera oggetto di contratto di appalto) sopravvenuti rispetto all'accertamento del credito azionato con il precetto, fatti che intende ricondurre all'azione ex art 1669 c.c. e che non subiscono l'eccezione di cosa giudicata sollevata dalla controparte e il cui importo è quantificato in € 62.474,53.
Ai sensi dell'art. 36 c.p.c., la domanda riconvenzionale nel giudizio civile non è proponibile in maniera incondizionata, ma deve essere instaurata nell'ambito di un processo già pendente potendo dipendere solamente dal "titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione". Nel caso all'esame del tribunale la domanda riconvenzionale riguarda un'ipotesi di responsabilità extra contrattuale per fatti che la parte attrice stessa sostiene di aver scoperto in corso di causa. La giurisprudenza nell'interpretare l'art 36 c.p.c. ha sostenuto che tale collegamento non va inteso in senso restrittivo. Domanda principale e domanda riconvenzionale non devono necessariamente dipendere da un unico titolo: affinché la seconda sia ammissibile è sufficiente che essa sia collegata in maniera oggettiva con la pretesa principale e che si renda quindi necessario e opportuno il simultaneus processus, ai fini di economia processuale e di applicazione del principio del giusto processo (Cass. n.27564 del 20 dicembre 2011). Nel caso di specie il titolo dedotto in causa è diverso e non sussistono ragioni di economia processuale per trattare le domande congiuntamente anzi vi sono elementi che lo sconsigliano.
Infatti, come emerge dallo stesso procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo, le parti in causa sono diverse e il credito opposto in compensazione è litigioso.
Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità che sostiene che la compensazione non possa operare quando il contro credito sia sprovvisto del requisito della certezza perché sub iudice (vd Cass. S.U. n. 23225/2016 “Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, nè legale nè giudiziale“ che richiama anche Cass. n. 9608/2013 “La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243, secondo comma, cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione medesima è invocata e non può, dunque, fondarsi su un credito, la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso”): nel caso in esame oggetto del giudizio di merito conseguente all'A.T.P. è proprio l'accertamento della pretesa che qui si oppone in compensazione. La domanda riconvenzionale è dunque inammissibile.
Sulla scorta delle medesime considerazioni sin qui esposte anche la domanda con la quale l'opponente chiede alla ditta il rilascio del DURC o la produzione del contratto CP_1
appare del tutto svincolata dal giudizio di opposizione a precetto e, comunque, se riferita al contratto di appalto, coperta dal giudicato.
3. La domanda nei confronti di Controparte_2
Con domanda subordinata rispetto alle due opposizioni parte opponente chiede che l'amministratore pro tempore che ha amministrato il condominio nel Controparte_2
periodo intercorrente tra la delibera di approvazione dei lavori (17.11.2021) e la data delle dimissioni (30.1.2023), tenga indenni gli attori dalle pretese avanzate dalla ditta con il ricorso monitorio.
La domanda, per ciò solo, è infondata alla luce di quanto sin qui si è detto. Infatti, formulando la richiesta come una chiamata in manleva il terzo risponderebbe per non aver potuto gli attori tempestivamente opporre il decreto ingiuntivo circostanza che, per quanto detto, è addebitabile al successore di nell'amministrazione del Controparte_2
condominio.
Nel merito, gli attori richiamano la disciplina del mandato per far valere la responsabilità del precedente Amministratore di condominio il quale ha dato seguito ai lavori sulla base di una delibera condominiale nulla (il fondo per i lavori straordinari andava realizzato prima di dare corso ai lavori); affidandosi ad una impresa inidonea (culpa in eligendo); senza preventiva sottoscrizione di un regolare contratto d'appalto da sottoporre al preventivo esame dei condomini e tutelante il condominio, con penali e garanzie;
né sottoponendo all'assemblea gli effettivi costi;
permettendo, inoltre, il subappalto e non richiedendone il
DURC (culpa in vigilando).
Contesta la parte convenuta rilevando: l'eccezione di cosa giudicata per Controparte_2
le questioni riguardanti l'esecuzione del contratto di appalto stante la definitività del decreto ingiuntivo;
la validità della delibera del 17.11.2021 e, in ogni caso, l'irrilevanza della questione per essere la stessa sostituita da altra delibera successiva (quella del 25.10.2022) con la quale sono stati abbandonati i lavori compresi nel c.d. super bonus 110%. Nel merito l'infondatezza della domanda.
Sul punto la parte attrice ha dedotto prove orali e richiesto l'acquisizione dell'A.T.P. ed, eventualmente, la rinnovazione della CTU. Le prove dedotte sono irrilevanti ai fini della decisione e si conferma sul punto l'ordinanza del 16.10.2024.
L'ufficio dell'amministratore di condominio, sulla base di un costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, è riconducibile a quello del mandatario con rappresentanza (tra le altre, Cass. SS.UU. n. 9148/2008).
