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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5282/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.5.2024 da
1) Parte_1
Nata a Venezia il 6.11.1976 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara Maria Masera del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Treviso il 30.6.1972 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Rosaria De Vico del Foro di Genova presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Treviso in data 14.4.2007 pagina 1 di 7 (Anno 2007, N. 26, Parte I)
separati consensualmente con sentenza n. 967/2024, pubblicata il 10.7.2024, che ha omologato le condizioni come da ricorso depositato in data 7.5.2024
con i seguenti figli:
(C.F. ) nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3 C.F._3
(C.F. ) nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_4 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.5.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Parte_2
a Treviso in data 14.4.2007 (Anno 2007, N. 26, Parte 1) ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) La casa coniugale di Milano, via Alessi, 4, in locazione, sarà assegnata alla GN , con la Pt_1 quale vivranno in via prevalente i figli minorenni e Le parti danno atto che la GN Pt_3 Pt_4
ha provveduto a volturare a proprio nome il contratto di locazione precedentemente intestato al Pt_1 signor assumendo a suo carico le relative spese (condominiali ordinarie, Tari e utenze). Si dà Pt_2 atto che il signor ha già lasciato la casa coniugale nel febbraio 2024 e che egli vive tra Genova, Pt_2 dove lavora, e Milano/Pero, dove ha preso in locazione un'abitazione che utilizza principalmente nei giorni di sua competenza con i figli.
3) Il padre, salvo diversi e migliori accordi, considerato che attualmente lavora prevalentemente a
Genova, potrà vedere e tenere con sé i figli:
- una settimana al mese, comprensiva dei due week end prima e dopo e un ulteriore fine settimana lungo dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina, il tutto secondo accordi che saranno presi dalle parti di mese in mese, tenuto conto degli impegni dei figli e dell'organizzazione migliore per tutti;
- durante le vacanze estive, tre settimane, anche non consecutive, con periodi da concordare tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno, anche tenuto conto degli impegni e dei desiderata dei figli;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre ovvero il periodo dal 30 dicembre alla ripresa scolastica;
- ad anni alterni, l'intero periodo delle vacanze pasquali;
- i ponti scolastici con il genitore che ha il week end di competenza.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi il luogo ove trascorreranno la villeggiatura o i fine settimana con i figli e ad essere reperibili telefonicamente.
4) I genitori adotteranno disgiuntamente le decisioni di ordinaria importanza nei tempi in cui ciascuno avrà con sé i minori, mentre decideranno di comune accordo le questioni relative alla loro istruzione, educazione e salute, nonché, in generale, tutte le questioni di maggiore importanza e si impegnano a pagina 2 di 7 collaborare nella loro cura ed educazione, privilegiando sempre in primo luogo le esigenze dei figli e il loro bisogno di una crescita equilibrata, rispettandosi reciprocamente nel ruolo genitoriale e personale.
Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso, i coniugi si impegnano a riferirsi reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita di e con particolare attenzione agli aspetti relazionali, Pt_3 Pt_4 comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute. I genitori si impegnano altresì ad esercitare la responsabilità genitoriale nel reciproco rispetto, sia come genitori sia come persone, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, con lo scopo di farli crescere nella maggiore serenità possibile.
5) Il contributo del padre al mantenimento dei figli sarà così regolato:
- per due anni decorrenti dalla data di deposito del presente ricorso (prima mensilità maggio 2024) il padre verserà alla madre l'importo di € 1.500,00, per dodici mensilità, da considerarsi così suddiviso: € 600,00 a titolo di contributo abitativo per la locazione della casa di Milano e € 900,00 (€ 450,00 a figlio) quale contributo indiretto al mantenimento ordinario dei figli;
- a partire dalla mensilità di maggio 2026, il padre verserà alla madre l'importo di € 1.200,00, da considerarsi così suddiviso: € 600,00 a titolo di contributo abitativo per la locazione della casa di Milano e € 600,00 (€ 300,00 a figlio) quale contributo indiretto al mantenimento ordinario dei figli;
- le parti concordano che, se un figlio vivrà fuori casa per ragioni di studio, il padre cesserà di corrispondere alla madre il contributo sopra quantificato per il mantenimento ordinario (€ 450,00 fino al maggio 2026 e € 300,00 dal maggio 2026 in poi);
- se dovessero vivere fuori casa entrambi i figli, il padre cesserà di pagare il contributo al mantenimento fino all'eventuale rientro del o dei figli, proseguendo nel pagamento del contributo abitativo per la locazione della casa di Milano, via Alessi (€ 600,00 mensili per dodici mensilità) e ciò fino a che entrambi i figli saranno stabilmente fuori casa o autonomi economicamente e non avranno quindi più come punto di riferimento la casa materna di via Alessi a Milano;
- il contributo paterno al mantenimento dei figli sarà soggetto alla rivalutazione Istat come per legge
(per l'importo di € 450,00 base numero indice aprile 2024 e prima rivalutazione aprile 2025; per l'importo di € 300,00 base numero indice maggio 2026 e prima rivalutazione maggio 2027);
- i contributi abitativo e al mantenimento ordinario saranno versati dal padre a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della madre, IBAN [...], in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
- per tutto il periodo in cui il figlio (o i figli) sarà fuori casa, i genitori contribuiranno alle necessità ordinarie del medesimo dividendo al 50% le relative spese o accordandosi per un importo da bonificare in pari quota direttamente al figlio;
si precisa invece che le spese abitative del figlio fuori casa saranno da considerarsi spese straordinarie da concordare e suddividere tra le parti secondo le percentuali previste al punto 6) che segue;
6) I genitori sosterranno, nella misura del 60% il padre e del 40% la madre, le spese straordinarie dei figli, come da Protocollo del Tribunale di Milano, e precisamente le seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche pagina 3 di 7 prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti precisano sin d'ora che le spese abitative dei figli fuori casa per ragioni di studio nonché le spese dell'accademia di ballo di Bianca o di qualsivoglia altra scuola o università privata o pubblica che frequenteranno i figli, saranno da considerarsi spese straordinarie e come tali da concordarsi tra le parti e da suddividersi tra le parti nelle percentuali sopra indicate.
Si precisa altresì che le spese relative alle vacanze dei figli da soli sono da considerarsi spese straordinarie e come tali da concordare e da sostenersi da parte dei genitori secondo le quote previste;
le vacanze dei figli con ciascun genitore saranno decise in autonomia e pagate dal genitore interessato senza alcun contributo dell'altro.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore pagina 4 di 7 anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Il signor continuerà a tenere a proprio carico l'attuale assicurazione sanitaria per i figli, con Pt_2 suddivisione al 60% il padre e al 40% la madre, delle mediche spese non coperte dall'assicurazione.
8) Le parti concordano che la GN sarà la sola beneficiaria dell'“Assegno unico e universale Pt_1 per i figli a carico” erogato dall'INPS, che percepirà in favore dei figli.
9) I coniugi dichiarano di essere ciascuno per sé autosufficiente e di regolamentare i loro rapporti patrimoniali come previsto alla condizione n. 10) che segue.
10) Nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi derivanti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.51 2° comma c.p.c., anche in via transattiva e ai fini del divorzio, le parti si impegnano ad effettuare le seguenti operazioni:
(a) premesso che le parti sono in regime di comunione legale dei beni e sono proprietarie dell'immobile sito in Treviso, viale G.G. Felissent, 76, le stesse concordano di proseguire nei tentativi, già in atto, di vendita a terzi dell'immobile, e a tal fine hanno dato mandato congiunto ad un'agenzia per vendere ovvero concedere in locazione l'immobile e concordano che il prezzo, di vendita o da locazione, sia diviso al 50% tra le stesse;
(b) le parti danno atto di aver diviso al 50% il saldo residuo del conto corrente cointestato presso e di aver trasferito le relative somme sui conti correnti intestati personalmente ai medesimi;
CP_1
(c) premesso che i coniugi sono proprietari in comunione legale del 50% della proprietà dell'immobile sito in Venezia, sestriere Castello 2647, mentre l'altro 50% è di proprietà del padre della GN
, le parti concordano che l'intera quota del 50% dell'immobile in comunione venga attribuita in Pt_1 piena ed esclusiva proprietà con quanto in esso contenuto, alla GN , alla quale il signor Pt_1 si impegna a cedere la sua quota pari al 25% del tutto o comunque a far sì che la moglie diventi Pt_2 proprietaria del 50% dell'immobile con separato atto notarile nel termine di giorni 60 dalla data della sentenza di divorzio. Le parti convengono che il Notaio presso cui formalizzare il trasferimento immobiliare che precede sarà scelto dalla GN e che ogni eventuale spesa notarile, tassa, Pt_1 imposta e qualsiasi altro costo connesso al trasferimento che precede sarà interamente a carico della stessa, fermo restando che, poiché il trasferimento verrà fatto in funzione di sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali di cui alla sentenza n.
154/1999 Corte Costituzionale. Sul punto le parti precisano che il trasferimento sopra descritto costituisce elemento essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi tra le parti e patrimoniale tra coniugi.
Con riferimento a detto immobile, anche nelle more dell'attribuzione della proprietà del 50% alla GN , la stessa si impegna a sospendere, a far data dal deposito del presente ricorso, ogni Pt_1 pagamento dal conto corrente comune, per i lavori di ristrutturazione dell'immobile;
(d) le parti concordano che l'auto BMW 525 TG ET281ZA di proprietà del marito sarà ceduta a titolo gratuito alla moglie, che provvederà agli incombenti e ai costi della voltura e si impegna a tenere a proprio carico ogni onere e spesa relativa a detta autovettura, comprese eventuali sanzioni già comminate. pagina 5 di 7 11) I coniugi dichiarano che, con la corretta esecuzione delle condizioni tutte sopra indicate e concordate, ovvero dei predetti pagamenti e trasferimenti e di tutte le obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra i medesimi pendente.
12) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti nonché del passaporto dei figli minorenni.
13) Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le proprie spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Treviso in data 14.4.2007 tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 6 di 7 6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Treviso (Anno 2007, N. 26, Parte 1) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché al Comune di
DA Sul Piave (Anno 2007, N. 3, Parte 2, Serie C) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.5.2024 da
1) Parte_1
Nata a Venezia il 6.11.1976 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara Maria Masera del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Treviso il 30.6.1972 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Rosaria De Vico del Foro di Genova presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Treviso in data 14.4.2007 pagina 1 di 7 (Anno 2007, N. 26, Parte I)
separati consensualmente con sentenza n. 967/2024, pubblicata il 10.7.2024, che ha omologato le condizioni come da ricorso depositato in data 7.5.2024
con i seguenti figli:
(C.F. ) nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3 C.F._3
(C.F. ) nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_4 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.5.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Parte_2
a Treviso in data 14.4.2007 (Anno 2007, N. 26, Parte 1) ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) La casa coniugale di Milano, via Alessi, 4, in locazione, sarà assegnata alla GN , con la Pt_1 quale vivranno in via prevalente i figli minorenni e Le parti danno atto che la GN Pt_3 Pt_4
ha provveduto a volturare a proprio nome il contratto di locazione precedentemente intestato al Pt_1 signor assumendo a suo carico le relative spese (condominiali ordinarie, Tari e utenze). Si dà Pt_2 atto che il signor ha già lasciato la casa coniugale nel febbraio 2024 e che egli vive tra Genova, Pt_2 dove lavora, e Milano/Pero, dove ha preso in locazione un'abitazione che utilizza principalmente nei giorni di sua competenza con i figli.
3) Il padre, salvo diversi e migliori accordi, considerato che attualmente lavora prevalentemente a
Genova, potrà vedere e tenere con sé i figli:
- una settimana al mese, comprensiva dei due week end prima e dopo e un ulteriore fine settimana lungo dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina, il tutto secondo accordi che saranno presi dalle parti di mese in mese, tenuto conto degli impegni dei figli e dell'organizzazione migliore per tutti;
- durante le vacanze estive, tre settimane, anche non consecutive, con periodi da concordare tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno, anche tenuto conto degli impegni e dei desiderata dei figli;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre ovvero il periodo dal 30 dicembre alla ripresa scolastica;
- ad anni alterni, l'intero periodo delle vacanze pasquali;
- i ponti scolastici con il genitore che ha il week end di competenza.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi il luogo ove trascorreranno la villeggiatura o i fine settimana con i figli e ad essere reperibili telefonicamente.
4) I genitori adotteranno disgiuntamente le decisioni di ordinaria importanza nei tempi in cui ciascuno avrà con sé i minori, mentre decideranno di comune accordo le questioni relative alla loro istruzione, educazione e salute, nonché, in generale, tutte le questioni di maggiore importanza e si impegnano a pagina 2 di 7 collaborare nella loro cura ed educazione, privilegiando sempre in primo luogo le esigenze dei figli e il loro bisogno di una crescita equilibrata, rispettandosi reciprocamente nel ruolo genitoriale e personale.
Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso, i coniugi si impegnano a riferirsi reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita di e con particolare attenzione agli aspetti relazionali, Pt_3 Pt_4 comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute. I genitori si impegnano altresì ad esercitare la responsabilità genitoriale nel reciproco rispetto, sia come genitori sia come persone, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, con lo scopo di farli crescere nella maggiore serenità possibile.
5) Il contributo del padre al mantenimento dei figli sarà così regolato:
- per due anni decorrenti dalla data di deposito del presente ricorso (prima mensilità maggio 2024) il padre verserà alla madre l'importo di € 1.500,00, per dodici mensilità, da considerarsi così suddiviso: € 600,00 a titolo di contributo abitativo per la locazione della casa di Milano e € 900,00 (€ 450,00 a figlio) quale contributo indiretto al mantenimento ordinario dei figli;
- a partire dalla mensilità di maggio 2026, il padre verserà alla madre l'importo di € 1.200,00, da considerarsi così suddiviso: € 600,00 a titolo di contributo abitativo per la locazione della casa di Milano e € 600,00 (€ 300,00 a figlio) quale contributo indiretto al mantenimento ordinario dei figli;
- le parti concordano che, se un figlio vivrà fuori casa per ragioni di studio, il padre cesserà di corrispondere alla madre il contributo sopra quantificato per il mantenimento ordinario (€ 450,00 fino al maggio 2026 e € 300,00 dal maggio 2026 in poi);
- se dovessero vivere fuori casa entrambi i figli, il padre cesserà di pagare il contributo al mantenimento fino all'eventuale rientro del o dei figli, proseguendo nel pagamento del contributo abitativo per la locazione della casa di Milano, via Alessi (€ 600,00 mensili per dodici mensilità) e ciò fino a che entrambi i figli saranno stabilmente fuori casa o autonomi economicamente e non avranno quindi più come punto di riferimento la casa materna di via Alessi a Milano;
- il contributo paterno al mantenimento dei figli sarà soggetto alla rivalutazione Istat come per legge
(per l'importo di € 450,00 base numero indice aprile 2024 e prima rivalutazione aprile 2025; per l'importo di € 300,00 base numero indice maggio 2026 e prima rivalutazione maggio 2027);
- i contributi abitativo e al mantenimento ordinario saranno versati dal padre a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della madre, IBAN [...], in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
- per tutto il periodo in cui il figlio (o i figli) sarà fuori casa, i genitori contribuiranno alle necessità ordinarie del medesimo dividendo al 50% le relative spese o accordandosi per un importo da bonificare in pari quota direttamente al figlio;
si precisa invece che le spese abitative del figlio fuori casa saranno da considerarsi spese straordinarie da concordare e suddividere tra le parti secondo le percentuali previste al punto 6) che segue;
6) I genitori sosterranno, nella misura del 60% il padre e del 40% la madre, le spese straordinarie dei figli, come da Protocollo del Tribunale di Milano, e precisamente le seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche pagina 3 di 7 prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti precisano sin d'ora che le spese abitative dei figli fuori casa per ragioni di studio nonché le spese dell'accademia di ballo di Bianca o di qualsivoglia altra scuola o università privata o pubblica che frequenteranno i figli, saranno da considerarsi spese straordinarie e come tali da concordarsi tra le parti e da suddividersi tra le parti nelle percentuali sopra indicate.
Si precisa altresì che le spese relative alle vacanze dei figli da soli sono da considerarsi spese straordinarie e come tali da concordare e da sostenersi da parte dei genitori secondo le quote previste;
le vacanze dei figli con ciascun genitore saranno decise in autonomia e pagate dal genitore interessato senza alcun contributo dell'altro.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore pagina 4 di 7 anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Il signor continuerà a tenere a proprio carico l'attuale assicurazione sanitaria per i figli, con Pt_2 suddivisione al 60% il padre e al 40% la madre, delle mediche spese non coperte dall'assicurazione.
8) Le parti concordano che la GN sarà la sola beneficiaria dell'“Assegno unico e universale Pt_1 per i figli a carico” erogato dall'INPS, che percepirà in favore dei figli.
9) I coniugi dichiarano di essere ciascuno per sé autosufficiente e di regolamentare i loro rapporti patrimoniali come previsto alla condizione n. 10) che segue.
10) Nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi derivanti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.51 2° comma c.p.c., anche in via transattiva e ai fini del divorzio, le parti si impegnano ad effettuare le seguenti operazioni:
(a) premesso che le parti sono in regime di comunione legale dei beni e sono proprietarie dell'immobile sito in Treviso, viale G.G. Felissent, 76, le stesse concordano di proseguire nei tentativi, già in atto, di vendita a terzi dell'immobile, e a tal fine hanno dato mandato congiunto ad un'agenzia per vendere ovvero concedere in locazione l'immobile e concordano che il prezzo, di vendita o da locazione, sia diviso al 50% tra le stesse;
(b) le parti danno atto di aver diviso al 50% il saldo residuo del conto corrente cointestato presso e di aver trasferito le relative somme sui conti correnti intestati personalmente ai medesimi;
CP_1
(c) premesso che i coniugi sono proprietari in comunione legale del 50% della proprietà dell'immobile sito in Venezia, sestriere Castello 2647, mentre l'altro 50% è di proprietà del padre della GN
, le parti concordano che l'intera quota del 50% dell'immobile in comunione venga attribuita in Pt_1 piena ed esclusiva proprietà con quanto in esso contenuto, alla GN , alla quale il signor Pt_1 si impegna a cedere la sua quota pari al 25% del tutto o comunque a far sì che la moglie diventi Pt_2 proprietaria del 50% dell'immobile con separato atto notarile nel termine di giorni 60 dalla data della sentenza di divorzio. Le parti convengono che il Notaio presso cui formalizzare il trasferimento immobiliare che precede sarà scelto dalla GN e che ogni eventuale spesa notarile, tassa, Pt_1 imposta e qualsiasi altro costo connesso al trasferimento che precede sarà interamente a carico della stessa, fermo restando che, poiché il trasferimento verrà fatto in funzione di sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali di cui alla sentenza n.
154/1999 Corte Costituzionale. Sul punto le parti precisano che il trasferimento sopra descritto costituisce elemento essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi tra le parti e patrimoniale tra coniugi.
Con riferimento a detto immobile, anche nelle more dell'attribuzione della proprietà del 50% alla GN , la stessa si impegna a sospendere, a far data dal deposito del presente ricorso, ogni Pt_1 pagamento dal conto corrente comune, per i lavori di ristrutturazione dell'immobile;
(d) le parti concordano che l'auto BMW 525 TG ET281ZA di proprietà del marito sarà ceduta a titolo gratuito alla moglie, che provvederà agli incombenti e ai costi della voltura e si impegna a tenere a proprio carico ogni onere e spesa relativa a detta autovettura, comprese eventuali sanzioni già comminate. pagina 5 di 7 11) I coniugi dichiarano che, con la corretta esecuzione delle condizioni tutte sopra indicate e concordate, ovvero dei predetti pagamenti e trasferimenti e di tutte le obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra i medesimi pendente.
12) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti nonché del passaporto dei figli minorenni.
13) Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le proprie spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Treviso in data 14.4.2007 tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 6 di 7 6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Treviso (Anno 2007, N. 26, Parte 1) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché al Comune di
DA Sul Piave (Anno 2007, N. 3, Parte 2, Serie C) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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