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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1022/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1022/2023
Oggi 16 gennaio 2025, alle ore 9.05, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. BERTANI TIZIANA oggi sostituito dall'avv. CASTORE Parte_1
FRANCESCO
Per l'avv. FALSO FRANCESCO Controparte_1
L'avv. Castore dà atto che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio in data 19.12.2024.
Le parti si riportano ai rispettivi atti e note conclusive.
Il Giudice autorizza il deposito in PCT del documento esibito dalla parte ricorrente. Trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1022/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv.BERTANI TIZIANA (C.F. Parte_1 C.F._1
) e l'avv.to C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
( .IVA ), con l'avv. FALSO FRANCESCO Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1
) e l'avv. C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale impugnando l'ordinanza ingiunzione n. 01 relativa ad atto di accertamento n. 996710 prot. 6300.19.10.2017.0108738 emessa dall' di in data non CP_1 CP_1 CP_1 precisata e notificata il 04.12.2023, a seguito della violazione dell'art. 2, comma 1 bis, d.l. 12.09.1983, n.
463, conv. con modif. in. l. n. 683 del 1983 (omesso versamento di ritenute previdenziali per i periodi
12/2015 e 01/2016 - inadempienze . CP_2
Parte ricorrente, a motivo della proposta impugnazione, ha dedotto, in estrema sintesi, la nullità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di legittimazione passiva del soggetto ingiunto, ha eccepito la decadenza ex art. 14, l. n. 689 del 1981, ha eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “- Preliminarmente, sospendere l'efficacia dell'ordinanza – ingiunzione n. 1 relativa ad atto di accertamento n. 996710 prot. 6300.19/10/2017.0108738, CP_1 sussistendo i presupposti del fumus boni iuris, per quanto argomentato in narrativa, nonché il periculum in mora, atteso il gravoso recupero delle somme da parte del ricorrente nel caso di pagamento;
Nel merito: - Principalmente, dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, per violazione dell'art. 14 L. 689/81 e per violazione dei termini prescrizionali;
- In subordine, dichiarare che il ricorrente non è obbligato al pagamento di dette somme a titolo di sanzione amministrativa, non essendo lo stesso titolare di alcuna attività di ristorazione in Italia, per difetto di legittimazione passiva. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si è costituito in giudizio l il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, ha concluso chiedendo: CP_1
“- in via preliminare respingere l'istanza cautelare di sospensione;
- nel merito e salvo gravame, respingere in ogni caso il ricorso avversario in quanto del tutto infondato con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta e declaratoria di esecutorietà, con il favore delle spese del giudizio”.
Con ordinanza del 30.1.2024 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Svolta istruttoria documentale, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto in applicazione del principio della ragione più liquida.
È assorbente ai fini del decidere l'esame dell'eccezione di decadenza ex art. 14 L. 689/1981 per tardività della contestazione operata dall'ente convenuto.
Ritiene il Tribunale di aderire ai principi affermati dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza pubblicata il 21.2.2023 nella causa R.G. n. 612/2022, i cui passaggi più significativi si riportano di seguito ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
<< Con un primo motivo di appello incidentale (…) censura la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di decadenza ex art.14 L.689/81; rileva che anche considerando la sovrapponibilità tra tale disposizione e l'art.9, comma 4, D.Lgs. 8/16, si deve ritenere che la seconda disposizione sia integrata dalla prima ove sono previste le conseguenze in caso di mancata CP_ notifica nei termini previsti;
di fatto, nella vicenda in esame, l' non indica nè se ha trasmesso gli atti all'Autorità giudiziaria, né la data in cui gli atti siano stati ritrasmessi all'Istituto; in ogni caso il termine non risulta rispettato né rispetto all'entrata in vigore del D.Lgs. 8/16, né rispetto al momento in cui gli atti dovevano essere ritrasmessi all' . CP_3
(…)
Il primo motivo di appello incidentale, che per ragioni di ordine logico deve essere esaminato in via prioritaria, è fondato.
