Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/03/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8799/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MANGIA ENRICA Parte_1
contro
:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 MARTUCCI ANDREA MARIO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/07/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
- , chiedendo di: Controparte_1
1. Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità degli artt. 23
e 24 della Sezione Servizi Fiduciari del C.C.N.L. per i dipendenti da
Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e per l'effetto, in applicazione dell'art. 36 Cost.
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. per i lavoratori Terziario della Distribuzione e dei Servizi, inquadrati nel VI livello del CCNL medesimo ovvero, IN SUBORDINE, non inferiore a quello previsto dal CCNL per il Personale Dipendente da
Imprese Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi per i lavoratori inquadrati nel 2° livello, o IN VIA ULTERIORMENTE
GRADATA, non inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti da Proprietari di Fabbricati di livello D1; ovvero nei pagina 1 di 19
C.C.N.L., o comunque non inferiore ad altra retribuzione anche determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.
3. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di Euro 41.540,59 ovvero, IN SUBORDINE di Euro 24.330,14
o ancora, in via ULTERIORMENTE GRADATA di Euro 23.124,41; ovvero le diverse maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal
19/01/2018 al 31/05/2023, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia.
4. Condannare in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma lorda di Euro 41.540,59 ovvero, IN SUBORDINE di Euro 24.330,14
o ancora, in via ULTERIORMENTE GRADATA di Euro 23.124,41 ovvero le diverse maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal
19/01/2018 al 31 maggio 2023, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia
5. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a che l'importo di € 20,00 di cui all'art. 109 del CCNL 08 aprile 2013 per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi
Fiduciari, rubricato come “Copertura Economica” c.d. AFAC, sia ricompreso, quale elemento fisso della retribuzione, nel calcolo della “Retribuzione Normale” di cui all'art. 105 del CCNL e del
“Salario Unico Nazionale” di cui all'art. 106 CCNL, con il conseguente diritto del ricorrente al computo del suddetto importo nella base di calcolo utile per la determinazione degli istituti contrattuali e di legge, diretti e differiti, ivi inclusi i compensi per Festività, Lavoro straordinario e festivo e relative maggiorazioni, Indennità di Malattia, Mensilità aggiuntive, Permessi
Banca Ore, Permessi annuali, Ferie e TFR.
6. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire per tutto il periodo di mancata iscrizione del ricorrente al FASIV,
pagina 2 di 19 l'Elemento Distinto della Retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 13 mensilità annue, di cui all'art. 29 Parte Generale ed all'art. 32 Sezione
Servizi Fiduciari del CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari.
6. condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente a titolo di differenze retributive per la non corretta corresponsione dell'AFAC e a titolo di Elemento Distinto della Retribuzione non assorbibile di cui all'art. 29 Parte Generale ed all'art. 32 Sezione Servizi
Fiduciari del CCNL Vigilanza Privata Servizi, l'importo di € 668,40 ovvero il diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, oltre interessi per legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande svolte, il ricorrente ha esposto di essere stato assunto alle dipendenze di dal Controparte_1
19/01/2018, con inquadramento nel livello D del CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e mansioni di “Addetto ai servizi di reception e alle attività previste nella declaratoria del CCNL di categoria”, presso le sedi del Cliente
Committente a Milano e provincia.
Il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato per dimissioni il
15/02/2024.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato che il trattamento economico percepito per il lavoro svolto, quale previsto dall'art.23 della Sezione Servizi Fiduciari del CCNL Vigilanza Privata, applicato dalla convenuta, non risponde ai requisiti di proporzionalità e sufficienza di cui all'art.36 Cost., e di volere conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'art.23 di cui alla Sezione Servizi Fiduciari del CCNL Vigilanza Privata, con il riconoscimento del proprio diritto, in applicazione dell'art.36
pagina 3 di 19 Cost., alla quantificazione da parte del Tribunale del parametro retributivo conforme alla Costituzione cui avrebbe dovuto attenersi la datrice di lavoro, e alla corresponsione delle differenze retributive per tutta la durata del rapporto di lavoro intercorso.
