Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2023, n. 22116
CASS
Sentenza 24 luglio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 20 giugno 2023 e pubblicata il 24 luglio 2023. Le parti in causa erano un condòmino e la società Tre "O" s.r.l. in liquidazione. Il condòmino ha contestato l'esecuzione forzata avviata dalla società, sostenendo di aver già adempiuto al pagamento della propria quota di debito e che il titolo esecutivo (un lodo arbitrale) non fosse valido nei suoi confronti. Ha inoltre eccepito che il debito includeva spese non a lui imputabili.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che le eccezioni sollevate dal condòmino avrebbero dovuto essere presentate nel giudizio di formazione del titolo esecutivo, non in sede di opposizione all'esecuzione. Ha sottolineato che il lodo arbitrale, essendo stato emesso nei confronti dell'amministratore del condominio, produce effetti vincolanti per tutti i condòmini. La Corte ha ribadito il principio secondo cui, una volta emesso un titolo esecutivo, il debitore deve impugnarlo per contestarne la validità, non potendo sollevare questioni di merito in sede esecutiva. La decisione si fonda su consolidati principi giuridici, garantendo la certezza del diritto e l'efficacia dei titoli esecutivi.

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Massime1

Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte dell'esecuzione condotta, nei confronti di un condòmino, in forza di un titolo esecutivo formatosi, contro il condominio, all'esito di un giudizio cui il primo non aveva partecipato, aveva rigettato l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da quest'ultimo, sul presupposto che i relativi motivi si sarebbero dovuti far valere mediante l'impugnazione del titolo stesso).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2023, n. 22116
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22116
Data del deposito : 24 luglio 2023

Testo completo