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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/02/2024, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n. 442/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. Benedetta PATTUMELLI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Avv. Daniela MACALUSO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 3044/2022 del
Tribunale di Milano (Porcelli), promossa
DA
(cod. fisc. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. ), ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello CP_2
Stato di Milano (c.f. ), elettivamente domiciliata presso gli uffici P.IVA_2 dell'Avvocatura, siti in Via Freguglia n. 1,
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
1 accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
Tribunale ordinario di Milano, Sez. Lavoro, GL dott.ssa E.M.V. Porcelli, n.
3044/2022 depositata in data 28 dicembre 2022 nel giudizio iscritto al R.G. n.
8883/2022, accogliere le domande proposte nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure.
Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese relative ad entrambi i gradi di giudizio da attribuire in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PER L' APPELLATO
In via principale: voglia l'ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello avversario con conferma integrale della sentenza di primo grado per inammissibilità ed infondatezza del gravame avversario;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente nei limiti di legge.
In ogni caso con condanna al pagamento degli onorari e delle spese di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da tendente ad accertare il proprio diritto, quale Parte_1 docente precario, destinatario di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss.
2020/2021 e 2021/2022,di percepire per ciascuna annualita' l'importo aggiuntivo pari ad € 500,00 (cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente), con conseguente condanna del convenuto alla erogazione di tale importo, per complessivi € 1.000,00, oltre interessi.
L'odierna appellante deduceva di essere insegnante assunta a tempo determinato alle dipendenze del per la classe di concorso AB-25 e di Controparte_1 aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso in Controparte_1 forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Il Tribunale dopo avere richiamato la normativa in materia e la relativa giurisprudenza , motiva il rigetto nella considerazione che “ Deve tuttavia rilevarsi che alla data del deposito del ricorso, cosi come alla data della decisione, il rapporto di lavoro tra le parti non era in corso, come dichiarato all'udienza di
2 discussione dal legale della ricorrente, con conseguente impossibilita', per la ricorrente medesima , di utilizzare la carta.
L'art. 3 del DPCM 28-11-16 prevede infatti, al comma 2: “La Carta non e' piu' fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Non risulta quindi rispettato il necessario requisito della permanenza del rapporto, richiesto anche ai docenti di ruolo, ai fini dell'accesso alla carta.”.
Con unico ed articolato motivo di appello, parte appellante preliminarmente rileva che il petitum sostanziale formulato nel presente giudizio vada inteso come inadempimento contrattuale dell'obbligo, incombente sull'Amministrazione scolastica quale parte datoriale, di sostenere la formazione professionale del personale docente in attuazione delle prescrizioni introdotte dalla disciplina pattizia e dell'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, norma sottoposta tuttavia ad una interpretazione costituzionalmente orientata nonché conforme ai principi eurounitari, con conseguente disapplicazione dei provvedimenti che circoscrivono l'accesso al beneficio della cd. Carta Docenti soltanto in favore dei dipendenti di ruolo.
In tal senso, la domanda è indubbiamente volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'importo aggiuntivo in parola e la conseguente condanna alla
“erogazione” di ciascuna annualità spettante, evidentemente con le modalità precipue previste dalla cornice amministrativa che, sul punto, non è stata oggetto di specifica contestazione
Censura altresì la sentenza gravata nella parte in cui rigetta la domanda giudiziale solo perché l'art. 3, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 non riconosce ai docenti “cessati dal servizio” la possibilità di fruire della cd. Carta Docenti.
Il rinvio operato dal Giudice di prime cure alla suddetta disposizione, tuttavia, è oggettivamente improprio.
Secondo parte appellante , appare del tutto illogico estendere ai docenti precari quelle condizioni di accesso al beneficio, ovvero, quelle modalità di erogazione degli importi aggiuntivi introdotti dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n.
107, che erano state pensate e strutturate per il solo personale a tempo indeterminato.
3 Ritiene inoltre che, qualora si dovesse ritenere non attribuibile la cd. Carta docenti tale circostanza non avrebbe comunque potuto portare al rigetto del ricorso.
Invero, la domanda proposta contesta al appellato un'ipotesi di CP_1 inadempimento contrattuale totale sicché la statuizione di condanna potrebbe comunque portare ad una liquidazione per equivalente della somma ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.
Con memoria del 23 giugno 2023 ,resiste il precisando che il Giudice CP_1 di primo grado ha correttamente rigettato la domanda avanzata con il ricorso introduttivo dando rilievo alla mancanza di un rapporto contrattuale in essere
(anche a tempo determinato) con il sia alla data dell'introduzione del CP_1 ricorso di primo grado, sia al momento della celebrazione dell'udienza di discussione.
Precisa altresì che dell'attualità del rapporto di lavoro con il
[...]
non si dà atto neanche nel ricorso in appello avversario. Controparte_1
All'udienza del 29 gennaio 2024,la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni
Sulla questione oggetto di causa è recentemente intervenuta la Corte di
Cassazione con la sentenza n.29961 del 27/11/2023, le cui motivazioni , per quanto d'interesse, sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.:“L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di
4 sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che
«l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2,
l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo».
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842 è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
(segue): la L. 107/2015.
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n.
107/2015.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto- dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
Nel prosieguo, tuttavia la norma si concentra sugli ampi obblighi datoriali esistenti in materia affermando che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_3
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».
[...]
5 È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_4
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
….(omissis) Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per
“anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del
2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno
6 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
…. ( omissis)…La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si
è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta
Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto
46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica
“annua”.
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che,
7 quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo
1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989,
n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla
Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
8 …..(omissis) Il provvedimento di rimessione richiede esplicitamente indicazioni sulla natura dell'obbligazione, sia sotto il profilo della sua natura retributiva o riparatoria, sia sotto il profilo del trattarsi o meno di obbligazione pecuniaria e, ad ampio spettro, sulle modalità di soddisfazione.
Si tratta dunque di profili, sinteticamente richiamati anche nel provvedimento del
Primo Presidente, su cui va portata l'attenzione.
Deve muoversi intanto dalla struttura dell'obbligazione.
In proposito va fatto riferimento alla norma di legge e, con essa, al DPCM 28 novembre 2016 che vi ha dato esecuzione e che, avendo sostanzialmente ridisegnato il sistema del precedente DPCM, è in ogni caso destinato a regolare i provvedimenti di tutela giudiziaria sui diritti rivendicati che, venendo emessi all'attualità, non possono che ricalcare quelle forme.
Il menzionato DPCM detta le disposizioni generali per il riconoscimento della Carta
Docente, richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria.
A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla CP_1 liquidazione.
Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
Corte di Cassazione .
La norma primaria fa riferimento all' «acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi CP_1 per lui.
9 L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi CP_1 per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento.
Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione.
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.
L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016
(ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
10 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo.
Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus.
Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.
Per quanto d'interesse all'odierna controversia la Suprema Corte così motiva” Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di
“cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
11 Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Nella fattispecie oggetto di causa, parte appellante nel corso del giudizio, ha prodotto contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico
2023/2024 intervenuto fra l'appellante e il resistente, da cui scaturisce CP_1
l'inserimento in graduatoria provinciale della signora e quindi il Parte_1 permanere del suo inserimento nel sistema scolastico oltre che l'attualità del rapporto di lavoro con il , concretizzando dunque quanto Controparte_1 statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza su riportata ovvero che ” 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
La sentenza impugnata va dunque riformata con condanna del
[...]
all'attribuzione alla parte ricorrente della “Carta Controparte_1 elettronica” nominale dal valore di euro 500,00 annui per gli aa.ss. 2020/2021 e
2021/2022.
12 Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della causa , dell'assenza di attività istruttoria nella misura specificata in dispositivo e di cui euro 260,00 per il primo grado del giudizio ed euro 250,00 per il grado di appello, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 3044/2022 del Tribunale di Milano, condanna il all'attribuzione alla parte ricorrente della Controparte_1
“Carta elettronica” nominale dal valore di euro 500,00 annui per gli aa.ss.
