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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2385/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Manuela Andretta Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2385/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo socio e amministratore unico sig. ( ) rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa dall'Avv. BRAMBILLA GIULIANA, elettivamente domiciliata in Genova, Piazza
Piccapietra, 83/2 16121, presso il difensore;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata P.IVA_2 Controparte_2
e difesa dall'Avvocato ABBATE ROSA, elettivamente domiciliato in Genova, via XX Settembre,
14/22, presso il difensore;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1 “Piaccia alla ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previa valutazione della manifesta fondatezza della proposta impugnazione, ritenuta l'opportunità di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 350 bis
c.p.c., in ragione della ridotta complessità della causa, con riferimento ai punti di fatto o alle questioni di diritto ritenute risolutive, anche mediante rinvio a precedenti conformi, in riforma totale o parziale della sentenza gravata;
- in via pregiudiziale, accertato l'avvenuto pagamento da parte del Fondo di Garanzia in favore di della somma parziale di Euro 65.925,15 (pari a USD 77.521,39) come documentato in Parte_3
atti ovvero della maggior somma integrativa eventualmente corrisposta, nelle more del presente giudizio e fino all'emissione della sentenza, ad opera del Fondo stesso, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte appellante in relazione alla domanda originariamente proposta e conseguentemente, per l'effetto, dichiarare la revoca parziale e/o totale del decreto ingiuntivo opposto, in virtù dell'effetto surrogatorio ex lege, fino a concorrenza dell'importo corrisposto, per il quale il
Fondo di garanzia subentra automaticamente nei diritti dell'Assicuratore verso il Broker, a termini dell'art 115 comma 5 del Decreto Lgs. n. 209/2005 (con richiamo a precedenti conformi della giurisprudenza della Suprema Corte sopra citata, in analoghe fattispecie);
- sempre in via pregiudiziale, in accoglimento del gravame proposto di cui al punto 1) dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice nazionale e dichiarare la giurisdizione inglese della Corte
D'Inghilterra e del Galles;
- in via preliminare e nel merito, senza prescindere dall'assorbente motivo di gravame che precede, riformare la sentenza in accoglimento del punto 2) e dichiarare che il credito ex adverso azionato risulta ampiamente prescritto, in tutto o in parte, per i titoli e le causali di cui in atti, dichiarando conseguentemente che nulla è dovuto per i crediti caduti in prescrizione, previa revoca totale o parziale del decreto ingiuntivo opposto;
- in accoglimento del motivo d'appello di cui al punto 3) relativo al rigetto della domanda riconvenzionale e alla revoca dell'audizione del teste disporre in via istruttoria la prova Tes_1 orale già ammessa, con l'assunzione del teste residente in [...], a mezzo rogatoria Tes_2
internazionale, ai fini della valutazione degli elementi probatori già acquisiti e da acquisire circa il comportamento di concorrenza sleale posto in essere dalla società assicurativa, con conseguente accoglimento, anche parziale e in via equitativa della domanda riconvenzionale.
- Con vittoria di spese e onorari ovvero con equa compensazione e con riserva di integrazione delle conclusioni alla luce delle eventuali nuove prove espletande. Con espressa riproposizione di tutte le domande eccezioni, istanze e conclusioni svolte in prime cure e non accolte. Salvis juribus”.
pagina 2 di 11 Per RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita:
1) in via preliminare, in accoglimento delle eccezioni e difese ut supra dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o infondate le produzioni versate in atti dall'appellante e /o ogni domanda nuova in quanto tutte tardive e in ogni caso in applicazione del divieto posto dall'art. 345 c.p.c. disponendo altresì lo stralcio dal fascicolo delle produzioni contestate e tardive;
2) ancora in via preliminare, in accoglimento delle eccezioni e difese svolte dall'appellata, per i motivi tutti esposti in atti, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dei motivi di gravame (ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 c.p.c. e ove occorrendo art. 345 c.p.c.) e per l'effetto respingere integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1143/2024 del Parte_1
31.01.2024 emessa dal Tribunale di Milano, Dr.ssa Carmela Gallina, VI sez. civ. nel giudizio avente
NRG 26178/2019 tra le stesse parti;
3) nel merito, rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile e/o improponibile e/o Parte_4 infondato e non provato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
4) ancora nel merito, in accoglimento delle causali di cui in atti, accertare e dichiarare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. e della relativa responsabilità dell'appellante con ogni conseguente pronuncia di risarcimento e liquidazione d'ufficio dei relativi danni in favore dell'odierna appellata anche via equitativa;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario e accessori di legge”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ( ), tramite - in - la società di brokeraggio Controparte_1 Controparte_1 CP_1 assicurativo (“Assi Genova” o il “Broker”), ha svolto Parte_1
attività di assicurazione contro i danni alle navi di varie società armatrici estere.
2. In data 4 luglio 2012 le suddette società sottoscrivevano al riguardo un contratto denominato
“Lettera di Regolamentazione dei Rapporti tra Impresa e Broker nelle Assicurazioni Marittime e
Trasporti” (di seguito anche solo denominato il “Contratto”).
3. In particolare, ai sensi dell'art.
4.3 del Contratto, alla fine di ogni mese il Broker si impegnava a rimettere a il saldo attivo di sua spettanza, al netto delle provvigioni pattuite ed Controparte_1
afferenti ai premi incassati con le polizze assicurative.
pagina 3 di 11 4. A fronte della mancata rimessa da parte di dei premi incassati dai clienti-assicurati e dai Parte_1
medesimi corrisposti in base a ciascuna polizza, in data 24.09.2018 presentava Controparte_1 avanti il Tribunale di Milano ricorso per decreto ingiuntivo per € 250.000, poi emesso dal medesimo Tribunale in data 21.01.2019.
