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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 8 gennaio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 344/2024 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Parte_1
Francesca Bianchini
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
) - in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, P.IVA_1
con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso per procura in atti dall' Avv. Cinzia Eutizi
APPELLATO
E
1
via G. Grezar 14, c.f. in persona del Responsabile della U.O. atti P.IVA_2
introduttivi del giudizio ZI , rappresentata e difesa per procura in CP_3 atti dall'Avv. Enrico Panfili
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo– Sezione
Lavoro – n. 80/2024
CONCLUSIONI Pt_1
Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M.
55/2014, e successive modifiche, minimi inderogabili C. 9815/2023, in favore del difensore dichiaratosi antistatario
CONCLUSIONI INPS: dichiarare il presente gravame inammissibile per le ragioni e vizi tutti denunciati. In subordine rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
CONCLUSIONI ADER: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello ex art. 434 c.p.c. e/o l'inammissibilità del ricorso in appello in quanto depositato in assenza di valida procura ad litem. In via ulteriormente preliminare: qualificata l'opposizione avversaria come opposizione ex art. 617 c.p.c. dichiarare
2 l'inammissibilità del ricorso di primo grado stante la mancata opposizione agli atti in precedenza notificati e la conseguente improponibilità del ricorso in appello.
Nel merito respingere integralmente l'appello avversario, siccome infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario, IVA e CNA come per legge di entrambi i gradi di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, compensare le spese di lite, accertata la mancata responsabilità dell' . Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, proponeva opposizione Parte_1 all'intimazione di pagamento n. 12520239001845185000 in relazione ai crediti di cui alla cartella di pagamento 125200400035682681000 per il pagamento di €
5.172,25 a titolo di contributi previdenziali, deducendo il proprio interesse ad agire e sostenendo l'omessa notifica del titolo e la prescrizione del diritto.
Per tali ragioni il chiedeva: Pt_1
- in via preliminare: rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
pronunziare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615, comma 1 e 2,
c.p.c. in via principale:
- accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato ex art. 100 c.p.c., per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
- accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615, comma 1 e 2,
c.p.c.
CP_ L' si costituiva eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità per molteplici vizi formali e nel merito deduceva l'infondatezza della domanda.
3 Il Tribunale, ritenuta l'irregolarità della notifica all' e rilevata CP_5
l'irregolarità del mandato ad litem rilasciato in modo generico, senza riferimento al giudizio, in data antecedente a quello della intimazione di pagamento che ne costituisce oggetto e senza alcuna attestazione di conformità, e ritenuta altresì necessaria l'integrazione del contraddittorio con , Controparte_6
disponeva la regolarizzazione della procura, la rinnovazione della notifica all' CP_5
e la chiamata in causa dell' a cura del ricorrente, Controparte_2
fissando nuova udienza.
Si costituiva quindi l eccependo Controparte_6
l'inammissibilità del ricorso, l'improcedibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e contestando nel merito la pretesa.
Con la sentenza appellata il Tribunale, dato atto della mancata regolarizzazione della procura disposta con l'ordinanza del 4.12.2023, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il l pagamento delle spese di Pt_1
lite in favore delle convenute.
Il ha impugnato la sentenza deducendo testualmente: ≪Per quanto Pt_1
riguarda il presunto vizio della procura ex art. 83 c.p.c., si osserva che non è esclusa la presente domanda all'interno della medesima ed è stata allegata al momento della formazione della busta telematica;
pertanto, dovrà ritenersi valida secondo SU 36057/2022. Irrilevante l'attestazione di conformità allorquando, sulla copia fotostatica, sia applicata la firma digitale;
da intendersi azione equipollente alla prima secondo il C.A.D. ≫.
L'appellante ha poi dedotto, quanto alle spese, che
≪Recente ordinanza della Suprema Corta sentenza n. 8272/2020 ha insegnato: “Le spese del giudizio proposta da un contribuente contro le cartelle esattoriali, relativi a debiti tributari e previdenziali prescritti, sono a carico dell'amministrazione resistente, a meno che non sussistano gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate, che permettano la compensazione”.
4 Recentissima dalla Suprema Corte, ordinanza n. 1950/2022, ha precisato:
“In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza”.
In caso di accoglimento della presente domanda, piaccia alla Giustizia adita condannare la parte resistente alle spese di giudizio, come previsto dai parametri forensi minimi D.M. 55/2014 in favore dello scrivente difensore distrattario. ≫.
