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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/08/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1064 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'AVVOCATURA Parte_1
DELLO STATO DI CATANZARO,
appellante
E
, con l'avv. GRANDINETTI GIANCARLO Controparte_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 773/2023, pubblicata in data 10/10/2023; sanzione disciplinare conservativa.
FATTO.
1.Con ricorso depositato in data 21/12/2017 davanti al Giudice del Lavoro di , Parte_1 CP_1 ha impugnato la sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della
[...] retribuzione per un totale di sei mesi, che le era stata comminata dall' Controparte_2 disciplinari dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di , con nota prot. n. 14033 del Parte_1
1 15/11/2017, per assenza non previamente autorizzata di n. 29 giorni nel periodo tra il 3 gennaio e il
5 giugno 2017.
La ricorrente ha, tra l'altro, censurato il provvedimento deducendo che la contestazione disciplinare non era stata tempestiva, dovendo essere effettuata entro 20 giorni da quando l'ufficio competente era venuto a conoscenza del fatto (si cita, al proposito, l'art. 45, comma 2, del CCNL del Comparto
Università), termine da ritenersi perentorio.
2. Nella resistenza dell' di , il Tribunale ha Parte_1 Parte_1 ritenuto fondata l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, perché:
<<…. sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento (art. 55bis, comma 9ter, del D. Lgs. n. 165/2001).
L'art. 55bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede, al riguardo, che l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione dell'illecito, provvede alla contestazione scritta dell'addebito.
Tali disposizioni (come modificate dall'art. 13 del D. Lgs. 25/05/2017, n. 75, invocato dalla ricorrente a supporto della tesi della perentorietà di detto termine) non sono però applicabili al caso di specie, atteso che esse si applicano (art. 22, comma 13, del D. Lgs. n. 75/2017) agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 75/2017
(avvenuta il 22/06/2017), sicché la modifica non ha efficacia retroattiva. Nel caso di specie, gli illeciti contestati sono stati infatti commessi prima di detta data (l'ultimo risale al 05/06/2017).
5. Resta però il dato che il CCNL del comparto Università (prodotto dalla ricorrente), all'art. 45
(rubricato “sanzioni e procedure disciplinari”), comma 2, prevede testualmente che “la contestazione … deve effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre i 20 giorni da quando l'ufficio competente … è venuto a conoscenza del fatto”.
La Suprema corte, in un caso analogo, ha chiarito che si tratta di termine perentorio (Cass. Lav. n.
14198/2016, con specifico riferimento all'art. 66 del CCNL per le Agenzie Fiscali che contiene espressione del tutto identica a quella del comparto Università, disciplina, peraltro, sovrapponibile a quella dettata per il Comparto dal CCNL del 12/06/2003 che, nel modificare l'art. 24 CP_3 del CCNL del 16/05/1995, che prevedeva l'estinzione del procedimento solo in caso di mancato rispetto del termine finale, ha egualmente affermato la natura perentoria non solo del termine finale ma anche di quello iniziale previsto per l'avvio del procedimento). D'altronde, l'avverbio
2 “tempestivamente” e la locuzione “e comunque non oltre i 20 giorni” utilizzati dalla contrattazione collettiva non sono affatto compatibili con la natura ordinatoria del termine e sono, invece, chiara e inequivoca manifestazione della volontà delle parti di attribuire allo stesso natura senz'altro perentoria.
6. Ciò posto, nel caso di specie, il termine di 20 giorni previsto dal contratto collettivo del comparto Università (in atti) non è stato sicuramente rispettato.
Infatti, dallo stesso provvedimento di contestazione dell'illecito disciplinare del 19/07/2017, prot. n.
8806, si evince che con nota prot. n. 1344 del 15/06/2017, l'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari era stato già messo a conoscenza del fatto illecito. Si tratta, cioè, della “segnalazione” da cui inizia a decorrere il termine perentorio per la formale contestazione dell'illecito disciplinare.
La nota prot. n. 1344 del 15/06/2017 (prodotta da entrambe le parti), proveniente dall'Area Risorse
Umane, conteneva infatti una analitica, precisa e circostanziata descrizione del fatto (con indicazione specifica dei giorni in cui “non risultano le timbrature” e il richiamo all'obbligo di
“produrre i giustificativi relativi alle giornate di assenza … opportunamente e debitamente autorizzati”) e risulta indirizzata (p.c.) anche al Direttore Generale (Dott. che poi Persona_1 firmò (proprio nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari) il provvedimento sanzionatorio oggi impugnato.
