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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/10/2025, n. 6166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6166 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51018/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE MINORENNI La Corte così composta,
NA RI IA Presidente
NA Chiara Giammusso Consigliere
Cecilia Cavaceppi Consigliere
Francesco Marchianò Consigliere on.
NAmaria Nazzaro Consigliere on. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. R.G. 51018 dell'anno 2023 trattenuto in decisione all'udienza del 16/09/2025 vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
t a all' atto di appello appellante e avv. quale curatrice speciale del minore Controparte_1 Per_1
i difende in proprio
[...] appellata e
nato a [...] il [...] CP_2 appellato non costituito e quale tutore del predetto Controparte_3 minore appellato non costituito e PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI e con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello
1 oggetto: appello avverso la sentenza n.130/23 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma in data 13.3.2023, pubblicata in data 26.4.2023
Premesso che all'esito del procedimento instaurato su ricorso del Ministero in data Pt_2
7.12.2022 e avente ad oggetto l'accertamento dello stato di abbandono del minore nato ad [...] il [...] e figlio di (nato a Persona_1 CP_2
Nettuno a il 22.2.1970) e (nata ad [...] il [...]), il Tribunale Parte_1
per i Minorenni di Roma, con la sentenza depositata in data 11.4.2023, dichiarava lo stato di adottabilità del minore, ne disponeva il divieto di rapporti con genitori e altri familiari, confermava il Sindaco del Comune di quale tutore provvisorio del CP_3
minore nonché il collocamento a rischio giuridico del minore presso una famiglia già disposto in corso di giudizio ex art. 10 comma 3 L. 184/83;
a fondamento della decisione il Tribunale ricostruiva l'intervento istituzionale complessivamente attuato a tutela del minore nel procedimento in corso, come segue:
-l'iniziativa del Pubblico Ministero interveniva a seguito della segnalazione del Servizio sociale presso la ASL RM 6 in data 28.11.2022 attestante che il minore, alla nascita, era risultato positivo a sostanza stupefacente di tipo cocaina, entrambi i genitori sminuivano l'accaduto, in particolare la madre ammettendo dapprima di aver fatto uso solo di cannabinoidi, poi di aver inalato la sostanza passivamente da fumo di altri in occasioni di convivialità, infine, di fronte all'evidenza clinica del minore, di avere fatto uso saltuario di cocaina in prossimità del parto;
dai primi accertamenti la Pt_1
risultava altresì, da molto tempo, in carico presso il CSM di Anzio con diagnosi di
“disturbo schizoaffettivo e disturbo di ansia” ma era incostante nei controlli e nell'assunzione della terapia farmacologica prescrittale;
il che confermava la Per_1
versione della compagna, risultava genitore di altra minore, , nata da Persona_2
una precedente unione, in relazione alla quale pendeva procedimento per l'accertamento dello stato di adottabilità davanti allo stesso tribunale;
i nonni paterni del minore, con i quali il viveva, non costituivano una risorsa e il padre del Per_1
inoltre, era allettato per malattia;
altrettanto non potevano considerarsi Per_1
risorsa i familiari materni, poiché anch'essi nucleo fragile;
concludeva il Servizio
2 sociale che la si mostrava incapace di comprendere il rischio cui aveva Pt_1
esposto il figlio affermando “ci sono tante madri che hanno fatto uso di eroina e i figli stanno bene”, “per due botte state a fa le stronze” “ ci sono mamme che fanno esperimenti al cuore dei figli”;
-aperto il procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono con decreto in data 3.1.2023, era contestualmente sospesa la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, veniva nominato il tutore provvisorio del minore nella persona del Sindaco del Comune di Ariccia (poi sostituito con il Sindaco del Comune di ) e il CP_3
curatore speciale nella persona dell'avv. il minore veniva collocato in casa- CP_1
famiglia all'atto delle dimissioni ospedaliere, con divieto di prelievo e previsione di incontri con i genitori, separatamente, una volta alla settimana, in presenza di un operatore;
erano disposti accertamenti sulla salute del minore nonché su personalità, competenze genitoriali e condizione di dipendenza da sostanze di entrambi i genitori;
-il 23.1.2023 il minore veniva, quindi, inserito in struttura;
-dalla prima relazione fornita dalla responsabile della casa-famiglia (10.2.2023) emergeva che i genitori si erano presentati agli incontri con il figlio in condizioni inadeguate;
il abbigliato con vestiti incongrui ed usurati, maleodorante di Per_1
alcol e fumo, teneva un comportamento iperattivo e verbalmente aggressivo, che aveva reso necessari ripetuti interventi contenitivi da parte degli operatori, nonchè squalificante nei confronti della quest'ultima aveva un ruolo del tutto Pt_1
marginale in presenza del compagno evitando alcun contatto con il minore, inibita dal
CA ad esprimere parola o ad assumere alcuna iniziativa;
diversamente, nell'incontro separato, pur molto timorosa, accoglieva il bambino tra le braccia;
il si era mostrato del tutto inadeguato anche nel contatto con il minore che Per_1
scuoteva e agitava come fosse un giocattolo, determinando il necessario intervento dell'operatore a tutela del bambino;
entrambi rifiutavano alcun intervento di sostegno ritenendo di non averne necessità e riconducevano l'allontanamento del figlio ad un complotto ordito ai loro danni (a tal fine prospettando anche una procurata alterazione degli esami tossicologici relativi al minore) così come già avvenuto venti anni prima per un ricovero in TSO della Pt_1
-medesimo riscontro di complessiva inadeguatezza perveniva anche dalla relazione del
Servizio sociale del Comune di (2.2.2023), anch'essa attestante che i genitori CP_3
3 del minore prospettavano di essere vittime di un'ingiustizia, negavano l'uso di sostanze stupefacenti, ribadivano le giustificazioni circa il fumo passivo inalato dalla Pt_1
in luoghi dove si consumava droga per spiegare la positività alla cocaina del minore;
in particolare il esaltava il suo ruolo di salvatore in relazione ai problemi psichici Per_1
della compagna (“colui che ha salvato e ripulito la signora dalla terapia farmacologica prescritta dal CIM”), assumeva un ruolo assolutamente prevaricante e inibente nei confronti della Pt_1
-all'udienza di contestazione dello stato di abbandono, il 13.2.2023, il Per_1
reiterava anche davanti al Tribunale la giustificazione sempre fornita circa l'inalazione passiva di cocaina da parte della compagna e la tesi del complotto, negava l'uso di sostanze ma ammetteva la frequentazione di persone che ne facevano uso e luoghi dove se ne faceva uso, riconosceva di non essersi reso disponibile per le valutazioni disposte;
la (dall'Ufficio descritta con sguardo fisso nel vuoto o verso il Pt_1
soffitto, con eloquio accelerato e a tratti incoerente) confermava le precedenti affermazioni circa figli di mamme che si drogavano ma che stavano bene e di esperimenti sui bambini da parte di suoi conoscenti (“Ho conosciuto gente che si drogava e i figli stanno bene, mamme che facevano degli esperimenti. Il mio ex aveva firmato per far fare degli esperimenti al cuore a mio figlio che è morto”); riconosceva di essere seguita dal CIM ma riteneva di non averne bisogno, perché, pur depressa, avrebbe dovuto farcela da sola
(“E' vero che sono depressa, ma nella vita si guarda avanti, uno cerca di farcela da sola, come suggerito da mia madre. Io ero solo depressa perché avevo perso il mio primo figlio a 20 anni e mi sentivo in colpa. Il papà aveva un pacemaker e faceva fare esperimenti sul figlio. Ho deciso io di interrompere la gravidanza, ho versato lacrime, piango ancora quando ci ripenso, l'ho levato così, non gli ho dato la possibilità di nascere. L'ho fatto perché il padre era malato portatore di handicap, anche il fratello è allettato…..” “io ho delle cisti al collo, alle braccia e alle ascelle e per questo non sono andata a tutti gli appuntamenti al CSM. Mi sento ancora le dita del chirurgo dentro al seno, sono stata operata al seno. Le dottoresse hanno scritto come se non mi andasse di andare lì ma non è vero
…non ho certificato le mie condizioni di salute per le assenze perché loro lo dovevano sapere, voglio aggiungere che in prossimità del parto non ho dichiarato niente, non è vero quello che hanno scritto, mi hanno detto che forse mi hanno dato qualcosa per farmi parlare, mi volevano convincere di aver detto delle cose che non ho mai detto.”;
4 -all'esito dell'udienza veniva disposto il collocamento provvisorio a scopo adottivo del minore presso una coppia disponibile all'adozione e venivano interrotti i rapporti tra genitori e figlio;
sulla base dell'istruttoria come sopra riferita, il Tribunale osservava che: -entrambi i genitori dovevano ritenersi totalmente inadeguati, avendo posto in essere comportamenti del tutto incompatibili con un corretto esercizio della responsabilità genitoriale e tali da porre in serio pericolo l'incolumità psico-fisica del figlio (la positività alla cocaina effetto di condotte irresponsabili della coppia, quali l'assunzione in gravidanza di sostanze stupefacenti e la minimizzazione dei fatti attraverso la ripetuta versione dell'assunzione passiva dovuta alla compresenza in luoghi dove si consumava crack;
l'inadeguatezza di entrambi nei contatti con il minore, brutale il e eccessivamente timorosa quando non evitante la;
-il rifiuto di Per_1 Pt_1
sottoporsi alle valutazioni e agli accertamenti della dipendenza, l'attribuzione all'esterno delle conseguenze dei propri agiti e il rifiuto di prendere consapevolezza delle proprie responsabilità impedivano alcuna progettualità di recupero;
-l'analoga vicenda di disfunzionalità genitoriale che si doveva trarre dal procedimento di adottabilità per altra figlia del la dinamica relazionale di coppia altamente Per_1
squilibrata per gli atteggiamenti manipolatori, aggressivi e svalutanti del cui Per_1
corrispondevano quelli remissivi, affettivamente dipendenti e disorientati della l'assenza di risorse familiari costituivano tutti elementi che rafforzavano il Pt_1
convincimento della sussistenza di uno stato di abbandono del minore per comportamenti incompatibili con i diritti-doveri della genitorialità; -il minore era portatore di un'esigenza di costruzione in tempi brevi di una sana relazione di attaccamento genitoriale a fronte di eventi traumatici e legami di attaccamento disorganizzati derivanti dalla genitorialità biologica causa di potenziale danni irreversibili nello sviluppo;
con ricorso depositato il 24.5.2023 ha proposto appello contestando Parte_1
la decisione del Tribunale per due motivi: 1)non era stato ampliato il contraddittorio nei confronti di figure parentali significative quali i nonni e gli zii;
2)non era stato per lei predisposto un progetto di sostegno riabilitativo delle competenze genitoriali;
ha pertanto chiesto, in riforma della decisione, la revoca della dichiarazione di adottabilità 5 del minore, il ripristino della responsabilità genitoriale materna, il collocamento del figlio presso di lei con previsione di adeguate misure di sostegno alla genitorialità; con comparsa depositata il 29.11.2023 si è costituita in giudizio l'avv. CP_1
curatrice speciale del minore, la quale ha contestato il fondamento
[...]
