Sentenza 16 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/06/2022, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2022
N. 00985/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00909/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 909 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Michele Bonsegna e Francesco Cavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Lecce e Prefettura di Lecce, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4 aprile 2019, notificato l’8 aprile 2019, con il quale il Questore di Lecce, preso atto della pronuncia a carico del ricorrente di “una sentenza di condanna emessa dal Tribunale, in composizione monocratica di Lecce, irrevocabile il 10.11.2017, per i reati di lesioni personale e minaccia, a 600 euro di multa” e della pendenza a suo carico del “procedimento penale PM 1901/2017 - Giudice di Pace 2018/586, data udienza 8.5.2019, per lesioni personali e minaccia”, ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia ed libretto di porto d’armi n. -OMISSIS- rilasciati in suo favore in data 4 ottobre 2017 “considerato che i reiterati comportamenti minacciosi e violenti contro la persona tenuti dal -OMISSIS- denotano una scarsa affidabilità nell’uso delle armi”, nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- il 24 gennaio 2022:
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS-, notificato in data 24 novembre 2021, con il quale il Prefetto di Lecce ha fatto divieto allo stesso ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773 del 1931, per le ragioni poste a base del provvedimento del Questore di Lecce di revoca prot. n. -OMISSIS- del 4 aprile 2019 impugnato con il ricorso introduttivo, di detenere armi, munizioni e materiale esplodente a qualsiasi titolo, ed ha ordinato il ritiro immediato e disposto la confisca delle armi eventualmente detenute per l’ipotesi di mancata cessione delle stesse entro 150 giorni dalla notifica del provvedimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Lecce e della Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 7 giugno 2019 e depositato il 4 luglio 2019 il ricorrente, già titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia e libretto di porto d’armi n. -OMISSIS- rilasciati in data 4 ottobre 2017, ha impugnato, domandandone l’annullamento, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4 aprile 2019 (notificato l’8 aprile 2019) con il quale il Questore di Lecce, preso atto della pronuncia a carico del ricorrente di “una sentenza di condanna emessa dal Tribunale, in composizione monocratica di Lecce, irrevocabile il 10.11.2017, per i reati di lesioni personale e minaccia, a 600 euro di multa” e della pendenza a suo carico del “procedimento penale PM 1901/2017 - Giudice di Pace 2018/586, data udienza 8.5.2019, per lesioni personali e minaccia”, ha revocato la predetta licenza ed il prefato libretto di porto di fucile per uso caccia “considerato che i comportamenti minacciosi e violenti tenuti dal -OMISSIS- denotano una scarsa affidabilità nell’uso delle armi” e ritenuto “per esigenze di prevenzione, nel pubblico interesse, avvalendosi del potere discrezionale, revocare il porto d’armi in quanto sopraggiunte circostanze che avrebbero consentito il diniego dell’autorizzazione”, nonché ogni altro atto presupposto e consequenziale.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 6 della Legge n. 241 del 1990 in combinato disposto con gli artt. 39, 11 e 43 del T.U.L.P.S., eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
2. In data 17 luglio 2019 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero dell’Interno e la Questura di Lecce.
3. Con motivi aggiunti notificati il 24 gennaio 2022 e depositati il 2 febbraio 2022 il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto -OMISSIS-, notificato in data 24 novembre 2021, con il quale il Prefetto di Lecce ha fatto divieto allo stesso ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773 del 1931, per le ragioni già poste a base del provvedimento questorile di revoca prot. n. -OMISSIS- del 4 aprile 2019 impugnato con il ricorso introduttivo, di detenere armi, munizioni e materiale esplodente a qualsiasi titolo ed ha ordinato il ritiro immediato e disposto la confisca delle armi eventualmente detenute per l’ipotesi di mancata cessione delle stesse entro 150 giorni dalla notifica del provvedimento.
3.1 A sostegno del ricorso per motivi aggiunti sono stati dedotte ed integralmente riproposte le censure già svolte con il ricorso introduttivo avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, del 4 aprile 2019 della Questura di Lecce.
4. In data 14 febbraio 2022 l’Avvocatura dello Stato ha depositato memorie difensive anche per la Prefettura di Lecce chiedendo la reiezione del ricorso introduttivo come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa.
3. All’udienza pubblica del 22 febbraio 2022 il Presidente, rilevata la proposizione di motivi aggiunti impugnatori notificati il 24 gennaio 2022 e depositati il 2 febbraio 2022 e quindi la mancanza dei termini per la discussione della causa, ha disposto d'ufficio il rinvio della trattazione della causa alla udienza pubblica del 7 giugno 2022.
