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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/06/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'udienza del 10.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 793 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura generale, dall'avvocata Daniela La Rosa ed elettivamente domiciliata presso di lei in Roma, via Prenestina 45
APPELLANTE
E
rappresentati e difesi, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avvocata Flavia Bruschi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Piazzale Clodio 56
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3448/2023 pubblicata in data 3/4/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,in accoglimento del ricorso presentato da e CP_1 [...]
condannava la società al pagamento in favore dei suddetti CP_1 Parte_1 lavoratori delle somme di € 7.268,33 (quanto al e € 8.099,38 (quanto al CP_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. CP_1
Avverso tale sentenza la società presentava appello fondato su più motivi. Pt_1
e si costituivano in giudizio resistendo CP_1 Controparte_1 all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
e , dipendenti a tempo indeterminato di CP_1 Controparte_1 Pt_1 con inquadramento nella Terza Area Professionale – Area Operativa Esercizio –
Sezione automobilistico, filoviario e tranviario, alla data di introduzione del giudizio, inquadrati, alla data di introduzione del giudizio, quali Operatori di Esercizio e qualifica di macchinista , parametro 153, avevano agito in giudizio al fine di far accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere dalla data di maturazione del periodo di 16 anni guida effettiva utile, rispettivamente dal 18/09/2015 (per il e dal CP_1
19/09/2015 (per il , a titolo di assegno ad personam ex art. 3, comma 3, CP_1 dell'All. A al RD 148/1931, il trattamento retributivo connesso al parametro 175 anziché quello inferiore di 158 loro attribuito, sempre con assegno ad personam, alla data di maturazione della nuova qualifica di Macchinista.
Rivendicavano tale diritto sulla base dei passaggi automatici-parametro previsti ai punti C1/1 e C2/1 dell' art. 2 lett. C del C.C.N.L. AN (“Modalità di acquisizione di parametri retributivi”) alla cui stregua il parametro rivendicato veniva ottenuto dopo 16 anni di guida effettiva, computando a tale fine, nell'anzianità utile, anche il periodo di formazione e tirocinio da macchinista.
Il Tribunale accoglieva la domanda.
Premesso il contenuto della regolamentazione contrattuale delle “modalità di acquisizione di parametri retributivi” di cui all'art. 2 lett. C del C.C.N.L. autoferrotranvieri del 27/11/2000, così come stabilita in particolare al punto C.1/1, ove era in particolare previsto che un Operatore di esercizio, inquadrato inizialmente con il parametro retributivo 140 raggiungesse automaticamente dopo un periodo di 6 anni di guida effettiva il maggiore parametro 158 e, dopo 16 anni di guida effettiva,
l'ulteriore superiore parametro 175 e rilevato come i ricorrenti, entrambi assunti con mansioni di conducente di linea e qualifica di operatore di esercizio parametro 140, avessero, dopo 9 anni di servizio conseguito il superiore parametro 158, riconosceva il loro diritto, alle date rispettivamente indicate in ricorso a conseguire, in ragione della anzianità di guida effettiva, il superiore parametro 175.
Affermava in particolare, contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda datrice, doversi computare in tale periodo di guida effettiva, anche il periodo di formazione e tirocinio da macchinista, svolto a decorrere dal 6/7/2015, all'esito della procedura selettiva interna disposta da con la DG n. 19 del 26/02/2015, ottenendo a far data Pt_1 dal 1/9/2016 (previo affidamento dal 1/3/2016 delle relative mansioni) l'attribuzione del profilo di macchinista pos.1 par.153 Area professionale 3ª - Area Operativa
Esercizio: sezione ferroviario e metropolitano - personale viaggiante (trazione e scorta)
e la corresponsione di una somma mensile a titolo di assegno ad personam corrispondente al parametro 158 precedentemente rivestito,
Rilevava il Tribunale come, tale periodo dovesse essere computabile come utile a tale fine alla stregua di quanto previsto dalla lett. C2/1 , ove prevedeva dovesse computarsi il periodo in cui i dipendenti “ pur essendo idone (i) alla guida, sia(no) stat(i) adibit(i) a tali diverse mansioni ( ovvero come detto a quelle di macchinisti in affiancamento) inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio (e) di delibere aziendali… motivati da esigenze di servizio” escludendo la necessità, a tale scopo, in ragione della complessiva regolamentazione contrattuale della fattispecie, che l'adibizione diverse mansioni propria di tale periodo di tirocinio e formazione, fosse conseguenza di un atto d'imperio della datrice di lavoro.
Quantificava le somme dovute sulla base della quantificazione effettuata dalla società resistente a cui i lavoratori avevano dichiarato di aderire.
Con più motivi la società appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto come utile ai fini della maturazione del requisito dell'anzianità di
16 anni guida effettiva del periodo di formazione e tirocinio quale macchinista per:
1) omessa valutazione dei fatti e delle prove (DG 19/2015);
2) errata interpretazione degli art. 2 lett. C/C1 e C/C2 del CCNL AN secondo gli artt. 1362 e 1367 c.c.;
3) manifesta illogicita' della sentenza laddove confondeva l'anzianita' di servizio con l'anzianita' di guida effettiva;
4) mancata considerazione della permanenza nella qualifica come presupposto inespresso, ma essenziale per la progressione parametrale.
Contesta l'interpretazione della regolamentazione contrattuale della fattispecie da parte del Tribunale e, in particolare, delle lettere C/C1 e C/C2 dell'art. 2 del CCNL
AN, lamentando la violazione dei canoni legali di interpretazione, con particolare riferimento all'art. 1362 e all'art. 1367 c.c., nella parte in cui aveva affermato che i periodi di formazione e tirocinio non dovevano essere sottratti dal computo dell'anzianità di servizio nonostante fossero conseguenza non di un atto di imperio della società datrice bensì di una scelta volontaria degli odierni appellati stante il carattere facoltativo della loro partecipazione.
Sostiene che la lettura offerta dal Tribunale sulla pretesa irrilevanza della distinzione tra l'essere precettati e il partecipare ad una selezione sia in contrasto con l'art. 1362 c.c., atteso che l'intento perseguito con il 5^ cpv dell'art. 2 lett. C/C1 sarebbe quello di equiparare i periodi di guida a quelli di astensione per cause svincolate dalla mera volontà.
Lamenta l'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure del mantenimento della qualifica di operatore di esercizio come presupposto essenziale, sebbene non esplicitato, ai fini della progressione parametrarsi di cui alla lett. C/C1 dell' art. 2 C.C.N.L. con confusione tra i concetti di anzianità di guida effettiva e quello di anzianità di servizio.
Tali motivi, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente, in ragione della loro reciproca connessione, risultano infondati alla stregua delle considerazioni che seguono alle quali deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Gli odierni appellati, dipendenti a tempo indeterminato di con inquadramento Pt_1 nella Terza Area Professionale – Area Operativa Esercizio – Sezione automobilistico, filoviario e tranviario, alla data di introduzione del giudizio, inquadrati quali Operatori di Esercizio e qualifica, alla data di introduzione del giudizio, di macchinista , parametro 153, rivendicano il loro diritto all'acquisizione alla data, rispettivamente del
18/09/2015 (per il e 19/09/2015 (per il , e cioè alla data di maturazione CP_1 CP_1 del periodo di 16 anni di guida effettiva utile, il proprio diritto, ai fini della determinazione dell'assegno ad personam ex art. 3, comma 3, dell'All. A al RD
148/1931, al trattamento retributivo di cui al parametro 175 anziché quello inferiore di
158 attribuito dall'azienda datrice.
I suddetti lavoratori ai quali era stato originariamente attribuito, quali conducenti di linea, il parametro 158, avevano infatti, a seguito della loro partecipazione con esito positivo alla procedura selettiva disposta con la DG (Disposizione Gestionale) n.
19/2015 e della loro frequentazione a decorrere dal 6/7/2015, sempre con esito positivo, dell'apposito Corso di formazione (ottenendo l'abilitazione alla guida dei treni) nonchè successivamente ad un periodo di affiancamento di 6 mesi avevano ottenuto (rispettivamente dal 01/03/2016 per e dal 01/09/2016 per il CP_1 CP_1 così come risulta dalla documentazione in atti) la qualifica di Macchinista con attribuzione del parametro retributivo 153 con un assegno ad personam (stante l'inferiorità del parametro 153 rispetto a quello precedentemente in possesso degli appellati) rapportato però al parametro retributivo 158 anziché a quello superiore 175 oggetto di rivendicazione.
Ciò premesso si osserva che il computo della guida effettiva utile ai fini della maturazione, all'interno delle singole qualifiche, dei vari parametri retributivi è regolata, così come evidenziato dal Tribunale, dalla lett. C) dall'art. 2 del C.C.N.L.
AN del 27/11/2000 (norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità) ove è in particolare previsto che ad un Operatore di Esercizio dell'area operativa “sezione automobilistico, filoviario e tranviario”, inquadrato inizialmente col parametro 140, venga automaticamente attribuito il parametro 158 dopo 6 anni di guida effettiva e il 175 dopo 16 anni.
Nel regolamentare il periodo di guida effettiva utile alla maturazione dei predetti parametri retributivi il punto C 2/1 individua in particolare, al comma 2, i periodi non utili al computo di tale anzianità tra cui, in particolare alla lett. e), per quanto rileva ai fini della presente decisione, i “periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle di guida, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi”.
Il punto C 2/1 , con le disposizioni successive, esclude tuttavia, ai successivi commi
3 e 4, la possibilità di detrarre dalla anzianità di qualifica alcuni periodi di mancato svolgimento di funzioni di guida prevedendo che:
“Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni di marcia dei veicoli e i permessi sindacali”
(comma 3)
e che “Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle di guida nel caso in cui l'agente, pur essendo idoneo alla guida, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio”.
Dirimente ai fini della decisione della presente controversia, le cui circostanze di fatto sono pacifiche, risulta la detraibilità o meno ai fini del computo del periodo di guida effettiva utile alla maturazione dei 16 anni necessari per ottenere il superiore parametro retributivo rivendicato, del periodo, pacificamente svolto dai lavoratori a partire dal 6/7/2015 di formazione e tirocinio per l'ottenimento della qualifica di macchinista, periodo in cui gli stessi, a seguito dell'esito positivo della loro partecipazione alla procedura selettiva di cui alla DG 19/2015 sono stati pacificamente adibiti ad altri mansioni rispetto a quello della guida dei mezzi di linea, detraibilità che era stata, con la decisione contestata, negata dal giudice di prime cure.
Ciò premesso ritiene il Collegio che tali conclusioni siano meritevoli di conferma anche all'esito della presente fase di impugnazione, dovendo il periodo di tirocinio e formazione quale macchinista degli appellati reputarsi, alla stregua della comune intenzione delle parti sociali così come desumibile ex artt. 1362 e 1363 c.c. dal complessivo tenore letterale delle disposizioni contrattuali citate, comunque computabile nel periodo di guida utile, in quanto riconducibile a esigenze di servizio dell'azienda senza che sia a tale scopo necessario che tale adibizione sia avvenuta a seguito di atto d'imperio da parte della società datrice piuttosto che ad una libera scelta da parte dei lavoratori.
Dal complessivo tenore letterale delle disposizioni contrattuali precedentemente citate si evince infatti con sufficiente chiarezza l'intenzione delle parti sociali di escludere dall'anzianità effettiva di guida utile solo quei distoglimenti dall'attività di guida che siano determinati, oltre che da impossibilità oggettiva (ad es. sopravvenuta inidoneità alla guida del dipendente), dalle sole esigenze del lavoratore (ad es. aspettativa per motivi personali) comprendendo invece quelli che siano comunque riconducibili oggettivamente, in parte rilevante, ad esigenze aziendali (“…a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio…”) a prescindere che ciò avvenga a seguito di un atto d'imperio della società datrice o sulla base di una scelta volontaria del dipendente.
Ciò si evince in particolare dallo stesso tenore letterale delle disposizioni contrattuali citate, ove, al comma 4 del punto C2/1, nell'individuare i periodi non detraibili da quelli di effettiva guida si fa riferimento non solo agli “ordini di servizio” ma anche, più in generale, alle “delibere aziendali” o ad “ altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio” espressione quest'ultima il cui chiaro tenore letterale risulta certamente significativo della intenzione delle parti sociali di rendere utili ai fini del conseguimento del superiore parametro retributivo tutti i periodi di mancato svolgimento di guida effettiva comunque dovuti ad “esigenze di servizio” anche se ricollegabili ad una scelta volontaria del dipendente, esigenze di servizio in cui certamente rientrano quelle di riqualificazione del personale dipendente.
Il fatto che il computo ai fini del periodo di maturazione del superiore parametro retributivo non sia precluso dalla ricollegabilità del distoglimento dalle mansioni di guida anche agli interessi del lavoratore o a sue scelte volontarie, trova del resto riscontro nel complessivo tenore delle disposizioni contrattuali precedentemente richiamate ove al citato punto C 2/1 vengono considerate non computabili ai fini dell'anzianità di qualifica i periodi di assenza del lavoratore solo per la parte eccedente i 360 giorni e ove viene esclusa la detraibilità anche dei periodi di astensione per maternità (anche facoltativa) e dei permessi sindacali.
In tale contesto interpretativo ben può farsi rientrare nell'ambito dei mutamenti di mansioni determinati “esigenze di servizio” la partecipazione degli appellati all'attività di formazione e tirocinio quale macchinista, attività conseguente alla loro volontaria partecipazione, ad una procedura selettiva, quale quella di cui alla DG
19/2015, indetta dall'azienda datrice, al fine di reperire all'interno del proprio organico aziendale, una figura professionale (quella di macchinista) necessaria per lo svolgimento della sua attività istituzionale.
Per tali assorbenti ragioni, l'appello dovrà pertanto essere respinto, risultando meritevole di conferma la valutazione del giudice di prime cure di ordine alla computabilità ai fini della maturazione della necessaria anzianità di guida, dell'attività formativa e di tirocinio svolta dagli appellati la conseguente maturazione da parte di questi ultimi, alle citate date del 18 del 19/09/2016 , dei 16 anni di guida effettiva (non essendo oggetto di contestazione la quantificazione delle somme dovute a tale titolo, effettuata dal giudice di prime cure, sulla base degli stessi conteggi di parte appellante, così come dato atto nella parte motiva della gravata sentenza). La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione per entrambe le parti l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi €
3.011 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 10.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'udienza del 10.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 793 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura generale, dall'avvocata Daniela La Rosa ed elettivamente domiciliata presso di lei in Roma, via Prenestina 45
APPELLANTE
E
rappresentati e difesi, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avvocata Flavia Bruschi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Piazzale Clodio 56
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3448/2023 pubblicata in data 3/4/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,in accoglimento del ricorso presentato da e CP_1 [...]
condannava la società al pagamento in favore dei suddetti CP_1 Parte_1 lavoratori delle somme di € 7.268,33 (quanto al e € 8.099,38 (quanto al CP_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. CP_1
Avverso tale sentenza la società presentava appello fondato su più motivi. Pt_1
e si costituivano in giudizio resistendo CP_1 Controparte_1 all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
e , dipendenti a tempo indeterminato di CP_1 Controparte_1 Pt_1 con inquadramento nella Terza Area Professionale – Area Operativa Esercizio –
Sezione automobilistico, filoviario e tranviario, alla data di introduzione del giudizio, inquadrati, alla data di introduzione del giudizio, quali Operatori di Esercizio e qualifica di macchinista , parametro 153, avevano agito in giudizio al fine di far accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere dalla data di maturazione del periodo di 16 anni guida effettiva utile, rispettivamente dal 18/09/2015 (per il e dal CP_1
19/09/2015 (per il , a titolo di assegno ad personam ex art. 3, comma 3, CP_1 dell'All. A al RD 148/1931, il trattamento retributivo connesso al parametro 175 anziché quello inferiore di 158 loro attribuito, sempre con assegno ad personam, alla data di maturazione della nuova qualifica di Macchinista.
Rivendicavano tale diritto sulla base dei passaggi automatici-parametro previsti ai punti C1/1 e C2/1 dell' art. 2 lett. C del C.C.N.L. AN (“Modalità di acquisizione di parametri retributivi”) alla cui stregua il parametro rivendicato veniva ottenuto dopo 16 anni di guida effettiva, computando a tale fine, nell'anzianità utile, anche il periodo di formazione e tirocinio da macchinista.
Il Tribunale accoglieva la domanda.
Premesso il contenuto della regolamentazione contrattuale delle “modalità di acquisizione di parametri retributivi” di cui all'art. 2 lett. C del C.C.N.L. autoferrotranvieri del 27/11/2000, così come stabilita in particolare al punto C.1/1, ove era in particolare previsto che un Operatore di esercizio, inquadrato inizialmente con il parametro retributivo 140 raggiungesse automaticamente dopo un periodo di 6 anni di guida effettiva il maggiore parametro 158 e, dopo 16 anni di guida effettiva,
l'ulteriore superiore parametro 175 e rilevato come i ricorrenti, entrambi assunti con mansioni di conducente di linea e qualifica di operatore di esercizio parametro 140, avessero, dopo 9 anni di servizio conseguito il superiore parametro 158, riconosceva il loro diritto, alle date rispettivamente indicate in ricorso a conseguire, in ragione della anzianità di guida effettiva, il superiore parametro 175.
Affermava in particolare, contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda datrice, doversi computare in tale periodo di guida effettiva, anche il periodo di formazione e tirocinio da macchinista, svolto a decorrere dal 6/7/2015, all'esito della procedura selettiva interna disposta da con la DG n. 19 del 26/02/2015, ottenendo a far data Pt_1 dal 1/9/2016 (previo affidamento dal 1/3/2016 delle relative mansioni) l'attribuzione del profilo di macchinista pos.1 par.153 Area professionale 3ª - Area Operativa
Esercizio: sezione ferroviario e metropolitano - personale viaggiante (trazione e scorta)
e la corresponsione di una somma mensile a titolo di assegno ad personam corrispondente al parametro 158 precedentemente rivestito,
Rilevava il Tribunale come, tale periodo dovesse essere computabile come utile a tale fine alla stregua di quanto previsto dalla lett. C2/1 , ove prevedeva dovesse computarsi il periodo in cui i dipendenti “ pur essendo idone (i) alla guida, sia(no) stat(i) adibit(i) a tali diverse mansioni ( ovvero come detto a quelle di macchinisti in affiancamento) inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio (e) di delibere aziendali… motivati da esigenze di servizio” escludendo la necessità, a tale scopo, in ragione della complessiva regolamentazione contrattuale della fattispecie, che l'adibizione diverse mansioni propria di tale periodo di tirocinio e formazione, fosse conseguenza di un atto d'imperio della datrice di lavoro.
Quantificava le somme dovute sulla base della quantificazione effettuata dalla società resistente a cui i lavoratori avevano dichiarato di aderire.
Con più motivi la società appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto come utile ai fini della maturazione del requisito dell'anzianità di
16 anni guida effettiva del periodo di formazione e tirocinio quale macchinista per:
1) omessa valutazione dei fatti e delle prove (DG 19/2015);
2) errata interpretazione degli art. 2 lett. C/C1 e C/C2 del CCNL AN secondo gli artt. 1362 e 1367 c.c.;
3) manifesta illogicita' della sentenza laddove confondeva l'anzianita' di servizio con l'anzianita' di guida effettiva;
4) mancata considerazione della permanenza nella qualifica come presupposto inespresso, ma essenziale per la progressione parametrale.
Contesta l'interpretazione della regolamentazione contrattuale della fattispecie da parte del Tribunale e, in particolare, delle lettere C/C1 e C/C2 dell'art. 2 del CCNL
AN, lamentando la violazione dei canoni legali di interpretazione, con particolare riferimento all'art. 1362 e all'art. 1367 c.c., nella parte in cui aveva affermato che i periodi di formazione e tirocinio non dovevano essere sottratti dal computo dell'anzianità di servizio nonostante fossero conseguenza non di un atto di imperio della società datrice bensì di una scelta volontaria degli odierni appellati stante il carattere facoltativo della loro partecipazione.
Sostiene che la lettura offerta dal Tribunale sulla pretesa irrilevanza della distinzione tra l'essere precettati e il partecipare ad una selezione sia in contrasto con l'art. 1362 c.c., atteso che l'intento perseguito con il 5^ cpv dell'art. 2 lett. C/C1 sarebbe quello di equiparare i periodi di guida a quelli di astensione per cause svincolate dalla mera volontà.
Lamenta l'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure del mantenimento della qualifica di operatore di esercizio come presupposto essenziale, sebbene non esplicitato, ai fini della progressione parametrarsi di cui alla lett. C/C1 dell' art. 2 C.C.N.L. con confusione tra i concetti di anzianità di guida effettiva e quello di anzianità di servizio.
Tali motivi, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente, in ragione della loro reciproca connessione, risultano infondati alla stregua delle considerazioni che seguono alle quali deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Gli odierni appellati, dipendenti a tempo indeterminato di con inquadramento Pt_1 nella Terza Area Professionale – Area Operativa Esercizio – Sezione automobilistico, filoviario e tranviario, alla data di introduzione del giudizio, inquadrati quali Operatori di Esercizio e qualifica, alla data di introduzione del giudizio, di macchinista , parametro 153, rivendicano il loro diritto all'acquisizione alla data, rispettivamente del
18/09/2015 (per il e 19/09/2015 (per il , e cioè alla data di maturazione CP_1 CP_1 del periodo di 16 anni di guida effettiva utile, il proprio diritto, ai fini della determinazione dell'assegno ad personam ex art. 3, comma 3, dell'All. A al RD
148/1931, al trattamento retributivo di cui al parametro 175 anziché quello inferiore di
158 attribuito dall'azienda datrice.
I suddetti lavoratori ai quali era stato originariamente attribuito, quali conducenti di linea, il parametro 158, avevano infatti, a seguito della loro partecipazione con esito positivo alla procedura selettiva disposta con la DG (Disposizione Gestionale) n.
19/2015 e della loro frequentazione a decorrere dal 6/7/2015, sempre con esito positivo, dell'apposito Corso di formazione (ottenendo l'abilitazione alla guida dei treni) nonchè successivamente ad un periodo di affiancamento di 6 mesi avevano ottenuto (rispettivamente dal 01/03/2016 per e dal 01/09/2016 per il CP_1 CP_1 così come risulta dalla documentazione in atti) la qualifica di Macchinista con attribuzione del parametro retributivo 153 con un assegno ad personam (stante l'inferiorità del parametro 153 rispetto a quello precedentemente in possesso degli appellati) rapportato però al parametro retributivo 158 anziché a quello superiore 175 oggetto di rivendicazione.
Ciò premesso si osserva che il computo della guida effettiva utile ai fini della maturazione, all'interno delle singole qualifiche, dei vari parametri retributivi è regolata, così come evidenziato dal Tribunale, dalla lett. C) dall'art. 2 del C.C.N.L.
AN del 27/11/2000 (norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità) ove è in particolare previsto che ad un Operatore di Esercizio dell'area operativa “sezione automobilistico, filoviario e tranviario”, inquadrato inizialmente col parametro 140, venga automaticamente attribuito il parametro 158 dopo 6 anni di guida effettiva e il 175 dopo 16 anni.
Nel regolamentare il periodo di guida effettiva utile alla maturazione dei predetti parametri retributivi il punto C 2/1 individua in particolare, al comma 2, i periodi non utili al computo di tale anzianità tra cui, in particolare alla lett. e), per quanto rileva ai fini della presente decisione, i “periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle di guida, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi”.
Il punto C 2/1 , con le disposizioni successive, esclude tuttavia, ai successivi commi
3 e 4, la possibilità di detrarre dalla anzianità di qualifica alcuni periodi di mancato svolgimento di funzioni di guida prevedendo che:
“Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni di marcia dei veicoli e i permessi sindacali”
(comma 3)
e che “Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle di guida nel caso in cui l'agente, pur essendo idoneo alla guida, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio”.
Dirimente ai fini della decisione della presente controversia, le cui circostanze di fatto sono pacifiche, risulta la detraibilità o meno ai fini del computo del periodo di guida effettiva utile alla maturazione dei 16 anni necessari per ottenere il superiore parametro retributivo rivendicato, del periodo, pacificamente svolto dai lavoratori a partire dal 6/7/2015 di formazione e tirocinio per l'ottenimento della qualifica di macchinista, periodo in cui gli stessi, a seguito dell'esito positivo della loro partecipazione alla procedura selettiva di cui alla DG 19/2015 sono stati pacificamente adibiti ad altri mansioni rispetto a quello della guida dei mezzi di linea, detraibilità che era stata, con la decisione contestata, negata dal giudice di prime cure.
