Ordinanza collegiale 15 luglio 2022
Sentenza 10 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/10/2022, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/10/2022
N. 01559/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00385/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 385 del 2022, proposto da
VA VA, rappresentato e difeso dall’avvocato Palmiro Carlo Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cosimo La Corte in Lecce, via G. Stampacchia n. 11;
contro
AMIU S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo Malandrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
della illegittimità e/o dell’infondatezza del diniego tacito prodottosi avverso l’istanza di accesso, ex art. 25, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, spiegata dall’odierno ricorrente, in data 19 gennaio 2022 e/o per la disposizione dell’ostensione, da parte della sollecitata società di diritto privato, esercente attività di pubblico interesse, della documentazione richiesta da VA VA;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AMIU S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.to P. Liuzzi per la parte ricorrente, avv.to C. Pantassuglia in sostituzione dell’avv.to M. Malandrino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, il Sig. VA VA esponeva di aver rivolto alla AMIU S.p.a. istanza di accesso agli atti, finalizzata all’estrazione e al rilascio di copia della documentazione aziendale giustificativa della collocazione e della gestione dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, siti alla via Ss. Annunziata, nel centro storico dell’abitato jonico, ove egli ha la propria residenza.
Esponeva, altresì, di avere interesse alla ostensione della predetta documentazione, al fine di tutelare la propria posizione giuridica, qualificata dalla vicinitas , in relazione alla (negativa) incidenza immissiva dei ridetti cassonetti, per effetto delle esalazioni maleodoranti e della rumorosità eccessiva delle relative operazioni di gestione.
Il ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di illegittimità del diniego formatosi per silentium sulla suddetta istanza di accesso, con conseguente ordine alla AMIU S.p.a. di ostensione della documentazione richiesta e con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio l’intimata società, per contestare la domanda attorea, sia sotto il profilo della mancata deduzione di uno specifico interesse all’accesso, sia sotto il profilo della allegata inesistenza di documenti amministrativi in senso proprio, aventi ad oggetto la collocazione nel territorio urbano dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
3. Con ordinanza n. 1227/2022 del 15.7.2022, il Collegio disponeva incombenti istruttori, ai quali AMIU S.p.a. ottemperava con deposito documentale del 12.9.2022.
Alla camera di consiglio del 27 settembre 2022, la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Osserva il Collegio che AMIU S.p.a., in adempimento dell’ordine istruttorio teso ad acquisire chiarimenti sulle modalità di determinazione dei punti di collocazione dei cassonetti de quibus e sull’esistenza o meno di deliberazioni o decisioni in materia, ha rappresentato – per quel che qui rileva – che « Nel disciplinare tecnico allegate al contratto [di servizio intervenuto con il Comune di Taranto – N.d.R.] al punto 2.4 (stazioni di raccolta - ecopunti) di pag. 29 si legge che le n.102 stazioni di raccolta previste saranno distribuite sui territorio (Circoscrizione Borgo Città Vecchia) “sulla base della accessibilità degli utenti, ideale localizzazione e disponibilità di spazio perle operazioni di svuotamento” . [ … ] in assenza di ulteriori determinazioni da parte del Comune di Taranto in ordine alia collocazione dei cassonetti, i criteri adottati dall’azienda nella esecuzione delle attività sono stati i seguenti: 1. verificare gli spazi di manovra necessari per gli svuotamenti e quelli di percorrenza dei compattatori bilaterali, mezzi speciali dotati di gru per il sollevamento, la rotazione e lo svuotamento dei cassonetti; 2. sostituire le postazioni stradali già esistenti con le nuove postazioni di cassonetti ingegnerizzati garantendo, per quanto possibile, la accessibilità agli utenti; 3. garantire una certa distanza dalle nuove postazioni rispetto alle utenze commerciali che fanno ristorazione » .
4.2. Le predette acquisizioni processuali hanno dunque consentito di acclarare che – con riferimento alla esecuzione del servizio di igiene urbana nel Comune di Taranto – non esistono documenti amministrativi disciplinanti la collocazione dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, trattandosi di attività materiale non formalizzata in atti detenuti dall’Amministrazione committente o dalla società concessionaria.
5. Orbene, per pacifica giurisprudenza amministrativa, l’accesso non può operare in presenza di documenti non detenuti dalla P.A., in quanto “Oggetto dell ’ accesso è e deve essere il c.d. documento amministrativo, intendendosi per esso ogni rappresentazione del contenuto di atti detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale (in particolare, gli atti in questione costituiscono atti processuali in senso proprio, i quali producono un ’ influenza immediata nel processo, poiché rappresentano, nel caso di specie, l ’ esito di un procedimento esecutivo-giurisdizionale nella forma del pignoramento presso terzi, previsto e disciplinato dagli artt. 543 e ss. e 617 c.p.c.). In sede di istanza di accesso ai documenti amministrativi, l ’ Amministrazione può essere tenuta solo a produrre documenti già esistenti in rerum natura e ancora in suo possesso” (cfr., ex multis, TAR Napoli, VI, 3.7.2020, n. 2862) .
6. Per quanto innanzi, il ricorso va respinto, essendo accertato agli atti di causa che - in relazione all’oggetto dell’accesso - non esistono documenti già formati e, dunque, nella materiale disponibilità della società resistente.
7. Considerata la vicenda nel suo complesso, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO