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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/09/2025, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 23.09.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2707/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nata ad [...]( CT) il 18.07.1965 rappresentata e difeso dall'Avv. Motta Parte_1
Venera giusta procura in atti;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza della Repubblica n.
26 - avvocatura sede provinciale – presso l' avv. Livia Gaezza (), che lo rappresenta e CP_1 difende per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino (RM) Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 20.03.2025 ritualmente notificato, la signora , Parte_1 esponeva che con sentenza della Corte di Appello di Catania n. 332/20, sez. della Famiglia e delle Persone, le è stato riconosciuto il diritto di percepire gli ANF nella qualità di genitore collocatario di figli minori sulla posizione lavorativa del padre , nato a [...] il Persona_1
17/06/1963 (CF: ); -che in data 27/10/2020 l' di Catania rilasciava CodiceFiscale_1 CP_1 autorizzazione per il riconoscimento del di-ritto ad includere determinati familiari nel nucleo, composto da e dai 2 figli e;
-che in data Parte_1 Per_2 Persona_3 Persona_4
13/09/21 essa inoltrava domanda di ANF per il periodo che va dal 01/07/2021 al 30/06/2022, utilizzando il modello “dipendenti privati di aziende attive”, ove dichiarava di non es-sere titolare della prestazione lavorativa e compilava la voce “dettaglio dati titolare” inserendo i da- ti anagrafici del padre e nella sezione “redditi conseguiti dal richiedente e dai componenti il nu- cleo” inseriva gli importi delle proprie entrate economiche sotto la voce “altri redditi”, poiché non scaturenti da lavoro dipendente e dichiarati con il modello Unico;
nulla indicava alla voce
“reddito da lavoro dipendente o assimilati”, dal momento che essa non svolge lavoro CP_ dipendente. Con provvedimento di reiezione;
che l' respingeva la domanda “poiché il reddito da lavoro dipendente o assimilato è inferiore al 70% del reddito complessivo dal
01/07/2021 al 31/01/2022 e dal 01/02/2022 al 28/02/2022”; di aver inoltrato ricorso amministrativo in data 08/02/2024, producendo, a supporto dell'illegittimità del provvedimento, la sentenza n. 1969/2023, emessa in data 10/05/2023 nell'ambito del procedimento n. 4828/2021 R.G.), con la quale il Tribunale del Lavoro di Catania aveva riconosciuto il diritto alla ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare fino al
30/06/2021;-che l'Istituto rigettava il ricorso amministrativo n. con CodiceFiscale_2 delibera n. 2415477 del 20/03/2024 notificata a mezzo pec in data 22/03/2024, con la quale il
Comitato Provinciale con-fermava il provvedimento di reiezione con la motivazione “Reddito da lavoro dipendente o assimi-lato inferiore al 70% del reddito complessivo dal 01/07/2021 al
31/01/2022 e dal 01/02/2022 al 28/02/2022 “.
Tanto premesso la ricorrente deduce la presunta erroneità del provvedimento di reiezione per l'illegittima interpretazione e applicazione del comma 10 art. 2 del D.L 69/88 convertito nella legge 153/88, poiché ai fini del riconoscimento del diritto all'effettiva erogazione degli ANF il reddito ri-levante sarebbe esclusivamente quello del nucleo familiare composto dal genitore affidatario e dai figli, con esclusione di quello dell'altro genitore, anche se titolare del diritto alla corresponsione, il cui reddito rivelerebbe solo ai fini del diritto all'erogazione della provvidenza economica.
La ricorrente concludeva “Per tutto quanto sopra esposto, la sottoscritta, come sopra generalizzata, rappresentata e difesa e domiciliata, CHIEDE Che Codesto Tribunale adito CP_ Preliminarmente, dichiari dovuta dall' la prestazione per il pe-riodo compreso dal
01/07/2021 al 28/02/2022, con conseguente annullamento del provvedimento di rigetto del
Comitato Provinciale di Catania per il ricorso amministrativo presentato e il precedente CP_ provvedimento di reiezione della domanda presentata all'
CP_ Condanni di conseguenza l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della prestazione per il periodo che va dal 01/07/2021 al 28/02/2022.” Spese e compensi di lite.
CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' che si costituiva con memoria contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio la causa è stata istruita documentalmente e successivamente delegata a questo Giudice per la decisione.
All'udienza del 23.09.2025 sosttuita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c.; depositate le note il Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza .
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Pag. 2 di 5 In via preliminare va esaminata l'eccezione di decadenza per decorso del termine previsto dall'art 47 dpr n. 639 del 1970.
Dispone il citato art. 47: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione di- nanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza CP_1 del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Tale termine è di decadenza (cfr., tra le altre, Corte Cassazione n. 5942/2001 e n. 9595/1997), rilevabile d'ufficio, ed ha natura sostanziale, per cui non è stato abrogato implicitamente dall'art. 148 disp. att. CPC, o trasformato in ordinatorio dall'art. 8, L. 533/1973.
Né la effettiva definizione del procedimento amministrativo in data successiva al termine per l'esaurimento dello stesso varrebbe comunque a rimettere in termini il ricorrente;
come chiaramente evidenziato dalla pronunzia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 12718/2009:
“In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ,
l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione de-la decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pro-nunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n.
88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per
l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47”.
Come è ben noto, l'istituto della decadenza non ammette interruzioni o rimessioni in termini, ed estingue il diritto che si sarebbe dovuto far valere con l'atto non compiuto, comportando, come ulteriore conseguenza, l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale.
Pag. 3 di 5 Il trattamento per il nucleo familiare costituisce una prestazione temporanea ai sensi della legge n. 88/1989, in quanto tale assoggettata al termine decadenziale di un anno, di cui al comma 3 della d.p.r. n. 639/1970, come affermato in claris, dalla Suprema Corte nella sentenza n. 12073 del 18/08/2003: “Posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile
1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisone, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Ne consegue che, ove non sia presentato un CP_ tempestivo ricorso amministrativo avverso il silenzio rifiuto dell trova applicazione il termine di decadenza di un anno e duecentodieci giorni (centoventi giorni per la formazione del silenzio rifiuto, ex art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e novanta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo)”. Come da orientamento che è stato fatto proprio anche da questo Tribunale con le sentenze n. 1692/2018, 1111/2019, e 3144/2021, in atti.
Nel caso di specie il ricorrente ha presentato domanda amministrativa in data 13.09.2021 a fronte della suddetta domanda vi è stato un primo provvedimento di reiezione, ricevuto dalla ricorrente in data 27.12.2021 (in all.), dunque prima dello spirare del termine di centoventi giorni dalla proposizione della domanda, previsto dall'art. 7, l. n. 533/1973; dal 27.12.2021 va computato l'ulteriore termine di centottanta giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo, ossia novanta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo + novanta giorni per esitare lo stesso;
da quanto sopra ne deriva che il suddetto procedimento si è definito in data 25.06.2022.
Il ricorso giudiziario, al fine di non incorrere nell'eccepita decadenza, doveva dunque essere depositato entro il 25.06.2023.
Peraltro, come anche evidenziato dall' anche nell'ipotesi in cui si dovesse tenere in CP_1 conto il termine di trecento giorni dalla proposizione della domanda amministrativa, ebbene anche in questo caso controparte risulta essere incorsa nella decadenza, giacché il procedimento amministrativo dovrebbe comunque ritenersi definito in data 11.07.2022; pertanto il ricorso giudiziario doveva essere proposto entro l'11.07.2023, mentre, invece, è stato depositato soltanto in data 20.03.2025.
L'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria preclude la disamina del merito circa l'accertamento del diritto di controparte.
Il ricorrente va, quindi, dichiarato decaduto dal diritto di promuovere l'azione giudiziaria sicché la relativa domanda va dichiarata inammissibile.
Avuto riguardo alla definizione in rito della controversia, alla complessità della fattispecie ed ai mutamenti giurisprudenziali nella materia, le spese di lite vanno compensate.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
IL GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2707/2025
RGL;
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Cosi deciso all'udienza del 29.09.2025.
