CA
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5097 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B.R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 3522\22 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione con ordinanza del 21 maggio 2025, all'esito della udienza del 6 maggio 2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma dell'11 maggio
2022, n. 7304\22, e vertente TRA uale socio e liquidatore della Parte_1 Controparte_1 quale socia di detta società Parte_2 Rappresentati e difesi dall'avv. G. Brandi
- appellante E
, quale erede di , rappresentata e difesa dall'avv. D. Pagliaccia Controparte_2 Persona_1
-appellata e appellante incidentale E
, P. Panariti -appellato e appellante incidentale (condizionato) CP_3 E e – Avv. D. Pagliaccia -appellati\appellanti incidentali Controparte_4 Controparte_5
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il Tribunale di Roma , con la sentenza di cui in epigrafe, ha definito il giudizio introdotto da CP_1
così provvedendo: a) ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di ,
[...] CP_6 Controparte_5 e b) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_4 Parte_3 CP_7 ; c) ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di quale erede di
[...] Controparte_2 Persona_1
in relazione alla domanda riconvenzionale;
d) in accoglimento della domanda attorea ja condannato
[...]
, quale erede di , socio della al pagamento in favore di Controparte_2 Persona_1 Controparte_4 di euro 434.810.86, oltre interessi legali dalla domanda;
e) ha integralmente compensato Controparte_1 le spese;
-hanno proposto appello uale socio e liquidatore della e Parte_1 Controparte_1
quale socia di detta società per i motivi che si diranno;
si è costituita , Parte_2 Controparte_2 che ha chiesto il rigetto dell'appello, e ha proposto appello incidentale per i motivi che si diranno;
si è altresì costituito , che pure chiedeva rigettarsi il gravame, proponendo appello incidentale CP_6 condizionato;
si costituiva altresì l' e , che pure chiedevano il rigetto Controparte_4 Controparte_5 dell'appello proponendo appello incidentale;
-questa Corte, precisate le conclusioni all'esito di udienza cartolare, ha assegnato (con i termini ex art. 190 c.p.c.) la causa a decisione;
Ritenuto che:
-nel merito il giudizio, come meglio si dirà infra, concerne la domanda della soc. i accertamento di CP_1 vizi e difformità in relazione all'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto stipulato il 21\6\06 con
[...]
(divenuta, il 21\8\16, ., con condanna Controparte_8 Controparte_4 alle restituzioni e ai danni;
si sono però poste in primo grado, e ora in appello, plurime questioni processuali, che vanno (nuovamente) scrutinate;
-merita evidenziare che gli scritti difensivi delle parti si contraddisinguono per l'inutile ampiezza, in contrasto con i principi, ormai previsti dall'ordinamento, di sinteticità e chiarezza;
di contro la Corte non reputa che le difese degli appellati contengano espressioni deontologicamente scorrette nei confronti di parte appellante
(contrariamente da quanto tale parte deduce, ma del tutto genericamente, in conclusionale);
-in via preliminare si pone la questione della legittimazione attiva degli appellanti principali, contestata in sede di appello incidentale da e dal (ma si tratta, in realtà di eccezione proposta, Controparte_4 CP_9 ammissibilmente, in questo grado del giudizio);
-va subito rimarcato che l'originaria attrice, la è società estinta, in quanto cancellata dal Controparte_1 registro delle imprese in data 11\6\21, d'ufficio, ex art. 2490 (circostanza incontroversa e comunque documentalmente provata, v. certificato CCIAA in prod. dell'appellata società); d'altronde i due CP_1 appellanti si qualificano come soci (circostanza pure incontestata e documentata), il primo anche come liquidatore, della società in parola, richiamando l'art. 2495 c.c.;
-la giurisprudenza, in punto di successione negli obblighi e nei diritti delle società di capitali cancellate, è ormai giunta da tempo ad affermare principi univoci;
v. Cass. 29 aprile 2024 n. 11411:
“Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) (…) b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”. (nella fattispecie, la S.C. ha statuito che alle socie di una società in nome collettivo, sciolta senza liquidazione e cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, era stato erroneamente negato il diritto di impugnare la sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza di un debito della società, il quale si era trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva);
-tali principi sicuramente operano nel caso di specie;
sicuramente va esclusa una rinuncia della società al rilevantissimo credito per cui è causa (e fermo che una tale rinuncia non può certo presumersi, costituendo semmai l'eccezione ad un opposto principio di trasmissione della pretesa), oltretutto (e ciò già di per se dirimente) giudizialmente attivato, con esito positivo in primo grado (sia pure nei confronti di una sola parte); nulla rileva allora la mancata indicazione nell'ultimo bilancio della posta attiva in oggetto, tenuto anche conto che gli appellanti (coniugi) sono gli unici soci della estinta società , sicuramente quindi subentrati nel credito in parola;
-il motivo di “appello incidentale” in esame va pertanto disatteso: gli odierni appellanti sono processualmente e sostanzialmente legittimati, ex comb. disp. art. 2495 c.c. e 110 c.p.c.;
-vanno quindi esaminati i motivi di appello principale, che vertono sulle pronunce in rito, di estinzione del giudizio adottate in primo grado nei confronti di talune delle parti, senza che sia stata autorizzata la richiesta remissione in termini, e pur se nella specie tra le parti operi il litisconsorzio necessario (v. i primi tre motivi di appello principale) ;
-è opportuno riportare gli snodi fondamentali di quest'ultima pronuncia (p. 5 ss):
“All'udienza del 04.07.2019, essendo intervenuto il decesso del IG. , veniva dichiarata Persona_1 l'interruzione del processo, che veniva successivamente riassunto da parte attrice ai sensi dell'art. 303 c.p.c. mediante notifica effettuata in data 22.07.2019 impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto. Successivamente, la riassumente chiedeva di essere rimessa in Controparte_1 termini unicamente per la rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi di , e l'istanza Persona_1 era accolta con l'ordinanza del 27.09.2019. Si costituiva, in giudizio, la IG.ra , quale erede del de cuius n.q. di socio Controparte_2 Persona_1 della rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria Controparte_8 istanza eccezione e deduzione, per le motivazioni e deduzioni formulate innanzi nella presente comparsa di costituzione e difesa, e con rinvio specifico alle motivazioni contenute nella memoria di costituzione e difesa del coniuge IG. , accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda Persona_1 di chiamata così come svolta dalla attrice (…)
Nel merito la questione trae origine dalla stipulazione, in data 21.06.2006, di un contratto di appalto tra la
la , società, quest'ultima, che a seguito di Controparte_1 Controparte_8 trasformazione in data 21.08.2008, diveniva la Controparte_4 Il contratto di appalto, per un importo originario di € 850.000,00 subiva parziali modificazioni per lavori aggiuntivi e ricontrattazione del prezzo. Veniva nominato quale direttore dei lavori l'arch. A Persona_2 causa dei lamentati vizi e non corretta esecuzione delle opere, la evocava in giudizio le Controparte_1 anzidette parti contrattuali, nonché, in seguito all'autorizzazione del precedente giudicante, alla chiamata del terzo, i soci illimitatamente responsabili della . Controparte_8 Controparte_8 Controparte_5 Orbene, deve preliminarmente affrontarsi la questione della verifica della rituale instaurazione del processo a seguito dell'intervenuta interruzione. Sul punto, deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio nei confronti del IG. e Controparte_5 dell'Arch. atteso che, dopo l'interruzione del giudizio a seguito della morte del IG. Persona_2 Persona_1
l'atto di citazione in riassunzione ai sensi dell'art. 303 c.p.c. è stato notificato, dalla società attrice, alle
[...] parti personalmente presso le rispettive residenze, anziché ai procuratori costituiti in giudizio. Infatti, la notifica dell'atto di riassunzione alla parte personalmente anziché, come prescritto dall'art. 170 c.p.c., comma 1 e art. 125 disp. att. c.p.c., al procuratore costituito, impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale in fase di riassunzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1676 del 29/01/2015). Ora, nell'ipotesi in esame, sia il IG.
sia l'Arch. non si sono costituiti, pertanto, l'irregolare notifica e la mancata Controparte_5 Persona_2 costituzione hanno impedito la valida instaurazione del rapporto processuale in fase di riassunzione determinando l'estinzione del giudizio nei loro confronti. Per la il procuratore costituito prima Controparte_4 della dichiarata interruzione, non depositava alcuna comparsa di costituzione all'esito della riassunzione, limitandosi a comparire all'udienza del 30.01.2020 solo per eccepire l'intervenuta estinzione. Anche nei confronti della pertanto, deve dichiararsi l'estinzione del processo. Controparte_4 Deve, ora, precisarsi che le parti processuali sono legate da un litisconsorzio facoltativo e non necessario, come sostenuto dal riassumente nella ulteriore e tardiva istanza di rimessione in termini. (…) Rituale, invece, risulta la notifica della riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi del IG.
[...]
, ovvero alla sig.ra (moglie del de cuius) e alle figlie, ed Per_1 Controparte_2 Pt_3 [...] ; CP_7
tuttavia, nei confronti delle sig.rre e deve dichiararsi la carenza di legittimazione Pt_3 Controparte_7 passiva, per effetto degli atti di rinuncia all'eredità, depositati in atti. Pertanto, deve dichiararsi l'estinzione del processo per l'irrituale notificazione dell'atto di riassunzione, dopo che il ricorrente aveva già formulato una prima volta una istanza di rimessione in termini, con la quale aveva provveduto alla rinnovazione della notifica nei soli confronti degli eredi di;
dopo la concessione del termine, permaneva l'irregolarità della Per_1 notifica effettuata alle parti personalmente e non presso il procuratore costituito come prescrive l'art. 170 c.p.c.; pertanto, non essendo ammissibile una successiva tardiva ed ulteriore richiesta di rimessione in termini, anche considerato che le parti non sono avvinte dal litisconsorzio necessario, come ha, invece, sostenuto l'attore nelle memorie autorizzate, essendo le parti evocate in giudizio in quanto solidalmente responsabili per i danni lamentati dal committente attore, deve, conseguentemente, dichiararsi l'estinzione del processo nei confronti di , ed Controparte_5 Persona_2 Controparte_4
Deve sotto altro profilo, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di ed , avendo Pt_3 Controparte_7 le medesime rinunciato all'eredità. Conclusivamente, unico legittimato passivo presente ritualmente in giudizio è , quale erede di , chiamato in causa quale socio, illimitatamente Controparte_2 Persona_1 responsabile della Controparte_8
-merita ancora ricordare che, in primo grado, al giudizio sopra richiamato, era stato riunito altro giudizio, per l'evidente connessione;
così ancora la sentenza di primo grado:
“All'udienza del 14.09.2009 veniva, infine, riunito alla presente, il giudizio di opposizione rubricato RG 51311/2009 ed avente ad oggetto il decreto ingiuntivo ottenuto dalla per la parte di lavori per cui CP_4 non era stato corrisposto il corrispettivo. Ora, con riferimento ai soci, ed ai soci illimitatamente responsabili della e l'art. 2500 quinquies c.c. prevede: “la Controparte_10 Persona_1 trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con atri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione”. Orbene, l'estinzione del processo principale nei confronti, tra l'altro, della determina anche Controparte_4 l'estinzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo (RG 51311/2009) tra le stesse parti, con conseguente incontestabilità del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 653, 1° comma c.p.c. Per la stessa ragione, le domande riconvenzionali svolte sia da che dai soci e devono considerarsi travolte Controparte_4 Per_1 P_ dall'estinzione del giudizio, riguardante entrambe le cause riunite;
infine, la erede , risulta P_ Per_1 carente di legittimazione attiva riguardo alla domanda riconvenzionale attinente al credito della Controparte_8 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2928 del 28/10/1960). Tale ultimo punto necessita di un chiarimento: deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 2500 quinquies, 1° comma
c.c., “La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione”; pertanto correttamente, nella prospettazione iniziale di parte attrice i soci della sono stati evocati nel presente giudizio. Invece, a mente dell'art. 2498 c.c.: CP_8
“Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione”; ciò implica che difetta la legittimazione attiva degli stessi soci in relazione alla domanda riconvenzionale formulata, relativamente al residuo saldo asseritamente dovuto dalla committente, poiché il relativo credito, ove sussistente, deve ritenersi trasferito, per effetto della trasformazione, alla Controparte_4
-è avverso siffatte pronunce in rito che sono articolati i motivi di appello (non è invece oggetto di gravame- sul punto gli appellanti si sono anzi espressi con chiarezza- la pronuncia di difetto di legittimazione passiva – che equivale a rigetto nel merito della domanda- nei confronti delle figlie del , che hanno rinunciato Per_1 all'eredità: su tale pronuncia, pertanto, deve ritenersi formato il giudicato);
Ancora ritenuto che:
-la ricostruzione delle vicende di causa, come riportato in sentenza, è incontroversa;
la prima riassunzione fu quindi disposta all'esito dell'udienza del 4 luglio 2019, come richiesto dal difensore del chiamato in causa
(in quanto socio illimitatamente responsabile della ), che ne aveva Persona_1 Controparte_8 certificato la morte;
la riassunzione, tempestivamente richiesta da parte attrice, fu disposta con ordinanza dell'11 luglio 2019, con notifiche da effettuarsi, per l'udienza del 21 novembre 2019, entro il 30 luglio 2019;
-parte attrice (nella cui posizione, come detto, sono subentrati gli appellanti), con istanza del 9-10 settembre 2019, dedusse di non aver potuto procedere alla notifica agli eredi del , e chiese di essere rimessa Per_1 in termini per “rinotificare agli eredi del defunto…nell'ultimo di lui domicilio”, quindi ex art. 303 cpv c.p.c.;
-Il Gi provvide, fuori udienza, con decreto del 27 settembre 2019, accogliendo l'istanza di remissione in termini, (in ragione di un evento, il cambio di numerazione anagrafica, ritenuto imprevedibile e quindi integrante gli estremi dell'art. 153 c.p.c.), assegnando per la notifica il termine del 14 novembre 2019; di contro il Gi rigettò l'istanza di notifica “semplificata” osservando, tra l'altro:
“ la previsione di cui all'art. 303, 2° comma c.p.c. (“In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto”), attiene alle modalità agevolate di notificazione dell'atto di riassunzione, limitando (secondo una scelta discrezionale del legislatore - cfr. C. Cost. ord. n. 113/2012) il periodo in questione al fine di non sacrificare irragionevolmente il diritto di difesa dei destinatari della notifica, imponendo loro di mantenere, senza un limite teoricamente predeterminato, ove si ipotizzasse l'ammissibilità dell'istanza in questione, un rapporto con l'ultimo domicilio del defunto, al fine di evitare gli effetti potenzialmente pregiudizievoli della regolarità formale della notifica, in assenza di una conoscenza effettiva (…) “;
-all'esito si costituì uno degli eredi del de cuius, , v. verbale dell'udienza del 30 gennaio Controparte_2 2020, allorchè il medesimo difensore della dichiarò espressamente di non comparire per P_ P_
, già parte del processo interrotto, e rilevò inoltre: “che come risulta dal deposito in riassunzione
[...] avvenuto il 29.11.2019 l'attore ha provveduto a notificare il ricorso in riassunzione alle altre parti personalmente e non ai procuratori costituiti ai sensi dell'art. 170 c.p.c. Peraltro nell'istanza di rimessione in termini depositata dall'attore in data 09.09.2019 il predetto ha chiesto di essere rimesso in termini solo nei confronti degli eredi del defunto e non anche nei confronti degli altri convenuti. Si chiede, Per_1 pertanto, che il giudice voglia disporre l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 305 c.p.c. e dell'art. 307, 3° comma c.p.c. nei confronti dei convenuti ai quali il ricorso non è stato notificato”;
-con la memoria autorizzata del 30 giugno 2020 parte attrice reitereva l'istanza di “rinnovazione della citazione”;
-quindi, dopo alcune udienze interlocutorie, implicitamente disattesa tale istanza, venne disposta l'assegnazione della causa in decisione , con conseguente l'adozione della sentenza sopra ampiamente riportata;
-tanto premesso, la Corte rileva, agevolmente, che la riassunzione nei confronti di che di Controparte_5
avvenne effettivamente, come appunto rilevato (su eccezione;
ma è questione rilevabile CP_6 d'ufficio) del tutto irritualmente, non presso il difensore costituito di tali parti ma a queste personalmente, come più volte detto;
tanto effettivamente in violazione del comb. disp. art. 170 e 303 c.p.c. (nonché art. 125 disp. att. c.p.c.);
-una tale notificazione è sicuramente nulla, ad ogni fine (ad es. ai fini del decorso del termine breve per le impugnazioni), arg. ex Cass. SU 30 settembre 2020, n. 20866; ex plurimis, con specifico riferimento alla riassunzione dei giudizi interrotti, come nella specie, v. Cass. 29 gennaio 2015 n. 1676:
“la notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore costituito, come prescritto dall'art. 170, primo comma, c.p.c.e dall'art. 125, terzo comma, disp. att. c.p.c., impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, salvo che il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio”;
-si noti, d'altronde, che il primo motivo di appello- nei riguardi di tali parti- è estremamente lacunoso e apodittico, e non si confronta con la pur limpida motivazione di prime cure, non senza ricadute negative (ex art. 342 c.p.c.) in punto di ammissibilità del motivo medesimo;
-sicuramente non vi era spazio – come invece richiesto con il secondo motivo di gravame (che evoca, confusamente, gli art. 156, 291, 300, 305, 307 c.p.c.)- per la remissione in termini, (ri)chiesta tardivamente, ormai decorso il termine assegnato, e peraltro in termini opachi (v. istanza del 30\6\2020 cit.) e oltretutto dopo la scadenza del termine fissato per la riassunzione, e alla stregua di argomentazioni prive di pregio giuridico, già in punto di genericità; d'altro canto la giurisprudenza è ferma nel ritenere che proprio il termine per la riassunzione assegnato ex art. 291 c.p.c. (la disposizione invocata dall'appellante) ha carattere perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, comma 3, c.p.c.; arg. ex Cass. 29 marzo 2023 n. 8835; 3 febbraio 2021 n. 2526; 3 febbraio 2021 n. 2526; del tutto irrilevante nella specie, è l'astratto riferimento, da parte dell'appellante, alla struttura
“bifasica” dell'atto di riassunzione, di cui alla giurisprudenza richiamata;
del pari, del tutto opaca (e irrilevante alla stregua di quanto detto) relativa alla “reiterabilità” dell'istituto ex art. 291 c.p.c.; quel che rileva è che nella specie la remissione in termini era stata concessa, ma che la notifiche effettuate, sopra richiamate, erano nulle;
-a fronte di siffatto vizio, del tutto correttamente il primo giudice ha pronunciato l'estinzione del giudizio (art. 305 c.p.c.) nei confronti delle persone fisiche surrichiamate;
-l'estinzione – sempre per siffatto vizio di notifica – è stata correttamente pronunciata anche nei confronti della (tale a seguito di trasformazione della forma societaria, il 21\8\09); non rileva che il difensore Controparte_4 di tale parte comparve alla udienza del 30 gennaio 2020, in quanto- come sopra riportato- si limitò a lamentare il vizio di notifica;
quella comparizione non integra il “raggiungimento dello scopo”, in quanto comunque senza deposito di comparsa, e senza che la parte abbia formulato (o ribadito) difese di merito, sicchè l'estinzione è stata correttamente pronunciato (si noti che la scarsa e non recente giurisprudenza evocata dall'appellante non è massimata, e non ha rilevanza nomofilattica); solo una tale interpretazione, giova aggiungere, è conforme ai principi di tutela del contraddittorio, e consente di dare rilevanza alla disciplina della notifica degli atti di riassunzione (tra l'altro) alle parti costituite;
detto in altri termini, il vizio di notifica di cui si tratta non si sanato, non con la mera comparizione in udienza, limitato alla denuncia del vizio stesso, del difensore originario della parte in questione;
-l'appellante ancora deduce, come terzo motivo, che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che, nella specie, sussista un litisconsorzio facoltativo, e non invece obbligatorio;
tale motivo è finalizzato al conseguimento della remissione in termini di cui si è detto;
la conseguenza dell'accoglimento del motivo in parola- ma di ciò parte appellante è consapevole- sarebbe evidentemente il totale travolgimento della sentenza di prime cure (anche nei capi non appellati e favorevoli alla parte appellante, il che peraltro ha riflessi negativi sullo stesso interesse concreto ad agire dell'appellante medesimo);
-di contro però, e come ritenuto dal primo giudice (in uno snodo peraltro non essenziale della motivazione, attesa la tardività e comunque infondatezza della richiesta di remissione in termini) nella specie assolutamente non sussiste tra le parti (succedutesi in primo grado) litisconsorzio necessario, con riferimento a entrambi i giudizi riuniti, vertandosi essenzialmente in tema di rapporti obbligatori da contratto di appalto (pagamento del corrispettivo, riduzione dello stesso, restituzioni e danni); è la stessa parte appellante, del resto, a insistere, anche in conclusionale (peraltro senza considerare le radicali conseguenze processuali di una valutazione positiva della istanza di remissione in termini) per la condanna in solido di tutti gli originari convenuti (in primo grado), v. al riguardo, specificamente, Cass. 27 settembre 2017 n. 22672: “In tema di risarcimento danni, l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. (nella specie, tra appaltatore e progettista) non genera un litisconsorzio necessario – avendo il creditore (nella specie, il committente) titolo per valersi per l'intero nei confronti di ciascuno dei debitori – con conseguente possibilità di scissione, anche in appello, del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati;
pertanto, ove il giudice di prime cure abbia dichiarato estinto il giudizio tra il creditore ed uno dei condebitori solidali, per intervenuta transazione avente ad oggetto la sola quota del debito di quest'ultimo (nella specie, pari al 10 per cento) ed abbia condannato l'altro debitore al risarcimento della rispettiva e residua quota-parte (pari, nella specie, al 90 per cento), questi, nell'impugnare la decisione, deve estendere il contraddittorio nei confronti dell'altro originario convenuto solo ove intenda contestare il riparto di responsabilità così determinato, al fine di riproporre nei confronti dello stesso l'azione di regresso ex art. 2055, 2° comma, c.c.” ; nella specie , si noti, neppure sono state proposte, neppure- ovviamente- in questo grado di appello- domande di regresso;
-del tutto inconferente, allora, il richiamo, da parte dell'appellante, al litisconsorzio necessario tra i soci delle s.n.c. (si noti, oltretutto, che – all'epoca della interruzione- la era ormai divenuta s.r.l.); la CP_11 giurisprudenza richiamata, peraltro, attiene a fattispecie di litisconsorzio processuale;
-da qui, appunto, il rigetto del motivo e la conferma, quindi, delle pronunce di estinzione di cui alla sentenza di prime cure
-quest'ultima va confermata anche con riferimento alla conseguenziale pronuncia di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.r.g. 51311\09, riunito a quello principale sopra esaminato;
e infatti l'appello principale, al riguardo, è del tutto generico, e quindi inammissibile ex art. 342 c.p.c.;
-del tutto correttamente, infine, il primo giudice ha disposto l'integrale compensazione delle spese, tenuto conto l'accoglimento solo parziale (e nei confronti di una sola parte) della domanda iniziale, e del carattere processuale delle residue statuizioni (v. comunque infra quanto all'appello incidentale della;
P_ Ritenuto ancora che:
-va quindi scrutinato l'appello incidentale della l'unica parte (quale erede di , già P_ Persona_1 socio illimitatamente responsabile della società appaltatrice, e come più volte detto in origine in forma di s.n.c.) nei cui confronti il Tribunale ha accolto la domanda, condannandola al pagamento, in favore della società attrice (cui, come detto più volte, sono subentrati gli appellanti) di euro 434.810,86;
-al riguardo va premesso che il Tribunale, nel merito, ha rimarcato che il contratto di appalto per cui è causa fu commissionato dalla alla (si è già detto delle modifiche della forma societaria) Controparte_1 CP_4 per la ristrutturazione del ristorante del committente in via della Mercede;
la committente lamentò che CP_1 i lavori non erano stati portati a termine, e che quelli eseguiti presentavano vizi e difformità macroscopiche;
la sentenza ha accolto per quanto di ragione la domanda, ritenendo- facendo così proprie le risultanze della Ctu- che effettivamente le opere realizzate- peraltro parzialmente- presentavano vizi e difformità (pur se vi erano state varianti del contratto di appalto, “ a corpo”), e ha riconosciuto anche il risarcimento da lucro cessante;
-l'appello incidentale concerne la mancata delibazione, da parte del Tribunale, dell'eccezione di decadenza del committente ex art. 1667 c.c., proposta (tempestivamente; ma si tratta di profilo incontestato) già in primo grado dalle parti costituite, compreso il de cuius, di cui appunto la è erede;
P_
-si noti che l'appello incidentale in esame è del tutto coincidente con quello – incidentale condizionato (all'accoglimento dell'appello principale sul punto dell'estinzione) proposto dalla e da Controparte_4 P_
(il difensore è il medesimo) nonché (pur se alla stregua di prospettazione non coincidente dall'
[...] Per_2 (già direttore dei lavori); beninteso, la conferma della pronuncia di estinzione del giudizio nei confronti di tutte tali parti comporta l'assorbimento anche degli appelli incidentali condizionati dalle stesse proposte;
-effettivamente, è agevole rimarcarlo, la sentenza di prime cure è omissiva in punto di delibazione dell'eccezione di decadenza, pur specificamente proposta (in quanto non vi è qui spazio per il rilievo ufficioso), come accennato, e ciò ne costituisce un vizio: ma la Corte, quale giudice di merito, è tenuta a pronunciarsi al riguardo, appunto in sede di delibazione dell'appello incidentale;
-va qui ricordato, in diritto, alla stregua degli univoci orientamenti della giurisprudenza, che in materia di appalto:
-allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c.per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione, v. Cass. 25 giugno 2012 n. 10579;
-per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia, v. Cass. 16 giugno 2022 n. 19343;
-ai fini della decadenza dal diritto di far valere la garanzia per i vizi dell'opera, il dies a quo del relativo termine coincide, ai sensi dell'art. 1667, 2° comma, c.c., con il giorno della scoperta dei vizi, che presuppone la consegna dell'opera, v. Cass. 24 gennaio 2018 n. 1748;
-qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, 3° comma, c.c., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, conoscenza che può ritenersi comunque acquisita, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi, v. Cass. 22 novembre 2013 n. 26233;
-i termini di prescrizione e di decadenza di cui all'art. 1667 c.c.si applicano anche all'azione di risoluzione del contratto ex art. 1668, comma 2, c.c., e in generale a tutte le azioni riconosciute al committente (riduzione del prezzo, risarcimento), trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, arg. ex Cass. 18 febbraio 2016 n. 3199; v. anche Cass. 29 agosto 2018 n. 21327; 19 gennaio 2016 n. 815;
-nella specie, e tanto si evince già dalla sentenza appellata, i rapporti contrattuali per cui è causa sono quantomeno complessi;
e infatti il primo contratto di appalto è del 2\6\08 (appaltatore, lo si ripete, ancora la
, per l'importo, a corpo, di euro 850.000,00; successivamente – l'11\7\08 e il 14\7\09, venivano Controparte_8 convenuti lavori aggiuntivi, per euro 149,000,00, ridotti poi a 122.000,00 con scrittura del 31\7\08), dovendosi peraltro considerare varianti via via richieste per le vie brevi e concordate (come ricordato dal giudice di prime cure); il certificato di collaudo (con allegati), emesso dal direttore dei lavori (nei cui confronti, come detto, il giudizio è estinto) è del 18\12\08; ivi si dava atto di un elenco di lavori che l'appaltatrice (ormai , dal 21\8\08,
doveva completare;
Controparte_4
-è dalla data del collaudo (v. il verbale sottoscritto dalle parti) che decorreva il termine per la denuncia di difformità e vizi ex art. 1667 c.c.; la committente provvide però alla denuncia in parola (peraltro senza fare riferimento ai lavori per l'impianto elettrico, pur di notevole importo, come poi emerso dalla Ctu) con comunicazione del 6\4\09, quindi decorso ormai il termine di cui all'art. 1667 cpv cit.;
-si ricordi che la parte committente ha sempre lamentato che i vizi, ma anche le difformità (lavori non eseguiti) fossero rilevantissimi, mostrando quindi di averne piena consapevolezza: ne segue allora, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra evocati, che il termine ex art. 1667 non può certo farsi decorrere in epoca successiva, addirittura dalla relazione di Ctu;
.-neppure può trascurarsi che la comunicazione surrichiamata di contestazione dei vizi era indirizzata alla
[...]
mentre la società aveva assunto ormai la forma di s.r.l.: si tratta di dato non meramente formale, CP_12 ma sostanziale in quanto la trasformazione ha comportato l'alterità della “nuova” società rispetto alla precedente;
quello che più interessa è però che l'unica convenuta condannata in primo grado, ora appellata,
, ha assunto la legittimazione passiva, come detto più volte, in qualità di erede di Controparte_2
, che era socio illimitatamente responsabile della s.n.c. di cui si è detto;
la mancata Persona_1 comunicazione a quest'ultimo della denuncia dei vizi (e comunque l'erroneità della comunicazione alla società nella sua precedente veste sociale) comporta l'”inopponibilità” della stessa, di riflesso, all'attuale appellato (cui non può certo “estendersi” l'acquiescenza mostrata al riguardo dalla in primo grado); giova Controparte_4 ricordare, come detto, che la comunicazione dei vizi è condizione dell'azione; -alla stregua di quanto sopra esposto deve affermarsi che la denuncia dei vizi, da parte del committente, non fu tempestiva, sicuramente non per quanto attiene l'appellata P_
-ne segue che la sentenza di primo grado, così accogliendosi l'appello incidentale , va integralmente riformata, anche per i profili risarcitori ( l'accertata mancata tempestività della denuncia di vizi e difformità, per l'evidente connessione, come da giurisprudenza surrichiamata, inibisce anche la domanda di risarcimento)
-possono ritenersi assorbiti, allora, i profili attinenti alla esaustività della denuncia (anche rispetto alla domanda giudiziale) e ai limiti della responsabilità dell'appellante incidentale medesima;
-l'esito del giudizio comporta la condanna degli appellanti, in solido, al pagamento delle spese in favore di ciascuno degli appellati costituiti, tenuto conto del valore della causa (con conferma della compensazione integrale delle spese di primo grado, anche di Ctu);
-sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
La Corte: a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie l'appello incidentale di e, per l'effetto, Controparte_2 in integrale riforma della sentenza di primo grado, rigetta ogni domanda nei confronti di questa da parte dell'originaria parte attrice e ora degli appellanti;
c) dichiara assorbiti gli appelli incidentali condizionati delle altre parti;
d) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascun appellato costituito, in euro 20,000,00 (ventimila\00), oltre competenze di legge (ferma la compensazione delle spese di primo grado, ivi comprese quelle di Ctu); e) dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del c.u. Roma, data del deposito
Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B.R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 3522\22 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione con ordinanza del 21 maggio 2025, all'esito della udienza del 6 maggio 2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma dell'11 maggio
2022, n. 7304\22, e vertente TRA uale socio e liquidatore della Parte_1 Controparte_1 quale socia di detta società Parte_2 Rappresentati e difesi dall'avv. G. Brandi
- appellante E
, quale erede di , rappresentata e difesa dall'avv. D. Pagliaccia Controparte_2 Persona_1
-appellata e appellante incidentale E
, P. Panariti -appellato e appellante incidentale (condizionato) CP_3 E e – Avv. D. Pagliaccia -appellati\appellanti incidentali Controparte_4 Controparte_5
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il Tribunale di Roma , con la sentenza di cui in epigrafe, ha definito il giudizio introdotto da CP_1
così provvedendo: a) ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di ,
[...] CP_6 Controparte_5 e b) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_4 Parte_3 CP_7 ; c) ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di quale erede di
[...] Controparte_2 Persona_1
in relazione alla domanda riconvenzionale;
d) in accoglimento della domanda attorea ja condannato
[...]
, quale erede di , socio della al pagamento in favore di Controparte_2 Persona_1 Controparte_4 di euro 434.810.86, oltre interessi legali dalla domanda;
e) ha integralmente compensato Controparte_1 le spese;
-hanno proposto appello uale socio e liquidatore della e Parte_1 Controparte_1
quale socia di detta società per i motivi che si diranno;
si è costituita , Parte_2 Controparte_2 che ha chiesto il rigetto dell'appello, e ha proposto appello incidentale per i motivi che si diranno;
si è altresì costituito , che pure chiedeva rigettarsi il gravame, proponendo appello incidentale CP_6 condizionato;
si costituiva altresì l' e , che pure chiedevano il rigetto Controparte_4 Controparte_5 dell'appello proponendo appello incidentale;
-questa Corte, precisate le conclusioni all'esito di udienza cartolare, ha assegnato (con i termini ex art. 190 c.p.c.) la causa a decisione;
Ritenuto che:
-nel merito il giudizio, come meglio si dirà infra, concerne la domanda della soc. i accertamento di CP_1 vizi e difformità in relazione all'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto stipulato il 21\6\06 con
[...]
(divenuta, il 21\8\16, ., con condanna Controparte_8 Controparte_4 alle restituzioni e ai danni;
si sono però poste in primo grado, e ora in appello, plurime questioni processuali, che vanno (nuovamente) scrutinate;
-merita evidenziare che gli scritti difensivi delle parti si contraddisinguono per l'inutile ampiezza, in contrasto con i principi, ormai previsti dall'ordinamento, di sinteticità e chiarezza;
di contro la Corte non reputa che le difese degli appellati contengano espressioni deontologicamente scorrette nei confronti di parte appellante
(contrariamente da quanto tale parte deduce, ma del tutto genericamente, in conclusionale);
-in via preliminare si pone la questione della legittimazione attiva degli appellanti principali, contestata in sede di appello incidentale da e dal (ma si tratta, in realtà di eccezione proposta, Controparte_4 CP_9 ammissibilmente, in questo grado del giudizio);
-va subito rimarcato che l'originaria attrice, la è società estinta, in quanto cancellata dal Controparte_1 registro delle imprese in data 11\6\21, d'ufficio, ex art. 2490 (circostanza incontroversa e comunque documentalmente provata, v. certificato CCIAA in prod. dell'appellata società); d'altronde i due CP_1 appellanti si qualificano come soci (circostanza pure incontestata e documentata), il primo anche come liquidatore, della società in parola, richiamando l'art. 2495 c.c.;
-la giurisprudenza, in punto di successione negli obblighi e nei diritti delle società di capitali cancellate, è ormai giunta da tempo ad affermare principi univoci;
v. Cass. 29 aprile 2024 n. 11411:
“Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) (…) b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”. (nella fattispecie, la S.C. ha statuito che alle socie di una società in nome collettivo, sciolta senza liquidazione e cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, era stato erroneamente negato il diritto di impugnare la sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza di un debito della società, il quale si era trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva);
-tali principi sicuramente operano nel caso di specie;
sicuramente va esclusa una rinuncia della società al rilevantissimo credito per cui è causa (e fermo che una tale rinuncia non può certo presumersi, costituendo semmai l'eccezione ad un opposto principio di trasmissione della pretesa), oltretutto (e ciò già di per se dirimente) giudizialmente attivato, con esito positivo in primo grado (sia pure nei confronti di una sola parte); nulla rileva allora la mancata indicazione nell'ultimo bilancio della posta attiva in oggetto, tenuto anche conto che gli appellanti (coniugi) sono gli unici soci della estinta società , sicuramente quindi subentrati nel credito in parola;
-il motivo di “appello incidentale” in esame va pertanto disatteso: gli odierni appellanti sono processualmente e sostanzialmente legittimati, ex comb. disp. art. 2495 c.c. e 110 c.p.c.;
-vanno quindi esaminati i motivi di appello principale, che vertono sulle pronunce in rito, di estinzione del giudizio adottate in primo grado nei confronti di talune delle parti, senza che sia stata autorizzata la richiesta remissione in termini, e pur se nella specie tra le parti operi il litisconsorzio necessario (v. i primi tre motivi di appello principale) ;
-è opportuno riportare gli snodi fondamentali di quest'ultima pronuncia (p. 5 ss):
“All'udienza del 04.07.2019, essendo intervenuto il decesso del IG. , veniva dichiarata Persona_1 l'interruzione del processo, che veniva successivamente riassunto da parte attrice ai sensi dell'art. 303 c.p.c. mediante notifica effettuata in data 22.07.2019 impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto. Successivamente, la riassumente chiedeva di essere rimessa in Controparte_1 termini unicamente per la rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi di , e l'istanza Persona_1 era accolta con l'ordinanza del 27.09.2019. Si costituiva, in giudizio, la IG.ra , quale erede del de cuius n.q. di socio Controparte_2 Persona_1 della rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria Controparte_8 istanza eccezione e deduzione, per le motivazioni e deduzioni formulate innanzi nella presente comparsa di costituzione e difesa, e con rinvio specifico alle motivazioni contenute nella memoria di costituzione e difesa del coniuge IG. , accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda Persona_1 di chiamata così come svolta dalla attrice (…)
Nel merito la questione trae origine dalla stipulazione, in data 21.06.2006, di un contratto di appalto tra la
la , società, quest'ultima, che a seguito di Controparte_1 Controparte_8 trasformazione in data 21.08.2008, diveniva la Controparte_4 Il contratto di appalto, per un importo originario di € 850.000,00 subiva parziali modificazioni per lavori aggiuntivi e ricontrattazione del prezzo. Veniva nominato quale direttore dei lavori l'arch. A Persona_2 causa dei lamentati vizi e non corretta esecuzione delle opere, la evocava in giudizio le Controparte_1 anzidette parti contrattuali, nonché, in seguito all'autorizzazione del precedente giudicante, alla chiamata del terzo, i soci illimitatamente responsabili della . Controparte_8 Controparte_8 Controparte_5 Orbene, deve preliminarmente affrontarsi la questione della verifica della rituale instaurazione del processo a seguito dell'intervenuta interruzione. Sul punto, deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio nei confronti del IG. e Controparte_5 dell'Arch. atteso che, dopo l'interruzione del giudizio a seguito della morte del IG. Persona_2 Persona_1
l'atto di citazione in riassunzione ai sensi dell'art. 303 c.p.c. è stato notificato, dalla società attrice, alle
[...] parti personalmente presso le rispettive residenze, anziché ai procuratori costituiti in giudizio. Infatti, la notifica dell'atto di riassunzione alla parte personalmente anziché, come prescritto dall'art. 170 c.p.c., comma 1 e art. 125 disp. att. c.p.c., al procuratore costituito, impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale in fase di riassunzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1676 del 29/01/2015). Ora, nell'ipotesi in esame, sia il IG.
sia l'Arch. non si sono costituiti, pertanto, l'irregolare notifica e la mancata Controparte_5 Persona_2 costituzione hanno impedito la valida instaurazione del rapporto processuale in fase di riassunzione determinando l'estinzione del giudizio nei loro confronti. Per la il procuratore costituito prima Controparte_4 della dichiarata interruzione, non depositava alcuna comparsa di costituzione all'esito della riassunzione, limitandosi a comparire all'udienza del 30.01.2020 solo per eccepire l'intervenuta estinzione. Anche nei confronti della pertanto, deve dichiararsi l'estinzione del processo. Controparte_4 Deve, ora, precisarsi che le parti processuali sono legate da un litisconsorzio facoltativo e non necessario, come sostenuto dal riassumente nella ulteriore e tardiva istanza di rimessione in termini. (…) Rituale, invece, risulta la notifica della riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi del IG.
[...]
, ovvero alla sig.ra (moglie del de cuius) e alle figlie, ed Per_1 Controparte_2 Pt_3 [...] ; CP_7
tuttavia, nei confronti delle sig.rre e deve dichiararsi la carenza di legittimazione Pt_3 Controparte_7 passiva, per effetto degli atti di rinuncia all'eredità, depositati in atti. Pertanto, deve dichiararsi l'estinzione del processo per l'irrituale notificazione dell'atto di riassunzione, dopo che il ricorrente aveva già formulato una prima volta una istanza di rimessione in termini, con la quale aveva provveduto alla rinnovazione della notifica nei soli confronti degli eredi di;
dopo la concessione del termine, permaneva l'irregolarità della Per_1 notifica effettuata alle parti personalmente e non presso il procuratore costituito come prescrive l'art. 170 c.p.c.; pertanto, non essendo ammissibile una successiva tardiva ed ulteriore richiesta di rimessione in termini, anche considerato che le parti non sono avvinte dal litisconsorzio necessario, come ha, invece, sostenuto l'attore nelle memorie autorizzate, essendo le parti evocate in giudizio in quanto solidalmente responsabili per i danni lamentati dal committente attore, deve, conseguentemente, dichiararsi l'estinzione del processo nei confronti di , ed Controparte_5 Persona_2 Controparte_4
Deve sotto altro profilo, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di ed , avendo Pt_3 Controparte_7 le medesime rinunciato all'eredità. Conclusivamente, unico legittimato passivo presente ritualmente in giudizio è , quale erede di , chiamato in causa quale socio, illimitatamente Controparte_2 Persona_1 responsabile della Controparte_8
-merita ancora ricordare che, in primo grado, al giudizio sopra richiamato, era stato riunito altro giudizio, per l'evidente connessione;
così ancora la sentenza di primo grado:
“All'udienza del 14.09.2009 veniva, infine, riunito alla presente, il giudizio di opposizione rubricato RG 51311/2009 ed avente ad oggetto il decreto ingiuntivo ottenuto dalla per la parte di lavori per cui CP_4 non era stato corrisposto il corrispettivo. Ora, con riferimento ai soci, ed ai soci illimitatamente responsabili della e l'art. 2500 quinquies c.c. prevede: “la Controparte_10 Persona_1 trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con atri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione”. Orbene, l'estinzione del processo principale nei confronti, tra l'altro, della determina anche Controparte_4 l'estinzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo (RG 51311/2009) tra le stesse parti, con conseguente incontestabilità del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 653, 1° comma c.p.c. Per la stessa ragione, le domande riconvenzionali svolte sia da che dai soci e devono considerarsi travolte Controparte_4 Per_1 P_ dall'estinzione del giudizio, riguardante entrambe le cause riunite;
infine, la erede , risulta P_ Per_1 carente di legittimazione attiva riguardo alla domanda riconvenzionale attinente al credito della Controparte_8 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2928 del 28/10/1960). Tale ultimo punto necessita di un chiarimento: deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 2500 quinquies, 1° comma
c.c., “La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione”; pertanto correttamente, nella prospettazione iniziale di parte attrice i soci della sono stati evocati nel presente giudizio. Invece, a mente dell'art. 2498 c.c.: CP_8
“Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione”; ciò implica che difetta la legittimazione attiva degli stessi soci in relazione alla domanda riconvenzionale formulata, relativamente al residuo saldo asseritamente dovuto dalla committente, poiché il relativo credito, ove sussistente, deve ritenersi trasferito, per effetto della trasformazione, alla Controparte_4
-è avverso siffatte pronunce in rito che sono articolati i motivi di appello (non è invece oggetto di gravame- sul punto gli appellanti si sono anzi espressi con chiarezza- la pronuncia di difetto di legittimazione passiva – che equivale a rigetto nel merito della domanda- nei confronti delle figlie del , che hanno rinunciato Per_1 all'eredità: su tale pronuncia, pertanto, deve ritenersi formato il giudicato);
Ancora ritenuto che:
-la ricostruzione delle vicende di causa, come riportato in sentenza, è incontroversa;
la prima riassunzione fu quindi disposta all'esito dell'udienza del 4 luglio 2019, come richiesto dal difensore del chiamato in causa
(in quanto socio illimitatamente responsabile della ), che ne aveva Persona_1 Controparte_8 certificato la morte;
la riassunzione, tempestivamente richiesta da parte attrice, fu disposta con ordinanza dell'11 luglio 2019, con notifiche da effettuarsi, per l'udienza del 21 novembre 2019, entro il 30 luglio 2019;
-parte attrice (nella cui posizione, come detto, sono subentrati gli appellanti), con istanza del 9-10 settembre 2019, dedusse di non aver potuto procedere alla notifica agli eredi del , e chiese di essere rimessa Per_1 in termini per “rinotificare agli eredi del defunto…nell'ultimo di lui domicilio”, quindi ex art. 303 cpv c.p.c.;
-Il Gi provvide, fuori udienza, con decreto del 27 settembre 2019, accogliendo l'istanza di remissione in termini, (in ragione di un evento, il cambio di numerazione anagrafica, ritenuto imprevedibile e quindi integrante gli estremi dell'art. 153 c.p.c.), assegnando per la notifica il termine del 14 novembre 2019; di contro il Gi rigettò l'istanza di notifica “semplificata” osservando, tra l'altro:
“ la previsione di cui all'art. 303, 2° comma c.p.c. (“In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto”), attiene alle modalità agevolate di notificazione dell'atto di riassunzione, limitando (secondo una scelta discrezionale del legislatore - cfr. C. Cost. ord. n. 113/2012) il periodo in questione al fine di non sacrificare irragionevolmente il diritto di difesa dei destinatari della notifica, imponendo loro di mantenere, senza un limite teoricamente predeterminato, ove si ipotizzasse l'ammissibilità dell'istanza in questione, un rapporto con l'ultimo domicilio del defunto, al fine di evitare gli effetti potenzialmente pregiudizievoli della regolarità formale della notifica, in assenza di una conoscenza effettiva (…) “;
-all'esito si costituì uno degli eredi del de cuius, , v. verbale dell'udienza del 30 gennaio Controparte_2 2020, allorchè il medesimo difensore della dichiarò espressamente di non comparire per P_ P_
, già parte del processo interrotto, e rilevò inoltre: “che come risulta dal deposito in riassunzione
[...] avvenuto il 29.11.2019 l'attore ha provveduto a notificare il ricorso in riassunzione alle altre parti personalmente e non ai procuratori costituiti ai sensi dell'art. 170 c.p.c. Peraltro nell'istanza di rimessione in termini depositata dall'attore in data 09.09.2019 il predetto ha chiesto di essere rimesso in termini solo nei confronti degli eredi del defunto e non anche nei confronti degli altri convenuti. Si chiede, Per_1 pertanto, che il giudice voglia disporre l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 305 c.p.c. e dell'art. 307, 3° comma c.p.c. nei confronti dei convenuti ai quali il ricorso non è stato notificato”;
-con la memoria autorizzata del 30 giugno 2020 parte attrice reitereva l'istanza di “rinnovazione della citazione”;
-quindi, dopo alcune udienze interlocutorie, implicitamente disattesa tale istanza, venne disposta l'assegnazione della causa in decisione , con conseguente l'adozione della sentenza sopra ampiamente riportata;
-tanto premesso, la Corte rileva, agevolmente, che la riassunzione nei confronti di che di Controparte_5
avvenne effettivamente, come appunto rilevato (su eccezione;
ma è questione rilevabile CP_6 d'ufficio) del tutto irritualmente, non presso il difensore costituito di tali parti ma a queste personalmente, come più volte detto;