Ciò premesso ritiene il Collegio che tali conclusioni siano meritevoli di conferma anche all'esito della presente fase di impugnazione, dovendo il periodo di tirocinio e formazione quale macchinista degli appellati reputarsi, alla stregua della comune intenzione delle parti sociali così come desumibile ex artt. 1362 e 1363 c.c. dal complessivo tenore letterale delle disposizioni contrattuali citate, comunque computabile nel periodo di guida utile, in quanto riconducibile a esigenze di servizio dell'azienda senza che sia a tale scopo necessario che tale adibizione sia avvenuta a seguito di atto d'imperio da parte della società datrice piuttosto che ad una libera scelta da parte dei lavoratori.
Dal complessivo tenore letterale delle disposizioni contrattuali precedentemente citate si evince infatti con sufficiente chiarezza l'intenzione delle parti sociali di escludere dall'anzianità effettiva di guida utile solo quei distoglimenti dall'attività di guida che siano determinati, oltre che da impossibilità oggettiva (ad es. sopravvenuta inidoneità alla guida del dipendente), dalle sole esigenze del lavoratore (ad es. aspettativa per motivi personali) comprendendo invece quelli che siano comunque riconducibili oggettivamente, in parte rilevante, ad esigenze aziendali (“…a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio…”) a prescindere che ciò avvenga a seguito di un atto d'imperio della società datrice o sulla base di una scelta volontaria del dipendente.
Ciò si evince in particolare dallo stesso tenore letterale delle disposizioni contrattuali citate, ove, al comma 4 del punto C2/1, nell'individuare i periodi non detraibili da quelli di effettiva guida si fa riferimento non solo agli “ordini di servizio” ma anche, più in generale, alle “delibere aziendali” o ad “ altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio” espressione quest'ultima il cui chiaro tenore letterale risulta certamente significativo della intenzione delle parti sociali di rendere utili ai fini del conseguimento del superiore parametro retributivo tutti i periodi di mancato svolgimento di guida effettiva comunque dovuti ad “esigenze di servizio” anche se ricollegabili ad una scelta volontaria del dipendente, esigenze di servizio in cui certamente rientrano quelle di riqualificazione del personale dipendente.
Il fatto che il computo ai fini del periodo di maturazione del superiore parametro retributivo non sia precluso dalla ricollegabilità del distoglimento dalle mansioni di guida anche agli interessi del lavoratore o a sue scelte volontarie, trova del resto riscontro nel complessivo tenore delle disposizioni contrattuali precedentemente richiamate ove al citato punto C 2/1 vengono considerate non computabili ai fini dell'anzianità di qualifica i periodi di assenza del lavoratore solo per la parte eccedente i 360 giorni e ove viene esclusa la detraibilità anche dei periodi di astensione per maternità (anche facoltativa) e dei permessi sindacali.
In tale contesto interpretativo ben può farsi rientrare nell'ambito dei mutamenti di mansioni determinati “esigenze di servizio” la partecipazione degli appellati all'attività di formazione e tirocinio quale macchinista, attività conseguente alla loro volontaria partecipazione, ad una procedura selettiva, quale quella di cui alla DG
19/2015, indetta dall'azienda datrice, al fine di reperire all'interno del proprio organico aziendale, una figura professionale (quella di macchinista) necessaria per lo svolgimento della sua attività istituzionale.
Per tali assorbenti ragioni, l'appello dovrà pertanto essere respinto, risultando meritevole di conferma la valutazione del giudice di prime cure di ordine alla computabilità ai fini della maturazione della necessaria anzianità di guida, dell'attività formativa e di tirocinio svolta dagli appellati la conseguente maturazione da parte di questi ultimi, alle citate date del 18 del 19/09/2016 , dei 16 anni di guida effettiva (non essendo oggetto di contestazione la quantificazione delle somme dovute a tale titolo, effettuata dal giudice di prime cure, sulla base degli stessi conteggi di parte appellante, così come dato atto nella parte motiva della gravata sentenza). La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione per entrambe le parti l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi €
3.011 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 10.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa