Sentenza 24 ottobre 1988
Massime • 2
Nel caso di pagamenti da effettuare dalla pubblica amministrazione in esecuzione di contratti stipulati iure privatorum, sono applicabili i principi generali e le norme stabilite dalla legge comune, con particolare riguardo a quelle relative all'accertamento dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto, non potendosi desumere una diversa disciplina dalle norme contenute nel regolamento per la contabilità dello stato (regio decreto 23 maggio 1924 n. 827), ed in particolare dall'art. 270 di tale regolamento. Pertanto, il ritardo nell'adempimento da parte della pubblica amministrazione (nella specie: pagamento del canone di locazione), dovuto al mancato esaurimento dei vari stadi cui è soggetta la spesa, lungi dal liberare l'amministrazione dalla responsabilità per inadempimento, costituisce, invece, non equivoco elemento di colpa nel comportamento della stessa che, pur consapevole del tempo necessario per i vari incombenti, non si è curata di iniziare le pratiche e di seguirle diligentemente nel loro iter, sì da poter adempiere esattamente alle obbligazioni assunte. ( V 4047/86, mass n 446857; ( Conf 3271/83, mass n 428164; ( Conf 3624/82, mass n 421593).*
Ai fini della risoluzione del contratto a norma dell'art. 1455 cod. civ., il giudizio sull'importanza dell'inadempimento deve essere fondato sopra un criterio idoneo a coordinare l'elemento obiettivo rappresentato dalla mancata od inesatta prestazione nel quadro dell'esecuzione generale del contratto, con l'elemento soggettivo consistente nell'interesse concreto della controparte all'esatta e tempestiva prestazione. ( V 1300/85, mass n 439389; ( V 4841/84, mass n 436761; ( Conf 3823/83, mass n 428739; ( Conf 4772/80, mass n 408580; ( Conf 626/79, mass n 396776).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/1988, n. 5755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5755 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 1988 |
Testo completo
Nel caso di pagamenti da effettuare dalla pubblica amministrazione in esecuzione di contratti stipulati iure privatorum, sono applicabili i principi generali e le norme stabilite dalla legge comune, con particolare riguardo a quelle relative all'accertamento dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto, non potendosi desumere una diversa disciplina dalle norme contenute nel regolamento per la contabilità dello stato (regio decreto 23 maggio 1924 n. 827), ed in particolare dall'art. 270 di tale regolamento. Pertanto, il ritardo nell'adempimento da parte della pubblica amministrazione (nella specie: pagamento del canone di locazione), dovuto al mancato esaurimento dei vari stadi cui è soggetta la spesa, lungi dal liberare l'amministrazione dalla responsabilità per inadempimento, costituisce, invece, non equivoco elemento di colpa nel comportamento della stessa che, pur consapevole del tempo necessario per i vari incombenti, non si è curata di iniziare le pratiche e di seguirle diligentemente nel loro iter, sì da poter adempiere esattamente alle obbligazioni assunte. ( V 4047/86, mass n 446857; ( Conf 3271/83, mass n 428164; ( Conf 3624/82, mass n 421593).*