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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/11/2024, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
N. 8074/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Antonella Guerra Presidente dr. Massimo Vaccari Giudice dr. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8074/2023 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MURARO Parte_1 C.F._1
SILVIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza del Popolo 1/d – 37036 San
Martino Buon Albergo, VR,
RICORRENTE
Contro
), con il patrocinio dell'avv. SANDRINI Controparte_1 C.F._2
BARBARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale del Lavoro, 33 37036 S.
Martino Buon Albergo, VR
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Verona.
pg. 1 di 6 In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI
Nel procedimento, con note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
22.10.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1 “Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzando i coniugi a vivere separatamente, dandosi reciproca comunicazione della residenza.
2. Darsi atto che la casa coniugale, con i relativi arredi e corredi, viene assegnata alla SI.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli minorenni e Parte_1 Per_1
che ivi conserveranno la propria residenza. Per_2
3.. Darsi atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, non è dovuto alcun reciproco mantenimento.
4.. Darsi atto che i figli minori e sono affidati Persona_3 Persona_4
congiuntamente ad entrambi i genitori, stabilendo la loro residenza presso la madre, alla quale è affidata la loro gestione ordinaria, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, nel senso che le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
5.. Darsi atto che il padre avrà il diritto-dovere di visita ai figli e di tenerli con sé due pomeriggi alla settimana e ogni fine settimana almeno mezza giornata;
previo accordo delle parti, il padre potrà fare visita ai figli in qualsiasi altro momento. Durante l'estate il padre terrà i figli due settimane anche non consecutive. Detti periodi ed il periodo di vacanza con la madre verranno concordati entro il primo giugno di ogni anno. Quanto alle festività di Natale e Pasqua esse verranno suddivise tra i genitori con preventivo accordo, nel rispetto di una giusta alternanza quanto alle festività; ad ogni modo verrà garantito ad entrambi i genitori di poter passare almeno metà periodo vacanziero pasquale e natalizio con i figli ogni anno. Detta alternanza verrà adottata anche per le festività Nazionali. I minori trascorreranno il compleanno della madre e la festa della mamma con quest'ultima (anche dovessero cadere in un giorno di competenza del padre), mentre il compleanno e la festa del papà li trascorreranno insieme al padre pg. 2 di 6 (anche se dovessero cadere in un giorno di competenza della madre). Il giorno del compleanno dei minori verrà alternato, di anno in anno, tra ciascun genitore.
6. Darsi atto che il SI. , dal mese di settembre 2024, verserà alla SI.ra Controparte_1
un assegno mensile di € 300,00, entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento di entrambi i figli, ovvero € 150,00 ciascuno, fino a quando non siano entrambi economicamente autosufficienti. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di settembre 2025.
7. Darsi atto che il SI. contribuirà nella misura del 100% alle spese mediche CP_1
e scolastiche straordinarie riguardanti entrambi i figli, per la cui individuazione si rinvia al Protocollo del Tribunale di Verona, del 17 settembre 2020 che suddivide le predette spese nel seguente modo:
a) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
b) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); pg. 3 di 6 f) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, spese per baby-sitting, viaggi e vacanze senza i genitori.
In relazione alle spese che richiedano uno specifico preventivo accordo, il genitore che ritenga necessaria o utile la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro, il quale, qualora non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, motivato dissenso al sostenimento della stessa;
in caso contrario o di rifiuto immotivato la spesa dovrà essere comunque a carico del padre nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere concordate perché urgenti, purché permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8 Darsi atto che il SI. provvederà integralmente al pagamento delle Controparte_1 spese per l'abbigliamento dei figli e . Per_1 Per_2
9 Darsi atto che il c.d. “assegno unico universale” verrà richiesto, percepito e trattenuto interamente dalla SI.ra , obbligandosi a rinnovare la Parte_1
domanda ogni anno;
darsi atto che il SI. si impegna a sottoscrivere e a CP_1
fornire ogni documento necessario per la presentazione della domanda e dei relativi rinnovi.
10 Darsi atto che i figli della coppia siano fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
11 Darsi atto che il SI. si è impegnato ad eseguire presso un centro sanitario CP_1
pubblico le analisi finalizzate a dare prova del mancato abuso di alcool, ogni tre mesi per due anni dal mese di settembre 2024.
12 Darsi atto che, entro il termine per il deposito delle presenti note scritte di udienza, il SI. provvederà al ritiro dei propri effetti personali, già in parte asportati, CP_1 dall'abitazione familiare e restituirà contestualmente le chiavi. 15 Spese di lite interamente compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale da parte delle rispettive procuratrici.”
