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18 luglio 1949
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19 luglio 1950
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7 dicembre 1951
7 dicembre 1951
Art. 1.
Per la concessione dei contributi in annualita' da parte dello Stato agli enti e societa' che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sull'edilizia popolare ed economica, costruiscono case popolari, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere i seguenti impegni:
lire due miliardi nell'esercizio 1949-50;
lire tre miliardi nell'esercizio 1950-51.
Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per trentacinque anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile.
I contributi stessi saranno corrisposti anche se gli enti e le societa' di cui all'art. 71 del detto testo unico non contraggano mutuo e sono cedibili.
I termini di costruzione indicati nel citato art. 71 sono protratti al 31 dicembre 1955.
La somma complessiva di lire centosettantacinque miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo comma del presente articolo sara' stanziata in bilancio per lire due miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire cinque miliardi annui negli esercizi dal 1950-51 fino al 1983-84 e per lire tre miliardi nell'esercizio 1984-85.
Le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' di cui al presente articolo saranno inscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi fino al 1984-85 compreso. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 19 ottobre 1951, n. 1186 ha disposto (con l'art. 1) che "In aggiunta al limite d'impegni, previsto dall' art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , modificato dall' art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 471 , e' fissato un ulteriore limite di lire 1.500.000.000, entro il quale il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1951-52, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sulla edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualita' agli enti e societa', previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari".
Per la concessione dei contributi in annualita' da parte dello Stato agli enti e societa' che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sull'edilizia popolare ed economica, costruiscono case popolari, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere i seguenti impegni:
lire due miliardi nell'esercizio 1949-50;
lire tre miliardi nell'esercizio 1950-51.
Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per trentacinque anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile.
I contributi stessi saranno corrisposti anche se gli enti e le societa' di cui all'art. 71 del detto testo unico non contraggano mutuo e sono cedibili.
I termini di costruzione indicati nel citato art. 71 sono protratti al 31 dicembre 1955.
La somma complessiva di lire centosettantacinque miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo comma del presente articolo sara' stanziata in bilancio per lire due miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire cinque miliardi annui negli esercizi dal 1950-51 fino al 1983-84 e per lire tre miliardi nell'esercizio 1984-85.
Le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' di cui al presente articolo saranno inscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi fino al 1984-85 compreso. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 19 ottobre 1951, n. 1186 ha disposto (con l'art. 1) che "In aggiunta al limite d'impegni, previsto dall' art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , modificato dall' art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 471 , e' fissato un ulteriore limite di lire 1.500.000.000, entro il quale il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1951-52, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sulla edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualita' agli enti e societa', previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari".
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 05/06/1973 n. 501329 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 5 giugno 1973 · 0.37221313
Il Sindaco di ..... ha chiesto di conoscere quale sia l\'aliquota d\'imposta sul valore aggiunto da applicarsi ai corrispettivi d\'appalto per la costruzione di case economiche e popolari e se i corrispettivi versati in dipendenza di contratti stipulati anteriormente al 31.12.1972, debbano essere ridotti in forza del disposto di cui all\'art. 89 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633. In merito al primo quesito si premette che, ai sensi dell\'art. 79 del decreto istitutivo dell\'I.V.A., per le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti d\'appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati, di cui all\'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Torino, sentenza 11/10/2022, n. 3937Provvedimento: […] [...] [...], Parte_1 ha proposto opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, affermando: Parte_5- che la , è destinataria di contributo trentacinquennale dell'importo annuale di € 181.985,89 ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 408 del 2 luglio 1949, calcolato sul 4 per cento della spesa riconosciuta ed approvata nella relazione dei rapporti tra Stato e Cooperativa del 30/10/1999;Leggi di più...
- art. 9 legge n. 136/1999·
- ripetizione indebito·
- compensazione spese processuali·
- oneri di preammortamento·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- illegittimità provvedimento amministrativo·
- contributi pubblici·
- prescrizione decennale·
- art. 281 sexies c.p.c.