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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO R.G. n. 1320/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Giudice del Tribunale di Cassino, nella persona del d.ssa Orsola NAPOLANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1320 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione dopo la discussione delle parti.
TRA la soc. in persona del suo legale rapp.te p.t., Rag. Controparte_1
nata a [...] il [...], società avente sede in Itri (LT), via Giovenco, n. 3, CP_2
c.f. e p.i. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Giancarlo Di Biase (c.f. P.IVA_1 [...]
– pec: - tel/fax 0771/729847) presso il cui C.F._1 Email_1
studio elett.te domicilia in via Giacomo Matteotti, n. 24, 04020, Itri (LT), giusta procura in calce all'atto di citazione;
parte attrice c/o
1 Dott. (C.F. ), nato a [...] il [...], CP_3 CodiceFiscale_2
ivi residente in Via Colle Arvito-Pietra Composta, snc, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Valente (C.F. , Tel. 0771 462176 / Fax 0771 450303, CodiceFiscale_3
, elettivamente domiciliato presso lo studio in Gaeta, Via Email_2
Cagliari, 18, int. 5, giusta procura alle liti rilasciata con separato atto.
CONVENUTO
NONCHE'
Lloyd's Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n.
DCE64A94713, C.F. e P.IVA , in persona del Rappresentante per l'Italia e P.IVA_2
per esso del Suo Procuratore Speciale pro tempore, Dott.ssa Controparte_4
domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86, rappresentati e difesi per procura speciale alle liti posta su foglio separato e depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giancarlo Paglietti del Foro di Roma (C.F.
; pec: ; fax 06.3231677), C.F._4 Email_3
la quale elegge domicilio presso il Suo Studio in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8
- terza chiamata in causa -
Fatto e diritto
Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp.att. cpc. così come novellati dalla legge del 18/06/2009, nr. 69 le cui disposizioni prevedono espressamente l'applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado alla entrata in vigore della menzionata legge e pertanto, ai fini della decisione,
è sufficiente ricordare che:
-Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice ha convenuto in giudizio, il dr. perché fosse accertata la sua responsabilità professionale nella sua CP_3 qualificata posizione contrattuale di consulente-specialista dell'impresa, con condanna dello stesso a risarcire all'impresa attrice il danno subito, pari all'imposta ingiustamente pagata, interessi e sanzioni, per un totale di € 9.008,00;
-aveva premesso che:
1. che la società attrice opera nel settore dell'edilizia privata e tra le sue attività principali è compresa la costruzione, vendita e locazione di immobili, segnatamente appartamenti destinati a civile abitazione e sue pertinenze (garage, e cantine);
2. che nel corso dell'anno 2014 la società attrice aveva in essere con il Dottore Commercialista un contratto continuativo di assistenza e consulenza CP_3 professionale avente ad oggetto la tenuta della contabilità, la presentazione dei bilanci, la presentazione delle dichiarazioni IMU, le dichiarazioni IVA e tutte le attività connesse e
2 conseguenziali;
3. che l'art. 13, comma 9 bis del D.L. n. 201 del 2011, nella versione così riformulata dall'art. 2 comma 2 del D.L. 31 agosto 2013, convertito con modificazioni della legge 28 ottobre 2013, n. 124, disciplina l'accesso ad un regime fiscale IMU agevolato, per gli immobili cosiddetti “merce”, ossia per gli immobili realizzati dalle imprese ed invenduti;
4. che tale regime normativo prevedeva e prevede, già a decorrere dalla seconda rata IMU dell'anno 2013, che sono esenti dall'imposta municipale i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
5. che la norma prevede ai fini dell'esenzione che: i lavori di costruzione ovvero di recupero dell'immobile siano ultimati, b. il fabbricato sia destinato dall'impresa costruttrice alla vendita, c. l'unità non sia locata, d. il soggetto presenti apposita dichiarazione, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relativa all'imposta municipale, nella quale attesti il possesso dei requisiti ed indichi i dati catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
6. che nel caso di specie l'impresa non ha corrisposto l'IMU per l'anno 2014, in applicazione della su citata normativa, relativamente ad un numero rilevante di immobili “merce”, in quel momento invenduti;
7. che il professionista ha omesso di predisporre e di presentare o far presentare l'apposita dichiarazione, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relativa all'imposta municipale, nella quale si attesti il possesso, a favore dell'impresa, dei requisiti indicati al precedente punto 5 e si indichino i dati catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
che per effetto di ciò in data 31 gennaio 2019 è pervenuto alla soc. Controparte_1
un avviso di accertamento del prot. n. 17609 / 167-2014 del
[...] Parte_1 giorno 26 novembre 2018, con cui l'Ente Pubblico ha richiesto all'impresa il pagamento della differenza IMU per l'anno 2014 per un importo pari ad € 9.008,00, segnatamente relativo all'imposta non pagata, interessi e sanzioni, per gli immobili realizzati dalla società ed in quel momento ancora invenduti;
9. che nel caso di specie vi è responsabilità professionale del Dott. il quale, nella sua qualificata posizione professionale CP_3 di consulente dell'impresa e specialista in materia, aveva l'obbligo giuridico di informare la società attrice della necessità di presentare la dichiarazione suddetta, di predisporla e di presentarla in Comune, così consentendo alla società di accedere legittimamente al beneficio fiscale di cui sopra;
10. che per effetto di tale omissione l'impresa ha subito un danno pari all'IMU pagata e non risparmiata, nonché i relativi interessi e sanzioni, cioè pari ad € 9.008,00; Si è costituito in giudizio il convenuto, con comparsa di costituzione e risposta del giorno 6 ottobre 2017, con contestuale istanza di chiamata del terzo in garanzia. Il convenuto ha eccepito di non avere mai predisposto le dichiarazioni ICI successivamente IMU, occupandosi di contabilità, iva dichiarazioni iva e presentazione, bilanci, denunce dei redditi, aggiornamento dei registri contabili obbligatori, verbali societari, redazione 770, senza mai fare consulenza per l'IMU o di predisporre la relativa documentazione. Il convenuto ha precisato che si occupava solo di eseguire i calcoli ICI-IMU sulla base delle indicazioni fornite dalla società, ma di non avere mai presentato alcuna dichiarazione, ricorso, richiesta o domanda afferente l'ICI/IMU, neppure di applicazione di agevolazione, poiché tali adempimenti erano oneri della società. Da ultimo avendo un contratto assicurativo con la soc. LLOYD'S ha chiesto il differimento della prima udienza, al fine di convenirla in giudizio in manleva. Il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda attrice ed in subordine la condanna della soc. LLOYD'S a tenerlo indenne da responsabilità, in caso di accoglimento della domanda attrice.
3 Si costituiva soc. LLOYD'S Insurance Company S.A., con comparsa di costituzione e risposta richiamando le argomentazioni del proprio assicurato, chiedendo il rigetto della domanda attrice, ma preliminarmente ha depositato la polizza assicurativa ed ha chiesto dichiararsi l'inoperatività della polizza assicurativa ed il proprio difetto di legittimazione passiva. Istruita la causa con l'escussione dei testi la causa sulle conclusioni delle parti la causa è
stata trattenuta in decisione.
La domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Non vi è dubbio che per l'anno 2014 il convenuto ha tenuto la contabilità della ditta attorea. Sul punto vi sono le dichiarazione del convenuto stesso (in sede di interrogatorio formale) e la folta documentazione prodotta da parte attrice, resta in contestazione se nel rapporto contrattuale era compreso anche la redazione e la presentazione della dichiarazione IMU con la richiesta di usufruire per l'attrice delle agevolazioni di cui all'art.lo 3. che l'art. 13, comma 9 bis del D.L. n. 201 del 2011, nella versione così
riformulata dall'art. 2 comma 2 del D.L. 31 agosto 2013, convertito con modificazioni della legge 28 ottobre 2013, n. 124, che disciplina l'accesso ad un regime fiscale IMU
agevolato, per gli immobili cosiddetti “merce”. Il convenuto riferisce, infatti, di non aver mai ricevuto incarico per la redazione di tale dichiarazione sebbene riconosca sia il rapporto contrattuale svolto nel 2015 per la contabilità del 2014 (cfr. interrogatorio formale del 18.11.2022). La tesi del convenuto viene smentita dagli stessi testi escussi che ha riferito che l'amministratrice della società controllava le Testimone_1 CP_1
visure fornite dallo studio e poi riferiva quali erano locati e quali in vendita. Ed CP_3
ancora la teste e dipendente dello studio alla stessa Testimone_2 CP_3
udienza del 18.11.2022 così riferisce: “lo studio non si è occupato di CP_3
dichiarazione e… IMU ma si è occupato di eseguire i calcoli IMU sulla base delle indicazioni della sig.ra ed ancora “ era la sig.ra che mi comunicava quali CP_1 CP_1
erano gli immobili locato e quelli merce….” .
4 Dalle dichiarazione dei testi sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare atteso il rapporto di indifferenza con le parti in causa ma soprattutto che i testi riferiscono le medesime circostanze, ovvero che la comunicava telefonicamente allo studio CP_1
quali erano gli immobili locati e quali quelli “merce” e su tali indicazioni CP_3
venivano eseguiti i calcoli per il pagamento dell'IMU pertanto evidente che laddove fosse delegato il calcolo dell'imposta a maggior ragione si deve ritenere che erano state delegate tutte le attività che riguardavano l'imposta stessa ovvero la presentazione della dichiarazione omessa.
Sul punto si richiama l'orientamento delle corti di merito e di legittimità che si condivide e si fa proprio: Tribunale di Milano, sez. I, la n. 9051/2019, tratta dei
“principi regolatori della responsabilità professionale del commercialista”; la suddetta pronuncia afferma che il dovere di diligenza richiesto al professionista è ricostruito in relazione all'art. 1176 comma 2 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13007/2016) e pertanto in tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo – a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Tribunale di Milano, sez. I, n. 1645/2020, pubblicata il 20 febbraio 2020).
La giurisprudenza costante impone al commercialista obblighi informativi verso il cliente, intesi come doveri “di prospettare al cliente sia le soluzioni praticabili, che quelle non praticabili, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore
5 interesse” (Cassazione Civile sez. III, 27/05/2019, n. 14387; cfr. in tal senso anche
Cassazione Civile, sez. III, 23/06/2016, n. 13007). Dunque, rientra tra i doveri di diligenza del professionista quello di acquisire i dati necessari per adempiere all'obbligazione e consentire al cliente – ove possibile – di raggiungere il risultato auspicato, “eseguendo personalmente le verifiche necessarie anche a riscontrare informazioni eventualmente ricevute dal cliente, soggetto evidentemente privo delle necessarie competenze tecniche” (Tribunale di Milano, sez. I, n. 4108/2018).
Il convenuto aveva, infatti, l'onere di informare la parte attrice della necessità di predisporre tale dichiarazione, in quanto il professionista è obbligato ad informare i propri clienti sulle varie difficoltà e i rischi che l'attività svolta comporta e deve svolgere l'incarico con cura e perizia professionale. Se non si ritiene in grado di soddisfare una specifica richiesta di un cliente, deve comunicarglielo e consigliargli di rivolgersi ad altro professionista. Da parte sua invece il professionista, per uscire indenne dalla responsabilità, ha l'onere di provare di aver adempiuto ai propri obblighi rispettando gli standard di diligenza che la norma prevede ed impone.
Si ritiene pertanto che il dr. nel mandato di assistenza tributaria CP_3
conferitogli dall'attrice non abbia agito secondo i criteri di diligenza previsti ex art.lo
'art. 1176 comma 2 c.c e pertanto va accolta la domanda di condanna attorea e condannato al pagamento della somma oggetto di accertamento per la mancata presentazione della dichiarazione IMU del 2014 ovvero al pagamento della somma di
€. 9.008,00, oltre interessi legali e rivalutazione della domanda al soddisfo.
Va poi rigettata la domanda di garanzia esercitata dal convenuto nei confronti della compagnia Lloyd, ora sul punto si evidenzia che dall'istruttoria fornita dalle parti è
merso che il rapporto professionale oggetto di giudizio si è interrotto il 31.12.2014.
6 Entrambe le parti hanno depositato a riprova di ciò l'elenco dei documenti restituiti dal a conclusione del rapporto professionale. Si evidenzia, ancora, che la polizza de CP_3
qua è prestata nella forma “claims made” che prevede la copertura dei “reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta” (cfr. pagina n. 7 del Doc. 1). La data di retroattività della polizza è il 07.04.2016 e pertanto la copertura assicurativa è
operativa per i sinistri avvenuti dopo il 07.04.2016 anche se denunciati successivamente. Ne discende che va dichiarata l'inoperatività della polizza assicurativa de qua e rigettata la domanda di manleva. Sul punto però va evidenziato che l'atteggiamento della compagnia che aveva negli anni precedenti istruito e pagato un altro sinistro risalente addirittura al 2013 ha senz'altro forviato il convenuto che si è
sentito legittimato alla chiamata in garanzia, si aggiunga poi il fatto che una volta denunciato il sinistro alla compagnia quest'ultima non ha informato il proprio assicurato della inoperatività della polizza e pertanto tale atteggiamento omissivo della chiamata in garanzia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le due parti convenuto e chiamata in garanzia.
Alla condanna segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulla domanda come sopra proposte, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda attorea e condanna il convenuto al pagamento CP_3
della somma di €. 9.008,00, oltre interessi legali e rivalutazione della domanda al soddisfo alla attrice soc. . Controparte_1
7 Condanna al pagamento delle spese di giudizio quantificate in €. 284,00 CP_3 per spese ed €. 3000,00 per compensi professionali oltre iva ed c.p.a. e magg. come per legge nei confronti dell'attrice soc. . Controparte_1
Rigetta dal domanda di garanzia del convenuto nei confronti della CP_3 Lloyd's Insurance Company S.A. e compensa le spese tra convenuto e CP_3 chiamato in garanzia soc. Controparte_1
Si comunichi.
Cassino data del deposito telematico.
Il G.O.P.
(Orsola NAPOLANO)
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