2020/2021 e 2021/2022;
Condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1 doppio grado del giudizio liquidate in complessivi in €.510,00,oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Milano, 29 gennaio 2024
IL PRESIDENTE IL RELATORE
(dott.ssa Benedetta Pattumelli) (dott.ssa Daniela Macaluso)
13
Registro generale Appello Lavoro n. 442/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. Benedetta PATTUMELLI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Avv. Daniela MACALUSO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 3044/2022 del
Tribunale di Milano (Porcelli), promossa
DA
(cod. fisc. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. ), ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello CP_2
Stato di Milano (c.f. ), elettivamente domiciliata presso gli uffici P.IVA_2 dell'Avvocatura, siti in Via Freguglia n. 1,
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
1 accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
Tribunale ordinario di Milano, Sez. Lavoro, GL dott.ssa E.M.V. Porcelli, n.
3044/2022 depositata in data 28 dicembre 2022 nel giudizio iscritto al R.G. n.
8883/2022, accogliere le domande proposte nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure.
Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese relative ad entrambi i gradi di giudizio da attribuire in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PER L' APPELLATO
In via principale: voglia l'ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello avversario con conferma integrale della sentenza di primo grado per inammissibilità ed infondatezza del gravame avversario;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente nei limiti di legge.
In ogni caso con condanna al pagamento degli onorari e delle spese di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da tendente ad accertare il proprio diritto, quale Parte_1 docente precario, destinatario di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss.
2020/2021 e 2021/2022,di percepire per ciascuna annualita' l'importo aggiuntivo pari ad € 500,00 (cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente), con conseguente condanna del convenuto alla erogazione di tale importo, per complessivi € 1.000,00, oltre interessi.
L'odierna appellante deduceva di essere insegnante assunta a tempo determinato alle dipendenze del per la classe di concorso AB-25 e di Controparte_1 aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso in Controparte_1 forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Il Tribunale dopo avere richiamato la normativa in materia e la relativa giurisprudenza , motiva il rigetto nella considerazione che “ Deve tuttavia rilevarsi che alla data del deposito del ricorso, cosi come alla data della decisione, il rapporto di lavoro tra le parti non era in corso, come dichiarato all'udienza di
2 discussione dal legale della ricorrente, con conseguente impossibilita', per la ricorrente medesima , di utilizzare la carta.
L'art. 3 del DPCM 28-11-16 prevede infatti, al comma 2: “La Carta non e' piu' fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Non risulta quindi rispettato il necessario requisito della permanenza del rapporto, richiesto anche ai docenti di ruolo, ai fini dell'accesso alla carta.”.
Con unico ed articolato motivo di appello, parte appellante preliminarmente rileva che il petitum sostanziale formulato nel presente giudizio vada inteso come inadempimento contrattuale dell'obbligo, incombente sull'Amministrazione scolastica quale parte datoriale, di sostenere la formazione professionale del personale docente in attuazione delle prescrizioni introdotte dalla disciplina pattizia e dell'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, norma sottoposta tuttavia ad una interpretazione costituzionalmente orientata nonché conforme ai principi eurounitari, con conseguente disapplicazione dei provvedimenti che circoscrivono l'accesso al beneficio della cd. Carta Docenti soltanto in favore dei dipendenti di ruolo.
In tal senso, la domanda è indubbiamente volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'importo aggiuntivo in parola e la conseguente condanna alla
“erogazione” di ciascuna annualità spettante, evidentemente con le modalità precipue previste dalla cornice amministrativa che, sul punto, non è stata oggetto di specifica contestazione
Censura altresì la sentenza gravata nella parte in cui rigetta la domanda giudiziale solo perché l'art. 3, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 non riconosce ai docenti “cessati dal servizio” la possibilità di fruire della cd. Carta Docenti.
Il rinvio operato dal Giudice di prime cure alla suddetta disposizione, tuttavia, è oggettivamente improprio.
Secondo parte appellante , appare del tutto illogico estendere ai docenti precari quelle condizioni di accesso al beneficio, ovvero, quelle modalità di erogazione degli importi aggiuntivi introdotti dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n.
107, che erano state pensate e strutturate per il solo personale a tempo indeterminato.
3 Ritiene inoltre che, qualora si dovesse ritenere non attribuibile la cd. Carta docenti tale circostanza non avrebbe comunque potuto portare al rigetto del ricorso.
Invero, la domanda proposta contesta al appellato un'ipotesi di CP_1 inadempimento contrattuale totale sicché la statuizione di condanna potrebbe comunque portare ad una liquidazione per equivalente della somma ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.
