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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 3.12.2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1935/2023 r.g.
tra
con il patrocinio dell'Avv. Armando Laureti, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Massimo CP_1
Guducci, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la percentuale di indennizzabilità dei postumi derivati dagli infortuni di cui è già stata accertata la natura professionale, quantificata in ricorso nella misura del 12%, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo corrispondente. CP_1
2. L' chiede il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza. CP_1
I motivi della decisione
1. La parte ricorrente agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità
a fronte delle conseguenze permanenti residuate in capo allo stesso all'esito di infortunio CP_1 avvenuto in data 1.2.2020, di cui afferma la patogenesi lavorativa, come da CTP allegata al ricorso.
2. A sostegno della propria tesi allega di essere incorsa nel suddetto infortunio nello svolgimento della propria attività lavorativa di dipendente ANAS con qualifica di cantoniera. CP_ L'infortunio è stato valutato dall' con un danno biologico nella misura del 7% nel giugno 2020. La parte ricorrente sostiene che tale valutazione non sia corretta. 3. L' ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza CP_1
4. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. Incontroversa la natura professionale dell'infortunio occorso alla parte ricorrente nonché la sussistenza di tutti i presupposti per la sua indennizzabilità ai sensi del d.lgs. 38/2000, la questione controversa tra le parti riguarda il grado della menomazione patita dalla parte ricorrente all'esito dello stesso, valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
6. La CTU svolta ha confermato la natura professionale delle patologie denunciate (esiti di trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del legamento collaterale interno e rottura sub totale del legamento crociato anteriore, trattate incruentamente, consistenti in marcata lassità articolare anteriore e mediale in soggetto obeso affetto da meniscosi interna ed esterna e condropatia femoro- rotulea a sinistra). Il consulente, dopo approfondita disamina del quadro clinico della parte ricorrente e delle conseguenze funzionali permanenti residuate all'esito dell'infortunio, ha concluso l'indagine accertando che: “la periziata Sig.ra in conseguenza delle lesioni riportate nell'infortunio Parte_1 lavorativo dell'1.02.2020, all'epoca dei fatti e attualmente presenta postumi permanenti i quali, sulla base dei criteri indicativi e delle indicazioni tabellari di cui al D-Lgs 38/2000, determinano un grado di diminuzione dell'integrità psico-fisica dell'assicurata in misura del 10%.”.
7. Quanto al grado ed alla decorrenza della menomazione permanente, la consulenza ha ritenuto sussistente la suddetta compromissione a far data dal fatto, ossia dal 1.2.2020.
8. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie e basata sulla quantificazione tabellare, sicché le richiamate conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione, considerata anche l'esaustività delle precisazioni fornite a seguito delle osservazioni critiche del CTP di parte ricorrente.
9. Le spese seguono la soccombenza dell'ente, e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
10. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1935/2023 r.g.:
Accerta che la patologia di origine professionale da cui la parte ricorrente è affetta comporta una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa nella misura del 10%, a decorrere dal 1.2.2020; condanna per l'effetto l' al pagamento in favore della ricorrente delle spettanze alla stessa CP_1 dovute per legge;
condanna l' a rifondere a controparte le spese di lite, quantificate in euro 3.000,00 per CP_1 compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 3.12.2025
Il Giudice
BI OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 3.12.2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1935/2023 r.g.
tra
con il patrocinio dell'Avv. Armando Laureti, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Massimo CP_1
Guducci, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la percentuale di indennizzabilità dei postumi derivati dagli infortuni di cui è già stata accertata la natura professionale, quantificata in ricorso nella misura del 12%, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo corrispondente. CP_1
2. L' chiede il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza. CP_1
I motivi della decisione
1. La parte ricorrente agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità
a fronte delle conseguenze permanenti residuate in capo allo stesso all'esito di infortunio CP_1 avvenuto in data 1.2.2020, di cui afferma la patogenesi lavorativa, come da CTP allegata al ricorso.
2. A sostegno della propria tesi allega di essere incorsa nel suddetto infortunio nello svolgimento della propria attività lavorativa di dipendente ANAS con qualifica di cantoniera. CP_ L'infortunio è stato valutato dall' con un danno biologico nella misura del 7% nel giugno 2020. La parte ricorrente sostiene che tale valutazione non sia corretta. 3. L' ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza CP_1
4. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. Incontroversa la natura professionale dell'infortunio occorso alla parte ricorrente nonché la sussistenza di tutti i presupposti per la sua indennizzabilità ai sensi del d.lgs. 38/2000, la questione controversa tra le parti riguarda il grado della menomazione patita dalla parte ricorrente all'esito dello stesso, valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
6. La CTU svolta ha confermato la natura professionale delle patologie denunciate (esiti di trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del legamento collaterale interno e rottura sub totale del legamento crociato anteriore, trattate incruentamente, consistenti in marcata lassità articolare anteriore e mediale in soggetto obeso affetto da meniscosi interna ed esterna e condropatia femoro- rotulea a sinistra). Il consulente, dopo approfondita disamina del quadro clinico della parte ricorrente e delle conseguenze funzionali permanenti residuate all'esito dell'infortunio, ha concluso l'indagine accertando che: “la periziata Sig.ra in conseguenza delle lesioni riportate nell'infortunio Parte_1 lavorativo dell'1.02.2020, all'epoca dei fatti e attualmente presenta postumi permanenti i quali, sulla base dei criteri indicativi e delle indicazioni tabellari di cui al D-Lgs 38/2000, determinano un grado di diminuzione dell'integrità psico-fisica dell'assicurata in misura del 10%.”.
7. Quanto al grado ed alla decorrenza della menomazione permanente, la consulenza ha ritenuto sussistente la suddetta compromissione a far data dal fatto, ossia dal 1.2.2020.
8. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie e basata sulla quantificazione tabellare, sicché le richiamate conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione, considerata anche l'esaustività delle precisazioni fornite a seguito delle osservazioni critiche del CTP di parte ricorrente.
9. Le spese seguono la soccombenza dell'ente, e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
10. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1935/2023 r.g.:
Accerta che la patologia di origine professionale da cui la parte ricorrente è affetta comporta una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa nella misura del 10%, a decorrere dal 1.2.2020; condanna per l'effetto l' al pagamento in favore della ricorrente delle spettanze alla stessa CP_1 dovute per legge;
condanna l' a rifondere a controparte le spese di lite, quantificate in euro 3.000,00 per CP_1 compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 3.12.2025
Il Giudice
BI OT