La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione di cui è opposizione è stata irrogata CP_ dall' ai sensi dell'art.3, comma 6 del D.Lgs. n.8 del 2016, che, sostituendo l'art.2, comma 1- bis d.l. 463/83, conv, con l.638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
L'opponente (…), sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L.689/81, ha eccepito la decadenza ex art.14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale (90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Il tribunale ha ritenuto non applicabile nel caso di specie l'art.14 L.689/81, osservando in primis che le disposizioni del D.Lgs. 8/16 si applicano anche alle violazioni, come è quella in esame
(risalente al 2013), commesse prima dell'entrata in vigore del decreto (art.8), e che per tali violazioni l'art.9, comma 4°, prevede quanto segue: “L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”. Posto che il D.Lgs 8/16 contiene una norma specifica relativa al termine di notifica della violazione e che peraltro non è contemplata una disposizione (parallela all'art.14 u.c. L.689/81) che 'sanzioni' la mancata notifica con l'estinzione dell'obbligazione, secondo il tribunale si deve CP_ ritenere che nel caso di specie l' non sia incorso in alcuna decadenza.
La corte non condivide la soluzione interpretativa adottata dal primo giudice e ritiene invece applicabile la fattispecie decadenziale prevista dall'art.14 L.689/81.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione, posto che l'art.6 del D.Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689” (fra le citate disposizioni è compreso anche l'art.14).
La rilevanza della disposizione era stata colta dalla sentenza impugnata (salvo poi intraprendere una via interpretativa di segno contrario) e dallo stesso previdenziale che fin dal ricorso CP_3 introduttivo si è distinto per un ripetuto riferimento alla disciplina della legge 689/81, citando esplicitamente l'art.14 in due passi (pag.3 e 4) e sostanzialmente aderendo alla tesi della sua applicabilità nella procedura di irrogazione delle sanzioni ex D.Lgs. 8/2016.
Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che anche nel caso di specie possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione. Infatti, fermo restando che secondo l'art.9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art.9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art.6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art.14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'applicabilità dell'art.14 L.689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume anche adottando un diverso profilo interpretativo.
L'art.9 del D.Lgs. 8/2016, titolato “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”, prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato penale, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa;
la 'ritrasmissione' in sede amministrativa, come si è visto, segna anche la decorrenza della notifica degli 'estremi della violazione' da effettuarsi nei confronti del trasgressore.
CP_ Ora nel caso di specie non vi è notizia che tale complesso iter sia stato seguito, né l onerato in tal senso, ha allegato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa.
In sostanza, in assenza di qualsiasi notizia in ordine ai citati passaggi, ed in particolare del momento in cui eventualmente gli atti trasmessi dalla sede penale siano stati ricevuti dall'autorità amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art.9 D.Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art.6), dell'art.14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista.
L'unico 'adattamento' reso necessario dalla particolarità delle fattispecie esaminate attiene all'individuazione della decorrenza dei termini. Posto che nella vicenda in esame i mancati versamenti che hanno dato origine all'ordinanza ingiunzione risalgono al periodo dicembre 2012
– settembre 2013, il termine per la notificazione della violazione al trasgressore non può decorrere da una data collocata in tale periodo, dal momento che all'epoca la fattispecie costituiva reato penale e non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile è il momento di entrata in vigore del D.Lgs. CP_ 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l' è stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Esaminando il merito della vicenda in esame alla luce delle considerazioni che precedono, si CP_ osserva che l'effetto estintivo si è prodotto, posto che la prima contestazione da parte dell' CP_ nei confronti del (…) e della società obbligata solidale risale al 18 aprile 2017 (doc.1 e 2 , ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dal 6.2.2016.>>.
Tanto osservato si rileva che, nel caso di specie, i mancati versamenti che hanno dato origine all'ordinanza ingiunzione opposta si riferiscono ai periodi 12/2015 e 01/2016, pertanto risultano antecedenti al momento di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016 (6.2.2016).
Nondimeno, l'ente convenuto nulla ha allegato, come era suo onere, in ordine allo svolgimento del complesso iter descritto dall'art. 9 D. Lgs. 8/2016.
Risultando dunque indimostrati i presupposti per l'operatività della disciplina transitoria dettata dall'art. 9 del D. Lgs. 8/2016, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di merito sopra citata, deve ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 14 L. 689/1981, richiamato dall'6 D.Lgs. 8/2016.
Ciò premesso, si osserva che, anche volendo ritenere valida la notifica della prima contestazione da parte CP_ dell' nei confronti del ricorrente, costituita dalla notifica per compiuta giacenza in data 18.05.2018 della diffida di accertamento prot. 6300.19.10.2017.0108738 (cfr. docc. 1 – 1a fasc. resist.), presso CP_1
l'indirizzo di residenza del sig. posto in Lucca, Via Pesciatina n. 199 loc. S. Vito, risultante Pt_1 dall'anagrafe tributaria (cfr. doc. 5 fasc. res.), essa risulterebbe comunque avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dal 6.2.2016, momento di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, quando, con la CP_ depenalizzazione, l' è stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
A fronte di tale dato documentale, si osserva che l' nulla ha dedotto né tantomeno dimostrato sotto CP_1 il profilo dell'avvenuto rispetto del termine di cui all'art.14 L.689/1981.
Invero, in memoria di costituzione non risulta neppure indicato il momento nel quale l' ha avuto CP_3 conoscenza delle omissioni rilevanti, né tantomeno viene dedotta la sussistenza di particolari difficoltà riscontrate nella valutazione dei dati acquisiti ai fini dell'accertamento dell'esistenza della violazione segnalata.
Né tali circostanze emergono dalla diffida di accertamento sopra evocata, laddove lo stesso ente previdenziale si limita genericamente ad affermare di aver appurato l'omesso versamento delle ritenute
“da una verifica nei nostri archivi” (cfr. doc. 1 fasc. resi). Ne consegue l'estinzione dell'obbligazione di pagare le somme dovute per la violazione accertata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 L.689/1981.
Alla medesima conclusione, peraltro, si giunge, a fortiori, laddove si ritenga che l'illecito per mancato versamento delle ritenute previdenziale dei periodi 12/2015 e 01/2016, oggetto di contestazione, si sia consumato successivamente all'entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016),
In tale ipotesi troverebbe diretta applicazione l'art. 6 del D.Lgs. n. 8/2016, rubricato “Disposizioni applicabili”, il quale espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”.
Nella direzione dell'applicazione dei termini perentori di cui all'art. 14 l. n.689/981 risulta peraltro emanata una apposita circolare da parte dell' - la n.32 del 25.02.2022 - avente ad oggetto “l'articolo CP_1
3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” con la quale l' ha precisato che tra i motivi CP_3 di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della L. n.
689/1981. (in questi termini si v. Tribunale Milano sez. lav., 13/12/2022, n.2732).
Mette conto evidenziare, infine, che la stessa giurisprudenza citata dall' nelle note conclusive del CP_1
6.12.2024 (Corte App. Milano n. 927/23) in realtà conforta la ricostruzione in termini di applicabilità dell'art. 14 cit. agli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 8/2016
(“..Più nello specifico, nel caso in cui un illecito sia previsto originariamente come reato e successivamente depenalizzato, la disciplina applicabile è quella dell'art. 9, mentre nel caso in cui un illecito, nasca ab origine, come illecito amministrativo, la disciplina applicabile è quella dell'art. 14.” - cfr. sentenza cit. pag. 8).
In conclusione, stante l'estinzione dell'obbligazione di pagare le somme dovute per la violazione accertata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 L.689/1981, l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 6 d.lgs.
150/2011 deve essere accolta.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (da euro 1.100 ad euro 5.200) e all'attività processuale svolta, con applicazione dei compensi inferiori ai medi per tutte le fasi processuali avuto riguardo alla non elevata complessità delle questioni in diritto trattate, esclusa la fase istruttoria (assenza di istruttoria orale).
Tenuto conto della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato a far data dal 17.12.2024, le spese della sola fase decisionale sono poste a favore dell'Erario.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute dal ricorrente le somme di cui alla ordinanza ingiunzione oggetto di causa;
- condanna parte resistente a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi euro 426,00 per compensi professionali delle fasi di studio ed introduttiva in favore della parte ricorrente ed in euro 460,00 per compensi della fase decisionale in favore dell'Erario, il tutto oltre al 15% per spese generali, oltre all'IVA
e al CPA, se dovute, come per legge, nonché contributo unificato di euro 98,00.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Pistoia, 16 gennaio 2025
Il Giudice Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1022/2023
Oggi 16 gennaio 2025, alle ore 9.05, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. BERTANI TIZIANA oggi sostituito dall'avv. CASTORE Parte_1
FRANCESCO
Per l'avv. FALSO FRANCESCO Controparte_1
L'avv. Castore dà atto che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio in data 19.12.2024.
Le parti si riportano ai rispettivi atti e note conclusive.
Il Giudice autorizza il deposito in PCT del documento esibito dalla parte ricorrente. Trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1022/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv.BERTANI TIZIANA (C.F. Parte_1 C.F._1
) e l'avv.to C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
( .IVA ), con l'avv. FALSO FRANCESCO Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1
) e l'avv. C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale impugnando l'ordinanza ingiunzione n. 01 relativa ad atto di accertamento n. 996710 prot. 6300.19.10.2017.0108738 emessa dall' di in data non CP_1 CP_1 CP_1 precisata e notificata il 04.12.2023, a seguito della violazione dell'art. 2, comma 1 bis, d.l. 12.09.1983, n.
463, conv. con modif. in. l. n. 683 del 1983 (omesso versamento di ritenute previdenziali per i periodi
12/2015 e 01/2016 - inadempienze . CP_2
Parte ricorrente, a motivo della proposta impugnazione, ha dedotto, in estrema sintesi, la nullità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di legittimazione passiva del soggetto ingiunto, ha eccepito la decadenza ex art. 14, l. n. 689 del 1981, ha eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “- Preliminarmente, sospendere l'efficacia dell'ordinanza – ingiunzione n. 1 relativa ad atto di accertamento n. 996710 prot. 6300.19/10/2017.0108738, CP_1 sussistendo i presupposti del fumus boni iuris, per quanto argomentato in narrativa, nonché il periculum in mora, atteso il gravoso recupero delle somme da parte del ricorrente nel caso di pagamento;
Nel merito: - Principalmente, dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, per violazione dell'art. 14 L. 689/81 e per violazione dei termini prescrizionali;
- In subordine, dichiarare che il ricorrente non è obbligato al pagamento di dette somme a titolo di sanzione amministrativa, non essendo lo stesso titolare di alcuna attività di ristorazione in Italia, per difetto di legittimazione passiva. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si è costituito in giudizio l il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, ha concluso chiedendo: CP_1
“- in via preliminare respingere l'istanza cautelare di sospensione;
- nel merito e salvo gravame, respingere in ogni caso il ricorso avversario in quanto del tutto infondato con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta e declaratoria di esecutorietà, con il favore delle spese del giudizio”.
Con ordinanza del 30.1.2024 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Svolta istruttoria documentale, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto in applicazione del principio della ragione più liquida.
È assorbente ai fini del decidere l'esame dell'eccezione di decadenza ex art. 14 L. 689/1981 per tardività della contestazione operata dall'ente convenuto.
Ritiene il Tribunale di aderire ai principi affermati dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza pubblicata il 21.2.2023 nella causa R.G. n. 612/2022, i cui passaggi più significativi si riportano di seguito ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
<< Con un primo motivo di appello incidentale (…) censura la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di decadenza ex art.14 L.689/81; rileva che anche considerando la sovrapponibilità tra tale disposizione e l'art.9, comma 4, D.Lgs. 8/16, si deve ritenere che la seconda disposizione sia integrata dalla prima ove sono previste le conseguenze in caso di mancata CP_ notifica nei termini previsti;
di fatto, nella vicenda in esame, l' non indica nè se ha trasmesso gli atti all'Autorità giudiziaria, né la data in cui gli atti siano stati ritrasmessi all'Istituto; in ogni caso il termine non risulta rispettato né rispetto all'entrata in vigore del D.Lgs. 8/16, né rispetto al momento in cui gli atti dovevano essere ritrasmessi all' . CP_3
(…)
Il primo motivo di appello incidentale, che per ragioni di ordine logico deve essere esaminato in via prioritaria, è fondato.
La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione di cui è opposizione è stata irrogata CP_ dall' ai sensi dell'art.3, comma 6 del D.Lgs. n.8 del 2016, che, sostituendo l'art.2, comma 1- bis d.l. 463/83, conv, con l.638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
L'opponente (…), sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L.689/81, ha eccepito la decadenza ex art.14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale (90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Il tribunale ha ritenuto non applicabile nel caso di specie l'art.14 L.689/81, osservando in primis che le disposizioni del D.Lgs. 8/16 si applicano anche alle violazioni, come è quella in esame
(risalente al 2013), commesse prima dell'entrata in vigore del decreto (art.8), e che per tali violazioni l'art.9, comma 4°, prevede quanto segue: “L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”. Posto che il D.Lgs 8/16 contiene una norma specifica relativa al termine di notifica della violazione e che peraltro non è contemplata una disposizione (parallela all'art.14 u.c. L.689/81) che 'sanzioni' la mancata notifica con l'estinzione dell'obbligazione, secondo il tribunale si deve CP_ ritenere che nel caso di specie l' non sia incorso in alcuna decadenza.
La corte non condivide la soluzione interpretativa adottata dal primo giudice e ritiene invece applicabile la fattispecie decadenziale prevista dall'art.14 L.689/81.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione, posto che l'art.6 del D.Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689” (fra le citate disposizioni è compreso anche l'art.14).
La rilevanza della disposizione era stata colta dalla sentenza impugnata (salvo poi intraprendere una via interpretativa di segno contrario) e dallo stesso previdenziale che fin dal ricorso CP_3 introduttivo si è distinto per un ripetuto riferimento alla disciplina della legge 689/81, citando esplicitamente l'art.14 in due passi (pag.3 e 4) e sostanzialmente aderendo alla tesi della sua applicabilità nella procedura di irrogazione delle sanzioni ex D.Lgs. 8/2016.
Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che anche nel caso di specie possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione. Infatti, fermo restando che secondo l'art.9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art.9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art.6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art.14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'applicabilità dell'art.14 L.689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume anche adottando un diverso profilo interpretativo.
L'art.9 del D.Lgs. 8/2016, titolato “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”, prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato penale, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa;
la 'ritrasmissione' in sede amministrativa, come si è visto, segna anche la decorrenza della notifica degli 'estremi della violazione' da effettuarsi nei confronti del trasgressore.
CP_ Ora nel caso di specie non vi è notizia che tale complesso iter sia stato seguito, né l onerato in tal senso, ha allegato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa.
In sostanza, in assenza di qualsiasi notizia in ordine ai citati passaggi, ed in particolare del momento in cui eventualmente gli atti trasmessi dalla sede penale siano stati ricevuti dall'autorità amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art.9 D.Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art.6), dell'art.14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista.
L'unico 'adattamento' reso necessario dalla particolarità delle fattispecie esaminate attiene all'individuazione della decorrenza dei termini. Posto che nella vicenda in esame i mancati versamenti che hanno dato origine all'ordinanza ingiunzione risalgono al periodo dicembre 2012
– settembre 2013, il termine per la notificazione della violazione al trasgressore non può decorrere da una data collocata in tale periodo, dal momento che all'epoca la fattispecie costituiva reato penale e non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile è il momento di entrata in vigore del D.Lgs. CP_ 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l' è stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Esaminando il merito della vicenda in esame alla luce delle considerazioni che precedono, si CP_ osserva che l'effetto estintivo si è prodotto, posto che la prima contestazione da parte dell' CP_ nei confronti del (…) e della società obbligata solidale risale al 18 aprile 2017 (doc.1 e 2 , ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dal 6.2.2016.>>.
Tanto osservato si rileva che, nel caso di specie, i mancati versamenti che hanno dato origine all'ordinanza ingiunzione opposta si riferiscono ai periodi 12/2015 e 01/2016, pertanto risultano antecedenti al momento di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016 (6.2.2016).
Nondimeno, l'ente convenuto nulla ha allegato, come era suo onere, in ordine allo svolgimento del complesso iter descritto dall'art. 9 D. Lgs. 8/2016.
Risultando dunque indimostrati i presupposti per l'operatività della disciplina transitoria dettata dall'art. 9 del D. Lgs. 8/2016, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di merito sopra citata, deve ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 14 L. 689/1981, richiamato dall'6 D.Lgs. 8/2016.