Il ricorrente ha chiesto altresì la corresponsione delle differenze retributive per la non corretta corresponsione dell'AFAC e per il mancato pagamento dell'Elemento distinto della retribuzione che l'art. 32 della Sezione Servizi Fiduciari del CCNL Vigilanza pone a carico del datore di lavoro ove – come nella specie - non abbia provveduto all'iscrizione del lavoratore al Fondo per l'Assistenza
Sanitaria Integrativa (c.d. FASIV).
Si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in
[...] fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 18.3.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, si ritiene di condividere - anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. cpc - quanto affermato dalla CdA di Milano nella sent.
960/2024: “appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi recentemente in materia dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 28320 e 28321 del 2023. Con la sentenza n. 28320 del 2023 la Corte di Cassazione ha ribadito un principio già affermato con la propria sentenza n. 24449 del 2016 secondo cui il precetto costituzionale di cui all'articolo 36, comma 1, della Costituzione garantisce due diritti distinti – quello ad una retribuzione proporzionata e quello ad una retribuzione sufficiente – che nella concreta determinazione della retribuzione si integrano a vicenda,
pagina 4 di 19 precisando che: “quello ad una retribuzione «proporzionata» garantisce ai lavoratori «una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata»; quello ad una retribuzione «sufficiente» dà diritto ad
«una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo», ovvero ad «una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa». In altre parole, l'uno stabilisce «un criterio positivo di carattere generale», l'altro «un limite negativo, invalicabile in assoluto». La Corte di Cassazione ha precisato, altresì, che nella valutazione da effettuare ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione il giudice non solo non può sottrarsi ad alcuna delle due valutazioni sopra richiamate ma deve anche giungere alla determinazione del quantum salariale. Nella sentenza n. 28320 del 2023 la Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che:” 1.5. Il giudice, pertanto, non può sottrarsi ad alcuna delle due valutazioni che, seppur integrate, costituiscono le direttrici per determinare la misura della retribuzione minima secondo la Costituzione.
1.6. In nessun caso la verifica della sufficienza della retribuzione in concreto corrisposta, anche attraverso la considerazione del livello Istat di povertà assoluta, può esaurire l'oggetto della articolata valutazione demandata al giudice ai sensi dell'art. 36 Cost. Essa deve condurre sempre alla determinazione del quantum del salario costituzionale (pars costruens), operazione che l'univoca giurisprudenza di questa Corte e lo stesso ordinamento (in alcune disposizioni di legge) vuole improntata in partenza al confronto parametrico con i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva (v.
Cass.17/05/2003 n. 7752, Cass. 08/01/2002 n. 132, Cass. 09/03/2005 n.
5139, Cass. 01/02/2006 n. 2245), ritenuti idonei a realizzare, per naturale vocazione, le istanze sottese ai concetti costituzionali di pagina 5 di 19 sufficienza e di proporzionalità” e, dall'altro lato, che “è pur sempre fatto salvo, oltre ad eventuali disposizioni di legge,
l'intervento correttivo del giudice sulla stessa contrattazione collettiva a tutela della precettività dell'art.36 Cost.”. Per quanto concerne la determinazione del quantum salariale la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 28321 del 2023 - dopo avere delineato gli ambiti di esercizio dei poteri di valutazione del giudice e degli oneri gravanti sul lavoratore in materia - ha affermato che:”1.10.
Dalla giurisprudenza di questa Corte, che si è via via pronunciata nella materia, si desume inoltre che in sede di applicazione dell'art. 36 Cost. il giudice di merito gode, ai sensi dell'art. 2099
c.c., di un'ampia discrezionalità nella determinazione della giusta retribuzione, potendo discostarsi (in diminuzione ma anche in aumento) dai minimi retributivi della contrattazione collettiva e potendo servirsi di altri criteri di giudizio e parametri differenti da quelli contrattual-collettivi (sia in concorso, sia in sostituzione), con l'unico obbligo di darne puntuale ed adeguata motivazione rispettosa dell'art.36 Cost.”. (…) è opportuno ricordare sia che nello scrutinare il quantum salariale il giudice:” gode, ai sensi dell'art. 2099 c.c. di ampia discrezionalità nella determinazione della giusta retribuzione potendo discostarsi (in diminuzione ma anche in aumento) dai minimi retributivi della contrattazione collettiva e potendo servirsi di altri criteri di giudizio e parametri differenti da quelli contrattual collettivi (sia in concorso sia in sostituzione) con l'unico obbligo di darne puntuale ed adeguata motivazione rispettosa dell'art. 36 cost.” sia che la giurisprudenza ha individuato diversi parametri per verificare la rispondenza del trattamento salariale alla giusta retribuzione di cui al precetto costituzionale. In particolare e in relazione ai parametri di riferimento la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
28231 del 2023 ha ricordato che:” il giudice: a) può individuare d'ufficio (Cass. n. 7528/2010 e Cass. n. 1393/1985) un trattamento contrattuale collettivo corrispondente alla attività prestata (anche pagina 6 di 19 in difformità dalla domanda), desumendo criteri parametrici utilizzabili al fine di determinare, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, la retribuzione rispondente ai criteri imperativamente stabiliti dal precetto costituzionale, domandata in linea subordinata, non essendo in tale ipotesi configurabile alcuna violazione né dell'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato) né dell'ultima parte del primo comma dell'art. 420
c.p.c. (in tema di possibilità di modificazione di domande, eccezioni o conclusioni) e del successivo art. 421 c.p.c. (poteri istruttori del giudice); b) quando escluda l'applicabilità alla fattispecie del contratto collettivo invocato (di cui la controparte ha contestato l'applicabilità), può tuttavia desumere d'ufficio (Cass. n.
12271/2005) dallo stesso contratto i criteri utilizzabili al fine di determinare - anche mediante consulenza tecnica d'ufficio - la retribuzione rispondente al precetto costituzionale, domandata in via subordinata, senza che sia configurabile la violazione dei principi processualcivilistici sopra richiamati;
c) può giudicare un contratto collettivo pur corrispondente all'attività svolta dal datore non applicabile nella disciplina del rapporto ex art 2070 c.c. e tuttavia utilizzarlo ai fini della giusta determinazione del salario, deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto dal contratto collettivo applicato
(Cass. n. 7157/2003, Cass. sez. un. n. 2665/1997); d) fatte salve contrarie disposizioni normative (per esempio ai fini del c.d. minimale contributivo), il giudice è libero di selezionare il contratto collettivo parametro a prescindere dal requisito di rappresentatività riferito ai sindacati stipulanti (Cass. n.
19284/2017, Cass. n. 2758/2006, Cass. n. 18761/2005, Cass. n.
14129/2004).
1.13. Inoltre, il giudice può motivatamente utilizzare parametri anche differenti da quelli contrattuali e “fondare la pronuncia, anziché su tali parametri, sulla natura e sulle caratteristiche della concreta attività svolta, su nozioni di comune esperienza e, in difetto di utili elementi, anche su criteri pagina 7 di 19 equitativi” (Cass. n. 19467/2007, Cass. n. 2791/1987, Cass. n.
2193/1985; più di recente Cass. n. 24449/2016). Più volte i giudici di merito hanno tenuto conto delle dimensioni o della localizzazione dell'impresa, di specifiche situazioni locali o della qualità della prestazione offerta dal lavoratore (Cass. n. 14211/2001, Cass. n.
5519/2004, Cass. n. 27591/2005, Cass. n. 24092/2009, Cass. n.