5. In data 07.10.2021, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, instaurava il giudizio, deducendo: Parte_1
(i) in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dei crediti derivanti dal mancato versamento di premi assicurativi;
(ii) in rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
(iii) nel merito, la parziale compensazione tra il credito preteso da e gli Controparte_1 ulteriori importi dalla stessa a sua volta dovuti ad pari ad € 154.000; Parte_1
(iv) nonché chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni da sviamento di clientela e concorrenza sleale.
6. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le avverse istanze. Controparte_1
7. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1143/2024 pubblicata in data 22.05.2024, rigettava sia l'opposizione sia la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
8. In particolare, il giudice di prime cure:
(i) in via preliminare, rigettava l'eccezione svolta dall'opponente in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. volta a sentire pronunciare la carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello inglese, in virtù del fatto che la legge applicabile alla controversia sarebbe stata invero quella indicata nei vari contratti assicurativi versati in atti e oggetto del credito in contestazione, tutti indicanti la legge dell'Inghilterra e del Galles e assoggettati all'esclusiva giurisdizione delle corti di tali paesi. A motivazione di tale rigetto il Giudice affermava che: “la fonte negoziale indicata in sede monitoria è costituita dalla lettera di regolamentazione dei rapporti tra impresa e broker nelle assicurazioni marittime e trasporti sottoscritta in data 4.7.12 e non contiene, come preteso, alcun riferimento ad una giurisdizione differente” e, ancora, “la clausola 7.1 identifica la competenza del giudice italiano individuando quale criterio di collegamento quello della sede della rappresentanza per l'Italia dell'opposta ovvero della rappresentanza italiana dell'impresa delegataria”;
(ii) quanto all'eccezione di prescrizione, riteneva doversi applicare il termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c. e non quello biennale previsto in materia assicurativa ex art. 2952, poiché “assumendo – parimenti – quale perimetro di indagine la lettera sopra citata,
è palese che il riferimento alla prescrizione in materia assicurativa è fuori luogo essendo
pagina 4 di 11 l'accordo diretto a disciplinare l'attività gestoria svolta dal broker. La circostanza che tale attività abbia ad oggetto il collocamento di polizze assicurative non vale a mutare la tipologia del contratto e, segnatamente, a mutuarne il termine di prescrizione”;
(iii) quanto alla richiesta di parziale compensazione tra i crediti, osservava che, se da un lato aveva “prodotto a riscontro dei premi reclamati l'elenco dei premi in Controparte_1
sospeso recante in dettaglio le cover note, il periodo di vigenza di ciascuna polizza, il nominativo dell'assicurata, il premio lordo, le provvigioni, il premio netto, gli importi regolati e quelli in sospeso”, da parte sua il Broker non aveva invece “fornito alcun riscontro alla reclamata compensazione - totale o parziale - del credito quale esposta nella comunicazione inviata dal legale in data 8.9.17 del in esito alla richiesta di pagamento”, omettendo dunque di produrre l'indispensabile documentazione contabile;
(iv) quanto alla domanda riconvenzionale, escludeva la sussistenza di alcun danno da concorrenza sleale e sviamento della clientela in capo ad poiché “la pur Parte_1
espletata istruttoria orale – articolata attraverso l'assunzione delle deposizioni testimoniali dei testi indicati dall'opponente - non ha riscontrato il presupposto fattuale allegato, ossia, il preteso sviamento della clientela mediante l'adozione di margini di guadagno inferiori rispetto a quelli imposti al broker . Parte_1
9. con atto notificato in data 31.07.2024, ha proposto appello in tre motivi avverso tale Parte_1
pronuncia. In particolare, l'appellante lamenta:
(i) con il primo motivo di appello, il vizio di “ultrapetitum” e l'erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano, poiché la competenza del giudice inglese sarebbe stata in realtà riconosciuta dalla stessa in sede di comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dove affermava che “i contratti di assicurazione stipulati dalla SRI per il tramite della società opponente - e mai contestati - non sono soggetti alla legge italiana bensì alla legge straniera richiamata nelle polizze stesse”, e non sarebbe dunque oggetto di contesa tra le parti.
(ii) Con il secondo motivo di appello, l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione, dal momento che la controversia di cui causa avrebbe ad oggetto la materia assicurativa, posto che: (a) “proprio sull'assunto che la materia oggetto del contendere rientrasse in quella dei contratti assicurativi, il Giudice di prime cure aveva accolto l'eccezione dell'opponente circa la necessità di esperire il procedimento di mediazione” e, dunque, (b) “buona parte del credito azionato è caduto in prescrizione ax artt. 2947, 2948, 2949 c.c in quanto non è
pagina 5 di 11 stata fornita alcuna prova da parte degli assicuratori che i crediti pregressi all'intervenuta prescrizione biennale fossero stati oggetto di atti interruttivi”.
(iii) Con il terzo motivo di appello, il rigetto della domanda riconvenzionale e dell'istanza di assunzione della prova testimoniale del teste a mezzo rogatoria internazionale. Tes_1
In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere irrilevante l'escussione di tale teste, che sarebbe invece necessaria al fine di comprendere l'evoluzione dei rapporti tra le due società e il reale motivo del contendere, in quanto “unico soggetto che può confermare la circostanza secondo cui la cessazione dei rapporti assicurativi intercorsi tramite il Broker
Assi Genoa è stata determinata dalla proposta contrattuale decisamente più conveniente ad opera di altro Broker italiano, per le medesime coperture, per la medesima flotta e con il medesimo assicuratore ma con una quotazione di premi considerevolmente CP_1
inferiore riferita al medesimo periodo assicurativo, rendendo così ben più vantaggioso il piazzamento ovvero il rinnovo delle polizze da parte del broker concorrente”.
10. Si è costituita in data 24.12.2024 l'appellata contestando nel merito tutti i Controparte_1 motivi di gravame avversari e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado, con condanna di parte avversa alle spese anche ex art. 96 c.p.c., nonché eccependo la nullità e/o inesistenza della procura alle liti conferita da parte appellante.
