Art. 28. (Accordi sindacali)
Alle trattative fra la delegazione degli enti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti partecipano osservatori del Governo.
L'ipotesi di accordo raggiunta e' comunicata, entro 15 giorni, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.
Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o non rappresentate nella delegazione delle organizzazioni sindacali di cui al primo comma, possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro le loro osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale.
Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei Ministri approva la disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo o nega l'approvazione.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' emanata la disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale e rimane in vigore fino alla data di pubblicazione del decreto che approva la nuova disciplina.
Alle trattative fra la delegazione degli enti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti partecipano osservatori del Governo.
L'ipotesi di accordo raggiunta e' comunicata, entro 15 giorni, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.
Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o non rappresentate nella delegazione delle organizzazioni sindacali di cui al primo comma, possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro le loro osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale.
Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei Ministri approva la disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo o nega l'approvazione.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' emanata la disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale e rimane in vigore fino alla data di pubblicazione del decreto che approva la nuova disciplina.