4. In data 16 maggio 2022 il ricorrente ha depositato memorie in replica.
5. All’udienza pubblica del 7 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, è infondato e deve essere respinto.
Il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti notificati il 24 gennaio 2022 e depositati il 2 febbraio 2022 possono, peraltro, essere esaminati congiuntamente recando identiche censure (proposte avverso i provvedimenti impugnati del Questore e del Prefetto di Lecce).
2. Con l’unico motivo di gravame del ricorso introduttivo (integralmente riproposto a mezzo dei motivi aggiunti proposti il 24 gennaio 2022) si deduce l’illegittimità degli impugnati provvedimenti per violazione degli artt. 3, 6 e 10 bis della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.. Più segnatamente l’Amministrazione resistente non avrebbe adeguatamente adempiuto all’obbligo di motivazione gravante a proprio carico in quanto la disposta revoca (così come il successivo divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni) si baserebbero solo ed unicamente sulla riferita esistenza di comportamenti minacciosi e violenti tenuti dal -OMISSIS-, senza, invero, alcuna specifica indicazione circa lo svolgimento dei fatti e nessuna concreta valutazione delle condotte del ricorrente. Il denunciato difetto di motivazione sarebbe apprezzabile anche dal raffronto con il contenuto delle osservazioni ex. art 10 bis della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. presentate da parte ricorrente in fase di partecipazione al procedimento amministrativo di ritiro e che la Questura non avrebbe preso in alcuna considerazione. Secondo parte ricorrente la Questura di Lecce non avrebbe concretamente individuato gli elementi di fatto sulla cui base valutare la condotta del ricorrente, ma avrebbe, invece, basato la propria decisione di revoca sull’esistenza di un provvedimento da parte del P.M. (quale l’iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.), che, per definizione, non è finalizzato né ad accertare l’esistenza di un fatto, né tantomeno a valutare la condotta di un soggetto.
Sotto altro profilo, si deduce la violazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 1931) che disciplinano, rispettivamente, i casi di negazione del porto d’armi e di divieto di concessione della licenza, così come interpretati dalla circolare del Ministero dell'Interno del 31 agosto 2017, con la quale si è chiarito che “i reati di cui all’art. 43 T.U.L.P.S. in alcuni casi possono non produrre un effetto «automaticamente ostativo» per il conseguimento delle licenze in materia di porto d’armi: «l’automatismo ostativo» si verifica infatti solo in presenza di una sentenza che preveda l’irrogazione della pena della reclusione e non si determina invece nell’ipotesi in cui il Giudice abbia disposto la sostituzione della pena detentiva, ritenuta applicabile, con la pena pecuniaria, secondo gli artt. 53 e 57 della L. 689/1981. In tal caso, l’Autorità deve valutare se le circostanze oggetto della pronuncia di condanna siano indicative dell’assenza della buona condotta e della capacità di abusare delle armi, secondo il II comma dell’art. 43 T.U.L.P.S.”. In particolare, la Questura di Lecce non avrebbe tenuto conto che nel 2017 il -OMISSIS- è stato condannato solo ad una pena pecuniaria di modesto valore né avrebbe valutato se “le circostanze oggetto di condanna” fossero (o meno) indicative dell’assenza della buona condotta del ricorrente.
Inoltre, si evidenzia che i fatti per i quali il Tribunale di Lecce ha emesso, in data 28 febbraio 2017, tale sentenza di condanna risalgono al 10 luglio 2009 e da quella data il ricorrente non avrebbe posto in essere alcuna condotta rappresentativa della sua pericolosità sociale sicché la condotta attribuitagli rappresenterebbe un episodio del tutto isolato.
In ultimo, quanto all’esistenza del procedimento penale n. 1901/2017 R.G.N.R. mod. 21 bis parte ricorrente osserva che la querela che ha dato origine al suddetto procedimento penale è stata rimessa dalla persona offesa -OMISSIS- in data 6 giugno 2019, con la motivazione che questi non sarebbe, ad oggi, più in grado di confermare i fatti così come denunciati a carico del querelato. Aggiunge, sul punto, la difesa di parte ricorrente che tutta l’istruttoria posta in essere dalla Procura della Repubblica nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 1901/2017 mod. 21 bis si fonderebbe sulle dichiarazioni della sola parte offesa mentre le dichiarazioni rese ex art. 391 bis c.p.p. al difensore del ricorrente dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, presenti il giorno 18 aprile 2017 al momento dei fatti, avrebbero dimostrato una dinamica dei fatti diametralmente opposta a quella descritta dal querelante.