Ne deriva che l'adempimento del terzo chiamato deve essere vagliato alla luce delle regole sulla responsabilità contrattuale e, in particolare, alla luce delle disposizioni che regolano la diligenza nell'adempimento (art 1176 c.c.) e di quelle che disciplinano la ripartizione dell'onere della prova (art 1218 c.c.).
A tal fine, la parte creditrice deve dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale viceversa grava l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero l'impossibilità dello stesso per causa a sé non imputabile (Cass. S.U. 13533/2001). Grava in ogni caso sul creditore l'onere di fornire la prova del danno subito (art. 1223 c.c.).
Nel caso in esame la prova del danno è rappresentata dalle risultanze dell'ATP, concluso a gennaio 2024 in corso di causa, il cui procedimento si è svolto tra parti diverse e, pertanto, non può essere utilizzato nei confronti della Controparte_2
La contestazione di aver dato esecuzione ad una delibera nulla è irrilevante essendo tale delibera, per la parte in cui disponeva lavori straordinari del c.d. super bonus 110%, revocata con la successiva del 25.10.2022 (vd doc. 7 terzo chiamato).
Analogamente, l'errore nella scelta del contraente per essere la ditta sotto CP_1
dimensionata e inadeguata rispetto all'importanza dei lavori da eseguire, non può essere imputato all'ex amministratore in quanto deliberata dall'assemblea del 17.11.2021. Infine, la contestazione di aver omesso la necessaria vigilanza è erroneamente indirizzata nei confronti dell'amministratore pro tempore avendo l'assemblea nominato un direttore dei lavori e un responsabile dei lavori rispettivamente nelle persone di e Per_1 CP_8
inoltre, è smentita dalle convocazioni delle assemblee straordinarie del 2022 (ben 4 assemblee in un anno doc.ti 4, 7. 8 e 9) con le quali l'amministratore ha tenuto al corrente i condomini che il 25.10.2022 hanno deliberato di abbandonare i lavori del c.c. super bonus.
L'esistenza dei vizi e difetti dell'opera realizzata è stata poi, pacificamente per affermazione degli stessi attori, scoperta quando l'amministratore di condominio non era più la
[...]
ma altra società nominata il 30.1.2023 cosicchè neppure può essere imputato a CP_2 di aver tollerato l'inadempimento o ritardato nel tutelare gli interessi del Controparte_2
condominio.
La domanda è infondata.
4. Il rigetto delle domande di parte attrice nei confronti del terzo chiamato comporta il rigetto anche della domanda di chiamata in garanzia operate nei confronti di Reale Mutua
Ass.ni. La Compagnia di Assicurazione, infatti, solo in via subordinata contesta l'operatività della polizza.
5. Lite temeraria
La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. deve essere respinta in quanto non risulta raggiunta la prova della colpa grave dell'attrice. Inoltre, la parte richiedente il risarcimento del danno deve provare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte, onere che la parte che richiede la condanna non ha assolto. (vd. sul punto Cass. n.9080/2013). La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., invece, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, però, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente. L'accertamento tecnico preventivo versato in giudizio che evidenzia la probabile esistenza di danni a carico del , e quindi Parte_4
dei condomini, esclude che gli attori abbiano abusato dello strumento processuale.
6. La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza ex art 91 c.p.c.
Le spese processuali sostenute dalla terza chiamata in garanzia sono poste sempre poste a carico della parte attrice soccombente perchè la chiamata si è resa necessaria a seguito della ricostruzione dei fatti così come operata dalla parte attrice (Cass. 8363/2010 applicazione del principio di causalità).
Sono quindi poste a totale carico della parte attrice opponente soccombente e sono liquidate come in dispositivo ai valori prossimi ai minimi del d.m. 147/22 per le quattro fasi, stante l'effettivo valore della causa, scaglione sino a 52.000 euro ma valore effettivo prossimo allo scaglione precedente, l'assenza di attività istruttoria e la concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art 650 c.p.c.;
Rigetta l'opposizione a precetto ex art 615 c.p.c.;
Dichiara inammissibile la domanda ex art 1669 c.c.;
Rigetta le restanti domande;
Condanna la parte attrice opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite CP_1 che liquida in € 3950,00 per competenze professionali (di cui euro 850,50 fase studio, euro
650,00 fase introduttiva, euro 950,00 fase istruttoria ed euro 1500,00 fase decisionale) oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA e accessori di legge.
Condanna la parte attrice a rifondere alla parte terza chiamata su le CP_2 CP_2 spese di lite che liquida in € 3950,00 per competenze professionali (di cui euro 850,50 fase studio, euro 650,00 fase introduttiva, euro 950,00 fase istruttoria ed euro 1500,00 fase decisionale) oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA e accessori di legge.
Condanna la parte attrice a rifondere alla terza chiamata REALE MUTUA ASS.NI le spese di lite che liquida in € 3809,00 per competenze professionali (di cui euro 851,00 fase studio, euro 602,00 fase introduttiva, euro 903,00 fase istruttoria ed euro 1453,00 fase decisionale) oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA e accessori di legge.
Così deciso in Torino il 8.4.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris