Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1959/21 del ruolo generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza del 1/10/24
promossa da
già e appresentate e difese dagli Parte_1 Parte_2 Parte_3 avv.ti Francesco Piron e Paolo Biasin ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Milano, Piazza del Carmine 4 come da mandato in atti
– appellanti –
contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Julien Mileschi e Paola Tabasso ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Padova, Via Morgagni 44 come da mandato in atti
- appellata –
appello contro la ordinanza del Tribunale di Bologna emessa in data 16.9.21 e resa nel giudizio R.G.
12239/20
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott. Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
ricorreva al tribunale di Bologna nei confronti di e Hera Comm Nord Est, per CP_1 Parte_1 sentir dichiarare il diritto alla restituzione delle accise pagate e quindi la ripetizione di quanto da essa pagato alle ricorrenti a titolo di rivalsa per il versamento delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica.
Asseriva di aver sottoscritto contratto di somministrazione di energia elettrica e di aver pagato le somme indicate nelle varie bollette, che riportavano, tra le varie voci, anche quelle relative alle imposte provinciali addizionali sulle accise, in virtù del diritto di rivalsa attribuito al produttore/venditore nei confronti del cliente/consumatore finale ai sensi dell'art. 56 c.1 ultimo periodo TUA.
Gli importi pagati però considerarsi indebitamente riscossi poiché l'art. 6 del D.L. 511/1988, norma istitutiva dell'imposizione addizionale locale e vigente all'epoca dei fatti, sarebbe da considerarsi contraria al diritto comunitario perché in contrasto con l'art. 1 cap. 2 della Direttiva 2008/118/CE, Per come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
in conseguenza di ciò mi sarebbe stata illegittima riscossione delle accise.
Si costituivano in giudizio le convenute contestando la fondatezza della domanda.
Il Tribunale istruiva la causa mediante CTU e, all'esito, accertava la fondatezza della domanda e condannava alla restituzione della somma indebitamente percepita che Parte_1 quantificava in € 51.098,57, oltre interessi ex art. 1284 c.c. a decorrere dalla data della domanda, con compensazione delle spese di lite.
Appellava la ordinanza il chiedendone la modifica;
si costituiva in giudizio la appellata Parte_4 chiedendo la conferma della stessa.
Con ordinanza del 1/10/24 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta omessa pronuncia in ordine alla preliminare domanda di difetto di legittimazione di oggi articolando due motivi, uno in ordine Controparte_2 Parte_3 alla mancata declaratoria e l'altro in ordine alle spese di lite;
I motivi possono essere trattati congiuntamente e sono entrambi inammissibili ed il secondo anche infondati.
Invero la omessa pronuncia in ordine alla carenza di legittimazione di ritiene Controparte_2 questa Corte sia irrilevante indipendentemente dall'accoglimento o meno della eccezione, dal momento che l'appellante non aveva interesse all'impugnazione, e ciò rileva Controparte_2 anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite del presente grado, non avendo subito condanna alcuna di pagamento di qualsivoglia somma. Relativamente alle spese di lite, l'appellante non ha censurato quanto accertato dal Tribunale in tema di novità della questione, statuizione che avrebbe quindi coinvolto anche l'appellante. e, pertanto, il motivo è, prima di tutto, inammissibile. E' comunque anche infondato dal momento che sussistono agli atti documenti che fanno ritenere l'autocoinvolgimento di Hera Comm Nord Est nella vicenda (doc.14-15-16) e quindi il legittimo affidamento della appellata nell'applicabilità dell'art. 2558 c.c. e che, quindi, la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado appare giusto coinvolga anche detta società. Col terzo motivo lamenta omessa pronuncia sul principio di non alterità dell'accisa-addizionale rispetto all'accisa-base. Secondo l'appellante l'addizionale provinciale non costituirebbe “” altra imposta indiretta” rispetto all'accisa ma, anzi, essa è pienamente equiparabile, sul piano sostanziale, ad un'aliquota dell'accisa essendo finalizzata ad una maggiorazione e, quindi, ad un inasprimento di un tributo principale già esistente” (pag. 12 appello). Alla luce di ciò la disciplina domestica istitutiva dell'addizionale non avrebbe determinato alcuna violazione della Direttiva n. 118 del 2008, in ragione dell'assenza di alterità tra accisa addizionale e accisa base, con l'effetto che quest'ultima non doveva essere sottoposta ad alcuna finalità specifica e, pertanto, essa risulta legittimamente introdotta nell'ordinamento interno liberamente senza vincoli: essa non può essere qualificata come un tributo autonomo.