11. In data 20.01.2025 ha depositato atto di revoca del mandato difensivo nei confronti del Parte_1
difensore avv. Roberta Quagliolo, con contestuale nomina del nuovo difensore avv. Giuliana
Brambilla.
12. All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 21.01.2025, il Consigliere Istruttore ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 350 bis c.p.c.
l'11.03.2025.
13. Il 22.02.2025 ha presentato istanza di differimento dell'udienza. Esponeva l'appellante Parte_1
che in data 1.3.2022 aveva avanzato istanza al Fondo di Garanzia Mediatori di CP_1
Assicurazione e Riassicurazione istituito presso al fine di ottenere il ristoro della CP_3
“somma indebitamente trattenuta da parte di nella qualità di broker assicurativo (la cui Parte_1 attività d'impresa usufruisce, a termini di legge, della copertura del Fondo di Garanzia a favore di eventuali terzi danneggiati) e produceva comunicazione via PEC pervenutale in data 10.02.2025, circa la programmata decisione sull'istanza da parte del Fondo entro la fine del corrente mese, sostenendo appunto l'opportunità di attendere tale esito, poiché con il pagamento della garanzia il
Fondo sarebbe surrogato, ex art. 115 comma 5 del Decreto Lgs. n. 209/2005, nei diritti del danneggiato verso il mediatore, fino a concorrenza dei pagamenti effettuati a favore del pagina 6 di 11 danneggiato stesso. In accoglimento dell'istanza, il C.I. disponeva breve differimento di udienza, all'1.4.2025, con nuovo termine per note conclusionali.
14. avanzava dal canto suo istanza di discussione orale della predetta udienza, Controparte_1 anch'essa accolta.
15. Con le note conclusionali del 25.2.2025, produceva il verbale della Commissione Parte_1
incaricata del Fondo di garanzia, con cui si è riconosciuto un risarcimento parziale a favore dell'assicuratore di Euro 65.925,15 (pari al controvalore di USD77.521,39), e riformulava CP_1
pertanto le proprie conclusioni, chiedendo il riconoscimento, in ogni caso, della non debenza di quanto già per questa via ottenuto dalla controparte e, preliminarmente, il differimento della decisione al fine di accertare esattamente quanto versato dal fondo a CP_1
16. All'esito dell'udienza dell'01.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre vagliare preliminarmente l'eccezione (peraltro non insistita) di nullità della procura in appello sollevata da CP_1
L'appellata ha contestato il documento denominato “procura corretta”, versato in atti da controparte in data 4.10.2024, in quanto “del tutto inconferente, superfluo, e comunque inidoneo agli effetti di una procura alle liti (art. 83 -125 c.p.c.)”. Ha in particolare eccepito che “tale documento non è neanche materialmente congiunto all'atto medesimo ed è stato depositato quale “nuova procura alle liti” in data posteriore alla notificazione dell'atto di appello avvenuta a mezzo pec in data
31.7.2024 e posteriormente altresì alla iscrizione a ruolo della causa e, vale a dire, dopo la costituzione in giudizio dell'appellante”.
Ha anche contestato la procura unita all'atto di citazione in appello notificato in data 31.7.2024 e versato all'atto dell'iscrizione a ruolo in data 6.8.2024, poiché contenente riferimento ad altro soggetto diverso dall'odierna appellata.
L'eccezione è infondata. L'indiscutibile errore materiale contenuto, in effetti, nella procura - che peraltro indica con esattezza gli estremi della sentenza per la cui impugnazione la procura è rilasciata - è stato emendato con successiva allegazione in atti, con cui si è esplicitata la natura stessa dell'errore e chiarita definitivamente (ove già non la si ritenesse tale, essendo la procura allegata in via telematica all'atto di impugnazione della sentenza nella medesima indicata), alla luce dei principi di conservazione degli atti e di privilegio della natura sostanziale dei diritti difensivi, la contraddittorietà presente.
pagina 7 di 11 2. Sempre in via preliminare, stanti l'istanza nelle more della decisione pervenuta da parte appellante di differimento per acquisire compiuta contezza del pagamento effettuato dal Fondo di garanzia in favore dell'appellata e la correlata eccezione di carenza di legittimazione passiva di questa, va sottolineato che - nonostante parte della documentazione correlativamente prodotta dall'appellante risulti formata solo ora (quella relativa all'ultima fase deliberativa del Fondo di garanzia, prodotta con la richiesta di differimento dell'udienza decisoria) - la circostanza della richiesta indennitaria avanzata all'ente da era nota all'appellante sin dal 2022, come da Controparte_1
comunicazione versata in atti della stessa con cui se ne rendeva edotta, appunto, CP_3 Pt_1
e, ciononostante, mai dedotta prima della fase decisoria. L'eccezione risulta pertanto nuova,
[...] come dedotto dall'appellata, e dunque inammissibile.
3. Nel merito, i primi due motivi di appello possono essere analizzati congiuntamente in quanto correlati. L'appellante ha infatti contestato il rigetto delle eccezioni sia di carenza di giurisdizione del giudice italiano, sia di intervenuta prescrizione, riferendo la fonte negoziale dei rapporti obbligatori in contestazione ai singoli contratti assicurativi stipulati da con Controparte_1
l'intermediazione di e non, invece, alla lettera di regolamentazione del 2012 (il Parte_1
“Contratto”).
Entrambi i motivi sono infondati.
Invero, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la controversia non riguarda in alcun modo i singoli rapporti contrattuali intercorsi tra ed i propri assicurati scaturenti Controparte_1
dalle polizze assicurative (che vincolano, evidentemente, solo assicuratore ed assicurato), ma bensì quello tra ed il broker come regolato dal testo del 2012, che Controparte_1 Parte_1
costituisce, esso solo, la fonte negoziale di tale rapporto.
Ciò premesso, quanto alla giurisdizione competente, l'art.
7.1 del Contratto indica chiaramente la competenza del giudice italiano, individuando quale criterio di collegamento quello della sede della rappresentanza per l'Italia dell'appellata ovvero della rappresentanza italiana dell'impresa delegataria: dal che non possono sussistere dubbi circa la competenza del giudice nazionale a giudicare sui fatti di causa. Del tutto inconferente appare quindi l'affermazione di parte appellante per cui sarebbe stata la stessa in sede di comparsa e risposta, a riconoscere la Controparte_1
carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello inglese, poiché con tale riportata affermazione, che secondo l'appellante dovrebbe avere una sorta di valore “confessorio” e vincolante circa l'incompetenza del giudice italiano, faceva comunque Controparte_1
riferimento ai “contratti di assicurazione stipulati dalla SRI per il tramite della società opponente”
e non, invece, ai rapporti tra la medesima ed come visto, regolati dal Contratto. Parte_1
pagina 8 di 11 Lo stesso ordine di ragioni fonda il rigetto dell'eccezione di prescrizione reiterata da Parte_1
Le obbligazioni di pagamento sorte in capo ad trovano appunto fondamento nel Parte_1
Contratto del 2012: contratto c.d. di brokeraggio assicurativo, disciplinante attività mediatizia in forma imprenditoriale (vd. per tutte Cass. 341/2023), volta principalmente al procacciamento - da parte del mediatore o broker - di clienti per l'assicuratore e pertanto, come già evidenziato, ben distinta contrattualmente dall'attività assicurativa in sé, che trova la sua regolamentazione nei rapporti di polizza clienti-assicuratore, ai quali soli si applica lo speciale termine di prescrizione breve previsto dall'art. 2952 c.c. Ai diritti nascenti dal contratto di brokeraggio, in assenza di disposizioni derogatorie, non può invece che applicarsi l'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
Non può dunque, in definitiva, che ribadirsi che il credito azionato dall'appellata non risulta affatto prescritto, considerato che la richiesta di pagamento è stata formulata da in data Controparte_1
08.08.17, a fronte di premi la cui scadenza più risalente si colloca all'08.10.15.
4. Anche il terzo motivo d'appello è infondato.
L'appellante insiste nel richiedere, in via riconvenzionale, di accertare l'illecito concorrenziale compiuto da sub specie di sviamento della clientela mediante l'adozione di Controparte_1
margini di guadagno inferiori rispetto a quelli imposti ad e, pertanto, il risarcimento dei Parte_1
danni correlativamente subiti. A tal fine, ritiene necessario procedere all'escussione testimoniale del teste a mezzo rogatoria internazionale. Tes_1
Invero, nonostante l'estesa attività istruttoria cui si è fatto comunque luogo in primo grado, le allegazioni in punto dell'appellante - comunque già in sé del tutto generiche - sono rimaste totalmente sguarnite di prova. In particolare, non si è acquisito (ma, prima ancora, non si è invero neppure allegato) alcun efficace elemento probatorio né su quali sarebbero stati i clienti sviati in danno di (oltre - asseritamente - alla flotta FF rappresentata da , né Parte_1 Tes_1
sugli elementi costitutivi della condotta scorretta, né sul danno effettivamente subito da Parte_1
né, ancora, sul nesso causale tra la condotta sleale di e tale danno. Controparte_1
Le prove testimoniali assunte configurano anzi situazione fattuale pressoché opposta a quella allegata da Parte_1
Tes_ I testi (già dipendente , , e (dipendenti non solo Parte_1 Tes_4 Tes_5 Tes_6 CP_1
non hanno confermato nessuno dei (sommariamente) allegati elementi costitutivi dell'illecito, ma li hanno anzi confutati con chiarezza. In particolare, il teste ha affermato esplicitamente Tes_7 di non aver “mai applicato premi inferiori del 40%, come indicato nel capitolo di prova, per medesime coperture assicurative” e, sulla circostanza specifica del cliente ha ribadito Tes_1
pagina 9 di 11 che “non è vero che abbiamo assicurato Flotta FF con la mediazione di altro broker italiano,
l'unico broker italiano era . Confermo che Flotta FF, ancora oggi nostro Parte_1 assicurato, all'epoca, non ricordo l'anno, si è rivolto ad altro broker e non più ad che Parte_1 non lavorava più”.
E' stata comunque in generale univocamente individuata la provvigione del 10% come quella di riferimento costantemente applicata sul mercato italiano e, soprattutto, evidenziata la sostanziale autonomia degli assicurati nella scelta dell'intermediario.
A fronte di simili convergenti risultanze, ed in assenza di prove documentali, la deposizione eventualmente contraria di un singolo testimone - già, peraltro, lungamente resosi irreperibile - sulla vicenda della flotta FF (vicenda comunque articolata in termini del tutto generici e non contrastanti, di per sé, con l'evidenziata autonomia degli assicurati), assumerebbe evidente irrilevanza, come in sintesi già ritenuto in primo grado con la contestata ordinanza istruttoria di non ammissione, infine, di tale testimonianza.
5. La sentenza appellata deve, in definitiva, essere integralmente confermata.
stante la soccombenza, deve essere condannata a pagare a favore di Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio. Esse si liquidano - secondo i valori medi del D.M. n.
147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.001,00 a 260.000,00) – in €
9.991,00 per il presente procedimento di appello (con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado), oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Non si ritengono invece sussistenti i presupposti per la richiesta irrogazione della sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c., che richiede un accertamento in concreto di antigiuridicità della condotta processuale, ulteriore e non meramente desumibile dall'infondatezza dell'azione.
17. Visto il rigetto dell'appello, occorre invece dichiarare che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l.
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:
2. Condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio a favore di che Controparte_1
pagina 10 di 11 si liquidano in complessivi € 9.991,00, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
4. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. formulata dall'appellata.
Così deciso in Milano, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Imarisio Dott. Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Manuela Andretta Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2385/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo socio e amministratore unico sig. ( ) rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa dall'Avv. BRAMBILLA GIULIANA, elettivamente domiciliata in Genova, Piazza
Piccapietra, 83/2 16121, presso il difensore;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata P.IVA_2 Controparte_2
e difesa dall'Avvocato ABBATE ROSA, elettivamente domiciliato in Genova, via XX Settembre,
14/22, presso il difensore;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1 “Piaccia alla ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previa valutazione della manifesta fondatezza della proposta impugnazione, ritenuta l'opportunità di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 350 bis
c.p.c., in ragione della ridotta complessità della causa, con riferimento ai punti di fatto o alle questioni di diritto ritenute risolutive, anche mediante rinvio a precedenti conformi, in riforma totale o parziale della sentenza gravata;
- in via pregiudiziale, accertato l'avvenuto pagamento da parte del Fondo di Garanzia in favore di della somma parziale di Euro 65.925,15 (pari a USD 77.521,39) come documentato in Parte_3
atti ovvero della maggior somma integrativa eventualmente corrisposta, nelle more del presente giudizio e fino all'emissione della sentenza, ad opera del Fondo stesso, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte appellante in relazione alla domanda originariamente proposta e conseguentemente, per l'effetto, dichiarare la revoca parziale e/o totale del decreto ingiuntivo opposto, in virtù dell'effetto surrogatorio ex lege, fino a concorrenza dell'importo corrisposto, per il quale il
Fondo di garanzia subentra automaticamente nei diritti dell'Assicuratore verso il Broker, a termini dell'art 115 comma 5 del Decreto Lgs. n. 209/2005 (con richiamo a precedenti conformi della giurisprudenza della Suprema Corte sopra citata, in analoghe fattispecie);
- sempre in via pregiudiziale, in accoglimento del gravame proposto di cui al punto 1) dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice nazionale e dichiarare la giurisdizione inglese della Corte
D'Inghilterra e del Galles;
- in via preliminare e nel merito, senza prescindere dall'assorbente motivo di gravame che precede, riformare la sentenza in accoglimento del punto 2) e dichiarare che il credito ex adverso azionato risulta ampiamente prescritto, in tutto o in parte, per i titoli e le causali di cui in atti, dichiarando conseguentemente che nulla è dovuto per i crediti caduti in prescrizione, previa revoca totale o parziale del decreto ingiuntivo opposto;
- in accoglimento del motivo d'appello di cui al punto 3) relativo al rigetto della domanda riconvenzionale e alla revoca dell'audizione del teste disporre in via istruttoria la prova Tes_1 orale già ammessa, con l'assunzione del teste residente in [...], a mezzo rogatoria Tes_2
internazionale, ai fini della valutazione degli elementi probatori già acquisiti e da acquisire circa il comportamento di concorrenza sleale posto in essere dalla società assicurativa, con conseguente accoglimento, anche parziale e in via equitativa della domanda riconvenzionale.
- Con vittoria di spese e onorari ovvero con equa compensazione e con riserva di integrazione delle conclusioni alla luce delle eventuali nuove prove espletande. Con espressa riproposizione di tutte le domande eccezioni, istanze e conclusioni svolte in prime cure e non accolte. Salvis juribus”.
pagina 2 di 11 Per RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita:
1) in via preliminare, in accoglimento delle eccezioni e difese ut supra dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o infondate le produzioni versate in atti dall'appellante e /o ogni domanda nuova in quanto tutte tardive e in ogni caso in applicazione del divieto posto dall'art. 345 c.p.c. disponendo altresì lo stralcio dal fascicolo delle produzioni contestate e tardive;
2) ancora in via preliminare, in accoglimento delle eccezioni e difese svolte dall'appellata, per i motivi tutti esposti in atti, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dei motivi di gravame (ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 c.p.c. e ove occorrendo art. 345 c.p.c.) e per l'effetto respingere integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1143/2024 del Parte_1
31.01.2024 emessa dal Tribunale di Milano, Dr.ssa Carmela Gallina, VI sez. civ. nel giudizio avente
NRG 26178/2019 tra le stesse parti;
3) nel merito, rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile e/o improponibile e/o Parte_4 infondato e non provato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
4) ancora nel merito, in accoglimento delle causali di cui in atti, accertare e dichiarare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. e della relativa responsabilità dell'appellante con ogni conseguente pronuncia di risarcimento e liquidazione d'ufficio dei relativi danni in favore dell'odierna appellata anche via equitativa;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario e accessori di legge”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ( ), tramite - in - la società di brokeraggio Controparte_1 Controparte_1 CP_1 assicurativo (“Assi Genova” o il “Broker”), ha svolto Parte_1
attività di assicurazione contro i danni alle navi di varie società armatrici estere.
2. In data 4 luglio 2012 le suddette società sottoscrivevano al riguardo un contratto denominato
“Lettera di Regolamentazione dei Rapporti tra Impresa e Broker nelle Assicurazioni Marittime e
Trasporti” (di seguito anche solo denominato il “Contratto”).
3. In particolare, ai sensi dell'art.
4.3 del Contratto, alla fine di ogni mese il Broker si impegnava a rimettere a il saldo attivo di sua spettanza, al netto delle provvigioni pattuite ed Controparte_1
afferenti ai premi incassati con le polizze assicurative.
pagina 3 di 11 4. A fronte della mancata rimessa da parte di dei premi incassati dai clienti-assicurati e dai Parte_1
medesimi corrisposti in base a ciascuna polizza, in data 24.09.2018 presentava Controparte_1 avanti il Tribunale di Milano ricorso per decreto ingiuntivo per € 250.000, poi emesso dal medesimo Tribunale in data 21.01.2019.
5. In data 07.10.2021, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, instaurava il giudizio, deducendo: Parte_1
(i) in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dei crediti derivanti dal mancato versamento di premi assicurativi;
(ii) in rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
(iii) nel merito, la parziale compensazione tra il credito preteso da e gli Controparte_1 ulteriori importi dalla stessa a sua volta dovuti ad pari ad € 154.000; Parte_1
(iv) nonché chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni da sviamento di clientela e concorrenza sleale.
6. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le avverse istanze. Controparte_1
7. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1143/2024 pubblicata in data 22.05.2024, rigettava sia l'opposizione sia la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
8. In particolare, il giudice di prime cure:
(i) in via preliminare, rigettava l'eccezione svolta dall'opponente in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. volta a sentire pronunciare la carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello inglese, in virtù del fatto che la legge applicabile alla controversia sarebbe stata invero quella indicata nei vari contratti assicurativi versati in atti e oggetto del credito in contestazione, tutti indicanti la legge dell'Inghilterra e del Galles e assoggettati all'esclusiva giurisdizione delle corti di tali paesi. A motivazione di tale rigetto il Giudice affermava che: “la fonte negoziale indicata in sede monitoria è costituita dalla lettera di regolamentazione dei rapporti tra impresa e broker nelle assicurazioni marittime e trasporti sottoscritta in data 4.7.12 e non contiene, come preteso, alcun riferimento ad una giurisdizione differente” e, ancora, “la clausola 7.1 identifica la competenza del giudice italiano individuando quale criterio di collegamento quello della sede della rappresentanza per l'Italia dell'opposta ovvero della rappresentanza italiana dell'impresa delegataria”;
(ii) quanto all'eccezione di prescrizione, riteneva doversi applicare il termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c. e non quello biennale previsto in materia assicurativa ex art. 2952, poiché “assumendo – parimenti – quale perimetro di indagine la lettera sopra citata,
è palese che il riferimento alla prescrizione in materia assicurativa è fuori luogo essendo
pagina 4 di 11 l'accordo diretto a disciplinare l'attività gestoria svolta dal broker. La circostanza che tale attività abbia ad oggetto il collocamento di polizze assicurative non vale a mutare la tipologia del contratto e, segnatamente, a mutuarne il termine di prescrizione”;
(iii) quanto alla richiesta di parziale compensazione tra i crediti, osservava che, se da un lato aveva “prodotto a riscontro dei premi reclamati l'elenco dei premi in Controparte_1
sospeso recante in dettaglio le cover note, il periodo di vigenza di ciascuna polizza, il nominativo dell'assicurata, il premio lordo, le provvigioni, il premio netto, gli importi regolati e quelli in sospeso”, da parte sua il Broker non aveva invece “fornito alcun riscontro alla reclamata compensazione - totale o parziale - del credito quale esposta nella comunicazione inviata dal legale in data 8.9.17 del in esito alla richiesta di pagamento”, omettendo dunque di produrre l'indispensabile documentazione contabile;
(iv) quanto alla domanda riconvenzionale, escludeva la sussistenza di alcun danno da concorrenza sleale e sviamento della clientela in capo ad poiché “la pur Parte_1
espletata istruttoria orale – articolata attraverso l'assunzione delle deposizioni testimoniali dei testi indicati dall'opponente - non ha riscontrato il presupposto fattuale allegato, ossia, il preteso sviamento della clientela mediante l'adozione di margini di guadagno inferiori rispetto a quelli imposti al broker . Parte_1
9. con atto notificato in data 31.07.2024, ha proposto appello in tre motivi avverso tale Parte_1
pronuncia. In particolare, l'appellante lamenta:
(i) con il primo motivo di appello, il vizio di “ultrapetitum” e l'erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano, poiché la competenza del giudice inglese sarebbe stata in realtà riconosciuta dalla stessa in sede di comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dove affermava che “i contratti di assicurazione stipulati dalla SRI per il tramite della società opponente - e mai contestati - non sono soggetti alla legge italiana bensì alla legge straniera richiamata nelle polizze stesse”, e non sarebbe dunque oggetto di contesa tra le parti.
(ii) Con il secondo motivo di appello, l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione, dal momento che la controversia di cui causa avrebbe ad oggetto la materia assicurativa, posto che: (a) “proprio sull'assunto che la materia oggetto del contendere rientrasse in quella dei contratti assicurativi, il Giudice di prime cure aveva accolto l'eccezione dell'opponente circa la necessità di esperire il procedimento di mediazione” e, dunque, (b) “buona parte del credito azionato è caduto in prescrizione ax artt. 2947, 2948, 2949 c.c in quanto non è
pagina 5 di 11 stata fornita alcuna prova da parte degli assicuratori che i crediti pregressi all'intervenuta prescrizione biennale fossero stati oggetto di atti interruttivi”.
(iii) Con il terzo motivo di appello, il rigetto della domanda riconvenzionale e dell'istanza di assunzione della prova testimoniale del teste a mezzo rogatoria internazionale. Tes_1
In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere irrilevante l'escussione di tale teste, che sarebbe invece necessaria al fine di comprendere l'evoluzione dei rapporti tra le due società e il reale motivo del contendere, in quanto “unico soggetto che può confermare la circostanza secondo cui la cessazione dei rapporti assicurativi intercorsi tramite il Broker
Assi Genoa è stata determinata dalla proposta contrattuale decisamente più conveniente ad opera di altro Broker italiano, per le medesime coperture, per la medesima flotta e con il medesimo assicuratore ma con una quotazione di premi considerevolmente CP_1
inferiore riferita al medesimo periodo assicurativo, rendendo così ben più vantaggioso il piazzamento ovvero il rinnovo delle polizze da parte del broker concorrente”.
10. Si è costituita in data 24.12.2024 l'appellata contestando nel merito tutti i Controparte_1 motivi di gravame avversari e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado, con condanna di parte avversa alle spese anche ex art. 96 c.p.c., nonché eccependo la nullità e/o inesistenza della procura alle liti conferita da parte appellante.
11. In data 20.01.2025 ha depositato atto di revoca del mandato difensivo nei confronti del Parte_1
difensore avv. Roberta Quagliolo, con contestuale nomina del nuovo difensore avv. Giuliana
Brambilla.
12. All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 21.01.2025, il Consigliere Istruttore ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 350 bis c.p.c.
l'11.03.2025.
13. Il 22.02.2025 ha presentato istanza di differimento dell'udienza. Esponeva l'appellante Parte_1
che in data 1.3.2022 aveva avanzato istanza al Fondo di Garanzia Mediatori di CP_1
Assicurazione e Riassicurazione istituito presso al fine di ottenere il ristoro della CP_3
“somma indebitamente trattenuta da parte di nella qualità di broker assicurativo (la cui Parte_1 attività d'impresa usufruisce, a termini di legge, della copertura del Fondo di Garanzia a favore di eventuali terzi danneggiati) e produceva comunicazione via PEC pervenutale in data 10.02.2025, circa la programmata decisione sull'istanza da parte del Fondo entro la fine del corrente mese, sostenendo appunto l'opportunità di attendere tale esito, poiché con il pagamento della garanzia il
Fondo sarebbe surrogato, ex art. 115 comma 5 del Decreto Lgs. n. 209/2005, nei diritti del danneggiato verso il mediatore, fino a concorrenza dei pagamenti effettuati a favore del pagina 6 di 11 danneggiato stesso. In accoglimento dell'istanza, il C.I. disponeva breve differimento di udienza, all'1.4.2025, con nuovo termine per note conclusionali.
14. avanzava dal canto suo istanza di discussione orale della predetta udienza, Controparte_1 anch'essa accolta.
15. Con le note conclusionali del 25.2.2025, produceva il verbale della Commissione Parte_1
incaricata del Fondo di garanzia, con cui si è riconosciuto un risarcimento parziale a favore dell'assicuratore di Euro 65.925,15 (pari al controvalore di USD77.521,39), e riformulava CP_1
pertanto le proprie conclusioni, chiedendo il riconoscimento, in ogni caso, della non debenza di quanto già per questa via ottenuto dalla controparte e, preliminarmente, il differimento della decisione al fine di accertare esattamente quanto versato dal fondo a CP_1
16. All'esito dell'udienza dell'01.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre vagliare preliminarmente l'eccezione (peraltro non insistita) di nullità della procura in appello sollevata da CP_1
L'appellata ha contestato il documento denominato “procura corretta”, versato in atti da controparte in data 4.10.2024, in quanto “del tutto inconferente, superfluo, e comunque inidoneo agli effetti di una procura alle liti (art. 83 -125 c.p.c.)”. Ha in particolare eccepito che “tale documento non è neanche materialmente congiunto all'atto medesimo ed è stato depositato quale “nuova procura alle liti” in data posteriore alla notificazione dell'atto di appello avvenuta a mezzo pec in data
31.7.2024 e posteriormente altresì alla iscrizione a ruolo della causa e, vale a dire, dopo la costituzione in giudizio dell'appellante”.
Ha anche contestato la procura unita all'atto di citazione in appello notificato in data 31.7.2024 e versato all'atto dell'iscrizione a ruolo in data 6.8.2024, poiché contenente riferimento ad altro soggetto diverso dall'odierna appellata.
L'eccezione è infondata. L'indiscutibile errore materiale contenuto, in effetti, nella procura - che peraltro indica con esattezza gli estremi della sentenza per la cui impugnazione la procura è rilasciata - è stato emendato con successiva allegazione in atti, con cui si è esplicitata la natura stessa dell'errore e chiarita definitivamente (ove già non la si ritenesse tale, essendo la procura allegata in via telematica all'atto di impugnazione della sentenza nella medesima indicata), alla luce dei principi di conservazione degli atti e di privilegio della natura sostanziale dei diritti difensivi, la contraddittorietà presente.
pagina 7 di 11 2. Sempre in via preliminare, stanti l'istanza nelle more della decisione pervenuta da parte appellante di differimento per acquisire compiuta contezza del pagamento effettuato dal Fondo di garanzia in favore dell'appellata e la correlata eccezione di carenza di legittimazione passiva di questa, va sottolineato che - nonostante parte della documentazione correlativamente prodotta dall'appellante risulti formata solo ora (quella relativa all'ultima fase deliberativa del Fondo di garanzia, prodotta con la richiesta di differimento dell'udienza decisoria) - la circostanza della richiesta indennitaria avanzata all'ente da era nota all'appellante sin dal 2022, come da Controparte_1
comunicazione versata in atti della stessa con cui se ne rendeva edotta, appunto, CP_3 Pt_1
e, ciononostante, mai dedotta prima della fase decisoria. L'eccezione risulta pertanto nuova,
[...] come dedotto dall'appellata, e dunque inammissibile.
3. Nel merito, i primi due motivi di appello possono essere analizzati congiuntamente in quanto correlati. L'appellante ha infatti contestato il rigetto delle eccezioni sia di carenza di giurisdizione del giudice italiano, sia di intervenuta prescrizione, riferendo la fonte negoziale dei rapporti obbligatori in contestazione ai singoli contratti assicurativi stipulati da con Controparte_1
l'intermediazione di e non, invece, alla lettera di regolamentazione del 2012 (il Parte_1
“Contratto”).
Entrambi i motivi sono infondati.
Invero, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la controversia non riguarda in alcun modo i singoli rapporti contrattuali intercorsi tra ed i propri assicurati scaturenti Controparte_1
dalle polizze assicurative (che vincolano, evidentemente, solo assicuratore ed assicurato), ma bensì quello tra ed il broker come regolato dal testo del 2012, che Controparte_1 Parte_1
costituisce, esso solo, la fonte negoziale di tale rapporto.
Ciò premesso, quanto alla giurisdizione competente, l'art.
7.1 del Contratto indica chiaramente la competenza del giudice italiano, individuando quale criterio di collegamento quello della sede della rappresentanza per l'Italia dell'appellata ovvero della rappresentanza italiana dell'impresa delegataria: dal che non possono sussistere dubbi circa la competenza del giudice nazionale a giudicare sui fatti di causa. Del tutto inconferente appare quindi l'affermazione di parte appellante per cui sarebbe stata la stessa in sede di comparsa e risposta, a riconoscere la Controparte_1
carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello inglese, poiché con tale riportata affermazione, che secondo l'appellante dovrebbe avere una sorta di valore “confessorio” e vincolante circa l'incompetenza del giudice italiano, faceva comunque Controparte_1
riferimento ai “contratti di assicurazione stipulati dalla SRI per il tramite della società opponente”
e non, invece, ai rapporti tra la medesima ed come visto, regolati dal Contratto. Parte_1
pagina 8 di 11 Lo stesso ordine di ragioni fonda il rigetto dell'eccezione di prescrizione reiterata da Parte_1
Le obbligazioni di pagamento sorte in capo ad trovano appunto fondamento nel Parte_1
Contratto del 2012: contratto c.d. di brokeraggio assicurativo, disciplinante attività mediatizia in forma imprenditoriale (vd. per tutte Cass. 341/2023), volta principalmente al procacciamento - da parte del mediatore o broker - di clienti per l'assicuratore e pertanto, come già evidenziato, ben distinta contrattualmente dall'attività assicurativa in sé, che trova la sua regolamentazione nei rapporti di polizza clienti-assicuratore, ai quali soli si applica lo speciale termine di prescrizione breve previsto dall'art. 2952 c.c. Ai diritti nascenti dal contratto di brokeraggio, in assenza di disposizioni derogatorie, non può invece che applicarsi l'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
Non può dunque, in definitiva, che ribadirsi che il credito azionato dall'appellata non risulta affatto prescritto, considerato che la richiesta di pagamento è stata formulata da in data Controparte_1
08.08.17, a fronte di premi la cui scadenza più risalente si colloca all'08.10.15.
4. Anche il terzo motivo d'appello è infondato.
L'appellante insiste nel richiedere, in via riconvenzionale, di accertare l'illecito concorrenziale compiuto da sub specie di sviamento della clientela mediante l'adozione di Controparte_1
margini di guadagno inferiori rispetto a quelli imposti ad e, pertanto, il risarcimento dei Parte_1
danni correlativamente subiti. A tal fine, ritiene necessario procedere all'escussione testimoniale del teste a mezzo rogatoria internazionale. Tes_1
Invero, nonostante l'estesa attività istruttoria cui si è fatto comunque luogo in primo grado, le allegazioni in punto dell'appellante - comunque già in sé del tutto generiche - sono rimaste totalmente sguarnite di prova. In particolare, non si è acquisito (ma, prima ancora, non si è invero neppure allegato) alcun efficace elemento probatorio né su quali sarebbero stati i clienti sviati in danno di (oltre - asseritamente - alla flotta FF rappresentata da , né Parte_1 Tes_1
sugli elementi costitutivi della condotta scorretta, né sul danno effettivamente subito da Parte_1
né, ancora, sul nesso causale tra la condotta sleale di e tale danno. Controparte_1
Le prove testimoniali assunte configurano anzi situazione fattuale pressoché opposta a quella allegata da Parte_1
Tes_ I testi (già dipendente , , e (dipendenti non solo Parte_1 Tes_4 Tes_5 Tes_6 CP_1
non hanno confermato nessuno dei (sommariamente) allegati elementi costitutivi dell'illecito, ma li hanno anzi confutati con chiarezza. In particolare, il teste ha affermato esplicitamente Tes_7 di non aver “mai applicato premi inferiori del 40%, come indicato nel capitolo di prova, per medesime coperture assicurative” e, sulla circostanza specifica del cliente ha ribadito Tes_1
pagina 9 di 11 che “non è vero che abbiamo assicurato Flotta FF con la mediazione di altro broker italiano,
l'unico broker italiano era . Confermo che Flotta FF, ancora oggi nostro Parte_1 assicurato, all'epoca, non ricordo l'anno, si è rivolto ad altro broker e non più ad che Parte_1 non lavorava più”.
E' stata comunque in generale univocamente individuata la provvigione del 10% come quella di riferimento costantemente applicata sul mercato italiano e, soprattutto, evidenziata la sostanziale autonomia degli assicurati nella scelta dell'intermediario.
A fronte di simili convergenti risultanze, ed in assenza di prove documentali, la deposizione eventualmente contraria di un singolo testimone - già, peraltro, lungamente resosi irreperibile - sulla vicenda della flotta FF (vicenda comunque articolata in termini del tutto generici e non contrastanti, di per sé, con l'evidenziata autonomia degli assicurati), assumerebbe evidente irrilevanza, come in sintesi già ritenuto in primo grado con la contestata ordinanza istruttoria di non ammissione, infine, di tale testimonianza.
5. La sentenza appellata deve, in definitiva, essere integralmente confermata.
stante la soccombenza, deve essere condannata a pagare a favore di Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio. Esse si liquidano - secondo i valori medi del D.M. n.
147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.001,00 a 260.000,00) – in €
9.991,00 per il presente procedimento di appello (con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado), oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Non si ritengono invece sussistenti i presupposti per la richiesta irrogazione della sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c., che richiede un accertamento in concreto di antigiuridicità della condotta processuale, ulteriore e non meramente desumibile dall'infondatezza dell'azione.
17. Visto il rigetto dell'appello, occorre invece dichiarare che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l.
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:
2. Condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio a favore di che Controparte_1
pagina 10 di 11 si liquidano in complessivi € 9.991,00, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
4. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. formulata dall'appellata.
Così deciso in Milano, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Imarisio Dott. Carlo Maddaloni
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