In data 29.10.2024 il Procuratore della Repubblica ha espresso parere favorevole alle conclusioni formulate congiuntamente dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione personale, posto che, per quanto riferito negli atti difensivi e desumibile dalle dichiarazioni di entrambe parti, tra i coniugi si è senza dubbio, già da tempo, disgregata in modo irreversibile la comunione coniugale.
Le condizioni di separazione sulle quali le parti concordano devono essere recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, risultano congrue e legittime.
Per quanto riguarda i figli minori ( nata il [...] e Persona_3
nato il [...]) deve essere confermato l'affidamento Persona_4
condiviso ad entrambi i coniugi, in quanto regime idoneo, in assenza di elementi contrari, a garantire la bi-genitorialità ed un sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità economiche di ciascuna delle parti.
Possono essere recepite le condizioni concordate fra le parti in ordine al collocamento dei figli minori presso la madre e al regime di frequentazione padre-figli, nonché relativamente al contributo al mantenimento di entrambi i figli.
Non pare opportuno procedersi alla audizione dei minori, tenuto conto dell'accordo raggiunto fra i coniugi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa pendente tra
[...]
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Pt_1 Controparte_1
- OMOLOGA la separazione consensuale delle parti alle condizioni specificate in atti, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dalle medesime parti;
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, alla quale le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale di stato civile del comune di
Mezzane di Sotto (atto di matrimonio n. 4, Parte II, Serie A, anno 2007) per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso, in Verona nella Camera di ConSIlio, del giorno 12 novembre 2024. pg. 5 di 6 La Giudice est.
Claudia Dal Martello
La Presidente
Antonella Guerra
pg. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 Darsi atto che entrambe le Parti rinunciano espressamente, con esonero reciproco, alla produzione di ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta in atti, dichiarando di averne già presa visione, dichiarando sin d'ora la loro disponibilità alla produzione di altra documentazione relativa alle loro condizioni patrimoniali se richiesto dal Giudice.
14 Darsi atto che le Parti rinunciano espressamente sin d'ora ad impugnare l'emananda sentenza. pg. 4 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Antonella Guerra Presidente dr. Massimo Vaccari Giudice dr. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8074/2023 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MURARO Parte_1 C.F._1
SILVIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza del Popolo 1/d – 37036 San
Martino Buon Albergo, VR,
RICORRENTE
Contro
), con il patrocinio dell'avv. SANDRINI Controparte_1 C.F._2
BARBARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale del Lavoro, 33 37036 S.
Martino Buon Albergo, VR
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Verona.
pg. 1 di 6 In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI
Nel procedimento, con note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
22.10.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1 “Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzando i coniugi a vivere separatamente, dandosi reciproca comunicazione della residenza.
2. Darsi atto che la casa coniugale, con i relativi arredi e corredi, viene assegnata alla SI.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli minorenni e Parte_1 Per_1
che ivi conserveranno la propria residenza. Per_2
3.. Darsi atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, non è dovuto alcun reciproco mantenimento.
4.. Darsi atto che i figli minori e sono affidati Persona_3 Persona_4
congiuntamente ad entrambi i genitori, stabilendo la loro residenza presso la madre, alla quale è affidata la loro gestione ordinaria, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, nel senso che le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
5.. Darsi atto che il padre avrà il diritto-dovere di visita ai figli e di tenerli con sé due pomeriggi alla settimana e ogni fine settimana almeno mezza giornata;
previo accordo delle parti, il padre potrà fare visita ai figli in qualsiasi altro momento. Durante l'estate il padre terrà i figli due settimane anche non consecutive. Detti periodi ed il periodo di vacanza con la madre verranno concordati entro il primo giugno di ogni anno. Quanto alle festività di Natale e Pasqua esse verranno suddivise tra i genitori con preventivo accordo, nel rispetto di una giusta alternanza quanto alle festività; ad ogni modo verrà garantito ad entrambi i genitori di poter passare almeno metà periodo vacanziero pasquale e natalizio con i figli ogni anno. Detta alternanza verrà adottata anche per le festività Nazionali. I minori trascorreranno il compleanno della madre e la festa della mamma con quest'ultima (anche dovessero cadere in un giorno di competenza del padre), mentre il compleanno e la festa del papà li trascorreranno insieme al padre pg. 2 di 6 (anche se dovessero cadere in un giorno di competenza della madre). Il giorno del compleanno dei minori verrà alternato, di anno in anno, tra ciascun genitore.
6. Darsi atto che il SI. , dal mese di settembre 2024, verserà alla SI.ra Controparte_1
un assegno mensile di € 300,00, entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento di entrambi i figli, ovvero € 150,00 ciascuno, fino a quando non siano entrambi economicamente autosufficienti. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di settembre 2025.
7. Darsi atto che il SI. contribuirà nella misura del 100% alle spese mediche CP_1
e scolastiche straordinarie riguardanti entrambi i figli, per la cui individuazione si rinvia al Protocollo del Tribunale di Verona, del 17 settembre 2020 che suddivide le predette spese nel seguente modo:
a) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
b) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); pg. 3 di 6 f) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, spese per baby-sitting, viaggi e vacanze senza i genitori.
In relazione alle spese che richiedano uno specifico preventivo accordo, il genitore che ritenga necessaria o utile la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro, il quale, qualora non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, motivato dissenso al sostenimento della stessa;
in caso contrario o di rifiuto immotivato la spesa dovrà essere comunque a carico del padre nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere concordate perché urgenti, purché permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8 Darsi atto che il SI. provvederà integralmente al pagamento delle Controparte_1 spese per l'abbigliamento dei figli e . Per_1 Per_2
9 Darsi atto che il c.d. “assegno unico universale” verrà richiesto, percepito e trattenuto interamente dalla SI.ra , obbligandosi a rinnovare la Parte_1
domanda ogni anno;
darsi atto che il SI. si impegna a sottoscrivere e a CP_1
fornire ogni documento necessario per la presentazione della domanda e dei relativi rinnovi.
10 Darsi atto che i figli della coppia siano fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
11 Darsi atto che il SI. si è impegnato ad eseguire presso un centro sanitario CP_1
pubblico le analisi finalizzate a dare prova del mancato abuso di alcool, ogni tre mesi per due anni dal mese di settembre 2024.
12 Darsi atto che, entro il termine per il deposito delle presenti note scritte di udienza, il SI. provvederà al ritiro dei propri effetti personali, già in parte asportati, CP_1 dall'abitazione familiare e restituirà contestualmente le chiavi. 15 Spese di lite interamente compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale da parte delle rispettive procuratrici.”
In data 29.10.2024 il Procuratore della Repubblica ha espresso parere favorevole alle conclusioni formulate congiuntamente dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione personale, posto che, per quanto riferito negli atti difensivi e desumibile dalle dichiarazioni di entrambe parti, tra i coniugi si è senza dubbio, già da tempo, disgregata in modo irreversibile la comunione coniugale.
Le condizioni di separazione sulle quali le parti concordano devono essere recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, risultano congrue e legittime.
Per quanto riguarda i figli minori ( nata il [...] e Persona_3
nato il [...]) deve essere confermato l'affidamento Persona_4
condiviso ad entrambi i coniugi, in quanto regime idoneo, in assenza di elementi contrari, a garantire la bi-genitorialità ed un sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità economiche di ciascuna delle parti.
Possono essere recepite le condizioni concordate fra le parti in ordine al collocamento dei figli minori presso la madre e al regime di frequentazione padre-figli, nonché relativamente al contributo al mantenimento di entrambi i figli.
Non pare opportuno procedersi alla audizione dei minori, tenuto conto dell'accordo raggiunto fra i coniugi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa pendente tra
[...]
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Pt_1 Controparte_1
- OMOLOGA la separazione consensuale delle parti alle condizioni specificate in atti, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dalle medesime parti;
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, alla quale le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale di stato civile del comune di
Mezzane di Sotto (atto di matrimonio n. 4, Parte II, Serie A, anno 2007) per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso, in Verona nella Camera di ConSIlio, del giorno 12 novembre 2024. pg. 5 di 6 La Giudice est.
Claudia Dal Martello
La Presidente
Antonella Guerra
pg. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 Darsi atto che entrambe le Parti rinunciano espressamente, con esonero reciproco, alla produzione di ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta in atti, dichiarando di averne già presa visione, dichiarando sin d'ora la loro disponibilità alla produzione di altra documentazione relativa alle loro condizioni patrimoniali se richiesto dal Giudice.
14 Darsi atto che le Parti rinunciano espressamente sin d'ora ad impugnare l'emananda sentenza. pg. 4 di 6