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 23.09.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2707/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nata ad [...]( CT) il 18.07.1965 rappresentata e difeso dall'Avv. Motta Parte_1
Venera giusta procura in atti;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza della Repubblica n.
26 - avvocatura sede provinciale – presso l' avv. Livia Gaezza (), che lo rappresenta e CP_1 difende per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino (RM) Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 20.03.2025 ritualmente notificato, la signora , Parte_1 esponeva che con sentenza della Corte di Appello di Catania n. 332/20, sez. della Famiglia e delle Persone, le è stato riconosciuto il diritto di percepire gli ANF nella qualità di genitore collocatario di figli minori sulla posizione lavorativa del padre , nato a [...] il Persona_1
17/06/1963 (CF: ); -che in data 27/10/2020 l' di Catania rilasciava CodiceFiscale_1 CP_1 autorizzazione per il riconoscimento del di-ritto ad includere determinati familiari nel nucleo, composto da e dai 2 figli e;
-che in data Parte_1 Per_2 Persona_3 Persona_4
13/09/21 essa inoltrava domanda di ANF per il periodo che va dal 01/07/2021 al 30/06/2022, utilizzando il modello “dipendenti privati di aziende attive”, ove dichiarava di non es-sere titolare della prestazione lavorativa e compilava la voce “dettaglio dati titolare” inserendo i da- ti anagrafici del padre e nella sezione “redditi conseguiti dal richiedente e dai componenti il nu- cleo” inseriva gli importi delle proprie entrate economiche sotto la voce “altri redditi”, poiché non scaturenti da lavoro dipendente e dichiarati con il modello Unico;
nulla indicava alla voce
“reddito da lavoro dipendente o assimilati”, dal momento che essa non svolge lavoro CP_ dipendente. Con provvedimento di reiezione;
che l' respingeva la domanda “poiché il reddito da lavoro dipendente o assimilato è inferiore al 70% del reddito complessivo dal
01/07/2021 al 31/01/2022 e dal 01/02/2022 al 28/02/2022”; di aver inoltrato ricorso amministrativo in data 08/02/2024, producendo, a supporto dell'illegittimità del provvedimento, la sentenza n. 1969/2023, emessa in data 10/05/2023 nell'ambito del procedimento n. 4828/2021 R.G.), con la quale il Tribunale del Lavoro di Catania aveva riconosciuto il diritto alla ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare fino al
30/06/2021;-che l'Istituto rigettava il ricorso amministrativo n. con CodiceFiscale_2 delibera n. 2415477 del 20/03/2024 notificata a mezzo pec in data 22/03/2024, con la quale il
Comitato Provinciale con-fermava il provvedimento di reiezione con la motivazione “Reddito da lavoro dipendente o assimi-lato inferiore al 70% del reddito complessivo dal 01/07/2021 al
31/01/2022 e dal 01/02/2022 al 28/02/2022 “.
Tanto premesso la ricorrente deduce la presunta erroneità del provvedimento di reiezione per l'illegittima interpretazione e applicazione del comma 10 art. 2 del D.L 69/88 convertito nella legge 153/88, poiché ai fini del riconoscimento del diritto all'effettiva erogazione degli ANF il reddito ri-levante sarebbe esclusivamente quello del nucleo familiare composto dal genitore affidatario e dai figli, con esclusione di quello dell'altro genitore, anche se titolare del diritto alla corresponsione, il cui reddito rivelerebbe solo ai fini del diritto all'erogazione della provvidenza economica.
La ricorrente concludeva “Per tutto quanto sopra esposto, la sottoscritta, come sopra generalizzata, rappresentata e difesa e domiciliata, CHIEDE Che Codesto Tribunale adito CP_ Preliminarmente, dichiari dovuta dall' la prestazione per il pe-riodo compreso dal
01/07/2021 al 28/02/2022, con conseguente annullamento del provvedimento di rigetto del
Comitato Provinciale di Catania per il ricorso amministrativo presentato e il precedente CP_ provvedimento di reiezione della domanda presentata all'
CP_ Condanni di conseguenza l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della prestazione per il periodo che va dal 01/07/2021 al 28/02/2022.” Spese e compensi di lite.
CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' che si costituiva con memoria contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio la causa è stata istruita documentalmente e successivamente delegata a questo Giudice per la decisione.
All'udienza del 23.09.2025 sosttuita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c.; depositate le note il Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza .
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Pag. 2 di 5 In via preliminare va esaminata l'eccezione di decadenza per decorso del termine previsto dall'art 47 dpr n. 639 del 1970.
Dispone il citato art. 47: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione di- nanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza CP_1 del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Tale termine è di decadenza (cfr., tra le altre, Corte Cassazione n. 5942/2001 e n. 9595/1997), rilevabile d'ufficio, ed ha natura sostanziale, per cui non è stato abrogato implicitamente dall'art. 148 disp. att. CPC, o trasformato in ordinatorio dall'art. 8, L. 533/1973.
Né la effettiva definizione del procedimento amministrativo in data successiva al termine per l'esaurimento dello stesso varrebbe comunque a rimettere in termini il ricorrente;
come chiaramente evidenziato dalla pronunzia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 12718/2009:
“In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ,
l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione de-la decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pro-nunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n.
88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per
l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47”.
Come è ben noto, l'istituto della decadenza non ammette interruzioni o rimessioni in termini, ed estingue il diritto che si sarebbe dovuto far valere con l'atto non compiuto, comportando, come ulteriore conseguenza, l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale.
Pag. 3 di 5 Il trattamento per il nucleo familiare costituisce una prestazione temporanea ai sensi della legge n. 88/1989, in quanto tale assoggettata al termine decadenziale di un anno, di cui al comma 3 della d.p.r. n. 639/1970, come affermato in claris, dalla Suprema Corte nella sentenza n. 12073 del 18/08/2003: “Posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile
1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisone, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Ne consegue che, ove non sia presentato un CP_ tempestivo ricorso amministrativo avverso il silenzio rifiuto dell trova applicazione il termine di decadenza di un anno e duecentodieci giorni (centoventi giorni per la formazione del silenzio rifiuto, ex art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e novanta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo)”. Come da orientamento che è stato fatto proprio anche da questo Tribunale con le sentenze n. 1692/2018, 1111/2019, e 3144/2021, in atti.
Nel caso di specie il ricorrente ha presentato domanda amministrativa in data 13.09.2021 a fronte della suddetta domanda vi è stato un primo provvedimento di reiezione, ricevuto dalla ricorrente in data 27.12.2021 (in all.), dunque prima dello spirare del termine di centoventi giorni dalla proposizione della domanda, previsto dall'art. 7, l. n. 533/1973; dal 27.12.2021 va computato l'ulteriore termine di centottanta giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo, ossia novanta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo + novanta giorni per esitare lo stesso;
da quanto sopra ne deriva che il suddetto procedimento si è definito in data 25.06.2022.
Il ricorso giudiziario, al fine di non incorrere nell'eccepita decadenza, doveva dunque essere depositato entro il 25.06.2023.
Peraltro, come anche evidenziato dall' anche nell'ipotesi in cui si dovesse tenere in CP_1 conto il termine di trecento giorni dalla proposizione della domanda amministrativa, ebbene anche in questo caso controparte risulta essere incorsa nella decadenza, giacché il procedimento amministrativo dovrebbe comunque ritenersi definito in data 11.07.2022; pertanto il ricorso giudiziario doveva essere proposto entro l'11.07.2023, mentre, invece, è stato depositato soltanto in data 20.03.2025.
L'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria preclude la disamina del merito circa l'accertamento del diritto di controparte.
Il ricorrente va, quindi, dichiarato decaduto dal diritto di promuovere l'azione giudiziaria sicché la relativa domanda va dichiarata inammissibile.
Avuto riguardo alla definizione in rito della controversia, alla complessità della fattispecie ed ai mutamenti giurisprudenziali nella materia, le spese di lite vanno compensate.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
IL GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2707/2025
RGL;
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Cosi deciso all'udienza del 29.09.2025.
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
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