Il motivo è infondato. Non è infatti assolutamente condivisibile la suddivisione operata dall'appellante dal momento che la ratio della normativa europea è unicamente quella di uniformare le accise sull'energia elettrica eliminando distorsioni che possano provocare ostacoli alla libera concorrenza nel mercato e quindi l'eliminazione delle barriere tributarie e l'unificazione fiscale nel territorio europeo (cfr. Direttiva
92/12/CEE considerando che l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno implicano la libera circolazione delle merci, comprese quelle soggette ad accisa;
considerando che è opportuno definire il territorio nel quale si applicano la presente direttiva e le direttiva riguardanti le aliquote
e le strutture delle accise sui prodotti ad esse soggetti;
considerando che deve essere definita la nozione di prodotti soggetti ad accisa;
che solo le merci considerate tali in tutti gli Stati membri possono essere oggetto di norme comunitarie;
che tali prodotti possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche;
che il mantenimento o l'introduzione di altre imposizioni indirette non devono dar luogo a formalità connesse al passaggio di una frontiera;
considerando che, per assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, occorre che l'esigibilità delle accise sia identica in tutti gli Stati membri). Ed invero non intende questa Corte, condividendolo, discostarsi da quanto accertato nell'Ordinanza n. 31616 del 25.10.22 della Suprema Corte per cui “ secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, che non v'è ragione di modificare, “in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto con la diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art.
6. Comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. In l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime” (cfr. Cass. N. 15918 del 4/6/19; Cass n. 27101del 23.10.19)”. Quello che rileva è quindi la inapplicabilità di qualsivoglia accisa, ivi compresa quella per cui è causa, comunque la si voglia definire, contraria alle Direttive Europee.
Col quarto motivo lamenta violazione di legge ed omessa motivazione relativamente ad un punto decisivo della controversia in merito alla impossibilità di applicazione “in senso orizzontale nei confronti di un soggetto privato” (pag. 16 appello) e mancanza di effetti extra processuali delle sentenze della Corte di giustizia UE. Secondo l'appellante le sentenze della Corte di Giustizia non sarebbero precedenti attinenti e riguarderebbero tributi diversi dalla addizionale provinciale.
Il motivo è infondato.
Questa Corte aderisce alla sentenza n. 31618/22 del 25/10/22 Sezione Tributaria per cui “secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, cui non v'è ragione di discostarsi, le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3 del d.l. 29 novembre 1988, n. 511, conv. con mod.nella l. 27 gennaio 1989, n.20, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione- da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise-, può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela (cfr. ex multis, Cass n. 29980 del 19.11.19; Cass 27099 del 23.10.19; Cass 20018 del 24.7.19; Cass. 14200 del 24.5.19)”. Detto principio è confermato anche nella giurisprudenza depositata dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. 21157/24 e 24373/24)
Col quinto motivo lamenta erronea condanna alla restituzione dell'iva sulle addizionali provinciali.
L'importo al lordo dell'iva sarebbe pari ad euro e 51.098,57, mentre al netto, somma secondo l'appellante eventualmente dovuta, sarebbe pari ad euro 42.460,64.
Ciò costituirebbe un indebito arricchimento per l'appellata che avrebbe portato in detrazione l'iva e se la vedrebbe restituire in palese violazione dei principi generalità fiscale e di legittimo affidamento.
Invece si troverebbe costretta a restituire al cliente finale importi a titolo di iva che essa Parte_1 avrebbe già versato all'amministrazione finanziaria in base all'assetto normativo ratione temporis vigente. Il motivo è infondato. Stante il fatto che “salvo deroga esplicita, un'imposta non costituisce mai base imponibile per un'altra, rendendo così illecita l'iva applicata su tutte le voci che compaiono in bolletta (quindi sull'importo totale), ma esclusivamente sui servizi di vendita e sui servizi di rete, per tutte le bollette di luce e gas in cui siano presenti accise o addizionali regionali” (Cass. SS.UU. 3671/97), l'iva, come l'accisa, non era dovuta dal consumatore finale. Non si vedono quindi i presupposti per poter qualificare l'obbligo restitutivo come ingiustificato arricchimento al momento che, eventualmente, dovrà procedere sulla base della sentenza CP_1 ad operare le dovute correzioni nei confronti dell'erario e, a sua volta, l'appellante, opererà in tal senso.
In ogni caso l'iva restituita da a dovrà essere da quest'ultima versata all'erario Parte_1 CP_1
e, dalla prima, portata in compensazione con evidente naturalità dei costi.
In aggiunta non è provato se possa esercitare diritto di detrazione e quindi sia società per CP_1 cui l'iva non costituisca costo. Comunque, sulla base di questa sentenza, ove ancora possibile, sarà onere dell'appellante chiedere il rimborso dell'intera somma (accise ed iva) al soggetto cui, indebitamente, l'ha a sua volta versata. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, anche di visto CP_3 l'infondatezza del suo appello, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della minima attività istruttoria espletata. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da già Parte_1 [...]
e contro avverso la ordinanza del Parte_2 Parte_3 Controparte_1
Tribunale di Bologna emessa in data 16.9.21 e resa nel giudizio R.G. 12239/20
1) Respinge l'appello e conferma l'impugnata ordinanza.
2) Condanna le appellanti, in solido, a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.1.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore