Articolo 90 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 89Articolo 91
Versione
15 gennaio 1970
Art. 90.
Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell' articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1970, in 300 unita'.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970
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