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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 7946/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nato a Bagno a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso gli Avv. Bhabita Nanwani e Leonardo Barontini che lo rappresentano e difendono come da procura allegata al ricorso
contro
:
nata a [...] il [...] Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per il ricorrente: pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.7.2024 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 25.11.2012 in Bagno a
Ripoli (FI) con A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto Controparte_1
che, in assenza di figli, i coniugi si erano separati con sentenza emessa in contumacia della resistente dal Tribunale di Firenze il 7-8.9.2023, e da allora non si erano più riconciliati. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, senza ulteriori condizioni.
In contumacia della resistente, a seguito di rinvio per rinnovo della notifica, all'udienza del
22.5.2025, previa discussione orale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo la resistente cittadina Filippina, si premette che sussiste la giurisdizione di questo
Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal
1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della
Danimarca), in quanto qui si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza delle parti.
Nel merito, ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti del giudizio di separazione prodotti dal ricorrente, l'udienza presidenziale venne celebrata il 29.5.2023. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (5.7.2024) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata mentre la sentenza di separazione risulta passata in giudicato atteso che la resistente rimasta contumace in primo grado ha poi impugnato la sentenza esclusivamente in ordine alle questioni economiche, come risulta dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze il 19-
31.1.24-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati di fatto da circa cinque anni, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita. Tanto più che la resistente non si è costituita in giudizio, manifestando così il suo disinteresse per lo scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 3 Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Nulla per le spese, stante la natura necessitata della pronuncia e la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 25.11.2012 in Bagno a Ripoli (FI) da nato a Bagno a [...] il [...], e nata Parte_1 Controparte_1
a OS NI RI (Filippine) il 21.06.1964, trascritto nei Registri del Comune di Bagno a Ripoli (FI) nell'anno 2012, parte I, atto n. 28;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 22 maggio 2025.
La Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 7946/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nato a Bagno a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso gli Avv. Bhabita Nanwani e Leonardo Barontini che lo rappresentano e difendono come da procura allegata al ricorso
contro
:
nata a [...] il [...] Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per il ricorrente: pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.7.2024 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 25.11.2012 in Bagno a
Ripoli (FI) con A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto Controparte_1
che, in assenza di figli, i coniugi si erano separati con sentenza emessa in contumacia della resistente dal Tribunale di Firenze il 7-8.9.2023, e da allora non si erano più riconciliati. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, senza ulteriori condizioni.
In contumacia della resistente, a seguito di rinvio per rinnovo della notifica, all'udienza del
22.5.2025, previa discussione orale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo la resistente cittadina Filippina, si premette che sussiste la giurisdizione di questo
Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal
1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della
Danimarca), in quanto qui si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza delle parti.
Nel merito, ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti del giudizio di separazione prodotti dal ricorrente, l'udienza presidenziale venne celebrata il 29.5.2023. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (5.7.2024) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata mentre la sentenza di separazione risulta passata in giudicato atteso che la resistente rimasta contumace in primo grado ha poi impugnato la sentenza esclusivamente in ordine alle questioni economiche, come risulta dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze il 19-
31.1.24-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati di fatto da circa cinque anni, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita. Tanto più che la resistente non si è costituita in giudizio, manifestando così il suo disinteresse per lo scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 3 Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Nulla per le spese, stante la natura necessitata della pronuncia e la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 25.11.2012 in Bagno a Ripoli (FI) da nato a Bagno a [...] il [...], e nata Parte_1 Controparte_1
a OS NI RI (Filippine) il 21.06.1964, trascritto nei Registri del Comune di Bagno a Ripoli (FI) nell'anno 2012, parte I, atto n. 28;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 22 maggio 2025.
La Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3