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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/05/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
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Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, dott.
Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C 4252/2024 avente ad oggetto intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida con richiesta di decreto ingiuntivo
Tra
(C.F. - P. I.V.A. ), con sede Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale in Nola (NA) al Polo Isola 4, primo piano, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. Parte_2
) nato a [...] in data [...], rapp.ta e C.F._1
difesa, in forza di procura allegata in calce al presente atto, dall'avv.
Nunzio Arpaia (C.F. ) e con lo stesso elett.te C.F._2
dom.ta in Poggiomarino (NA) alla Via Giugliano n. 77. PEC:
Email_1
INTIMANTE
Contro
C.F. e P. I.V.A. , Controparte_2 P.IVA_3
con sede legale alla Via Risorgimento n. 81, piano T, 80040 - Striano
(NA), in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra CP_3
(C.F. ), nata a Striano (NA) in [...]
[...] C.F._3
31.07.1986
1 INTIMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69 Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
In sintesi, l' intimante, quale proprietario e locatore dell'immobile ad uso non abitativo indicato in atto introduttivo conveniva in giudizio il conduttore per sentire convalidarsi lo sfratto per morosità con richiesta di decreto ingiuntivo ed accertare la risoluzione del contratto per mancato pagamento dei canoni di locazione. La convenuta restava contumace, nonostante la regolare citazione a giudizio. A seguito di diversi tentativi infruttuosi di componimento della controversia in via bonaria, parte intimante, vista la persistente morosità della controparte,
chiedeva la convalida di sfratto con conseguente emissione del decreto ingiuntivo.
La causa deve essere decisa attraverso una lettura dell'art. 1455 c.c. La
valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione si fonda su un criterio oggettivo e su un criterio soggettivo. Il primo ha riguardo all'entità oggettiva dell'inadempimento; il secondo, invece,
tenendo in considerazione l'interesse che la parte creditrice intende realizzare con il contratto, dà rilievo alle modalità e alle circostanze dello svolgimento concreto del rapporto al fine di verificare se l'inadempimento abbia, in concreto, generato un'alterazione notevole dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto (Cass.
1773/01; C. 15167/00; C. 11784/00; C. 9800/00; C. 3669/95; C. 3156/91; C.
2 5755/88. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice è
obbligato a valutare, anche d'ufficio, la gravità dell'inadempimento
(Cass. 1507/94; C. 2345/87; C. 3353/86). La non scarsa importanza della prestazione non adempiuta costituisce una condizione dell'azione di risoluzione e, pertanto, ex art. 2697 è onere della parte attrice provarne l'esistenza a meno che la non scarsa importanza sia in re ipsa attenendo l'inadempimento ad obbligazioni primarie ed essenziali del contratto
(Cass. 5658/95; C. 2616/90, 19652/04).
L'art. 1455 c.c. pone una regola di proporzionalità, in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all'inadempimento delle obbligazioni che abbiano una notevole rilevanza nell'economia del rapporto, per la cui valutazione occorre tener conto dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di eguale peso, talchè l'importanza dell'inadempimento non deve essere intesa in senso subiettivo, in relazione alla stima che la parte creditrice abbia potuto far del proprio interesse violato, ma in senso obiettivo, in relazione, cioè, all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale. Cass. civ. Sez. III 14.06.2001 n. 8063. Il principio sancito dall'art. 1455 c.c. secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonchè al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione.
In base al principio consacrato nell'art. 2697 c.c. “onus probandi incumbit
ei qui dicit non ei qui negat”, l'attore che agisca in giudizio al fine di far
3 valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio,
l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento. Mentre l'onere della prova incombente sul creditore secondo la regola dell'art. 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento. Cass., Sez. Unite, n. 13533/2001.
Il caso prospettato da parte attrice porta necessariamente alla risoluzione del contratto. Nella successiva fase ordinaria vi sono gli elementi sopra indicati e previsti dalla giurisprudenza per la risoluzione del contratto. Onere e principale obbligo del conduttore, soprattutto per le locazioni non abitative, è il pagamento del canone di locazione ed è
onere di questi dimostrare l'avvenuto adempimento estinzione o modifica dell'obbligazione principale e ciò non è avvenuto. Parte
convenuta, attesa la propria contumacia, non ha provato con documentazione il pagamento. In materia di pagamento di somme di denaro la Suprema Corte ha poi stabilito che, poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c.; tale deroga è però
4 subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali,
nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (Cass. Civ., sez.
II, 25 maggio 1993, n. 5884). In definitiva, attesa la mancanza in atti di una prova attestante in modo incontrovertibile il pagamento delle somme contestate, non può che concludersi per l'accoglimento dell'intimazione proposta. A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 116
cpc, il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli
danno a norma dell'art. seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le
ispezioni che egli ha ordinato e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel
processo. Alla luce di ciò, appare oltremodo evidente la mancata intenzione, da parte del convenuto, della contestazione delle somme richieste dall'intimante, attesa non solo la propria contumacia ma anche, e soprattuto, la mancata prova dell'avvenuto pagamento. Infine,
attesa la fondatezza della richiesta da parte dell'intimante, deve accogliersi la richiesta di pagamento dei canoni di locazione non pagati che deve quantificarsi come indicato nell'atto introduttivo per un valore complessivo di € 17.289,53 (da ottobre 2023 ad agosto 2024) a cui devono aggiungersi le morosità fino al rilascio oltre interessi legali.ù
Spese come da dispositivo che seguono il principio della soccombenza
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciandosi, ogni altra istanza disattesa,
così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra le parti per inadempimento del convenuto;
2) Condanna il convenuto al rilascio dell'immobile indicato in atto introduttivo libero e vuoto da persone e cose
3) Fissa l'esecuzione alla data del 30.06.2025 ore 10.00 col prosieguo ove non già rilasciato;
5 4) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 160,0 per le spese ed euro 2.300,00 per le varie fasi del giudizio oltre iva e c.p.a. e 15% spese generali 15%
5) Ingiunge al convenuto al pagamento della somma di € 17.289,53 in favore dell'intimante oltre i canoni fino al rilascio ed interessi legali dalle singole scadenze
Il Giudice
Dott. Salvatore Nasti
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