Con memoria del 23 giugno 2023 ,resiste il precisando che il Giudice CP_1 di primo grado ha correttamente rigettato la domanda avanzata con il ricorso introduttivo dando rilievo alla mancanza di un rapporto contrattuale in essere
(anche a tempo determinato) con il sia alla data dell'introduzione del CP_1 ricorso di primo grado, sia al momento della celebrazione dell'udienza di discussione.
Precisa altresì che dell'attualità del rapporto di lavoro con il
[...]
non si dà atto neanche nel ricorso in appello avversario. Controparte_1
All'udienza del 29 gennaio 2024,la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni
Sulla questione oggetto di causa è recentemente intervenuta la Corte di
Cassazione con la sentenza n.29961 del 27/11/2023, le cui motivazioni , per quanto d'interesse, sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.:“L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di
4 sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che
«l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2,
l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo».
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842 è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
(segue): la L. 107/2015.
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n.
107/2015.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto- dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
Nel prosieguo, tuttavia la norma si concentra sugli ampi obblighi datoriali esistenti in materia affermando che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_3
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».
[...]
5 È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_4
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
….(omissis) Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per
“anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del
2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno
6 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
…. ( omissis)…La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si
è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta
Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto
46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica
“annua”.
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che,
7 quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo
1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989,
n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla
Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
8 …..(omissis) Il provvedimento di rimessione richiede esplicitamente indicazioni sulla natura dell'obbligazione, sia sotto il profilo della sua natura retributiva o riparatoria, sia sotto il profilo del trattarsi o meno di obbligazione pecuniaria e, ad ampio spettro, sulle modalità di soddisfazione.
Si tratta dunque di profili, sinteticamente richiamati anche nel provvedimento del
Primo Presidente, su cui va portata l'attenzione.
Deve muoversi intanto dalla struttura dell'obbligazione.
In proposito va fatto riferimento alla norma di legge e, con essa, al DPCM 28 novembre 2016 che vi ha dato esecuzione e che, avendo sostanzialmente ridisegnato il sistema del precedente DPCM, è in ogni caso destinato a regolare i provvedimenti di tutela giudiziaria sui diritti rivendicati che, venendo emessi all'attualità, non possono che ricalcare quelle forme.
Il menzionato DPCM detta le disposizioni generali per il riconoscimento della Carta
Docente, richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria.
A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla CP_1 liquidazione.
Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
Corte di Cassazione .
La norma primaria fa riferimento all' «acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi CP_1 per lui.
9 L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi CP_1 per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento.
Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione.
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.
L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016
(ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
10 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo.
Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus.
Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.
Per quanto d'interesse all'odierna controversia la Suprema Corte così motiva” Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di
“cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
11 Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Nella fattispecie oggetto di causa, parte appellante nel corso del giudizio, ha prodotto contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico
2023/2024 intervenuto fra l'appellante e il resistente, da cui scaturisce CP_1
l'inserimento in graduatoria provinciale della signora e quindi il Parte_1 permanere del suo inserimento nel sistema scolastico oltre che l'attualità del rapporto di lavoro con il , concretizzando dunque quanto Controparte_1 statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza su riportata ovvero che ” 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
La sentenza impugnata va dunque riformata con condanna del
[...]
all'attribuzione alla parte ricorrente della “Carta Controparte_1 elettronica” nominale dal valore di euro 500,00 annui per gli aa.ss. 2020/2021 e
2021/2022.
12 Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della causa , dell'assenza di attività istruttoria nella misura specificata in dispositivo e di cui euro 260,00 per il primo grado del giudizio ed euro 250,00 per il grado di appello, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 3044/2022 del Tribunale di Milano, condanna il all'attribuzione alla parte ricorrente della Controparte_1
“Carta elettronica” nominale dal valore di euro 500,00 annui per gli aa.ss.
2020/2021 e 2021/2022;
Condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1 doppio grado del giudizio liquidate in complessivi in €.510,00,oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Milano, 29 gennaio 2024
IL PRESIDENTE IL RELATORE
(dott.ssa Benedetta Pattumelli) (dott.ssa Daniela Macaluso)
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