2.1 Tutte le suddette censure non colgono nel segno.
Occorre, anzitutto, ribadire, che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, “l'autorizzazione di polizia necessaria per il rilascio del porto d'armi non è finalizzata a rimuovere gli ostacoli relativi all'esercizio di un diritto dell'interessato, ma al contrario rappresenta l'esercizio di un potere al fine di eliminare il divieto di portare armi stabilito quale regola generale del nostro ordinamento giuridico (art. 699 c.p.). È, pertanto, da confermare il riconoscimento all'autorità amministrativa competente di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei presupposti che eventualmente giustificano il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei precitati atti autorizzatori. Da ciò consegue come non risulta affatto necessario che il comportamento che costituisce il presupposto dell'atto negativo sia acclarato nella sua eventuale concomitante rilevanza penale, essendo al riguardo sufficiente l'autonoma e puntualmente motivata valutazione del comportamento medesimo da parte dell'autorità amministrativa agli effetti del pericolo per la sicurezza pubblica. Inoltre, è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per i meri indizi l'assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi; né è necessaria un'istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall'uso delle armi” (ex multis, da ultimo, T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 24/09/2021, n.148).
Nel medesimo solco si è osservato che “In sede di valutazione prognostica attinente alla tematica delle armi e al rilascio dei provvedimenti amministrativi in tal senso limitativi, la P.A. gode di ampia discrezionalità. Invero, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di non affidabilità del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni complessivamente non ascrivibili alla buona condotta dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi, in quanto, ai fini della revoca della licenza, l'Autorità di P.S. può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità dell'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati” (T.A.R. Valle d’Aosta , sez. I , 01/06/2021, n. 39)
Parimenti discrezionale è, in linea con la tradizionale morfologia dei poteri di autotutela, anche lo speculare potere di revoca ex art. 21 quinquies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. dei titoli di porto precedentemente rilasciati sicché l’Amministrazione conserva, in sede di riesame, un ampio margine apprezzamento circa la perdurante sussistenza o meno delle ragioni di fatto e diritto che hanno giustificato l’adozione del provvedimento ampliativo.
2.2 Tanto premesso, non sussiste, anzitutto, nel caso che occupa, il difetto di motivazione lamentato da parte ricorrente.
I provvedimenti impugnati appaiono, infatti, adeguatamente motivati dalla P.A. recando, da un lato, una puntuale valutazione della specifica tipologia e natura dei reati contestati al ricorrente e delle condotte ascrittegli e, dall’altro, un’analitica confutazione anche delle osservazioni presentate in sede procedimentale ex art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 e ss.mm..
2.3 Non sussistono, poi, i profili di eccesso di potere, illogicità ed erroneità dei giudizi espressi dalla P.A. denunciati in ricorso.
I fatti, autonomamente apprezzati dalla Questura e dalla Prefettura di Lecce, di cui ai due procedimenti penali per lesioni e minacce instaurati nei confronti dell’odierno ricorrente appaiono accertati nel loro storico verificarsi e tali, per quanto qui di interesse, ove unitariamente considerati, anche a prescindere dall’esito delle singole vicende giudiziarie penali, da rivelare una personalità violenta ed un carattere irascibile dello stesso (che profila un chiaro rischio di abuso delle armi).
Nel dettaglio, a carico dell’odierno ricorrente risulta pronunciata, in data 28 febbraio 2017, sulla scorta dell’accertamento della piena responsabilità penale dello stesso, una condanna definitiva per lesioni e minacce, rimanendo, peraltro, irrilevante che la stessa sia stata di minima severità (con l’irrogazione della pena pecuniaria di € 600,00 di multa) e che risalga all’anno 2009.
Del pari irrilevante è che nel secondo procedimento penale (R.G.N.R. mod. 21 bis n. 1901/2017) instaurato a carico del ricorrente per il reato di minacce in relazione a condotte più recenti nel tempo (risalenti all’aprile 2017), sia intervenuta, in data 5 giugno 2019 (e, quindi, dopo l’adozione del provvedimento di revoca impugnato a mezzo del ricorso introduttivo), una remissione di querela. Detta evenienza, che determina il venir meno sul piano processuale penale di una condizione di procedibilità, non vale, infatti, ad escludere che i fatti oggetto di querela si siano effettivamente verificati tanto più che, nel caso che occupa, nell’atto formale di remissione di querela la persona offesa si è limitata ad esprimere la propria volontà di rimettere la stessa senza alcuna ulteriore precisazione e che anche le dichiarazioni rese da -OMISSIS- e -OMISSIS- in sede di investigazioni difensive ex art. 391 bis e ss. c.p.p. hanno confermato, seppure con una dinamica differente, il coinvolgimento del ricorrente in una accesa discussione con -OMISSIS-.
3. Per le ragioni sopra succintamente esposte il ricorso, come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere respinto.
4. Sussistono, anche in ragione della complessità in fatto della vicenda, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone fisiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.