tanto effettivamente in violazione del comb. disp. art. 170 e 303 c.p.c. (nonché art. 125 disp. att. c.p.c.);
-una tale notificazione è sicuramente nulla, ad ogni fine (ad es. ai fini del decorso del termine breve per le impugnazioni), arg. ex Cass. SU 30 settembre 2020, n. 20866; ex plurimis, con specifico riferimento alla riassunzione dei giudizi interrotti, come nella specie, v. Cass. 29 gennaio 2015 n. 1676:
“la notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore costituito, come prescritto dall'art. 170, primo comma, c.p.c.e dall'art. 125, terzo comma, disp. att. c.p.c., impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, salvo che il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio”;
-si noti, d'altronde, che il primo motivo di appello- nei riguardi di tali parti- è estremamente lacunoso e apodittico, e non si confronta con la pur limpida motivazione di prime cure, non senza ricadute negative (ex art. 342 c.p.c.) in punto di ammissibilità del motivo medesimo;
-sicuramente non vi era spazio – come invece richiesto con il secondo motivo di gravame (che evoca, confusamente, gli art. 156, 291, 300, 305, 307 c.p.c.)- per la remissione in termini, (ri)chiesta tardivamente, ormai decorso il termine assegnato, e peraltro in termini opachi (v. istanza del 30\6\2020 cit.) e oltretutto dopo la scadenza del termine fissato per la riassunzione, e alla stregua di argomentazioni prive di pregio giuridico, già in punto di genericità; d'altro canto la giurisprudenza è ferma nel ritenere che proprio il termine per la riassunzione assegnato ex art. 291 c.p.c. (la disposizione invocata dall'appellante) ha carattere perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, comma 3, c.p.c.; arg. ex Cass. 29 marzo 2023 n. 8835; 3 febbraio 2021 n. 2526; 3 febbraio 2021 n. 2526; del tutto irrilevante nella specie, è l'astratto riferimento, da parte dell'appellante, alla struttura
“bifasica” dell'atto di riassunzione, di cui alla giurisprudenza richiamata;
del pari, del tutto opaca (e irrilevante alla stregua di quanto detto) relativa alla “reiterabilità” dell'istituto ex art. 291 c.p.c.; quel che rileva è che nella specie la remissione in termini era stata concessa, ma che la notifiche effettuate, sopra richiamate, erano nulle;
-a fronte di siffatto vizio, del tutto correttamente il primo giudice ha pronunciato l'estinzione del giudizio (art. 305 c.p.c.) nei confronti delle persone fisiche surrichiamate;
-l'estinzione – sempre per siffatto vizio di notifica – è stata correttamente pronunciata anche nei confronti della (tale a seguito di trasformazione della forma societaria, il 21\8\09); non rileva che il difensore Controparte_4 di tale parte comparve alla udienza del 30 gennaio 2020, in quanto- come sopra riportato- si limitò a lamentare il vizio di notifica;
quella comparizione non integra il “raggiungimento dello scopo”, in quanto comunque senza deposito di comparsa, e senza che la parte abbia formulato (o ribadito) difese di merito, sicchè l'estinzione è stata correttamente pronunciato (si noti che la scarsa e non recente giurisprudenza evocata dall'appellante non è massimata, e non ha rilevanza nomofilattica); solo una tale interpretazione, giova aggiungere, è conforme ai principi di tutela del contraddittorio, e consente di dare rilevanza alla disciplina della notifica degli atti di riassunzione (tra l'altro) alle parti costituite;
detto in altri termini, il vizio di notifica di cui si tratta non si sanato, non con la mera comparizione in udienza, limitato alla denuncia del vizio stesso, del difensore originario della parte in questione;
-l'appellante ancora deduce, come terzo motivo, che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che, nella specie, sussista un litisconsorzio facoltativo, e non invece obbligatorio;
tale motivo è finalizzato al conseguimento della remissione in termini di cui si è detto;
la conseguenza dell'accoglimento del motivo in parola- ma di ciò parte appellante è consapevole- sarebbe evidentemente il totale travolgimento della sentenza di prime cure (anche nei capi non appellati e favorevoli alla parte appellante, il che peraltro ha riflessi negativi sullo stesso interesse concreto ad agire dell'appellante medesimo);
-di contro però, e come ritenuto dal primo giudice (in uno snodo peraltro non essenziale della motivazione, attesa la tardività e comunque infondatezza della richiesta di remissione in termini) nella specie assolutamente non sussiste tra le parti (succedutesi in primo grado) litisconsorzio necessario, con riferimento a entrambi i giudizi riuniti, vertandosi essenzialmente in tema di rapporti obbligatori da contratto di appalto (pagamento del corrispettivo, riduzione dello stesso, restituzioni e danni); è la stessa parte appellante, del resto, a insistere, anche in conclusionale (peraltro senza considerare le radicali conseguenze processuali di una valutazione positiva della istanza di remissione in termini) per la condanna in solido di tutti gli originari convenuti (in primo grado), v. al riguardo, specificamente, Cass. 27 settembre 2017 n. 22672: “In tema di risarcimento danni, l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. (nella specie, tra appaltatore e progettista) non genera un litisconsorzio necessario – avendo il creditore (nella specie, il committente) titolo per valersi per l'intero nei confronti di ciascuno dei debitori – con conseguente possibilità di scissione, anche in appello, del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati;
pertanto, ove il giudice di prime cure abbia dichiarato estinto il giudizio tra il creditore ed uno dei condebitori solidali, per intervenuta transazione avente ad oggetto la sola quota del debito di quest'ultimo (nella specie, pari al 10 per cento) ed abbia condannato l'altro debitore al risarcimento della rispettiva e residua quota-parte (pari, nella specie, al 90 per cento), questi, nell'impugnare la decisione, deve estendere il contraddittorio nei confronti dell'altro originario convenuto solo ove intenda contestare il riparto di responsabilità così determinato, al fine di riproporre nei confronti dello stesso l'azione di regresso ex art. 2055, 2° comma, c.c.” ; nella specie , si noti, neppure sono state proposte, neppure- ovviamente- in questo grado di appello- domande di regresso;
-del tutto inconferente, allora, il richiamo, da parte dell'appellante, al litisconsorzio necessario tra i soci delle s.n.c. (si noti, oltretutto, che – all'epoca della interruzione- la era ormai divenuta s.r.l.); la CP_11 giurisprudenza richiamata, peraltro, attiene a fattispecie di litisconsorzio processuale;
-da qui, appunto, il rigetto del motivo e la conferma, quindi, delle pronunce di estinzione di cui alla sentenza di prime cure
-quest'ultima va confermata anche con riferimento alla conseguenziale pronuncia di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.r.g. 51311\09, riunito a quello principale sopra esaminato;
e infatti l'appello principale, al riguardo, è del tutto generico, e quindi inammissibile ex art. 342 c.p.c.;
-del tutto correttamente, infine, il primo giudice ha disposto l'integrale compensazione delle spese, tenuto conto l'accoglimento solo parziale (e nei confronti di una sola parte) della domanda iniziale, e del carattere processuale delle residue statuizioni (v. comunque infra quanto all'appello incidentale della;
P_ Ritenuto ancora che:
-va quindi scrutinato l'appello incidentale della l'unica parte (quale erede di , già P_ Persona_1 socio illimitatamente responsabile della società appaltatrice, e come più volte detto in origine in forma di s.n.c.) nei cui confronti il Tribunale ha accolto la domanda, condannandola al pagamento, in favore della società attrice (cui, come detto più volte, sono subentrati gli appellanti) di euro 434.810,86;
-al riguardo va premesso che il Tribunale, nel merito, ha rimarcato che il contratto di appalto per cui è causa fu commissionato dalla alla (si è già detto delle modifiche della forma societaria) Controparte_1 CP_4 per la ristrutturazione del ristorante del committente in via della Mercede;
la committente lamentò che CP_1 i lavori non erano stati portati a termine, e che quelli eseguiti presentavano vizi e difformità macroscopiche;
la sentenza ha accolto per quanto di ragione la domanda, ritenendo- facendo così proprie le risultanze della Ctu- che effettivamente le opere realizzate- peraltro parzialmente- presentavano vizi e difformità (pur se vi erano state varianti del contratto di appalto, “ a corpo”), e ha riconosciuto anche il risarcimento da lucro cessante;
-l'appello incidentale concerne la mancata delibazione, da parte del Tribunale, dell'eccezione di decadenza del committente ex art. 1667 c.c., proposta (tempestivamente; ma si tratta di profilo incontestato) già in primo grado dalle parti costituite, compreso il de cuius, di cui appunto la è erede;
P_
-si noti che l'appello incidentale in esame è del tutto coincidente con quello – incidentale condizionato (all'accoglimento dell'appello principale sul punto dell'estinzione) proposto dalla e da Controparte_4 P_
(il difensore è il medesimo) nonché (pur se alla stregua di prospettazione non coincidente dall'
[...] Per_2 (già direttore dei lavori); beninteso, la conferma della pronuncia di estinzione del giudizio nei confronti di tutte tali parti comporta l'assorbimento anche degli appelli incidentali condizionati dalle stesse proposte;
-effettivamente, è agevole rimarcarlo, la sentenza di prime cure è omissiva in punto di delibazione dell'eccezione di decadenza, pur specificamente proposta (in quanto non vi è qui spazio per il rilievo ufficioso), come accennato, e ciò ne costituisce un vizio: ma la Corte, quale giudice di merito, è tenuta a pronunciarsi al riguardo, appunto in sede di delibazione dell'appello incidentale;
-va qui ricordato, in diritto, alla stregua degli univoci orientamenti della giurisprudenza, che in materia di appalto:
-allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c.per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione, v. Cass. 25 giugno 2012 n. 10579;
-per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia, v. Cass. 16 giugno 2022 n. 19343;
-ai fini della decadenza dal diritto di far valere la garanzia per i vizi dell'opera, il dies a quo del relativo termine coincide, ai sensi dell'art. 1667, 2° comma, c.c., con il giorno della scoperta dei vizi, che presuppone la consegna dell'opera, v. Cass. 24 gennaio 2018 n. 1748;
-qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, 3° comma, c.c., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, conoscenza che può ritenersi comunque acquisita, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi, v. Cass. 22 novembre 2013 n. 26233;
-i termini di prescrizione e di decadenza di cui all'art. 1667 c.c.si applicano anche all'azione di risoluzione del contratto ex art. 1668, comma 2, c.c., e in generale a tutte le azioni riconosciute al committente (riduzione del prezzo, risarcimento), trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, arg. ex Cass. 18 febbraio 2016 n. 3199; v. anche Cass. 29 agosto 2018 n. 21327; 19 gennaio 2016 n. 815;
-nella specie, e tanto si evince già dalla sentenza appellata, i rapporti contrattuali per cui è causa sono quantomeno complessi;
e infatti il primo contratto di appalto è del 2\6\08 (appaltatore, lo si ripete, ancora la
, per l'importo, a corpo, di euro 850.000,00; successivamente – l'11\7\08 e il 14\7\09, venivano Controparte_8 convenuti lavori aggiuntivi, per euro 149,000,00, ridotti poi a 122.000,00 con scrittura del 31\7\08), dovendosi peraltro considerare varianti via via richieste per le vie brevi e concordate (come ricordato dal giudice di prime cure); il certificato di collaudo (con allegati), emesso dal direttore dei lavori (nei cui confronti, come detto, il giudizio è estinto) è del 18\12\08; ivi si dava atto di un elenco di lavori che l'appaltatrice (ormai , dal 21\8\08,
doveva completare;
Controparte_4
-è dalla data del collaudo (v. il verbale sottoscritto dalle parti) che decorreva il termine per la denuncia di difformità e vizi ex art. 1667 c.c.; la committente provvide però alla denuncia in parola (peraltro senza fare riferimento ai lavori per l'impianto elettrico, pur di notevole importo, come poi emerso dalla Ctu) con comunicazione del 6\4\09, quindi decorso ormai il termine di cui all'art. 1667 cpv cit.;
-si ricordi che la parte committente ha sempre lamentato che i vizi, ma anche le difformità (lavori non eseguiti) fossero rilevantissimi, mostrando quindi di averne piena consapevolezza: ne segue allora, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra evocati, che il termine ex art. 1667 non può certo farsi decorrere in epoca successiva, addirittura dalla relazione di Ctu;
.-neppure può trascurarsi che la comunicazione surrichiamata di contestazione dei vizi era indirizzata alla
[...]
mentre la società aveva assunto ormai la forma di s.r.l.: si tratta di dato non meramente formale, CP_12 ma sostanziale in quanto la trasformazione ha comportato l'alterità della “nuova” società rispetto alla precedente;
quello che più interessa è però che l'unica convenuta condannata in primo grado, ora appellata,
, ha assunto la legittimazione passiva, come detto più volte, in qualità di erede di Controparte_2
, che era socio illimitatamente responsabile della s.n.c. di cui si è detto;
la mancata Persona_1 comunicazione a quest'ultimo della denuncia dei vizi (e comunque l'erroneità della comunicazione alla società nella sua precedente veste sociale) comporta l'”inopponibilità” della stessa, di riflesso, all'attuale appellato (cui non può certo “estendersi” l'acquiescenza mostrata al riguardo dalla in primo grado); giova Controparte_4 ricordare, come detto, che la comunicazione dei vizi è condizione dell'azione; -alla stregua di quanto sopra esposto deve affermarsi che la denuncia dei vizi, da parte del committente, non fu tempestiva, sicuramente non per quanto attiene l'appellata P_
-ne segue che la sentenza di primo grado, così accogliendosi l'appello incidentale , va integralmente riformata, anche per i profili risarcitori ( l'accertata mancata tempestività della denuncia di vizi e difformità, per l'evidente connessione, come da giurisprudenza surrichiamata, inibisce anche la domanda di risarcimento)
-possono ritenersi assorbiti, allora, i profili attinenti alla esaustività della denuncia (anche rispetto alla domanda giudiziale) e ai limiti della responsabilità dell'appellante incidentale medesima;
-l'esito del giudizio comporta la condanna degli appellanti, in solido, al pagamento delle spese in favore di ciascuno degli appellati costituiti, tenuto conto del valore della causa (con conferma della compensazione integrale delle spese di primo grado, anche di Ctu);
-sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
La Corte: a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie l'appello incidentale di e, per l'effetto, Controparte_2 in integrale riforma della sentenza di primo grado, rigetta ogni domanda nei confronti di questa da parte dell'originaria parte attrice e ora degli appellanti;
c) dichiara assorbiti gli appelli incidentali condizionati delle altre parti;
d) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascun appellato costituito, in euro 20,000,00 (ventimila\00), oltre competenze di legge (ferma la compensazione delle spese di primo grado, ivi comprese quelle di Ctu); e) dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del c.u. Roma, data del deposito
Il presidente est. (dr. G. Casaburi)