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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1938/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1938 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto “opposizione ex art 3 r.d. n. 639/1910”, vertente TRA
, C.F. , rappresentata, difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. Francesco D'Antonio, unitamente al quale elettivamente domiciliata in Angri (SA) alla Piazza Annunziata n. 43; Opponente E Controparte_1
, C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t.; Opposto contumace CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea proponeva opposizione avverso ingiunzione di pagamento ex art. 2 r.d. n. 639/1910 notificata in data 24.01.2022 a intimante il pagamento di € 7335,85 a titolo di “rate prezzo vendita Controparte_2 immobile”. A sostegno della domanda, puntualizzava di agire in qualità erede della ingiunta, giacché deceduta in data 4.12.2018, assumendo la nullità/inesistenza dell'atto di ingiunzione opposto. Nel merito, rilevava come dall'ingiunzione non fossero evincibili la fonte del rapporto obbligatorio e le modalità di computo del quantum debeatur. Ancora, precisava che l'immobile richiamato nell'ingiunzione era stato acquistato dalla de cuius in data 11.12.2007, con obbligo di corresponsione del prezzo di vendita in rate mensili direttamente in favore della odierna parte opposta e che, nel corso del rapporto, interveniva accollo interno tra ed il terzo, che si impegnava al Controparte_2 pagamento dei ratei dovuti, adempiuti puntualmente in ogni scadenza fino al dicembre 2018. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Giudice, contrariis rejectis, in via preliminare, dichiarare nulla l'ingiunzione di pagamento n. 0001274 del 16.12.2021 perché emessa nei confronti di soggetto deceduto prima dell'emissione stessa;
in subordine e sempre in via preliminare, annullare l'ingiunzione fiscale di pagamento n. 0001274 del 16.12.2021 perché l'asserito credito manca dei requisiti essenziali di certezza, liquidità ed esigibilità; merito e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle dichiarare non dovuta la somma di 7.327,97 perché parzialmente pagata dagli eredi della Signora con consequenziale annullamento dell'impugnata ingiunzione fiscale Controparte_2 di pagamento;
condannare inoltre l' Controparte_1 al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato
[...] antistatario”. 1.1 Di contro, sceglieva la contumacia, per quanto regolarmente evocato alla lite, il convenuto Controparte_1
.
[...]
2. Tanto premesso in fatto, l'opposizione de qua può trovare accoglimento, ritenendosi fondate le doglianze di parte attorea in punto di indeterminatezza della pretesa creditoria oggetto di lite. L'opponente afferma che il credito oggetto di ingiunzione sia privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità non essendo ricavabile il titolo sulla scorta del quale viene ingiunto il pagamento. Orbene, al fine di dirimere la presente quaestio iuris occorre ricostruire per brevi cenni la natura dell'ingiunzione di pagamento prevista dal r.d. n. 639/1910. La giurisprudenza è concorde nel sostenere che l'ingiunzione fiscale è atto formale di accertamento della pretesa d'imposta e, al contempo, ordine di pagamento della somma in essa indicata (cfr. Cass., 8 settembre 1983, n. 5529) e che l'ingiunzione fiscale cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto (cfr. Cass., 25.5.2007, n. 12263; Cass., 16.11.2006, n. 24449; Cass. 3 aprile 1997, n. 2894). L'ingiunzione di pagamento è stata per lungo tempo strumento indispensabile per attivare la procedura coattiva, contenendo essa l'ordine di pagare sotto pena degli atti esecutivi la somma dovuta (art. 2) e valendo - una volta vidimata e resa esecutiva dal Pretore - per procedere all'esecuzione sui beni del debitore a mezzo dell'ufficiale giudiziario (artt. 5 e segg. R.D. cit.). Essa consente allo Stato e agli enti minori di riscuotere coattivamente le entrate tributarie e patrimoniali, rappresentando un celere strumento per assicurare agli stessi le risorse necessarie all'assolvimento dei loro compiti istituzionali. Atteso l'ampio e generico riferimento alle "entrate patrimoniali" dello Stato e degli enti pubblici considerati, il procedimento ingiuntivo in oggetto è applicabile, secondo l'orientamento maggioritario, non solo alle entrate di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della stessa pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 13139/2006; Cass. 12263/2007). Tuttavia, è necessario che il credito da recuperare, in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta, sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'amministrazione, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati (v. Cass., sez. un., n. 11992/2009). La valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito in tal modo azionato si risolve in un accertamento di merito. Invero, l'opposizione all'ingiunzione fiscale dà luogo ad un procedimento di cognizione volto a contestare il diritto di procedere all'esecuzione forzata e ad ottenere un accertamento negativo della pretesa fatta valere "in executivis" dalla p.a. (cfr. Cass. 16 giugno 2000, n. 8242). Nel relativo giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, non diversamente dal giudizio innanzi alle commissioni tributarie o al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova è a carico dell'amministrazione che vanta la pretesa fiscale (creditoria), mentre a carico del contribuente opponente è l'onere della dimostrazione dei fatti impeditivi modificativi ed estintivi. Non contraddice a tale principio generale la posizione processuale del contribuente e la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo di accertamento (Cass. 18 aprile 1998, n. 3937). In buona sostanza, il procedimento di recupero della morosità per un credito attraverso l'ingiunzione fiscale è previsto dall'art. 3 del R.D. n. 639/10 al fine di velocizzare e rendere più snello tale processo. Ed in proposito, come sopra osservato, il tradizionale e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha confermato che per essere riscosso con ingiunzione il credito deve essere certo, liquido ed esigibile nella sua determinazione quantitativa e tale è considerato quello che derivi da fonti, fatti e parametri obiettivi e predeterminati, sui quali si esercitino i poteri di autoaccertamento della P.A, potendosi usare la procedura ingiunzionale per entrate sia pubbliche che private e riconoscendosi all'amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo (Cass. civ., 15 giugno 2000, n. 8162; Cass. civ., 20 marzo 1997, n.2453). Occorre, pertanto, verificare se, nella fattispecie concreta, i requisiti indicati siano stati rispettati. Dalla lettura dell'ingiunzione opposta, emerge il soggetto destinatario, il bene immobile a cui si riferisce la debenza delle somme e, cionondimeno, manca un riferimento chiaro in ordine alla fonte del credito vantato dall'Istituto, né è evincibile la precisa indicazione del calcolo del quantum debeatur –in particolare in punto di dies a quo e di modalità di calcolo della somma complessivamente ricavata-, non essendo indicati analiticamente i dati relativi all'ammontare del credito (cfr., a contrario, Trib. Napoli, sez. X, n. 3189/2023). Dall'atto, si rinviene solo la generica indicazione della debenza delle somme a titolo di “rate prezzo immobile” e che l'importo di euro 7327,97, oltre alle spese di notifica, sia stato computato fino alla data del 30.09.2021. L'ingiunzione non reca dettagliatamente l'iter logico-giuridico seguito dall'Ente che ha emesso il provvedimento e, dunque, il destinatario non è perfettamente in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo, le causali, la motivazione e la determinazione della pretesa creditoria (Cfr. sul punto Cons. Stato, 24 novembre 2016, n. 4959). Inoltre, non può assumersi che le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa siano comunque implicite nell'atto opposto, non risultando agevole rinvenire il fatto determinativo della pretesa azionata a carico dell'odierno opponente. Da tali considerazioni discende l'accoglimento della dispiegata opposizione in punto di indeterminatezza della pretesa, con conseguente inefficacia dell'ingiunzione fiscale di pagamento n. 0001274 del 16.12.2021, notificata il 24.1.2022, e assorbimento degli ulteriori motivi proposti. 3. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali, atteso il contegno non oppositivo serbato dalla controparte e tenuto conto degli orientamenti ondivaghi registrati sulla materia de qua, si stima equo addivenire alla compensazione integrale delle stesse ex art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara la contumacia della parte convenuta
[...]
; Controparte_1
2- Accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto dichiara, Parte_1 inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 0001274 del 16.12.2021, notificata il 24.1.2022; 3- Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 24.03.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1938 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto “opposizione ex art 3 r.d. n. 639/1910”, vertente TRA
, C.F. , rappresentata, difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. Francesco D'Antonio, unitamente al quale elettivamente domiciliata in Angri (SA) alla Piazza Annunziata n. 43; Opponente E Controparte_1
, C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t.; Opposto contumace CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea proponeva opposizione avverso ingiunzione di pagamento ex art. 2 r.d. n. 639/1910 notificata in data 24.01.2022 a intimante il pagamento di € 7335,85 a titolo di “rate prezzo vendita Controparte_2 immobile”. A sostegno della domanda, puntualizzava di agire in qualità erede della ingiunta, giacché deceduta in data 4.12.2018, assumendo la nullità/inesistenza dell'atto di ingiunzione opposto. Nel merito, rilevava come dall'ingiunzione non fossero evincibili la fonte del rapporto obbligatorio e le modalità di computo del quantum debeatur. Ancora, precisava che l'immobile richiamato nell'ingiunzione era stato acquistato dalla de cuius in data 11.12.2007, con obbligo di corresponsione del prezzo di vendita in rate mensili direttamente in favore della odierna parte opposta e che, nel corso del rapporto, interveniva accollo interno tra ed il terzo, che si impegnava al Controparte_2 pagamento dei ratei dovuti, adempiuti puntualmente in ogni scadenza fino al dicembre 2018. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Giudice, contrariis rejectis, in via preliminare, dichiarare nulla l'ingiunzione di pagamento n. 0001274 del 16.12.2021 perché emessa nei confronti di soggetto deceduto prima dell'emissione stessa;
in subordine e sempre in via preliminare, annullare l'ingiunzione fiscale di pagamento n. 0001274 del 16.12.2021 perché l'asserito credito manca dei requisiti essenziali di certezza, liquidità ed esigibilità; merito e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle dichiarare non dovuta la somma di 7.327,97 perché parzialmente pagata dagli eredi della Signora con consequenziale annullamento dell'impugnata ingiunzione fiscale Controparte_2 di pagamento;
condannare inoltre l' Controparte_1 al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato
[...] antistatario”. 1.1 Di contro, sceglieva la contumacia, per quanto regolarmente evocato alla lite, il convenuto Controparte_1
.
[...]
2. Tanto premesso in fatto, l'opposizione de qua può trovare accoglimento, ritenendosi fondate le doglianze di parte attorea in punto di indeterminatezza della pretesa creditoria oggetto di lite. L'opponente afferma che il credito oggetto di ingiunzione sia privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità non essendo ricavabile il titolo sulla scorta del quale viene ingiunto il pagamento. Orbene, al fine di dirimere la presente quaestio iuris occorre ricostruire per brevi cenni la natura dell'ingiunzione di pagamento prevista dal r.d. n. 639/1910. La giurisprudenza è concorde nel sostenere che l'ingiunzione fiscale è atto formale di accertamento della pretesa d'imposta e, al contempo, ordine di pagamento della somma in essa indicata (cfr. Cass., 8 settembre 1983, n. 5529) e che l'ingiunzione fiscale cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto (cfr. Cass., 25.5.2007, n. 12263; Cass., 16.11.2006, n. 24449; Cass. 3 aprile 1997, n. 2894). L'ingiunzione di pagamento è stata per lungo tempo strumento indispensabile per attivare la procedura coattiva, contenendo essa l'ordine di pagare sotto pena degli atti esecutivi la somma dovuta (art. 2) e valendo - una volta vidimata e resa esecutiva dal Pretore - per procedere all'esecuzione sui beni del debitore a mezzo dell'ufficiale giudiziario (artt. 5 e segg. R.D. cit.). Essa consente allo Stato e agli enti minori di riscuotere coattivamente le entrate tributarie e patrimoniali, rappresentando un celere strumento per assicurare agli stessi le risorse necessarie all'assolvimento dei loro compiti istituzionali. Atteso l'ampio e generico riferimento alle "entrate patrimoniali" dello Stato e degli enti pubblici considerati, il procedimento ingiuntivo in oggetto è applicabile, secondo l'orientamento maggioritario, non solo alle entrate di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della stessa pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 13139/2006; Cass. 12263/2007). Tuttavia, è necessario che il credito da recuperare, in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta, sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'amministrazione, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati (v. Cass., sez. un., n. 11992/2009). La valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito in tal modo azionato si risolve in un accertamento di merito. Invero, l'opposizione all'ingiunzione fiscale dà luogo ad un procedimento di cognizione volto a contestare il diritto di procedere all'esecuzione forzata e ad ottenere un accertamento negativo della pretesa fatta valere "in executivis" dalla p.a. (cfr. Cass. 16 giugno 2000, n. 8242). Nel relativo giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, non diversamente dal giudizio innanzi alle commissioni tributarie o al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova è a carico dell'amministrazione che vanta la pretesa fiscale (creditoria), mentre a carico del contribuente opponente è l'onere della dimostrazione dei fatti impeditivi modificativi ed estintivi. Non contraddice a tale principio generale la posizione processuale del contribuente e la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo di accertamento (Cass. 18 aprile 1998, n. 3937). In buona sostanza, il procedimento di recupero della morosità per un credito attraverso l'ingiunzione fiscale è previsto dall'art. 3 del R.D. n. 639/10 al fine di velocizzare e rendere più snello tale processo. Ed in proposito, come sopra osservato, il tradizionale e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha confermato che per essere riscosso con ingiunzione il credito deve essere certo, liquido ed esigibile nella sua determinazione quantitativa e tale è considerato quello che derivi da fonti, fatti e parametri obiettivi e predeterminati, sui quali si esercitino i poteri di autoaccertamento della P.A, potendosi usare la procedura ingiunzionale per entrate sia pubbliche che private e riconoscendosi all'amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo (Cass. civ., 15 giugno 2000, n. 8162; Cass. civ., 20 marzo 1997, n.2453). Occorre, pertanto, verificare se, nella fattispecie concreta, i requisiti indicati siano stati rispettati. Dalla lettura dell'ingiunzione opposta, emerge il soggetto destinatario, il bene immobile a cui si riferisce la debenza delle somme e, cionondimeno, manca un riferimento chiaro in ordine alla fonte del credito vantato dall'Istituto, né è evincibile la precisa indicazione del calcolo del quantum debeatur –in particolare in punto di dies a quo e di modalità di calcolo della somma complessivamente ricavata-, non essendo indicati analiticamente i dati relativi all'ammontare del credito (cfr., a contrario, Trib. Napoli, sez. X, n. 3189/2023). Dall'atto, si rinviene solo la generica indicazione della debenza delle somme a titolo di “rate prezzo immobile” e che l'importo di euro 7327,97, oltre alle spese di notifica, sia stato computato fino alla data del 30.09.2021. L'ingiunzione non reca dettagliatamente l'iter logico-giuridico seguito dall'Ente che ha emesso il provvedimento e, dunque, il destinatario non è perfettamente in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo, le causali, la motivazione e la determinazione della pretesa creditoria (Cfr. sul punto Cons. Stato, 24 novembre 2016, n. 4959). Inoltre, non può assumersi che le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa siano comunque implicite nell'atto opposto, non risultando agevole rinvenire il fatto determinativo della pretesa azionata a carico dell'odierno opponente. Da tali considerazioni discende l'accoglimento della dispiegata opposizione in punto di indeterminatezza della pretesa, con conseguente inefficacia dell'ingiunzione fiscale di pagamento n. 0001274 del 16.12.2021, notificata il 24.1.2022, e assorbimento degli ulteriori motivi proposti. 3. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali, atteso il contegno non oppositivo serbato dalla controparte e tenuto conto degli orientamenti ondivaghi registrati sulla materia de qua, si stima equo addivenire alla compensazione integrale delle stesse ex art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara la contumacia della parte convenuta
[...]
; Controparte_1
2- Accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto dichiara, Parte_1 inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 0001274 del 16.12.2021, notificata il 24.1.2022; 3- Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 24.03.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)