dell'appello e ne ha chiesto il rigetto;
ricostruito l'iter processuale, la curatrice ha, in particolare, rappresentato che nessun familiare aveva dimostrato e coltivato interesse nei confronti del neonato né, prima di allora, ne aveva tutelato l'incolumità fisica durante lo stato di gravidanza della madre;
la non aveva consentito, con i Pt_1
reiterati rifiuti, alcun approccio di sostegno volto ad un progetto di recupero;
il Sindaco del Comune di , tutore provvisorio del minore, ritualmente citato CP_3
in giudizio, non si è costituito;
anche , padre del minore, ritualmente citato, non si è costituito in CP_2
giudizio; il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado;
all'esito dell'udienza del 19.3.2024 la Corte ha richiesto al Servizio sociale di acquisire documentazione e informazioni presso i competenti Uffici sanitari sulla preesistente condizione di disturbo psichico della Pt_1
pervenute le informazioni e le relazioni di aggiornamento richieste ed espletata l'audizione della coppia collocataria del minore, all'udienza odierna i procuratori delle parti e il P.G. hanno reiterato le conclusioni in atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione;
Motivazione
Priva di fondamento è la contestazione mossa dall'appellante circa il non avere il
Tribunale esteso il contraddittorio a figure familiari ulteriori, genericamente indicate come “nonni e zii” e neppure specificate nominativamente.
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, i genitori del minore solo le uniche parti necessarie e formali dell'intero procedimento. Pertanto, i genitori sono litisconsorti necessari e sono gli unici soggetti a dover essere obbligatoriamente sentiti. Al contrario, la convocazione dei parenti entro il quarto grado può avvenire in mancanza dei genitori, purché abbiano rapporti significativi con il minore. In conclusione, ove siano presenti i 6 genitori e non siano dimostrati rapporti significativi con il minore, la mancata audizione di parenti entro il quarto grado non inficia la validità del procedimento (vedi la recente Cass. sent. 2072/23). Nella specie, peraltro, il minore, inserito in casa famiglia all'atto delle dimissioni ospedaliere dopo la nascita, non ha instaurato alcun rapporto con figure parentali;
ciò nonostante, il Servizio sociale, in sede di primi accertamenti, ha verificato entrambi i nuclei di origine dei genitori del minore appurandone l'inadeguatezza per rispettive gravi fragilità già presenti;
nessuna di queste figure familiari ha mai chiesto notizie del minore nel tempo di permanenza in struttura, tantomeno si è costituita nel giudizio di primo grado per rappresentare un interesse per lui.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, occorre precisare, ai fini dell'individuazione dei limiti di cognizione devoluti a questa Corte, che l'appellante ha chiesto revocarsi la pronuncia di adottabilità del figlio con unico riferimento alla Per_1
sua genitorialità, il cui pieno esercizio ha conseguentemente chiesto di ripristinare, nulla deducendo, neppure sotto il profilo di un immaginabile supporto, quanto alla genitorialità paterna;
, di contro, nei confronti del quale il CP_2
contraddittorio è stato ritualmente costituito con notifica dell'appello in data
10.10.2023, è rimasto contumace;
esula, dunque, dal sindacato rimesso alla Corte la valutazione della genitorialità paterna, accertata dal Tribunale come inadeguata, se non per quanto necessario ai fini del dovuto riesame del merito dell'accertamento delle competenze genitoriali materne.
Precisato il thema decidendum, la Corte condivide la decisione del Tribunale circa l'inadeguatezza genitoriale della ciò in ragione sia della complessiva Pt_1
condotta genitoriale posta in essere sin dalla gravidanza relativa al minore, attenzionato dalle istituzioni e all'interno di questo percorso giudiziario alla nascita
(condotta che di seguito sarà necessario sinteticamente ripercorrere); sia dei più recenti accadimenti nel vissuto della che confermano la valutazione di Pt_1
irrecuperabilità delle competenze genitoriali in tempi parametrati sui bisogni del minore;
sia sul parallelo percorso evolutivo, emotivo, affettivo, educativo e di complessiva crescita psico-fisica che il minore ha maturato all'attualità.
7 è stata presa in carico dal Centro di salute mentale ASL ROMA 6 di Parte_1
Nettuno-Anzio sin dal 2007 (all'epoca venticinquenne) con diagnosi di “Disturbo
Schizoaffettivo”, da subito tuttavia non permettendo una completa assistenza terapeutica a causa della sua discontinuità negli appuntamenti e dei prolungati periodi di assenza ai controlli per trasferimenti in altri territori, così sottraendosi anche alle possibilità a lei offerte di interventi semi-residenziali o residenziali, da normativa riservati agli utenti residenti nel territorio (“si precisa che tali informazioni sono state ripetutamente fornite alla paziente….; dalla storia psichiatrica documentata ….emerge come nel corso degli anni siano stati realizzati numerosi progetti in favore della sig.ra sia in ambito residenziale che semi- Pt_1
residenziale e riabilitativo. Per via del riacutizzarsi della sintomatologia psichiatrica la paziente ha talvolta necessitato di ricoveri in ambiente dedicato, come anche dell'inserimento presso la Struttura residenziale Socio Riabilitativa “Agorà Salus” di Cisterna di Latina tra il 2007 e il 2009”
(relazione clinica DSM U.O.C. CSM Anzio-Nettuno dell'ottobre 2024).
Le richieste di aggiornamento giudizialmente disposte nei due gradi di giudizio sulle condizioni e sulla storia clinica della sollecitando l'istituzione sanitaria a Pt_1
verifiche della di lei condizione nell'attualità, hanno consentito non solo di acquisire elementi di valutazione ai fini della decisione temporalmente reali ma anche di intervenire a tutela della paziente in recenti episodi di riacutizzazione dei sintomi.
“Nel periodo successivo alla richiesta del Tribunale per i Minorenni di Roma …datata 23/3/2023
…la signora ha ripetutamente annullato gli appuntamenti fissati in questa sede o non si è Pt_1
presentata agli stessi senza avvertire. Per via di tali reiterati comportamenti e per accertare le condizioni psicopatologiche della paziente, si è provveduto a organizzare una visita domiciliare in data
28.8.2023. A seguito della stessa ella è stata inviata a ricovero presso il reparto SPDC di Ariccia, dal quale è stata dimessa in data 4/09/2023. Da quel momento la sig.ra è tornata a Pt_1
frequentare il nostro Servizio ma non sempre mostrandosi precisa e puntuale nel rispettare orari e giorni concordati per gli appuntamenti. Il programma terapeutico approntato in questa sede prevede la effettuazione di colloqui psichiatrici e la somministrazione di una terapia antipsicotica long acting injectable” (relazione DSM U.O.C.CSM Anzio-Nettuno 1.12.2023).
Contemporaneamente, la teneva analogo atteggiamento in merito ai Pt_1
controlli presso il SERD di Anzio. “La si è presentata con appuntamento concordato Pt_1
in data 21/2/2023 ma si è rifiutata di firmare il consenso informato rispetto al percorso di 8 valutazione presso questo Servizio e non si è più ripresentata. E' stato richiesto e concordato un nuovo appuntamento per il 27.9.2023 ore 16.00 ma la sig.ra si è presentata alle 17,45 senza Pt_1
comunicare il ritardo e alle 18.00 chiudeva il Servizio;
….si è programmato un nuovo appuntamento per mercoledì 4/10/2023 ore 16 ma la sig.ra non ha né avvisato né si è presentata…...” Pt_1
(corrispondenza tra SERD e Servizio sociale allegata alla relazione del dicembre 2023).
“Un ultimo ricovero in acuzie si è verificato in data 28.8.2023 e conseguentemente alla effettuazione di una visita domiciliare” (-è bene qui rammentare che la sentenza declaratoria di adottabilità del minore è stata depositata nell'aprile 2023 e l'appello nel maggio 2023),
“ Quest'ultima (la visita domiciliare) veniva realizzata in risposta a diverse segnalazioni ricevute relative a una condizione di scompenso in termini psicopatologici e dopo che la paziente aveva annullato o non si era presentata a svariati appuntamenti programmati presso questo Servizio. Nel corso della valutazione la sig.ra appariva espansa nell'umore e difficilmente interrompibile Pt_1
nell'eloquio, con tendenza a esprimersi con tono di voce elevato, presenza di quota ansiosa tale da necessitare della somministrazione di terapia psichiatrica in estemporanea e pensiero caratterizzato dall'allentamento dei nessi associativi nonché permeato da tematiche deliranti a carattere mistico- religioso e paranoideo. Ella accettava il ricovero presso il reparto SPDC dell'Ospedale dei Castelli di
Ariccia dal quale veniva dimessa il 4/09/2023. Da quel momento in poi la paziente, che prima si recava con discontinuità ai controlli in questa sede, è risultata più costante nell'aderire al trattamento.
Nonostante ciò appare opportuno segnalare che ella ha spesso necessitato di essere spronata a presentarsi alle visite di controllo con maggiore precisione e puntualità. Fino al luglio u.s. (2024) è stata praticata in suo favore una farmacoterapia antipsicotica long acting injectable mensile, che però è stata interrotta momentaneamente nell'agosto u.s. in quanto la paziente ha dichiarato di trovarsi in uno stato di amenorrea da svariati mesi. Sono stati pertanto prescritti accertamenti di controllo da effettuare in tempi rapidi con la finalità di appurare un eventuale stato di gravidanza oppure
l'insorgere di collateralità connesse alla farmacoterapia. Il tutto illustrando chiaramente alla sig.ra
e alla madre le motivazioni a ciò connesse e fornendo istruzioni e supporto in tal senso. A Pt_1
partire dal 19.8 u.s. agli atti risultano infatti n. 14 contatti telefonici o in presenza a ciò finalizzati nonché n. 3 tentativi di comunicazione non andati a buon fine. Nonostante tali azioni la paziente ha effettuato il dosaggio della gonadotropina corionica umana (beta HCG) nel sangue soltanto in data
26/9 u.s. fornendone i risultati il 2/10 e permettendo solo in tale data la ripetizione della
9 farmacoterapia iniettiva in sicurezza.” (relazione DSM UOC CSM Anzio-Nettuno in data
8.10.2024).
Già prima dell'agosto 2023 e precisamente il 31 luglio 2023, a seguito di una lite intercorsa tra la e il avvenuta il giorno precedente, la si Pt_1 Per_1 Pt_1
era presentata presso il Comando della Stazione Carabinieri di Nettuno “continuando a dare segni di instabilità mentale tanto che si riteneva opportuno far intervenire i sanitari del 118 con personale medico, il quale dopo una valutazione della paziente, riteneva opportuno farla trasportare presso il NOC di Ariccia per approfondimenti sulle sue condizioni psichiatriche. ……”
(segnalazione CC Nettuno in data 8.8.2023). Circa i fatti del giorno precedente, allorchè i Carabinieri erano intervenuti presso l'abitazione del dove la Per_1
si era recata ed era esplosa una lite con segni di violenze fisiche riscontrate Pt_1
su entrambi, così viene riportato dagli operatori di P.G.: “Durante la presenza del CA la iniziava a inveire continuamente contro di lui dicendogli che era un infame e appellandolo Pt_1
con altri epiteti, tentavamo di allontanarla ma con difficoltà poiché continuava ad agitarsi nonché a tratti farneticava frasi non pertinenti alla situazione. In particolare iniziava a menzionare figure religiose e situazioni relative all'occulto che ci inducevano a pensare che fosse mentalmente instabile come poi veniva confermato da un sedicente cugino della predetta che la contattava al cellulare chiedendo di parlare con i sottoscritti……La dopo aver risposto alla chiamata azionava il Pt_1
vivavoce sul telefono e il Brig. Manzi poteva udire un uomo il quale dopo aver detto che sua cugina era una persona instabile e aveva bisogno di cure presso il CSM veniva bruscamente interrotto dalla ltimo ( confermava di essere stato convivente per circa due anni con la Parte_3 Per_1
suddetta, di aver avuto da lei un figlio e infine di avere interrotto la relazione e la convivenza una settimana prima perché non ne poteva più dell'instabilità psicologica della medesima, la quale ultimamente -a suo dire- era peggiorata anche a causa dell'interruzione della terapia farmacologica che assumeva e che le era prescritta dallo psichiatra” (annotazione di P.G. effettuata dai CC della
Stazione di Nettuno il 30.7.2023).
Riferisce il Servizio sociale relativamente allo stesso periodo temporale (relazione dicembre 2023) che, dopo essersi presentata il 28 agosto chiedendo di poter avere un colloquio, mostrandosi in una condizione emotiva alterata e raccontando dei recenti contrasti con il convocata ad un successivo incontro il 21 settembre, la Per_1
“si è presentata abbigliata con indumenti adeguati alla stagione sebbene scarsamente Pt_1
10 curata nell'igiene, l'aspetto generale appariva dimesso. Ha affermato che a seguito dell'allontanamento del figlio si sentirebbe depressa. A causa della sua situazione sanitaria certificata la dott.ssa
[...]
che la ha in cura sta cercando di sostenere la donna al fine di consentirle una diversa qualità Per_3
di vita, di cura e tutela della sua persona ….; la sig.ra ha riferito di fare un uso saltuario Pt_1
di cocaina, di crack e cannabinoidi insieme ad altre persone tossicodipendenti da cui starebbe cercando di allontanarsi. Alla proposta da parte del Servizio di intraprendere un percorso presso il SERD la stessa si diceva disponibile pertanto, al fine di supportare la sig.ra con l'avvio del percorso, la scrivente contattava l'assistente sociale dott.ssa …..per un appuntamento. Si rappresenta che la Pt_1
….in data 21.2. u.s. si era rifiutata di firmare il consenso informato rispetto al percorso di valutazione….e non si era più ripresentata…..è stato concordato un appuntamento per il 27.9 ore
16 ma la sig.ra si è presentata alle 17,45, concordato nuovo appuntamento per il 4.10 non si è presentata né ha avvisato” “In merito alla relazione con il ha raccontato che “adesso c'è pace Per_1
e amore tra di noi” sebbene dal punto di vista abitativo ha riferito di essere tornata presso l'abitazione materna sul territorio di Nettuno e vivere lì stabilmente con la madre e il fratello mentre non Per_4
ha più contatti con la sorella . Relativamente alla situazione economico lavorativa la sig.ra Per_5
ha affermato di essere disoccupata, l'ultimo impiego come addetta alle pulizie risalirebbe a due anni fa
e di non essere ad oggi nelle condizioni psico-fisiche di riprendere a lavorare. Occuperebbe le giornate facendo le pulizie domestiche “lavo il pavimento ottanta volte fino a che non esce lucido” e dei lavori artistici…….Il 25.10 il fratello seguito dall'ufficio, è stato arrestato ….e la sig.ra è Per_4 Pt_1
tornata a vivere presso l'abitazione della madre del . Dai colloqui effettuati è emersa una Per_1
inconsapevolezza rispetto al quadro del suo nucleo familiare che la porta a minimizzare gli accadimenti e a non riconoscere le sue più autentiche e profonde difficoltà. Inoltre continua ad ascrivere
a terzi le proprie responsabilità, infatti rispetto agli eventi più critici, come ad esempio
l'allontanamento del minore dovuto all'assunzione da parte sua di cocaina durante la gravidanza, la sig.ra continua a recriminare contro lo Stato che la sta punendo anziché aiutarla e Pt_1
comprendere le sue necessità, sebbene questo Ufficio si sia in più occasioni messo a disposizione per sostenerla anche attraverso l'avvio di percorsi specialistici”.
Lo stesso convocato dal Servizio il 21.9.2023 per la verifica della sua Per_1
situazione, confermava il dato riferito dal Serd circa la frequentazione di quel Servizio per effettuare la terapia farmacologica e, interrogato sul rapporto con la Pt_1
riferiva “attualmente ci vediamo ogni tanto. è fidata, non ha pretese, non chiede, da gennaio in Pt_1
11 poi però la sua situazione psicologica è andata peggiorando, adesso devo dire che la vedo migliorata, prima strillava solo ma ora è tranquilla sebbene abbia delle manie di persecuzione.” Continua la relazione del Servizio sociale specificando che “rispetto all'allontanamento del figlio il
ha dichiarato: secondo me era pericolosa, il bambino non poteva restare con lei ma Per_1 Pt_1
andava data un'altra possibilità, è stato sempre bene, non ha mai avuto nessuna crisi di astinenza”. Osservava quindi il Servizio: “il ha continuato a mostrare Per_1
inconsapevolezza sulle ripercussioni degli atteggiamenti e dei comportamenti messi in atto da lui e dalla nei confronti di e ha continuato a sminuire la gravità del pericolo a cui il Pt_1
neonato è stato esposto”. Sul nucleo familiare del (-presso il quale l'appellante Per_1
tornava ad abitare dopo una prima interruzione della relazione-) la medesima relazione riferisce quanto segue: “in data 16.11. la scrivente ha ricevuto una chiamata da parte della sig.ra
e con lui convivente- la quale ha riferito di aver sporto denuncia Parte_4
nei confronti del figlio in quanto lo scorso 3.11 le avrebbe chiesto ripetutamente del denaro e CP_2
avrebbe ritirato dal suo libretto postale in una sola giornata una somma pari ad euro 500,00….; chiesto al figlio, al suo rientro a casa verso sera, spiegazioni circa l'utilizzo dei soldi e l'ingente somma prelevata ,..il avrebbe messo in atto agiti aggressivi prima versandole del vino sul viso poi Per_1
lanciandole addosso l'intera bottiglia, afferrandola per l'avambraccio procurandole lividi e ferite per cui sarebbe stata refertata all'ospedale e rompendole il cellulare. La sig.ra ha abbandonato la Pt_4
propria abitazione ed ha affermato di non essere intenzionata a rientrare in casa sua in quanto ha dichiarato che il figlio sarebbe solito fare abuso di alcol consumando circa un litro di vino al CP_2
giorno …..nella stessa sera la a detta della sarebbe tornata a vivere presso la sua Pt_1 Pt_4
abitazione. Sul punto ha raccontato la difficoltà della convivenza con la che avrebbe messo Pt_1
in atto in diverse circostanze comportamenti ossessivi tanto che la sig.ra emotivamente Pt_4
provata, ha dichiarato “ho vissuto l'inferno”. Così concludeva il Servizio alla luce di tali ultimi eventi: “le difficoltà della a seguire le indicazioni del Servizio sociale nonché ad Pt_1
orientarsi per la costruzione di una vita autonoma appaiono indicatori importanti di un disagio dalle radici antiche, probabilmente riconducibile a sofferenze profonde e reiterate che hanno influito pesantemente sulla costruzione della sua personalità. Sembra che la donna faccia fatica a comprendere
e interiorizzare alcuni meccanismi e dinamiche riguardanti la sfera personale, sociale, affettiva, relazionale su cui viene invitata a riflettere”.
12 Nella successiva relazione di aggiornamento dell'ottobre 2024 il Servizio sociale riferisce che al colloquio di monitoraggio del 14.10.2024 la si presentava in Pt_1
uno stato emotivo pacato, seppur poco curata nell'igiene e nell'aspetto; raccontava di vivere nuovamente presso la propria madre a Nettuno, di percepire assegno di inclusione e pensione di invalidità, di essere sempre in frequente contatto telefonico con il all'epoca ristretto nel carcere di Isernia, di recarsi ai colloqui mensili Per_1
presso il CSM dove assumeva la terapia farmacologica, di non frequentare invece il
SERD per avere intrapreso in autonomia un percorso di uscita dalla dipendenza da stupefacenti.
Nell'ultima relazione di aggiornamento del DSM – CSM Anzio del settembre 2025 si riporta che “la ha effettuato regolarmente visite psichiatriche di controllo, in cui riferiva di Pt_1
assumere regolarmente la terapia farmacologica, fino al 15.4.2025. Da tale data non si presentava più alle visite di controllo programmate e non rispondeva ai tentativi di contatto da parte del Servizio.
Nell'impossibilità di contattare la sig.ra è stata contattata telefonicamente la madre per Pt_1
comunicare appuntamento per visita psichiatrica per il giorno 22.7.2025 a cui non si presentava né avvisava.” (relazione 12.9.2025).
Tutte le superiori verifiche smentiscono la doglianza espressa dall'appellante circa l'assenza di adeguata attenzione delle istituzioni nel fornirle un sostegno e un progetto, che non poteva che riguardare prima di tutto la presa in carico della sua condizione clinica (che è avvenuta sin dal 2007 e si è rafforzata in occasione del presente giudizio)
e la stabilizzazione di un'adesione terapeutica (che non è stata ad oggi raggiunta): la reiterata discontinuità terapeutica, che si è ripercossa negli scompensi comportamentali ogniqualvolta interrotta la terapia farmacologica antipsicotica prescritta, la mancata accettazione della presa in carico presso il SERD ripetutamente offerta e sollecitata dal Servizio sociale, l'originaria negazione della dipendenza da sostanze, la successiva ammissione di uso saltuario e la recente ammissione della dipendenza con affermazione, tuttavia, di un percorso autonomo di fuoriuscita per evitare le valutazioni e gli accertamenti istituzionali, sono i complessivi atteggiamenti e comportamenti imputabili soltanto all'appellante che hanno impedito di porre i basilari presupposti perché si potesse improntare, successivamente e in ipotesi di riscontri terapeutici positivi, un percorso ulteriore verso il sostegno alla genitorialità. 13 Le superiori verifiche confermano altresì una condizione di grave inadeguatezza genitoriale dell'appellante e di irrecuperabilità di una genitorialità utile per i tempi evolutivi del minore: la è persona affetta da un disturbo psichiatrico che Pt_1
richiede un compenso terapeutico farmacologico antipsicotico e un monitoraggio attraverso colloqui psichiatrici e, ad oggi, non vi è una stabile adesione terapeutica;
la
è persona dipendente da sostanze stupefacenti (cannabinoidi, cocaina e Pt_1
crack quelle da lei stessa menzionate), tale da farne uso anche in gravidanza ponendo a serio rischio l'incolumità del proprio figlio, infatti riscontrato alla nascita positivo alla cocaina, da continuare a farne uso nel corso del primo grado di giudizio, successivamente alla pronuncia dello stato di adottabilità del figlio e nel corso del presente grado ma che non ha mai accettato di sottoporsi alle valutazioni e ad un percorso di disintossicazione presso il SERD;
la è persona che non ha mai Pt_1
posto in discussione i suoi comportamenti, al contrario sempre sminuiti in termini di gravità intrinseca nei confronti del figlio (che ha necessitato di una permanenza di due mesi nel reparto di neonatologia) e di responsabilità nell'aver determinato i presupposti per l'intervento istituzionale a tutela del minore.
La situazione psichica e fisica della grave e non transitoria, pur in presenza Pt_1
di sentimenti sinceri di affetto per il minore, la rende genitore inidoneo ad assumere la responsabilità genitoriale verso il figlio, il quale, per le carenze materne, subirebbe danni irreversibili al suo sviluppo non emendabili da interventi di sostegno (al riguardo
Cass. n. 27999/24).
A fronte del percorso della mai evoluto positivamente così da permettere di Pt_1
porre le basi per altro, non ha certamente potuto fermare i suoi bisogni di Per_1
crescita. Collocato presso una coppia sin dal marzo 2023, egli ha potuto sperimentare un tempestivo e sano legame di attaccamento primario, che la genitorialità biologica gli aveva negato, ed ha affrontato in questo contesto tutte le tappe dello sviluppo sino all'attualità. Conformemente alle informazioni fornite dalla curatrice speciale all'atto della costituzione in giudizio, l'audizione dei collocatari restituisce non solo gli iniziali comprensibili sforzi di adattamento reciproco dei collocatari e del minore ma, soprattutto, una sua condizione di complessivo benessere che gli ha consentito di affrontare serenamente problematiche fisiche che hanno richiesto, molto piccolo, 14 interventi chirurgici e i primari passaggi evolutivi della prima infanzia, dal contesto familiare domestico a quello parentale allargato a quello sociale del nido, dal sé agli altri, in modo tale da permettergli di sviluppare in pieno le sue potenzialità e inclinazioni. va a un nido….si trova bene, è cresciuto tanto: fa musica, canta e chiacchiera tanto;
è un leader per i suoi compagni e per noi;
…..sta molto bene con gli altri bambini, ha un carattere forte e ascolta molto…..è un bimbo vispo e allegro, ama molto gli animali, è autonomo nel mangiare e sta bene fisicamente…..”.
Le esigenze della madre, da finalizzare tuttora ad una stabilizzazione terapeutica e alla eliminazione della dipendenza da sostanze stupefacenti, sono del tutto incompatibili con l'interesse del minore che va, ad oggi, individuato nella conservazione e nel consolidamento della condizione raggiunta nel contesto della famiglia collocataria che lo ha accolto e gli garantisce quell'apporto di affetto, solidità, capacità educativa, protezione, sicurezza, autostima, equilibrio, sostegno, riferimento genitoriale di cui necessita per strutturare, nella crescita, una personalità sana e, così, riparare la Per_1
ferita abbandonica originaria (sulle esigenze evolutive del minore Cass. n. 11171/19).
La pronuncia dichiarativa dello stato di adottabilità del minore va pertanto confermata.
Il percorso emotivo affrontato dal minore e l'equilibrio raggiunto presso il nucleo familiare collocatario porta altresì ad escludere, ai fini dell'individuazione dell'interesse principale del minore, alcuna compatibilità con esso di una frequentazione con la madre (che peraltro quest'ultima neppure ha proposto come richiesta subordinata).
Non sussiste un pregresso vissuto tra madre e figlio da preservare, la è Pt_1
portatrice di problematiche, già fonte di pregiudizio per sé, che trasferirebbe sul minore e che potrebbero pregiudicare, come elemento interferente, destabilizzante e disorientante, quell'esigenza di consolidamento definitivo dell'attuale situazione del minore. Per la tenera età e per l'assenza di un pregresso vissuto di madre e figlio, il primario interesse del minore va invero individuato nell'esigenza di stabilizzare un'esclusiva appartenenza all'attuale contesto familiare ed esclusivi legami con le figure genitoriali acquisite (vedi ord. Cass. n.3463/2020; 35838/21; 20322/22).
La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. 15
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale dei Minorenni di Roma n. 130/2023, così dispone:
-rigetta l'appello proposto da Parte_1
-dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al Giudice di primo grado.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione in data 16/9/2025
Il Presidente estensore
NA RI IA
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE MINORENNI La Corte così composta,
NA RI IA Presidente
NA Chiara Giammusso Consigliere
Cecilia Cavaceppi Consigliere
Francesco Marchianò Consigliere on.
NAmaria Nazzaro Consigliere on. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. R.G. 51018 dell'anno 2023 trattenuto in decisione all'udienza del 16/09/2025 vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
t a all' atto di appello appellante e avv. quale curatrice speciale del minore Controparte_1 Per_1
i difende in proprio
[...] appellata e
nato a [...] il [...] CP_2 appellato non costituito e quale tutore del predetto Controparte_3 minore appellato non costituito e PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI e con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello
1 oggetto: appello avverso la sentenza n.130/23 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma in data 13.3.2023, pubblicata in data 26.4.2023
Premesso che all'esito del procedimento instaurato su ricorso del Ministero in data Pt_2
7.12.2022 e avente ad oggetto l'accertamento dello stato di abbandono del minore nato ad [...] il [...] e figlio di (nato a Persona_1 CP_2
Nettuno a il 22.2.1970) e (nata ad [...] il [...]), il Tribunale Parte_1
per i Minorenni di Roma, con la sentenza depositata in data 11.4.2023, dichiarava lo stato di adottabilità del minore, ne disponeva il divieto di rapporti con genitori e altri familiari, confermava il Sindaco del Comune di quale tutore provvisorio del CP_3
minore nonché il collocamento a rischio giuridico del minore presso una famiglia già disposto in corso di giudizio ex art. 10 comma 3 L. 184/83;
a fondamento della decisione il Tribunale ricostruiva l'intervento istituzionale complessivamente attuato a tutela del minore nel procedimento in corso, come segue:
-l'iniziativa del Pubblico Ministero interveniva a seguito della segnalazione del Servizio sociale presso la ASL RM 6 in data 28.11.2022 attestante che il minore, alla nascita, era risultato positivo a sostanza stupefacente di tipo cocaina, entrambi i genitori sminuivano l'accaduto, in particolare la madre ammettendo dapprima di aver fatto uso solo di cannabinoidi, poi di aver inalato la sostanza passivamente da fumo di altri in occasioni di convivialità, infine, di fronte all'evidenza clinica del minore, di avere fatto uso saltuario di cocaina in prossimità del parto;
dai primi accertamenti la Pt_1
risultava altresì, da molto tempo, in carico presso il CSM di Anzio con diagnosi di
“disturbo schizoaffettivo e disturbo di ansia” ma era incostante nei controlli e nell'assunzione della terapia farmacologica prescrittale;
il che confermava la Per_1
versione della compagna, risultava genitore di altra minore, , nata da Persona_2
una precedente unione, in relazione alla quale pendeva procedimento per l'accertamento dello stato di adottabilità davanti allo stesso tribunale;
i nonni paterni del minore, con i quali il viveva, non costituivano una risorsa e il padre del Per_1
inoltre, era allettato per malattia;
altrettanto non potevano considerarsi Per_1
risorsa i familiari materni, poiché anch'essi nucleo fragile;
concludeva il Servizio
2 sociale che la si mostrava incapace di comprendere il rischio cui aveva Pt_1
esposto il figlio affermando “ci sono tante madri che hanno fatto uso di eroina e i figli stanno bene”, “per due botte state a fa le stronze” “ ci sono mamme che fanno esperimenti al cuore dei figli”;
-aperto il procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono con decreto in data 3.1.2023, era contestualmente sospesa la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, veniva nominato il tutore provvisorio del minore nella persona del Sindaco del Comune di Ariccia (poi sostituito con il Sindaco del Comune di ) e il CP_3
curatore speciale nella persona dell'avv. il minore veniva collocato in casa- CP_1
famiglia all'atto delle dimissioni ospedaliere, con divieto di prelievo e previsione di incontri con i genitori, separatamente, una volta alla settimana, in presenza di un operatore;
erano disposti accertamenti sulla salute del minore nonché su personalità, competenze genitoriali e condizione di dipendenza da sostanze di entrambi i genitori;
-il 23.1.2023 il minore veniva, quindi, inserito in struttura;
-dalla prima relazione fornita dalla responsabile della casa-famiglia (10.2.2023) emergeva che i genitori si erano presentati agli incontri con il figlio in condizioni inadeguate;
il abbigliato con vestiti incongrui ed usurati, maleodorante di Per_1
alcol e fumo, teneva un comportamento iperattivo e verbalmente aggressivo, che aveva reso necessari ripetuti interventi contenitivi da parte degli operatori, nonchè squalificante nei confronti della quest'ultima aveva un ruolo del tutto Pt_1
marginale in presenza del compagno evitando alcun contatto con il minore, inibita dal
CA ad esprimere parola o ad assumere alcuna iniziativa;
diversamente, nell'incontro separato, pur molto timorosa, accoglieva il bambino tra le braccia;
il si era mostrato del tutto inadeguato anche nel contatto con il minore che Per_1
scuoteva e agitava come fosse un giocattolo, determinando il necessario intervento dell'operatore a tutela del bambino;
entrambi rifiutavano alcun intervento di sostegno ritenendo di non averne necessità e riconducevano l'allontanamento del figlio ad un complotto ordito ai loro danni (a tal fine prospettando anche una procurata alterazione degli esami tossicologici relativi al minore) così come già avvenuto venti anni prima per un ricovero in TSO della Pt_1
-medesimo riscontro di complessiva inadeguatezza perveniva anche dalla relazione del
Servizio sociale del Comune di (2.2.2023), anch'essa attestante che i genitori CP_3
3 del minore prospettavano di essere vittime di un'ingiustizia, negavano l'uso di sostanze stupefacenti, ribadivano le giustificazioni circa il fumo passivo inalato dalla Pt_1
in luoghi dove si consumava droga per spiegare la positività alla cocaina del minore;
in particolare il esaltava il suo ruolo di salvatore in relazione ai problemi psichici Per_1
della compagna (“colui che ha salvato e ripulito la signora dalla terapia farmacologica prescritta dal CIM”), assumeva un ruolo assolutamente prevaricante e inibente nei confronti della Pt_1
-all'udienza di contestazione dello stato di abbandono, il 13.2.2023, il Per_1
reiterava anche davanti al Tribunale la giustificazione sempre fornita circa l'inalazione passiva di cocaina da parte della compagna e la tesi del complotto, negava l'uso di sostanze ma ammetteva la frequentazione di persone che ne facevano uso e luoghi dove se ne faceva uso, riconosceva di non essersi reso disponibile per le valutazioni disposte;
la (dall'Ufficio descritta con sguardo fisso nel vuoto o verso il Pt_1
soffitto, con eloquio accelerato e a tratti incoerente) confermava le precedenti affermazioni circa figli di mamme che si drogavano ma che stavano bene e di esperimenti sui bambini da parte di suoi conoscenti (“Ho conosciuto gente che si drogava e i figli stanno bene, mamme che facevano degli esperimenti. Il mio ex aveva firmato per far fare degli esperimenti al cuore a mio figlio che è morto”); riconosceva di essere seguita dal CIM ma riteneva di non averne bisogno, perché, pur depressa, avrebbe dovuto farcela da sola
(“E' vero che sono depressa, ma nella vita si guarda avanti, uno cerca di farcela da sola, come suggerito da mia madre. Io ero solo depressa perché avevo perso il mio primo figlio a 20 anni e mi sentivo in colpa. Il papà aveva un pacemaker e faceva fare esperimenti sul figlio. Ho deciso io di interrompere la gravidanza, ho versato lacrime, piango ancora quando ci ripenso, l'ho levato così, non gli ho dato la possibilità di nascere. L'ho fatto perché il padre era malato portatore di handicap, anche il fratello è allettato…..” “io ho delle cisti al collo, alle braccia e alle ascelle e per questo non sono andata a tutti gli appuntamenti al CSM. Mi sento ancora le dita del chirurgo dentro al seno, sono stata operata al seno. Le dottoresse hanno scritto come se non mi andasse di andare lì ma non è vero
…non ho certificato le mie condizioni di salute per le assenze perché loro lo dovevano sapere, voglio aggiungere che in prossimità del parto non ho dichiarato niente, non è vero quello che hanno scritto, mi hanno detto che forse mi hanno dato qualcosa per farmi parlare, mi volevano convincere di aver detto delle cose che non ho mai detto.”;
4 -all'esito dell'udienza veniva disposto il collocamento provvisorio a scopo adottivo del minore presso una coppia disponibile all'adozione e venivano interrotti i rapporti tra genitori e figlio;
sulla base dell'istruttoria come sopra riferita, il Tribunale osservava che: -entrambi i genitori dovevano ritenersi totalmente inadeguati, avendo posto in essere comportamenti del tutto incompatibili con un corretto esercizio della responsabilità genitoriale e tali da porre in serio pericolo l'incolumità psico-fisica del figlio (la positività alla cocaina effetto di condotte irresponsabili della coppia, quali l'assunzione in gravidanza di sostanze stupefacenti e la minimizzazione dei fatti attraverso la ripetuta versione dell'assunzione passiva dovuta alla compresenza in luoghi dove si consumava crack;
l'inadeguatezza di entrambi nei contatti con il minore, brutale il e eccessivamente timorosa quando non evitante la;
-il rifiuto di Per_1 Pt_1
sottoporsi alle valutazioni e agli accertamenti della dipendenza, l'attribuzione all'esterno delle conseguenze dei propri agiti e il rifiuto di prendere consapevolezza delle proprie responsabilità impedivano alcuna progettualità di recupero;
-l'analoga vicenda di disfunzionalità genitoriale che si doveva trarre dal procedimento di adottabilità per altra figlia del la dinamica relazionale di coppia altamente Per_1
squilibrata per gli atteggiamenti manipolatori, aggressivi e svalutanti del cui Per_1
corrispondevano quelli remissivi, affettivamente dipendenti e disorientati della l'assenza di risorse familiari costituivano tutti elementi che rafforzavano il Pt_1
convincimento della sussistenza di uno stato di abbandono del minore per comportamenti incompatibili con i diritti-doveri della genitorialità; -il minore era portatore di un'esigenza di costruzione in tempi brevi di una sana relazione di attaccamento genitoriale a fronte di eventi traumatici e legami di attaccamento disorganizzati derivanti dalla genitorialità biologica causa di potenziale danni irreversibili nello sviluppo;
con ricorso depositato il 24.5.2023 ha proposto appello contestando Parte_1
la decisione del Tribunale per due motivi: 1)non era stato ampliato il contraddittorio nei confronti di figure parentali significative quali i nonni e gli zii;
2)non era stato per lei predisposto un progetto di sostegno riabilitativo delle competenze genitoriali;
ha pertanto chiesto, in riforma della decisione, la revoca della dichiarazione di adottabilità 5 del minore, il ripristino della responsabilità genitoriale materna, il collocamento del figlio presso di lei con previsione di adeguate misure di sostegno alla genitorialità; con comparsa depositata il 29.11.2023 si è costituita in giudizio l'avv. CP_1
curatrice speciale del minore, la quale ha contestato il fondamento
[...]
dell'appello e ne ha chiesto il rigetto;
ricostruito l'iter processuale, la curatrice ha, in particolare, rappresentato che nessun familiare aveva dimostrato e coltivato interesse nei confronti del neonato né, prima di allora, ne aveva tutelato l'incolumità fisica durante lo stato di gravidanza della madre;
la non aveva consentito, con i Pt_1
reiterati rifiuti, alcun approccio di sostegno volto ad un progetto di recupero;
il Sindaco del Comune di , tutore provvisorio del minore, ritualmente citato CP_3
in giudizio, non si è costituito;
anche , padre del minore, ritualmente citato, non si è costituito in CP_2
giudizio; il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado;
all'esito dell'udienza del 19.3.2024 la Corte ha richiesto al Servizio sociale di acquisire documentazione e informazioni presso i competenti Uffici sanitari sulla preesistente condizione di disturbo psichico della Pt_1
pervenute le informazioni e le relazioni di aggiornamento richieste ed espletata l'audizione della coppia collocataria del minore, all'udienza odierna i procuratori delle parti e il P.G. hanno reiterato le conclusioni in atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione;
Motivazione
Priva di fondamento è la contestazione mossa dall'appellante circa il non avere il
Tribunale esteso il contraddittorio a figure familiari ulteriori, genericamente indicate come “nonni e zii” e neppure specificate nominativamente.
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, i genitori del minore solo le uniche parti necessarie e formali dell'intero procedimento. Pertanto, i genitori sono litisconsorti necessari e sono gli unici soggetti a dover essere obbligatoriamente sentiti. Al contrario, la convocazione dei parenti entro il quarto grado può avvenire in mancanza dei genitori, purché abbiano rapporti significativi con il minore. In conclusione, ove siano presenti i 6 genitori e non siano dimostrati rapporti significativi con il minore, la mancata audizione di parenti entro il quarto grado non inficia la validità del procedimento (vedi la recente Cass. sent. 2072/23). Nella specie, peraltro, il minore, inserito in casa famiglia all'atto delle dimissioni ospedaliere dopo la nascita, non ha instaurato alcun rapporto con figure parentali;
ciò nonostante, il Servizio sociale, in sede di primi accertamenti, ha verificato entrambi i nuclei di origine dei genitori del minore appurandone l'inadeguatezza per rispettive gravi fragilità già presenti;
nessuna di queste figure familiari ha mai chiesto notizie del minore nel tempo di permanenza in struttura, tantomeno si è costituita nel giudizio di primo grado per rappresentare un interesse per lui.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, occorre precisare, ai fini dell'individuazione dei limiti di cognizione devoluti a questa Corte, che l'appellante ha chiesto revocarsi la pronuncia di adottabilità del figlio con unico riferimento alla Per_1
sua genitorialità, il cui pieno esercizio ha conseguentemente chiesto di ripristinare, nulla deducendo, neppure sotto il profilo di un immaginabile supporto, quanto alla genitorialità paterna;
, di contro, nei confronti del quale il CP_2
contraddittorio è stato ritualmente costituito con notifica dell'appello in data
10.10.2023, è rimasto contumace;
esula, dunque, dal sindacato rimesso alla Corte la valutazione della genitorialità paterna, accertata dal Tribunale come inadeguata, se non per quanto necessario ai fini del dovuto riesame del merito dell'accertamento delle competenze genitoriali materne.
Precisato il thema decidendum, la Corte condivide la decisione del Tribunale circa l'inadeguatezza genitoriale della ciò in ragione sia della complessiva Pt_1
condotta genitoriale posta in essere sin dalla gravidanza relativa al minore, attenzionato dalle istituzioni e all'interno di questo percorso giudiziario alla nascita
(condotta che di seguito sarà necessario sinteticamente ripercorrere); sia dei più recenti accadimenti nel vissuto della che confermano la valutazione di Pt_1
irrecuperabilità delle competenze genitoriali in tempi parametrati sui bisogni del minore;
sia sul parallelo percorso evolutivo, emotivo, affettivo, educativo e di complessiva crescita psico-fisica che il minore ha maturato all'attualità.
7 è stata presa in carico dal Centro di salute mentale ASL ROMA 6 di Parte_1
Nettuno-Anzio sin dal 2007 (all'epoca venticinquenne) con diagnosi di “Disturbo
Schizoaffettivo”, da subito tuttavia non permettendo una completa assistenza terapeutica a causa della sua discontinuità negli appuntamenti e dei prolungati periodi di assenza ai controlli per trasferimenti in altri territori, così sottraendosi anche alle possibilità a lei offerte di interventi semi-residenziali o residenziali, da normativa riservati agli utenti residenti nel territorio (“si precisa che tali informazioni sono state ripetutamente fornite alla paziente….; dalla storia psichiatrica documentata ….emerge come nel corso degli anni siano stati realizzati numerosi progetti in favore della sig.ra sia in ambito residenziale che semi- Pt_1
residenziale e riabilitativo. Per via del riacutizzarsi della sintomatologia psichiatrica la paziente ha talvolta necessitato di ricoveri in ambiente dedicato, come anche dell'inserimento presso la Struttura residenziale Socio Riabilitativa “Agorà Salus” di Cisterna di Latina tra il 2007 e il 2009”
(relazione clinica DSM U.O.C. CSM Anzio-Nettuno dell'ottobre 2024).
Le richieste di aggiornamento giudizialmente disposte nei due gradi di giudizio sulle condizioni e sulla storia clinica della sollecitando l'istituzione sanitaria a Pt_1
verifiche della di lei condizione nell'attualità, hanno consentito non solo di acquisire elementi di valutazione ai fini della decisione temporalmente reali ma anche di intervenire a tutela della paziente in recenti episodi di riacutizzazione dei sintomi.
“Nel periodo successivo alla richiesta del Tribunale per i Minorenni di Roma …datata 23/3/2023
…la signora ha ripetutamente annullato gli appuntamenti fissati in questa sede o non si è Pt_1
presentata agli stessi senza avvertire. Per via di tali reiterati comportamenti e per accertare le condizioni psicopatologiche della paziente, si è provveduto a organizzare una visita domiciliare in data
28.8.2023. A seguito della stessa ella è stata inviata a ricovero presso il reparto SPDC di Ariccia, dal quale è stata dimessa in data 4/09/2023. Da quel momento la sig.ra è tornata a Pt_1
frequentare il nostro Servizio ma non sempre mostrandosi precisa e puntuale nel rispettare orari e giorni concordati per gli appuntamenti. Il programma terapeutico approntato in questa sede prevede la effettuazione di colloqui psichiatrici e la somministrazione di una terapia antipsicotica long acting injectable” (relazione DSM U.O.C.CSM Anzio-Nettuno 1.12.2023).
Contemporaneamente, la teneva analogo atteggiamento in merito ai Pt_1
controlli presso il SERD di Anzio. “La si è presentata con appuntamento concordato Pt_1
in data 21/2/2023 ma si è rifiutata di firmare il consenso informato rispetto al percorso di 8 valutazione presso questo Servizio e non si è più ripresentata. E' stato richiesto e concordato un nuovo appuntamento per il 27.9.2023 ore 16.00 ma la sig.ra si è presentata alle 17,45 senza Pt_1
comunicare il ritardo e alle 18.00 chiudeva il Servizio;
….si è programmato un nuovo appuntamento per mercoledì 4/10/2023 ore 16 ma la sig.ra non ha né avvisato né si è presentata…...” Pt_1
(corrispondenza tra SERD e Servizio sociale allegata alla relazione del dicembre 2023).
“Un ultimo ricovero in acuzie si è verificato in data 28.8.2023 e conseguentemente alla effettuazione di una visita domiciliare” (-è bene qui rammentare che la sentenza declaratoria di adottabilità del minore è stata depositata nell'aprile 2023 e l'appello nel maggio 2023),
“ Quest'ultima (la visita domiciliare) veniva realizzata in risposta a diverse segnalazioni ricevute relative a una condizione di scompenso in termini psicopatologici e dopo che la paziente aveva annullato o non si era presentata a svariati appuntamenti programmati presso questo Servizio. Nel corso della valutazione la sig.ra appariva espansa nell'umore e difficilmente interrompibile Pt_1
nell'eloquio, con tendenza a esprimersi con tono di voce elevato, presenza di quota ansiosa tale da necessitare della somministrazione di terapia psichiatrica in estemporanea e pensiero caratterizzato dall'allentamento dei nessi associativi nonché permeato da tematiche deliranti a carattere mistico- religioso e paranoideo. Ella accettava il ricovero presso il reparto SPDC dell'Ospedale dei Castelli di
Ariccia dal quale veniva dimessa il 4/09/2023. Da quel momento in poi la paziente, che prima si recava con discontinuità ai controlli in questa sede, è risultata più costante nell'aderire al trattamento.
Nonostante ciò appare opportuno segnalare che ella ha spesso necessitato di essere spronata a presentarsi alle visite di controllo con maggiore precisione e puntualità. Fino al luglio u.s. (2024) è stata praticata in suo favore una farmacoterapia antipsicotica long acting injectable mensile, che però è stata interrotta momentaneamente nell'agosto u.s. in quanto la paziente ha dichiarato di trovarsi in uno stato di amenorrea da svariati mesi. Sono stati pertanto prescritti accertamenti di controllo da effettuare in tempi rapidi con la finalità di appurare un eventuale stato di gravidanza oppure
l'insorgere di collateralità connesse alla farmacoterapia. Il tutto illustrando chiaramente alla sig.ra
e alla madre le motivazioni a ciò connesse e fornendo istruzioni e supporto in tal senso. A Pt_1
partire dal 19.8 u.s. agli atti risultano infatti n. 14 contatti telefonici o in presenza a ciò finalizzati nonché n. 3 tentativi di comunicazione non andati a buon fine. Nonostante tali azioni la paziente ha effettuato il dosaggio della gonadotropina corionica umana (beta HCG) nel sangue soltanto in data
26/9 u.s. fornendone i risultati il 2/10 e permettendo solo in tale data la ripetizione della
9 farmacoterapia iniettiva in sicurezza.” (relazione DSM UOC CSM Anzio-Nettuno in data
8.10.2024).
Già prima dell'agosto 2023 e precisamente il 31 luglio 2023, a seguito di una lite intercorsa tra la e il avvenuta il giorno precedente, la si Pt_1 Per_1 Pt_1
era presentata presso il Comando della Stazione Carabinieri di Nettuno “continuando a dare segni di instabilità mentale tanto che si riteneva opportuno far intervenire i sanitari del 118 con personale medico, il quale dopo una valutazione della paziente, riteneva opportuno farla trasportare presso il NOC di Ariccia per approfondimenti sulle sue condizioni psichiatriche. ……”
(segnalazione CC Nettuno in data 8.8.2023). Circa i fatti del giorno precedente, allorchè i Carabinieri erano intervenuti presso l'abitazione del dove la Per_1
si era recata ed era esplosa una lite con segni di violenze fisiche riscontrate Pt_1
su entrambi, così viene riportato dagli operatori di P.G.: “Durante la presenza del CA la iniziava a inveire continuamente contro di lui dicendogli che era un infame e appellandolo Pt_1
con altri epiteti, tentavamo di allontanarla ma con difficoltà poiché continuava ad agitarsi nonché a tratti farneticava frasi non pertinenti alla situazione. In particolare iniziava a menzionare figure religiose e situazioni relative all'occulto che ci inducevano a pensare che fosse mentalmente instabile come poi veniva confermato da un sedicente cugino della predetta che la contattava al cellulare chiedendo di parlare con i sottoscritti……La dopo aver risposto alla chiamata azionava il Pt_1
vivavoce sul telefono e il Brig. Manzi poteva udire un uomo il quale dopo aver detto che sua cugina era una persona instabile e aveva bisogno di cure presso il CSM veniva bruscamente interrotto dalla ltimo ( confermava di essere stato convivente per circa due anni con la Parte_3 Per_1
suddetta, di aver avuto da lei un figlio e infine di avere interrotto la relazione e la convivenza una settimana prima perché non ne poteva più dell'instabilità psicologica della medesima, la quale ultimamente -a suo dire- era peggiorata anche a causa dell'interruzione della terapia farmacologica che assumeva e che le era prescritta dallo psichiatra” (annotazione di P.G. effettuata dai CC della
Stazione di Nettuno il 30.7.2023).
Riferisce il Servizio sociale relativamente allo stesso periodo temporale (relazione dicembre 2023) che, dopo essersi presentata il 28 agosto chiedendo di poter avere un colloquio, mostrandosi in una condizione emotiva alterata e raccontando dei recenti contrasti con il convocata ad un successivo incontro il 21 settembre, la Per_1
“si è presentata abbigliata con indumenti adeguati alla stagione sebbene scarsamente Pt_1
10 curata nell'igiene, l'aspetto generale appariva dimesso. Ha affermato che a seguito dell'allontanamento del figlio si sentirebbe depressa. A causa della sua situazione sanitaria certificata la dott.ssa
[...]
che la ha in cura sta cercando di sostenere la donna al fine di consentirle una diversa qualità Per_3
di vita, di cura e tutela della sua persona ….; la sig.ra ha riferito di fare un uso saltuario Pt_1
di cocaina, di crack e cannabinoidi insieme ad altre persone tossicodipendenti da cui starebbe cercando di allontanarsi. Alla proposta da parte del Servizio di intraprendere un percorso presso il SERD la stessa si diceva disponibile pertanto, al fine di supportare la sig.ra con l'avvio del percorso, la scrivente contattava l'assistente sociale dott.ssa …..per un appuntamento. Si rappresenta che la Pt_1
….in data 21.2. u.s. si era rifiutata di firmare il consenso informato rispetto al percorso di valutazione….e non si era più ripresentata…..è stato concordato un appuntamento per il 27.9 ore
16 ma la sig.ra si è presentata alle 17,45, concordato nuovo appuntamento per il 4.10 non si è presentata né ha avvisato” “In merito alla relazione con il ha raccontato che “adesso c'è pace Per_1
e amore tra di noi” sebbene dal punto di vista abitativo ha riferito di essere tornata presso l'abitazione materna sul territorio di Nettuno e vivere lì stabilmente con la madre e il fratello mentre non Per_4
ha più contatti con la sorella . Relativamente alla situazione economico lavorativa la sig.ra Per_5
ha affermato di essere disoccupata, l'ultimo impiego come addetta alle pulizie risalirebbe a due anni fa
e di non essere ad oggi nelle condizioni psico-fisiche di riprendere a lavorare. Occuperebbe le giornate facendo le pulizie domestiche “lavo il pavimento ottanta volte fino a che non esce lucido” e dei lavori artistici…….Il 25.10 il fratello seguito dall'ufficio, è stato arrestato ….e la sig.ra è Per_4 Pt_1
tornata a vivere presso l'abitazione della madre del . Dai colloqui effettuati è emersa una Per_1
inconsapevolezza rispetto al quadro del suo nucleo familiare che la porta a minimizzare gli accadimenti e a non riconoscere le sue più autentiche e profonde difficoltà. Inoltre continua ad ascrivere
a terzi le proprie responsabilità, infatti rispetto agli eventi più critici, come ad esempio
l'allontanamento del minore dovuto all'assunzione da parte sua di cocaina durante la gravidanza, la sig.ra continua a recriminare contro lo Stato che la sta punendo anziché aiutarla e Pt_1
comprendere le sue necessità, sebbene questo Ufficio si sia in più occasioni messo a disposizione per sostenerla anche attraverso l'avvio di percorsi specialistici”.
