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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 127/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 127/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Giuseppe Stellato Parte_1
OPPONENTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_1
patrocinio degli avv.ti Casamorata Carlotta e Marina Vandini
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 04/02/2025.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
spiegava opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1111/2016, emesso da questo Tribunale il 25/05/2016, con cui gli veniva ordinato di pagare, in favore di la somma Controparte_1
complessiva di € 8.278,57 oltre interessi e spese di procedura. L'opponente chiedeva revocarsi il suddetto decreto ingiuntivo per non aver mai ricevuto la relativa notifica.
Si costituiva in giudizio la la quale resisteva Controparte_1
all'opposizione chiedendone il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio, la scrivente con ordinanza del 12/07/2024
rinviava alla data del 04/02/2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in quanto la causa appariva matura per la decisione senza necessità di alcuna attività
2 istruttoria.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia inammissibile per tardività della stessa.
Difatti, l'opponente asseriva di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo pronunciato nei suoi confronti “[...] solo allorquando gli veniva notificato il
ricorso per la fissazione del termine per accettare l'eredità ex artt. 481 c.c. e
749 c.p.c. [...] In seguito alla consultazione del fascicolo telematico relativo al
processo monitorio RG 2983/16 l'opponente ha avuto Parte_1
modo di sapere che presumibilmente il Decreto Ingiuntivo n. 1111/16 in
questione è stato notificato al sig. il quale non solo non è Parte_2
con lui convivente, ma con il quale da moltissimi anni ha interrotto ogni tipo di
rapporto” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).
Orbene, in merito va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
"In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre
opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di
quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte
dell'ingiunto, fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale
termine, in applicazione del terzo comma dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione è
comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione” (Cass.
civ. 08/03/2022, n.7560).
Nel caso in esame, parte opponente dichiarava di aver avuto piena cognizione del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti solo all'esito della consultazione del fascicolo telematico relativo al processo monitorio RG
2983/16 e tale consultazione, come evincibile dall'allegato numero 7 della produzione telematica di parte opponente, avveniva in data 16/11/2023:
3 pertanto, il termine di quaranta giorni cadeva in data 27/12/2023 mentre la presente opposizione veniva notificata alla controparte solo il 09/01/2024.
Pertanto, la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1111/2016 va dichiarata inammissibile.
Tale profilo risulta assorbente e, in virtù del principio della ragione più liquida,
risulta superflua ogni valutazione in merito agli ulteriori profili di contrasto tra le parti (inclusa la questione relativa alla regolarità della notifica del decreto opposto).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia nonché dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1111/2016;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 849,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 11/02/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 127/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Giuseppe Stellato Parte_1
OPPONENTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_1
patrocinio degli avv.ti Casamorata Carlotta e Marina Vandini
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 04/02/2025.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
spiegava opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1111/2016, emesso da questo Tribunale il 25/05/2016, con cui gli veniva ordinato di pagare, in favore di la somma Controparte_1
complessiva di € 8.278,57 oltre interessi e spese di procedura. L'opponente chiedeva revocarsi il suddetto decreto ingiuntivo per non aver mai ricevuto la relativa notifica.
Si costituiva in giudizio la la quale resisteva Controparte_1
all'opposizione chiedendone il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio, la scrivente con ordinanza del 12/07/2024
rinviava alla data del 04/02/2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in quanto la causa appariva matura per la decisione senza necessità di alcuna attività
2 istruttoria.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia inammissibile per tardività della stessa.
Difatti, l'opponente asseriva di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo pronunciato nei suoi confronti “[...] solo allorquando gli veniva notificato il
ricorso per la fissazione del termine per accettare l'eredità ex artt. 481 c.c. e
749 c.p.c. [...] In seguito alla consultazione del fascicolo telematico relativo al
processo monitorio RG 2983/16 l'opponente ha avuto Parte_1
modo di sapere che presumibilmente il Decreto Ingiuntivo n. 1111/16 in
questione è stato notificato al sig. il quale non solo non è Parte_2
con lui convivente, ma con il quale da moltissimi anni ha interrotto ogni tipo di
rapporto” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).
Orbene, in merito va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
"In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre
opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di
quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte
dell'ingiunto, fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale
termine, in applicazione del terzo comma dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione è
comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione” (Cass.
civ. 08/03/2022, n.7560).
Nel caso in esame, parte opponente dichiarava di aver avuto piena cognizione del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti solo all'esito della consultazione del fascicolo telematico relativo al processo monitorio RG
2983/16 e tale consultazione, come evincibile dall'allegato numero 7 della produzione telematica di parte opponente, avveniva in data 16/11/2023:
3 pertanto, il termine di quaranta giorni cadeva in data 27/12/2023 mentre la presente opposizione veniva notificata alla controparte solo il 09/01/2024.
Pertanto, la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1111/2016 va dichiarata inammissibile.
Tale profilo risulta assorbente e, in virtù del principio della ragione più liquida,
risulta superflua ogni valutazione in merito agli ulteriori profili di contrasto tra le parti (inclusa la questione relativa alla regolarità della notifica del decreto opposto).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia nonché dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1111/2016;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 849,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 11/02/2025
Il Giudice
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