Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00921/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06245/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6245 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Caserta, Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 20/09/2025 alla Commissione Territoriale di Caserta per il riconoscimento della Protezione Internazionale ed alla Questura di Caserta, concernente la documentazione inerente al procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale di Caserta e Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa AR TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato e depositato il 18 novembre 2025, la ricorrente agisce ex art. 116 c.p.a. per l’accesso alla documentazione richiesta con istanza, inviata a a mezzo posta elettronica certificata in data 20 settembre 2025 alla Questura di Caserta e alla Commissione Territoriale di Caserta per il riconoscimento della Protezione Internazionale, volta a prendere visione ed estrarre copia della documentazione inerente al procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale che la riguarda, come specificato nella medesima istanza.
La ricorrente espone che la Questura di Caserta con comunicazione di posta certificata del 23 settembre 2025 si è limitata a rappresentare che la pratica era sospesa in attesa del parere della Commissione Territoriale di Caserta e deduce che tale risposta non può ritenersi esaustiva del su diritto di accesso agli atti, dal momento che aveva fatto espressa richiesta di ostensione della documentazione inerente al procedimento in corso (come analiticamente indicata nell’istanza) e che tale documentazione le è necessaria per proporre ricorso ex art. 281 decies c.p.c. al giudice ordinario al fine di chiedere l’accertamento della protezione speciale e la condanna al rilascio del relativo titolo di soggiorno.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, argomentando per la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto essendo evidente la sussistenza in capo alla ricorrente di un interesse “diretto, concreto ed attuale”, ex art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, e ex art. 24 della medesima legge, alla conoscenza degli atti e dei documenti richiesti, al fine di acquisire ogni elemento utile relativo al procedimento per il riconoscimento della protezione speciale che la riguarda e poter articolare le sue difese anche in sede giudiziaria, come evidenziato nell’istanza di accesso.
Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, va ordinato all’amministrazione intimata di esibire la documentazione richiesta dalla ricorrente con l’istanza di accesso, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla amministrazione intimata di esibire la documentazione richiesta dalla ricorrente con l’istanza di accesso, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI CU, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
AR TU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR TU | TI CU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.