Lo stesso convocato dal Servizio il 21.9.2023 per la verifica della sua Per_1
situazione, confermava il dato riferito dal Serd circa la frequentazione di quel Servizio per effettuare la terapia farmacologica e, interrogato sul rapporto con la Pt_1
riferiva “attualmente ci vediamo ogni tanto. è fidata, non ha pretese, non chiede, da gennaio in Pt_1
11 poi però la sua situazione psicologica è andata peggiorando, adesso devo dire che la vedo migliorata, prima strillava solo ma ora è tranquilla sebbene abbia delle manie di persecuzione.” Continua la relazione del Servizio sociale specificando che “rispetto all'allontanamento del figlio il
ha dichiarato: secondo me era pericolosa, il bambino non poteva restare con lei ma Per_1 Pt_1
andava data un'altra possibilità, è stato sempre bene, non ha mai avuto nessuna crisi di astinenza”. Osservava quindi il Servizio: “il ha continuato a mostrare Per_1
inconsapevolezza sulle ripercussioni degli atteggiamenti e dei comportamenti messi in atto da lui e dalla nei confronti di e ha continuato a sminuire la gravità del pericolo a cui il Pt_1
neonato è stato esposto”. Sul nucleo familiare del (-presso il quale l'appellante Per_1
tornava ad abitare dopo una prima interruzione della relazione-) la medesima relazione riferisce quanto segue: “in data 16.11. la scrivente ha ricevuto una chiamata da parte della sig.ra
e con lui convivente- la quale ha riferito di aver sporto denuncia Parte_4
nei confronti del figlio in quanto lo scorso 3.11 le avrebbe chiesto ripetutamente del denaro e CP_2
avrebbe ritirato dal suo libretto postale in una sola giornata una somma pari ad euro 500,00….; chiesto al figlio, al suo rientro a casa verso sera, spiegazioni circa l'utilizzo dei soldi e l'ingente somma prelevata ,..il avrebbe messo in atto agiti aggressivi prima versandole del vino sul viso poi Per_1
lanciandole addosso l'intera bottiglia, afferrandola per l'avambraccio procurandole lividi e ferite per cui sarebbe stata refertata all'ospedale e rompendole il cellulare. La sig.ra ha abbandonato la Pt_4
propria abitazione ed ha affermato di non essere intenzionata a rientrare in casa sua in quanto ha dichiarato che il figlio sarebbe solito fare abuso di alcol consumando circa un litro di vino al CP_2
giorno …..nella stessa sera la a detta della sarebbe tornata a vivere presso la sua Pt_1 Pt_4
abitazione. Sul punto ha raccontato la difficoltà della convivenza con la che avrebbe messo Pt_1
in atto in diverse circostanze comportamenti ossessivi tanto che la sig.ra emotivamente Pt_4
provata, ha dichiarato “ho vissuto l'inferno”. Così concludeva il Servizio alla luce di tali ultimi eventi: “le difficoltà della a seguire le indicazioni del Servizio sociale nonché ad Pt_1
orientarsi per la costruzione di una vita autonoma appaiono indicatori importanti di un disagio dalle radici antiche, probabilmente riconducibile a sofferenze profonde e reiterate che hanno influito pesantemente sulla costruzione della sua personalità. Sembra che la donna faccia fatica a comprendere
e interiorizzare alcuni meccanismi e dinamiche riguardanti la sfera personale, sociale, affettiva, relazionale su cui viene invitata a riflettere”.
12 Nella successiva relazione di aggiornamento dell'ottobre 2024 il Servizio sociale riferisce che al colloquio di monitoraggio del 14.10.2024 la si presentava in Pt_1
uno stato emotivo pacato, seppur poco curata nell'igiene e nell'aspetto; raccontava di vivere nuovamente presso la propria madre a Nettuno, di percepire assegno di inclusione e pensione di invalidità, di essere sempre in frequente contatto telefonico con il all'epoca ristretto nel carcere di Isernia, di recarsi ai colloqui mensili Per_1
presso il CSM dove assumeva la terapia farmacologica, di non frequentare invece il
SERD per avere intrapreso in autonomia un percorso di uscita dalla dipendenza da stupefacenti.
Nell'ultima relazione di aggiornamento del DSM – CSM Anzio del settembre 2025 si riporta che “la ha effettuato regolarmente visite psichiatriche di controllo, in cui riferiva di Pt_1
assumere regolarmente la terapia farmacologica, fino al 15.4.2025. Da tale data non si presentava più alle visite di controllo programmate e non rispondeva ai tentativi di contatto da parte del Servizio.
Nell'impossibilità di contattare la sig.ra è stata contattata telefonicamente la madre per Pt_1
comunicare appuntamento per visita psichiatrica per il giorno 22.7.2025 a cui non si presentava né avvisava.” (relazione 12.9.2025).
Tutte le superiori verifiche smentiscono la doglianza espressa dall'appellante circa l'assenza di adeguata attenzione delle istituzioni nel fornirle un sostegno e un progetto, che non poteva che riguardare prima di tutto la presa in carico della sua condizione clinica (che è avvenuta sin dal 2007 e si è rafforzata in occasione del presente giudizio)
e la stabilizzazione di un'adesione terapeutica (che non è stata ad oggi raggiunta): la reiterata discontinuità terapeutica, che si è ripercossa negli scompensi comportamentali ogniqualvolta interrotta la terapia farmacologica antipsicotica prescritta, la mancata accettazione della presa in carico presso il SERD ripetutamente offerta e sollecitata dal Servizio sociale, l'originaria negazione della dipendenza da sostanze, la successiva ammissione di uso saltuario e la recente ammissione della dipendenza con affermazione, tuttavia, di un percorso autonomo di fuoriuscita per evitare le valutazioni e gli accertamenti istituzionali, sono i complessivi atteggiamenti e comportamenti imputabili soltanto all'appellante che hanno impedito di porre i basilari presupposti perché si potesse improntare, successivamente e in ipotesi di riscontri terapeutici positivi, un percorso ulteriore verso il sostegno alla genitorialità. 13 Le superiori verifiche confermano altresì una condizione di grave inadeguatezza genitoriale dell'appellante e di irrecuperabilità di una genitorialità utile per i tempi evolutivi del minore: la è persona affetta da un disturbo psichiatrico che Pt_1
richiede un compenso terapeutico farmacologico antipsicotico e un monitoraggio attraverso colloqui psichiatrici e, ad oggi, non vi è una stabile adesione terapeutica;
la
è persona dipendente da sostanze stupefacenti (cannabinoidi, cocaina e Pt_1
crack quelle da lei stessa menzionate), tale da farne uso anche in gravidanza ponendo a serio rischio l'incolumità del proprio figlio, infatti riscontrato alla nascita positivo alla cocaina, da continuare a farne uso nel corso del primo grado di giudizio, successivamente alla pronuncia dello stato di adottabilità del figlio e nel corso del presente grado ma che non ha mai accettato di sottoporsi alle valutazioni e ad un percorso di disintossicazione presso il SERD;
la è persona che non ha mai Pt_1
posto in discussione i suoi comportamenti, al contrario sempre sminuiti in termini di gravità intrinseca nei confronti del figlio (che ha necessitato di una permanenza di due mesi nel reparto di neonatologia) e di responsabilità nell'aver determinato i presupposti per l'intervento istituzionale a tutela del minore.
La situazione psichica e fisica della grave e non transitoria, pur in presenza Pt_1
di sentimenti sinceri di affetto per il minore, la rende genitore inidoneo ad assumere la responsabilità genitoriale verso il figlio, il quale, per le carenze materne, subirebbe danni irreversibili al suo sviluppo non emendabili da interventi di sostegno (al riguardo
Cass. n. 27999/24).
A fronte del percorso della mai evoluto positivamente così da permettere di Pt_1
porre le basi per altro, non ha certamente potuto fermare i suoi bisogni di Per_1
crescita. Collocato presso una coppia sin dal marzo 2023, egli ha potuto sperimentare un tempestivo e sano legame di attaccamento primario, che la genitorialità biologica gli aveva negato, ed ha affrontato in questo contesto tutte le tappe dello sviluppo sino all'attualità. Conformemente alle informazioni fornite dalla curatrice speciale all'atto della costituzione in giudizio, l'audizione dei collocatari restituisce non solo gli iniziali comprensibili sforzi di adattamento reciproco dei collocatari e del minore ma, soprattutto, una sua condizione di complessivo benessere che gli ha consentito di affrontare serenamente problematiche fisiche che hanno richiesto, molto piccolo, 14 interventi chirurgici e i primari passaggi evolutivi della prima infanzia, dal contesto familiare domestico a quello parentale allargato a quello sociale del nido, dal sé agli altri, in modo tale da permettergli di sviluppare in pieno le sue potenzialità e inclinazioni. va a un nido….si trova bene, è cresciuto tanto: fa musica, canta e chiacchiera tanto;
è un leader per i suoi compagni e per noi;
…..sta molto bene con gli altri bambini, ha un carattere forte e ascolta molto…..è un bimbo vispo e allegro, ama molto gli animali, è autonomo nel mangiare e sta bene fisicamente…..”.
Le esigenze della madre, da finalizzare tuttora ad una stabilizzazione terapeutica e alla eliminazione della dipendenza da sostanze stupefacenti, sono del tutto incompatibili con l'interesse del minore che va, ad oggi, individuato nella conservazione e nel consolidamento della condizione raggiunta nel contesto della famiglia collocataria che lo ha accolto e gli garantisce quell'apporto di affetto, solidità, capacità educativa, protezione, sicurezza, autostima, equilibrio, sostegno, riferimento genitoriale di cui necessita per strutturare, nella crescita, una personalità sana e, così, riparare la Per_1
ferita abbandonica originaria (sulle esigenze evolutive del minore Cass. n. 11171/19).
La pronuncia dichiarativa dello stato di adottabilità del minore va pertanto confermata.
Il percorso emotivo affrontato dal minore e l'equilibrio raggiunto presso il nucleo familiare collocatario porta altresì ad escludere, ai fini dell'individuazione dell'interesse principale del minore, alcuna compatibilità con esso di una frequentazione con la madre (che peraltro quest'ultima neppure ha proposto come richiesta subordinata).
Non sussiste un pregresso vissuto tra madre e figlio da preservare, la è Pt_1
portatrice di problematiche, già fonte di pregiudizio per sé, che trasferirebbe sul minore e che potrebbero pregiudicare, come elemento interferente, destabilizzante e disorientante, quell'esigenza di consolidamento definitivo dell'attuale situazione del minore. Per la tenera età e per l'assenza di un pregresso vissuto di madre e figlio, il primario interesse del minore va invero individuato nell'esigenza di stabilizzare un'esclusiva appartenenza all'attuale contesto familiare ed esclusivi legami con le figure genitoriali acquisite (vedi ord. Cass. n.3463/2020; 35838/21; 20322/22).
La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. 15
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale dei Minorenni di Roma n. 130/2023, così dispone:
-rigetta l'appello proposto da Parte_1
-dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al Giudice di primo grado.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione in data 16/9/2025
Il Presidente estensore
NA RI IA
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