L'appellante ha quindi denunziato l'omessa pronunzia sulle domande proposte in primo grado, che ha reiterato sulla base degli stessi motivi.
L' e l' si sono costituti anche in CP_5 Controparte_7
appello, replicando nel merito dei profili di gravame e condividendo la decisione appellata, della quale hanno in sostanza chiesto la conferma.
All'udienza dell'8.1.2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
Va anzitutto rimarcato che il Tribunale ha definito in rito il giudizio di primo grado così motivando sul punto decisivo:
≪ l'irregolarità della notifica all e rilevata l'irregolarità del mandato CP_5
ad litem rilasciata in modo generico, senza riferimento al giudizio, in data antecedente a quello della intimazione di pagamento che ne costituisce oggetto e senza alcuna attestazione di conformità, ritenuta altresì necessaria l'integrazione del contraddittorio con (autrice della notifica e Controparte_2
del provvedimento impugnato, nonché competente alla emissione degli atti aventi forza interruttiva della prescrizione), ha disposto la regolarizzazione della procura, la rinnovazione della notifica all'istituto previdenziale e la chiamata di
a cura di parte ricorrente fissando nuova udienza. Controparte_2
…
5 Per la nuova udienza, della quale è stata disposta la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., parte ricorrente non ha provveduto alla regolarizzazione della procura. Si era osservato come la stessa risultasse rilasciata in termini del tutto generici, senza alcun riferimento all'oggetto del presente giudizio, in data 23.5.2023 e dunque in epoca antecedente alla noti fica della intimazione di pagamento che si assumeva essere oggetto di contestazione
(26.6.2023). Tale circostanza impedisce di ritenere la riferibilità dell'incarico alla predetta intimazione di paga mento.
Ai sensi dell'art. 182 co. 2 c.p.c. nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 il "Quando rileva un difetto di rilevato rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione".
La mancata regolarizzazione, a prescindere da ogni altra irregolarità eccepita dagli enti convenuti, implica l'inammissibilità del ricorso.≫.
La autonoma ratio della decisione è pertanto il non avere parte ricorrente dato seguito all'ordine di regolarizzare la procura. Ordine che, per incidens, si palesava assolutamente fondato e ragionevole, viste le ragioni spiegate dal
Tribunale, secondo cui ≪Si era osservato come la stessa [cioè la procura] risultasse rilasciata in termini del tutto generici, senza alcun riferimento all'oggetto del presente giudizio, in data 23.5.2023 e dunque in epoca antecedente alla noti fica della intimazione di pagamento che si assumeva essere oggetto di contestazione
(26.6.2023). Tale circostanza impedisce di ritenere la riferibilità dell'incarico alla predetta intimazione di pagamento.≫, osservazioni che la Corte condivide.
Il Tribunale ha quindi disposto la regolarizzazione della procura esercitando un potere discrezionale che si sottrae al giudizio di legittimità (Cass. 11227/2000).
6 Quel che rileva, quindi, come osservato giustamente dall' , è che una CP_5
volta disposta la regolarizzazione della procura entro un certo termine, il mancato adempimento della parte onerata determinava fatalmente l'estinzione del giudizio, ed è questa la autonoma ratio della decisione, in ordine alla quale, a ben vedere,
l'appellante non muove specifica contestazione. Ed è per tale ragione che la doglianza sulla regolarizzazione della procura, oltre a non esser condivisibile in sé,
è anche a bene vedere fuori centro, non essendo stata elevata specifica censura rispetto alla ragione fondamentale della pronunzia che si individua nella obiettiva e pacifica inosservanza dell'ordine di regolarizzazione dell'atto.
Tanto precisato, non ha fondamento la doglianza di omessa pronunzia sul merito delle domande, attesa la preclusiva definizione del giudizio in rito per le condivisibili ragioni già dette.
Quanto alle spese del primo grado, esse sono state correttamente poste dal
Tribunale a carico del ricorrente in coerente applicazione di un basilare principio di responsabilità che regola il criterio di imputazione delle stesse, criterio in base al quale vanno poste a carico dell'appellante anche quelle del presente grado, determinate nella misura indicata in dispositivo.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in favore di ciascuno degli appellati in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa;
con distrazione in favore del solo difensore dell' dichiaratosi antistatario. CP_6 Controparte_8
7 Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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