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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/05/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1016/2023 R.G., avente ad oggetto: “vendita di cose immobili”;
TRA
, nata a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
TRISCHITTA GIOVANNI,
APPELLANTE
CONTRO
CONTRO
nato a [...]M. di Licodia il 28.11.1965, residente in [...]Controparte_1
Milanese, Via Tito Speri, 11 ), C.F._2
, nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_2
Bisenzio, Via S. Giusto, 125 int.6( e C.F._3
1 , nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_3
( ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo M. Di Bella per C.F._4 procura in atti;
APPELLATI
All'udienza di discussione del 6.5.2025, la causa veniva posta in decisione senza termini.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 1461/2023, pubblicata il 2.4.2023 (resa nel procedimento n.
4213/20), il Tribunale di Catania, Terza Sezione civile, adito da Controparte_1
e , ha così statuito: Controparte_3 Controparte_2
“ 1) in accoglimento della domanda principale della parte attrice, accerta la risoluzione di diritto del contratto preliminare di compravendita del 22/09/2004, avente ad oggetto l'immobile sito in Santa Maria di Licodia, via Stefania Senia n. 36, in catasto al foglio n. 19, part. N. 1248, sub n. 3; 2) condanna parte convenuta al rilascio, in Parte_1
favore degli attori e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 dell'immobile meglio descritto in citazione, sito in santa Maria di Licodia, via Stefania
Senia n. 36, in catasto al foglio n. 19, part. N. 1248, sub n. 3, libero e sgombro da persone e cose;
3) condanna parte convenuta , all'esito della compensazione, Parte_1
al pagamento in favore di parte attrice e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
della residua somma di euro 5.926,59, oltre interessi legali della domanda al
[...]
soddisfo; 4) rigetta la domanda di parte attrice relativa al rimborso delle spese sostenute a titolo di tasse e imposte;
5) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
6) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in Parte_1
favore di parte attrice, che liquida in euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese vive per € 270,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese Parte_1 di consulenza tecnica di ufficio liquidate come in atti.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello . Parte_1
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
2 Quindi, dopo un rinvio della causa su richiesta delle parti per tentativo di bonario componimento, alla udienza del 6.5.2025, la causa veniva posta in decisione.
****
Rileva il collegio che le parti non hanno presenziato né all'udienza del
28.1.2025, né alla successiva udienza del 6.5.2025 (la cui fissazione era stata ritualmente comunicata alle stesse parti).
Trattandosi di processo iniziato in primo grado in data successiva al 24 giugno 2008, è applicabile (ai sensi dell'art. 56, comma primo, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008) il combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 50, comma primo, del citato decreto legge n. 112/2008).
Con la presente sentenza (ex artt. 307, comma quarto, e 359 c.p.c.) va quindi ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo, senza che possano al riguardo rilevare le dichiarazioni di rinunzia all'impugnazione e di accettazione di tale rinunzia depositate dalle parti in data 7.5.2025, in quanto intervenute solo successivamente al verificarsi della diversa causa estintiva del processo ai sensi dell'art. 309 c.p.c. (per diserzione di due successive udienze).
Ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c., va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1016/2023 R.G., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania il 13.5.2025, nella camera di consiglio della
3 Seconda Sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
dott. Maria Stella Arena DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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