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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/12/2024, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3720/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3720/2024 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Vettore
e
(CF. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Andrea Vettore
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Con l'intervento del PM - sede
In data 12/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 25/09/2024, i sig.ri e Parte_1 CP_1
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p.
[...]
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Siena il 31/05/2011 e di esser dalla loro unione nate, rispettivamente, , il 14.7.2009, e , il 11.11.2012. Per_1 Per_2
Con provvedimento in data 28/9/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 12.12.2024, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 12/12/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alle figlie minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Siena di Controparte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Siena il 31/05/2011 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune (Atto n. 42 – Parte 2 – Serie C – Anno 2011)
DISPONE CHE
1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La casa coniugale ubicata nel comune di Livorno Via Coccoluto Ferrigni 75 di proprietà esclusiva di identificata al catasto fabbricati del Parte_1
Comune di Livorno foglio 30 particella 766 Sub 606 Cat A2 e Foglio 30
3 particella 766 sub 17 cat C2 rimarrà al suo unico ed effettivo proprietario Sig.ra anche a titolo di assegnazione, che la abiterà insieme alle figlie. Il Parte_1
Sig. trasferirà la propria residenza in altra abitazione;
CP_1
3. Le figlie e rimarranno affidate ai genitori in modalità Per_1 Per_2 condivisa. Stante il fatto che il padre lavora a Siena le bambine durante la settimana staranno con la madre. I fine settimana dal sabato pomeriggio alla domenica sera alle 19 saranno alternati tra i genitori. Il padre durante la settimana, qualora fosse disponibile a Livorno, potrà passare una giornata con le figlie compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie stesse. Le festività Natalizie, Pasquali e le ricorrenze saranno trascorse dalle figlie in maniera alternata con i genitori secondo gli accordi che i genitori medesimi prenderanno di volta in volta;
4. Il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra la somma di € 400,00 CP_1 Pt_1 mensili complessive a titolo di mantenimento ordinario per le figlie, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dalla sentenza di separazione. Le spese straordinarie (per identificare le spese straordinarie si fa riferimento al protocollo CNF del 29-11-
2017 rubricato: “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”.) che dovranno essere preventivamente concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori e verranno detratte in egual misura dai medesimi.
5. La moto BMW tg CF66486 e l'auto UZ GN tg CS064JD rimarranno di esclusiva proprietà del Sig. ; CP_1
6.Le auto modello Renault IO tg GR589JL, lo scooter SI tg EV57234 e lo Scarabeo Aprilia tg XB23B9 rimarranno di esclusiva proprietà della Sig.ra
Pt_1
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 12/12/2024.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3720/2024 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Vettore
e
(CF. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Andrea Vettore
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Con l'intervento del PM - sede
In data 12/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 25/09/2024, i sig.ri e Parte_1 CP_1
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p.
[...]
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Siena il 31/05/2011 e di esser dalla loro unione nate, rispettivamente, , il 14.7.2009, e , il 11.11.2012. Per_1 Per_2
Con provvedimento in data 28/9/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 12.12.2024, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 12/12/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alle figlie minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Siena di Controparte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Siena il 31/05/2011 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune (Atto n. 42 – Parte 2 – Serie C – Anno 2011)
DISPONE CHE
1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La casa coniugale ubicata nel comune di Livorno Via Coccoluto Ferrigni 75 di proprietà esclusiva di identificata al catasto fabbricati del Parte_1
Comune di Livorno foglio 30 particella 766 Sub 606 Cat A2 e Foglio 30
3 particella 766 sub 17 cat C2 rimarrà al suo unico ed effettivo proprietario Sig.ra anche a titolo di assegnazione, che la abiterà insieme alle figlie. Il Parte_1
Sig. trasferirà la propria residenza in altra abitazione;
CP_1
3. Le figlie e rimarranno affidate ai genitori in modalità Per_1 Per_2 condivisa. Stante il fatto che il padre lavora a Siena le bambine durante la settimana staranno con la madre. I fine settimana dal sabato pomeriggio alla domenica sera alle 19 saranno alternati tra i genitori. Il padre durante la settimana, qualora fosse disponibile a Livorno, potrà passare una giornata con le figlie compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie stesse. Le festività Natalizie, Pasquali e le ricorrenze saranno trascorse dalle figlie in maniera alternata con i genitori secondo gli accordi che i genitori medesimi prenderanno di volta in volta;
4. Il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra la somma di € 400,00 CP_1 Pt_1 mensili complessive a titolo di mantenimento ordinario per le figlie, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dalla sentenza di separazione. Le spese straordinarie (per identificare le spese straordinarie si fa riferimento al protocollo CNF del 29-11-
2017 rubricato: “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”.) che dovranno essere preventivamente concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori e verranno detratte in egual misura dai medesimi.
5. La moto BMW tg CF66486 e l'auto UZ GN tg CS064JD rimarranno di esclusiva proprietà del Sig. ; CP_1
6.Le auto modello Renault IO tg GR589JL, lo scooter SI tg EV57234 e lo Scarabeo Aprilia tg XB23B9 rimarranno di esclusiva proprietà della Sig.ra
Pt_1
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 12/12/2024.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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