Ciò premesso, si osserva che, anche volendo ritenere valida la notifica della prima contestazione da parte CP_ dell' nei confronti del ricorrente, costituita dalla notifica per compiuta giacenza in data 18.05.2018 della diffida di accertamento prot. 6300.19.10.2017.0108738 (cfr. docc. 1 – 1a fasc. resist.), presso CP_1
l'indirizzo di residenza del sig. posto in Lucca, Via Pesciatina n. 199 loc. S. Vito, risultante Pt_1 dall'anagrafe tributaria (cfr. doc. 5 fasc. res.), essa risulterebbe comunque avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dal 6.2.2016, momento di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, quando, con la CP_ depenalizzazione, l' è stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
A fronte di tale dato documentale, si osserva che l' nulla ha dedotto né tantomeno dimostrato sotto CP_1 il profilo dell'avvenuto rispetto del termine di cui all'art.14 L.689/1981.
Invero, in memoria di costituzione non risulta neppure indicato il momento nel quale l' ha avuto CP_3 conoscenza delle omissioni rilevanti, né tantomeno viene dedotta la sussistenza di particolari difficoltà riscontrate nella valutazione dei dati acquisiti ai fini dell'accertamento dell'esistenza della violazione segnalata.
Né tali circostanze emergono dalla diffida di accertamento sopra evocata, laddove lo stesso ente previdenziale si limita genericamente ad affermare di aver appurato l'omesso versamento delle ritenute
“da una verifica nei nostri archivi” (cfr. doc. 1 fasc. resi). Ne consegue l'estinzione dell'obbligazione di pagare le somme dovute per la violazione accertata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 L.689/1981.
Alla medesima conclusione, peraltro, si giunge, a fortiori, laddove si ritenga che l'illecito per mancato versamento delle ritenute previdenziale dei periodi 12/2015 e 01/2016, oggetto di contestazione, si sia consumato successivamente all'entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016),
In tale ipotesi troverebbe diretta applicazione l'art. 6 del D.Lgs. n. 8/2016, rubricato “Disposizioni applicabili”, il quale espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”.
Nella direzione dell'applicazione dei termini perentori di cui all'art. 14 l. n.689/981 risulta peraltro emanata una apposita circolare da parte dell' - la n.32 del 25.02.2022 - avente ad oggetto “l'articolo CP_1
3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” con la quale l' ha precisato che tra i motivi CP_3 di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della L. n.
689/1981. (in questi termini si v. Tribunale Milano sez. lav., 13/12/2022, n.2732).
Mette conto evidenziare, infine, che la stessa giurisprudenza citata dall' nelle note conclusive del CP_1
6.12.2024 (Corte App. Milano n. 927/23) in realtà conforta la ricostruzione in termini di applicabilità dell'art. 14 cit. agli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 8/2016
(“..Più nello specifico, nel caso in cui un illecito sia previsto originariamente come reato e successivamente depenalizzato, la disciplina applicabile è quella dell'art. 9, mentre nel caso in cui un illecito, nasca ab origine, come illecito amministrativo, la disciplina applicabile è quella dell'art. 14.” - cfr. sentenza cit. pag. 8).
In conclusione, stante l'estinzione dell'obbligazione di pagare le somme dovute per la violazione accertata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 L.689/1981, l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 6 d.lgs.
150/2011 deve essere accolta.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (da euro 1.100 ad euro 5.200) e all'attività processuale svolta, con applicazione dei compensi inferiori ai medi per tutte le fasi processuali avuto riguardo alla non elevata complessità delle questioni in diritto trattate, esclusa la fase istruttoria (assenza di istruttoria orale).
Tenuto conto della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato a far data dal 17.12.2024, le spese della sola fase decisionale sono poste a favore dell'Erario.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute dal ricorrente le somme di cui alla ordinanza ingiunzione oggetto di causa;
- condanna parte resistente a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi euro 426,00 per compensi professionali delle fasi di studio ed introduttiva in favore della parte ricorrente ed in euro 460,00 per compensi della fase decisionale in favore dell'Erario, il tutto oltre al 15% per spese generali, oltre all'IVA
e al CPA, se dovute, come per legge, nonché contributo unificato di euro 98,00.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Pistoia, 16 gennaio 2025
Il Giudice Emanuele Venzo