Articolo 5 della Legge 16 marzo 1951, n. 230
Articolo 4Articolo 6
Versione
3 maggio 1951
Art. 5.
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio dei professori sono esercitate da un apposito Comitato, composto di tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Al Comitato stesso compete, altresi', il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla Facolta' di agraria.
I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della Facolta' di agraria, saranno aggregati al Comitato di Facolta', il quale cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' di agraria risultino assegnati almeno tre professori di ruolo.
Entrata in vigore il 3 maggio 1951