3918/1982). La stessa giurisprudenza di merito, oltre alla soglia di povertà calcolata dall'Istat, ha utilizzato come parametri di riferimento l'importo della NASPI o della CIG, la soglia di reddito per l'accesso alla pensione di inabilità e l'importo del reddito di cittadinanza;
tutte forme di sostegno al reddito che fanno però riferimento a disponibilità di somme minime utili a garantire al percettore una mera sopravvivenza, ma non idonei a sostenere il giudizio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione nei termini prima indicati” (Corte di Cassazione n. 28231 del 2023). La
Corte di Cassazione, peraltro, ha anche ricordato che:”1.14. In virtù dell'integrazione del nostro ordinamento a livello europeo ed internazionale, l'attuazione del precetto del giusto salario costituzionale è divenuta un'operazione che il giudice deve effettuare considerando anche le indicazioni sovranazionali e quelle provenienti dall'Unione Europea e dall'ordinamento internazionale.
1.15. A tal riguardo la recente Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre
2022 “relativa a salari minimi adeguati nell'Unione Europea” – dei cui contenuti il giudice interno deve tenere conto, secondo le ripetute indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, anche prima della scadenza del recepimento (Corte di Giustizia, sentenza EN et al. causa C-212/04 , sentenza Sorge causa C-
98/09 , sentenza Pfeiffer causa C-397/01 e C-403/01, obbligo che trova però i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e di irretroattività e nel divieto di un'interpretazione contra legem del diritto nazionale;
v. sentenza Sorge, cit., punto 52, e, per analogia, sentenza Adeneler et al., cit., punto 110) - convalida in più di una disposizione il pagina 8 di 19 riferimento in questa materia agli indicatori Istat, sia sul costo della vita sia sulla soglia di povertà, oltre che ad altri strumenti di computo ed indicatori nazionali ed internazionali. Nel considerando n. 28 la Direttiva prevede allo scopo che “un paniere di beni e servizi a prezzi retali stabilito a livello nazionale può essere utile per determinare il costo della vita al fine di conseguire un tenore di vita dignitoso” e aggiunge – quanto al livello di vita da conseguire attraverso un salario minimo adeguato - che “ oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali”. Nello stesso considerando n. 28 è inoltre previsto che, nella individuazione di parametri utili per determinare l'adeguatezza del salario, “la valutazione potrebbe inoltre basarsi su valori di riferimento associati a indicatori utilizzati a livello nazionale, come il confronto tra il salario minimo netto e la soglia di povertà e il potere d'acquisto dei salari minimi”. La Corte di Cassazione ha, infine, evidenziato che:” La citata Direttiva vuole conseguire gli obiettivi della dignità del lavoro, l'inclusione sociale e il contrasto alla povertà, sicché la salvaguardia e l'adeguamento dei salari minimi «contribuiscono a sostenere la domanda interna». Il primo obiettivo dichiarato della Direttiva è quello della
«convergenza sociale verso l'alto» dei salari minimi (art. 1, co. 1); si precisa che i minimi debbono essere “adeguati” per conseguire
«condizioni di vita e di lavoro dignitose». Lo scopo della direttiva, dunque, è quello di ottenere un miglioramento dei minimi più bassi, perché si avvicinino ai più alti”.
Alla luce dei richiamati principi, nel caso di specie occorre analizzare le condizioni economiche indicate nella lettera di assunzione di ed il sistema retributivo Parte_1 elaborato dalle Parti Sociali.
Il ricorrente è stato assunto con inquadramento al livello D CCNL
Servizi Fiduciari.
pagina 9 di 19 Le mansioni disimpegnate in concreto da non sono contestate Parte_1
e devono pertanto ritenersi pacifiche: il lavoratore si è occupato dell'attività di controllo accessi, accoglienza e sorveglianza presso i negozi dei clienti committenti.
Nel livello D CCNL Servizi Fiduciari sono ricompresi "i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico- pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
... 3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
... 7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili".
Tanto evidenziato, in ricorso si rappresenta che il ricorrente ha percepito una retribuzione base lorda di euro 930,00 fino a novembre
2021 e 950,00 da dicembre 2021.
La retribuzione individuata dal CCNL Servizi Fiduciari, liv. D, è già stata ritenuta più volte dalla Corte d'appello (App. Milano, 29 giugno 2022, n. 579 e App. Milano 21 febbraio 2024 n. 1089) non proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato dai lavoratori né sufficiente a garantire agli stessi ed alle loro famiglie una esistenza libera e dignitosa.
Ciò detto, risultano irrilevanti le contestazioni in memoria, per le ragioni che di seguito si espongono.
Secondo l'orientamento della S.C., in tema di adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., il giudice del merito, anche nell'ipotesi in cui assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale.
pagina 10 di 19 Si devono escludere ulteriori eventuali istituti retributivi, ivi incluso il compenso per lavoro straordinario, e le relative maggiorazioni (Cass., sez. lav., 2 ottobre 2023, n. 27769), nonché ulteriori trattamenti integrativi, aventi natura non retributiva ma compensativa o indennitaria, estranei al sinallagma contrattuale e al carattere corrispettivo del contratto di lavoro ex art. 2094 c. c.
(Cass., sez. lav., 10 ottobre 2023, n. 28321), specie se erogati da soggetti terzi (come, ad esempio, gli assegni per il nucleo familiare, corrisposti da ). CP_2
Si aggiunga che “Di certo non è possibile valorizzare la misura degli straordinari o la diversa decorrenza degli stessi a seconda dell'orario ordinario settimanale, quasi a ritenere che la retribuzione tabellare si possa collocare in valori modesti in quanto compensata da una maggiore, più gravosa e usurante attività straordinaria remunerata con elevate percentuali di maggiorazione, così venendosi a privare la dignità del lavoro ove venga resa all'interno dell'orario ordinario.
In altri termini, non si può certo ritenere sufficiente e proporzionata una retribuzione laddove sia inserita all'interno di una contrattazione collettiva che pure remuneri in maniera significativa il lavoro straordinario, di fatto imponendo ad ogni lavoratore di lavorare tutte le ore di straordinario possibili, così anche rischiando di pregiudicare la propria salute, per potersi allineare a valori economici di stipendio dignitosi.” (in questo senso, Tribunale di Milano, sez. Lavoro, sent. 559-2023).
Ne discende che il trattamento salariale di deve ritenersi Parte_1 illegittimo perché non conforme al diritto alla retribuzione di cui all'articolo 36 della Costituzione, nella duplice veste di diritto ad una retribuzione proporzionata e di diritto ad una retribuzione sufficiente.
Il parametro retributivo del CCNL multiservizi – richiesto in ricorso in via subordinata - deve ritenersi prossimo agli importi contemplati dal CCNL servizi Fiduciari, anche in ragione del fatto che la pagina 11 di 19 declaratoria del II livello CCNL Multiservizi appare maggiormente affine a quella del livello D CCNL Servizi Fiduciari.
Va dunque accertato il diritto di di percepire, Parte_1 in relazione al rapporto di lavoro intercorso con Controparte_1
un trattamento retributivo corrispondente a quello
[...] di un lavoratore inquadrato al livello 2 c.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e
S.I./multiservizi. deve conseguentemente essere Controparte_1 condannata a corrispondere ad le relative Parte_1 differenze retributive per complessivi euro 24.330,14 lordi, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
*
Nel resto, si osserva che secondo l'art.109 C.C.N.L. Vigilanza
Privata 2013/2015, rubricato “Copertura economica”, “le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli
Istituti erogheranno con decorrenza 1° Marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i paramenti convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”.
L'art. 106, sotto la rubrica "Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)", stabilisce che "il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'.accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del pagina 12 di 19 personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente (…)”.
L'art. 142 inoltre prevede che “le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese,
e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile.”
Come chiarito in altra pronuncia di questo Tribunale, cui si fa espresso richiamo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “è sufficiente leggere tale norma (art. 109 CCNL Vigilanza Privata) per rendersi conto come si tratti dell'istituto conosciuto come
“indennità di vacanza contrattuale”, essendo specificato che è corrisposta “al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo”.
Peraltro, già la stessa previsione chiarisce la natura puramente retributiva di tale voce, già specificando che gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti “dai futuri incrementi retributivi”.
D'altronde, trattandosi di indennità di vacanza contrattuale, è corrisposta normalmente in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi.
Inoltre, l'incidenza di tale voce di cui all'articolo 109 nell'ambito della “retribuzione normale” di cui all'articolo 105 si evince in maniera chiara e letterale dagli articoli 106 e 142.
Infatti, da un canto, per il tenore dell'articolo 106 appare testuale che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del “salario unico nazionale”, a propria volta compreso nella "retribuzione normale" di cui all'articolo 105
(cfr. tali norme).
D'altro canto, l'articolo 142 che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei pagina 13 di 19 C.C.N.L. 2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013) viene a precisare che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Tale chiarificazione viene, infatti, a stabilire come tale “Una tantum” non sia da includersi nel “salario unico” e nella
“retribuzione normale” (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo), proprio per il fatto che l'articolo 142 viene a esplicitare come non venga ad incidere su alcun istituto contrattuale.
In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali:
(…) Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto (…)”(Tribunale Milano, sez. lav.,
05/10/2021, n.2345, est. Dott. Antonio Lombardi).
Alla medesima conclusione è giunta la Corte di Appello di Milano, secondo cui “L'interpretazione seguita dal giudice a quo trova supporto da un lato nell'art. 106, che include l'.indennità di vacanza contrattuale nell'.ambito del “salario unico nazionale” a propria volta compreso nella “retribuzione normale” di cui all'.art.105;e dall'.altro nell'.art. 142, che, disciplinando l'.indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. 2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio
2013), precisa - a differenza di quanto stabilito nell'art. 109 che regola il periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio pagina 14 di 19 del 2013 e fino al suo rinnovo - che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
La lettura combinata di dette disposizioni permette di affermare che l'emolumento in questione fa parte del salario unico nazionale e dunque della retribuzione normale, rientrando, così, nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta spettanti ai dipendenti. (Corte d'appello di Milano, sez. lav., 08/03/2021, n.327;
n. 436/2020; n. 1026/2020; n. 1098/2020).
Venendo ora alla questione concernente l'iscrizione al Fondo FASIV ed il versamento dell' della non Controparte_3 CP_4 assorbibile, si osserva quanto segue.
L'art. 29 CCNL SERVIZI FIDUCIARI (Assistenza sanitaria integrativa) dispone che “Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza Privata, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti convengono di incontrarsi per definire lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a:
………
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
Le parti si danno atto che sia la quota una tantum che il contributo a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui ai precedenti commi sarà tenuta alternativamente ad erogare;
pagina 15 di 19 - un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 105.”
Analoga disposizione si ritrova nella Parte Speciale del CCNL per il settore Servizi Fiduciari, pacificamente applicabile alle posizioni dell'odierna parte attrice, segnatamente nell'art. 32 Parte speciale
– Sezione Servizi Fiduciari del CCNL.
Come chiarito dalla Corte di Appello di Milano, “il tenore letterale della norma è molto chiaro. Le parti collettive stipulanti il contratto, pacificamente ritenuto vincolante nei rapporti di lavoro de qua, hanno previsto a favore del lavoratore un aumento del trattamento economico contrattuale del dipendente tramite il versamento, da parte dell'azienda, del contributo di 12 euro mensili a carico del datore di lavoro per la iscrizione al fondo Fasiv con decorrenza dal 1.7.2013. È vero che il Fasiv ha provveduto alle CP_5 iscrizioni solo dal maggio 2016, ma ciò non incide sul diritto, a tutti gli effetti retributivo, costituito in capo al lavoratore. La
'sanzione' prevista nel secondo comma della norma (…l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui al precedente comma sarà tenuta ad erogare un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili,..) conferma la volontà delle parti contrattuali di incrementare la retribuzione del lavoratore per incentivare l'iscrizione al fondo di welfare integrativo permettendo ai dipendenti di un'impresa di beneficiare di una protezione assicurativa integrativa per coprire ciò che non è previsto dal sistema pubblico. La questione posta dall'appellante circa la impossibilità di adempiere, la inoperatività della clausola, lo slittamento in avanti dei termini di adempimento e la nullità dell'obbligazione facoltativa non possono trovare corretta applicazione nella visuale per cui è causa ovvero quello del diritto vantato dai lavoratori appellati. Nei confronti di costoro la società appellante è inadempiente ed è obbligata a versare la somma, sottoforma di EDR, pari ad 30 euro mensili;
tutti i rilievi formulati pagina 16 di 19 non hanno, però, alcun riflesso dal lato del lavoratore nei cui confronti l'appellante è tenuto alla diligenza ex art. 1176 c.c. al fine di soddisfare l'interesse del creditore all'esatto adempimento.”
(Corte di Appello di Milano, sent. n. 56 del 30 gennaio 2019).
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la società convenuta debba essere condannata a corrispondere al ricorrente, per il periodo oggetto di giudizio, l'Elemento Distinto della non CP_4 assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 13 mensilità annue, di cui all'art. 29 Parte
Generale ed all'art. 32 Sezione Servizi Fiduciari del CCNL Vigilanza
Privata Servizi Fiduciari.
Sulla base dei conteggi elaborati, al ricorrente, a titolo di differenze retributive per AFAC e a titolo di Elemento Distinto della
Retribuzione, spetta la somma di € 668,40.
Ai suddetti importi, in applicazione dell'art. 429, comma 3 c.p.c. e in aderenza all'insegnamento della Suprema Corte (ex pluris, Cass., sentenza n. 4957/2002), devono essere aggiunti sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi al tasso legale, dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al momento dell'effettivo soddisfo (Cass., Sez. Un., sentenza n. 38/2001).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara l'inadeguatezza del trattamento salariale riconosciuto da a Controparte_1 Parte_1
ai sensi dell'art. 23 CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari
[...] per contrasto con l'art. 36 Costituzione ed il diritto di Parte_1 di percepire, in relazione al rapporto di lavoro intercorso
[...] con un trattamento retributivo Controparte_1 corrispondente a quello di un lavoratore inquadrato al livello 2
pagina 17 di 19 c.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e S.I./multiservizi; per l'effetto, condanna a Controparte_1 corrispondere a le relative differenze Parte_1 retributive, per complessivi euro 24.330,14 lordi, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
accerta e dichiara il diritto del ricorrente a che l'importo di €
20,00 di cui all'art. 109 del CCNL 08 aprile 2013 per i dipendenti da
Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Controparte_1 rubricato come “Copertura Economica” c.d. AFAC, sia ricompreso quale elemento fisso della retribuzione nel calcolo della “Retribuzione
Normale” di cui all'art. 105 del CCNL e del “Salario Unico Nazionale” di cui all'art. 106 CCNL, con il conseguente diritto del ricorrente al computo del suddetto importo nella base di calcolo utile per la determinazione degli istituti contrattuali e di legge, diretti e differiti, ivi inclusi i compensi per Festività, Lavoro straordinario e festivo e relative maggiorazioni, Indennità di Malattia, Mensilità aggiuntive, Permessi Banca Ore, Permessi annuali, Ferie e TFR;
accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire l'Elemento
Distinto della Retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro
30 lordi mensili, da corrispondere per 13 mensilità annue, di cui all'art. 29 Parte Generale ed all'art. 32 Sezione Servizi Fiduciari del CCNL Vigilanza Privata Fiduciari;
CP_1 condanna a corrispondere al Controparte_1 ricorrente, a titolo di differenze retributive per AFAC e a titolo di della l'importo di € 668,40 lordi, Controparte_3 CP_4 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna infine a rimborsare al Controparte_1 ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
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IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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