Ne consegue che non ha alcun rilievo che successivamente alla predetta nota, con nota prot. n.
1470 del 05/07/2017 e successiva nota integrativa prot. n. 151 del 12/07/2017, espressamente citate nel provvedimento di formale contestazione del 19/07/2017, prot. n. 8806, “la responsabile dell'area risorse umane ha informato la scrivente Direzione Generale delle gravi mancanze da Lei integrate e riferite all'assenza immotivata e ingiustificata dall'Ufficio e dunque l'interruzione arbitraria della Sua prestazione lavorativa” (così si legge a pag. 2 della nota di contestazione dell'illecito disciplinare del 19/07/2017).
È infatti palese che l'Ufficio procedimenti disciplinari era stato già compiutamente informato dell'illecito con la nota del 15/06/2017 (prot. n. 1344), sicché non vi era necessità alcuna di ulteriori attività di segnalazione dell'illecito che era stata già dettagliatamente effettuata con la predetta nota che, non a caso, l'Area Risorse Umane indirizzava anche al Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari (che ne dava atto nella nota stessa di formale contestazione dell'illecito).
3 Diversamente opinando si consentirebbe alla P.A. di eludere agevolmente il termine perentorio per avanzare la contestazione disciplinare così vanificando, di fatto, la ratio della disposizione che sancisce, appunto, la perentorietà del termine per la contestazione.
6.1. D'altronde, non era compito dell'Area Risorse Umane invitare la dipendente a “voler dare opportuna giustificazione delle suindicate giornate di assenza” (così si legge nella nota del
15/06/2017), atteso che la fase di giustificazione e di audizione rientra pienamente nel procedimento disciplinare vero e proprio che inizia con la contestazione (prevedendo il CCNL che il dipendente debba essere convocato per la difesa non prima di 5 giorni lavorativi dalla contestazione del fatto).
6.2. In definitiva, il termine perentorio di giorni 20 per la contestazione disciplinare era iniziato a decorrere sin dalla nota del 15/06/2017, con la quale l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari era stato perfettamente informato dei fatti suscettibili di rilievo disciplinare.
6.3. Ne consegue che la contestazione, per essere tempestiva, si sarebbe dovuta effettuare entro il termine del 05/07/2017.
La contestazione è stata invece effettuata in data 19/07/2017, ben oltre il termine perentorio di giorni 20 stabilito dalla contrattazione collettiva.
7. A riprova della tardività si rileva che la difesa erariale, nella propria comparsa di costituzione, non propone alcuna ricostruzione, in termini cronologici, della vicenda disciplinare al fine di dimostrare la tempestività della contestazione, limitandosi ad affermare, del tutto genericamente ed apoditticamente (pag. 14 della comparsa di costituzione e risposta), che “il termine di 20 giorni è certamente rispettato per come emerge dalla sequela di atti allegati”, poi richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “la data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, dalla quale decorre il termine di venti giorni entro il quale deve essere effettuata la contestazione disciplinare, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i procedimenti disciplinari” (si cita Cass. n. 18517/2016).
7.1. Nel caso di specie, non vi è però dubbio alcuno che la notizia dell'infrazione sia pervenuta all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari in data 15/06/2017 ovvero lo stesso giorno della emissione della citata nota informativa dell'Area Risorse Umane (come si evince dal timbro di protocollazione ivi apposto – doc. n. 5 allegato al fascicolo della resistente).
4 8. Il provvedimento sanzionatorio deve essere, in conclusione, annullato poiché l'inosservanza di detto termine determina la decadenza dall'esercizio del potere disciplinare.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.>>
3. L' ha interposto appello, affidandolo a due Parte_1
distinti motivi di doglianza.
3.1-Nel primo motivo di doglianza ha lamentato:
1 - Erronea applicazione dell'art. 45, comma 2, del CCNL Università. Erronea applicazione degli artt. 55 bis del d.lgs. 165/2001 e 7 della L. 300/1970. Illegittimità della sentenza.
In particolare, ha addebitato al Primo Giudice di non avere accordato autonomo rilievo alla fase predisciplinare, ancorando la decorrenza del termine previsto per la contestazione dell'illecito ad una generica richiesta di chiarimenti rivolta dall'Area Risorse Umane alla dipendente diretta interessata. Come noto, infatti, il procedimento disciplinare consta di diverse fasi, configurandosi come un iter “procedimentalizzato”, volto a garantire il contemperamento tra buon andamento dell'agire amministrativo e tutela delle garanzie difensive riconosciute al dipendente. Ebbene, tale iter prende avvio non direttamente dalla contestazione dell'addebito, bensì postula il previo esperimento di una fase predisciplinare, volta all'acquisizione del fatto disciplinarmente rilevante ai fini della relativa contestazione. A seguire, una volta acquisito l'addebito nella sua materialità, il datore di lavoro provvede alla relativa segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari entro il termine perentorio previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Solo a questo punto ha dunque inizio la fase istruttoria, volta all'accertamento in ordine: a) alla commissione del fatto addebitato;
b) alla verifica circa l'effettivo rilievo, sotto il profilo disciplinare, del fatto medesimo.>.
Il Giudice di Prime cure, pertanto, avrebbe erroneamente interpretato i fatti di causa, disattendendo il compendio documentale versato in atti e avrebbe impropriamente sovrapposto la fase dell'iniziativa disciplinare (assoggettata al termine di cui all'art. 45, comma 2, del C.C.N.L.
Comparto Università) e la fase predisciplinare.
3.2-Nel secondo motivo l'appellante ha riproposto le proprie difese rispetto ai motivi di ricorso ritenuti assorbiti dalla sentenza di primo grado;
relativi alla dalla legge per l'adozione del provvedimento di sospensione del servizio con privazione della retribuzione ed alla proporzionalità della sanzione. Erronea applicazione dell'art. 46 CCNL
5 Università. Erronea applicazione dell'art. 55 quater, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 165/2001. 2.2
Sulla mancata audizione della dipendente e sull'asserita violazione dei “principi di correttezza, lealtà e buona fede” da parte dell' . Erronea applicazione dell'art. 55 bis, comma 4, del Pt_2
d.lgs. n. 165/2001. 2.3 Sull'asserita mancata pubblicazione del Codice Disciplinare aggiornato: erronea applicazione dell'art. 55 del d.lgs. n. 165/2011. Infondatezza del ricorso azionato in primo grado.Legittimità della sanzione disciplinare irrogata.>.
4. L'appellata, ritualmente costituita, ha eccepito l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi e ha insistito, comunque, nel suo rigetto, assumendone l'integrale infondatezza.
5. Il Collegio ha trattato la causa con le forme di cui all'art.127 ter cpc e, acquisite le note scritte, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
6.L'appello è ammissibile perché prospetta critiche specifiche a individuati passaggi motivazionali, ma è infondato per quanto si andrà ad esporre.
7.Deve convenirsi con il primo giudice sulla intempestività della contestazione disciplinare.
7.1-E' documentato in atti e peraltro non contestato dall'Università:
- che la notizia delle assenze ingiustificate della è pervenuta al Direttore Generale, dott. CP_1
responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, il 15 giugno 2017; Persona_1
-che è stata la responsabile per le risorse umane ( che aveva mandato la notizia) a chiedere ( in pari data: 15.6.2017), alla di produrre eventuali documenti e giustificazioni in ordine CP_1 all'assenza ascritta;
-che, la predetta funzionaria ha inviato gli esiti in data 12 luglio 2017 al Responsabile del procedimento disciplinare, dott. il quale il successivo 19 luglio ha sollevato la Per_1 contestazione.
7.2-L'assunto dell'appellante secondo cui la contestazione deve essere preceduta dal procedimento
“predisciplinare” non trova aggancio nella disciplina dettata in materia dalle parti collettive.
La responsabile dell'area risorse in quanto priva di poteri disciplinare avrebbe dovuto limitarsi a inoltrare la notizia all'organo competente.
7.3-Peraltro non può neanche sostenersi che la comunicazione del 15 giugno non consentisse per la sua genericità di effettuare l'individuazione dell'illecito disciplinare: essa per come già rilevato dal
Tribunale è specifica e l'attività di acquisizione di elementi a discolpa che ha compiuto l'Area
6 Risorse, eccedendo le proprie competenze, avrebbe dovuto farla l'ufficio dei Procedimenti disciplinari nell'ambito del procedimento che avrebbe dovuto avviare, nel termine perentorio
(previsto nel ccnl applicato ratione temporis) di giorni 20 dall'acquisizione della notizia, con la formulazione della contestazione.
8. Ne consegue il rigetto dell'appello, assorbito ogni ulteriore motivo di gravame.
9.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
10. Infine, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso depositato in data 08/11/2023, avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 773/2023, pubblicata in data 10/10/2023, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3000,00 oltre accessori di legge, da distrarre;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/5/2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
7
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1064 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'AVVOCATURA Parte_1
DELLO STATO DI CATANZARO,
appellante
E
, con l'avv. GRANDINETTI GIANCARLO Controparte_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 773/2023, pubblicata in data 10/10/2023; sanzione disciplinare conservativa.
FATTO.
1.Con ricorso depositato in data 21/12/2017 davanti al Giudice del Lavoro di , Parte_1 CP_1 ha impugnato la sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della
[...] retribuzione per un totale di sei mesi, che le era stata comminata dall' Controparte_2 disciplinari dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di , con nota prot. n. 14033 del Parte_1
1 15/11/2017, per assenza non previamente autorizzata di n. 29 giorni nel periodo tra il 3 gennaio e il
5 giugno 2017.
La ricorrente ha, tra l'altro, censurato il provvedimento deducendo che la contestazione disciplinare non era stata tempestiva, dovendo essere effettuata entro 20 giorni da quando l'ufficio competente era venuto a conoscenza del fatto (si cita, al proposito, l'art. 45, comma 2, del CCNL del Comparto
Università), termine da ritenersi perentorio.
2. Nella resistenza dell' di , il Tribunale ha Parte_1 Parte_1 ritenuto fondata l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, perché:
<<…. sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento (art. 55bis, comma 9ter, del D. Lgs. n. 165/2001).
L'art. 55bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede, al riguardo, che l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione dell'illecito, provvede alla contestazione scritta dell'addebito.
Tali disposizioni (come modificate dall'art. 13 del D. Lgs. 25/05/2017, n. 75, invocato dalla ricorrente a supporto della tesi della perentorietà di detto termine) non sono però applicabili al caso di specie, atteso che esse si applicano (art. 22, comma 13, del D. Lgs. n. 75/2017) agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 75/2017
(avvenuta il 22/06/2017), sicché la modifica non ha efficacia retroattiva. Nel caso di specie, gli illeciti contestati sono stati infatti commessi prima di detta data (l'ultimo risale al 05/06/2017).
5. Resta però il dato che il CCNL del comparto Università (prodotto dalla ricorrente), all'art. 45
(rubricato “sanzioni e procedure disciplinari”), comma 2, prevede testualmente che “la contestazione … deve effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre i 20 giorni da quando l'ufficio competente … è venuto a conoscenza del fatto”.
La Suprema corte, in un caso analogo, ha chiarito che si tratta di termine perentorio (Cass. Lav. n.
14198/2016, con specifico riferimento all'art. 66 del CCNL per le Agenzie Fiscali che contiene espressione del tutto identica a quella del comparto Università, disciplina, peraltro, sovrapponibile a quella dettata per il Comparto dal CCNL del 12/06/2003 che, nel modificare l'art. 24 CP_3 del CCNL del 16/05/1995, che prevedeva l'estinzione del procedimento solo in caso di mancato rispetto del termine finale, ha egualmente affermato la natura perentoria non solo del termine finale ma anche di quello iniziale previsto per l'avvio del procedimento). D'altronde, l'avverbio
2 “tempestivamente” e la locuzione “e comunque non oltre i 20 giorni” utilizzati dalla contrattazione collettiva non sono affatto compatibili con la natura ordinatoria del termine e sono, invece, chiara e inequivoca manifestazione della volontà delle parti di attribuire allo stesso natura senz'altro perentoria.
6. Ciò posto, nel caso di specie, il termine di 20 giorni previsto dal contratto collettivo del comparto Università (in atti) non è stato sicuramente rispettato.
Infatti, dallo stesso provvedimento di contestazione dell'illecito disciplinare del 19/07/2017, prot. n.
8806, si evince che con nota prot. n. 1344 del 15/06/2017, l'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari era stato già messo a conoscenza del fatto illecito. Si tratta, cioè, della “segnalazione” da cui inizia a decorrere il termine perentorio per la formale contestazione dell'illecito disciplinare.
La nota prot. n. 1344 del 15/06/2017 (prodotta da entrambe le parti), proveniente dall'Area Risorse
Umane, conteneva infatti una analitica, precisa e circostanziata descrizione del fatto (con indicazione specifica dei giorni in cui “non risultano le timbrature” e il richiamo all'obbligo di
“produrre i giustificativi relativi alle giornate di assenza … opportunamente e debitamente autorizzati”) e risulta indirizzata (p.c.) anche al Direttore Generale (Dott. che poi Persona_1 firmò (proprio nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari) il provvedimento sanzionatorio oggi impugnato.
Ne consegue che non ha alcun rilievo che successivamente alla predetta nota, con nota prot. n.
1470 del 05/07/2017 e successiva nota integrativa prot. n. 151 del 12/07/2017, espressamente citate nel provvedimento di formale contestazione del 19/07/2017, prot. n. 8806, “la responsabile dell'area risorse umane ha informato la scrivente Direzione Generale delle gravi mancanze da Lei integrate e riferite all'assenza immotivata e ingiustificata dall'Ufficio e dunque l'interruzione arbitraria della Sua prestazione lavorativa” (così si legge a pag. 2 della nota di contestazione dell'illecito disciplinare del 19/07/2017).
È infatti palese che l'Ufficio procedimenti disciplinari era stato già compiutamente informato dell'illecito con la nota del 15/06/2017 (prot. n. 1344), sicché non vi era necessità alcuna di ulteriori attività di segnalazione dell'illecito che era stata già dettagliatamente effettuata con la predetta nota che, non a caso, l'Area Risorse Umane indirizzava anche al Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari (che ne dava atto nella nota stessa di formale contestazione dell'illecito).
3 Diversamente opinando si consentirebbe alla P.A. di eludere agevolmente il termine perentorio per avanzare la contestazione disciplinare così vanificando, di fatto, la ratio della disposizione che sancisce, appunto, la perentorietà del termine per la contestazione.
6.1. D'altronde, non era compito dell'Area Risorse Umane invitare la dipendente a “voler dare opportuna giustificazione delle suindicate giornate di assenza” (così si legge nella nota del
15/06/2017), atteso che la fase di giustificazione e di audizione rientra pienamente nel procedimento disciplinare vero e proprio che inizia con la contestazione (prevedendo il CCNL che il dipendente debba essere convocato per la difesa non prima di 5 giorni lavorativi dalla contestazione del fatto).
6.2. In definitiva, il termine perentorio di giorni 20 per la contestazione disciplinare era iniziato a decorrere sin dalla nota del 15/06/2017, con la quale l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari era stato perfettamente informato dei fatti suscettibili di rilievo disciplinare.
6.3. Ne consegue che la contestazione, per essere tempestiva, si sarebbe dovuta effettuare entro il termine del 05/07/2017.
La contestazione è stata invece effettuata in data 19/07/2017, ben oltre il termine perentorio di giorni 20 stabilito dalla contrattazione collettiva.
7. A riprova della tardività si rileva che la difesa erariale, nella propria comparsa di costituzione, non propone alcuna ricostruzione, in termini cronologici, della vicenda disciplinare al fine di dimostrare la tempestività della contestazione, limitandosi ad affermare, del tutto genericamente ed apoditticamente (pag. 14 della comparsa di costituzione e risposta), che “il termine di 20 giorni è certamente rispettato per come emerge dalla sequela di atti allegati”, poi richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “la data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, dalla quale decorre il termine di venti giorni entro il quale deve essere effettuata la contestazione disciplinare, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i procedimenti disciplinari” (si cita Cass. n. 18517/2016).
7.1. Nel caso di specie, non vi è però dubbio alcuno che la notizia dell'infrazione sia pervenuta all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari in data 15/06/2017 ovvero lo stesso giorno della emissione della citata nota informativa dell'Area Risorse Umane (come si evince dal timbro di protocollazione ivi apposto – doc. n. 5 allegato al fascicolo della resistente).
4 8. Il provvedimento sanzionatorio deve essere, in conclusione, annullato poiché l'inosservanza di detto termine determina la decadenza dall'esercizio del potere disciplinare.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.>>
3. L' ha interposto appello, affidandolo a due Parte_1
distinti motivi di doglianza.
3.1-Nel primo motivo di doglianza ha lamentato:
1 - Erronea applicazione dell'art. 45, comma 2, del CCNL Università. Erronea applicazione degli artt. 55 bis del d.lgs. 165/2001 e 7 della L. 300/1970. Illegittimità della sentenza.
In particolare, ha addebitato al Primo Giudice di non avere accordato autonomo rilievo alla fase predisciplinare, ancorando la decorrenza del termine previsto per la contestazione dell'illecito ad una generica richiesta di chiarimenti rivolta dall'Area Risorse Umane alla dipendente diretta interessata. Come noto, infatti, il procedimento disciplinare consta di diverse fasi, configurandosi come un iter “procedimentalizzato”, volto a garantire il contemperamento tra buon andamento dell'agire amministrativo e tutela delle garanzie difensive riconosciute al dipendente. Ebbene, tale iter prende avvio non direttamente dalla contestazione dell'addebito, bensì postula il previo esperimento di una fase predisciplinare, volta all'acquisizione del fatto disciplinarmente rilevante ai fini della relativa contestazione. A seguire, una volta acquisito l'addebito nella sua materialità, il datore di lavoro provvede alla relativa segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari entro il termine perentorio previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Solo a questo punto ha dunque inizio la fase istruttoria, volta all'accertamento in ordine: a) alla commissione del fatto addebitato;
b) alla verifica circa l'effettivo rilievo, sotto il profilo disciplinare, del fatto medesimo.>.
Il Giudice di Prime cure, pertanto, avrebbe erroneamente interpretato i fatti di causa, disattendendo il compendio documentale versato in atti e avrebbe impropriamente sovrapposto la fase dell'iniziativa disciplinare (assoggettata al termine di cui all'art. 45, comma 2, del C.C.N.L.
Comparto Università) e la fase predisciplinare.
3.2-Nel secondo motivo l'appellante ha riproposto le proprie difese rispetto ai motivi di ricorso ritenuti assorbiti dalla sentenza di primo grado;
relativi alla dalla legge per l'adozione del provvedimento di sospensione del servizio con privazione della retribuzione ed alla proporzionalità della sanzione. Erronea applicazione dell'art. 46 CCNL
5 Università. Erronea applicazione dell'art. 55 quater, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 165/2001. 2.2
Sulla mancata audizione della dipendente e sull'asserita violazione dei “principi di correttezza, lealtà e buona fede” da parte dell' . Erronea applicazione dell'art. 55 bis, comma 4, del Pt_2
d.lgs. n. 165/2001. 2.3 Sull'asserita mancata pubblicazione del Codice Disciplinare aggiornato: erronea applicazione dell'art. 55 del d.lgs. n. 165/2011. Infondatezza del ricorso azionato in primo grado.Legittimità della sanzione disciplinare irrogata.>.
4. L'appellata, ritualmente costituita, ha eccepito l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi e ha insistito, comunque, nel suo rigetto, assumendone l'integrale infondatezza.
5. Il Collegio ha trattato la causa con le forme di cui all'art.127 ter cpc e, acquisite le note scritte, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
6.L'appello è ammissibile perché prospetta critiche specifiche a individuati passaggi motivazionali, ma è infondato per quanto si andrà ad esporre.
7.Deve convenirsi con il primo giudice sulla intempestività della contestazione disciplinare.
7.1-E' documentato in atti e peraltro non contestato dall'Università:
- che la notizia delle assenze ingiustificate della è pervenuta al Direttore Generale, dott. CP_1
responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, il 15 giugno 2017; Persona_1
-che è stata la responsabile per le risorse umane ( che aveva mandato la notizia) a chiedere ( in pari data: 15.6.2017), alla di produrre eventuali documenti e giustificazioni in ordine CP_1 all'assenza ascritta;
-che, la predetta funzionaria ha inviato gli esiti in data 12 luglio 2017 al Responsabile del procedimento disciplinare, dott. il quale il successivo 19 luglio ha sollevato la Per_1 contestazione.
7.2-L'assunto dell'appellante secondo cui la contestazione deve essere preceduta dal procedimento
“predisciplinare” non trova aggancio nella disciplina dettata in materia dalle parti collettive.
La responsabile dell'area risorse in quanto priva di poteri disciplinare avrebbe dovuto limitarsi a inoltrare la notizia all'organo competente.
7.3-Peraltro non può neanche sostenersi che la comunicazione del 15 giugno non consentisse per la sua genericità di effettuare l'individuazione dell'illecito disciplinare: essa per come già rilevato dal
Tribunale è specifica e l'attività di acquisizione di elementi a discolpa che ha compiuto l'Area
6 Risorse, eccedendo le proprie competenze, avrebbe dovuto farla l'ufficio dei Procedimenti disciplinari nell'ambito del procedimento che avrebbe dovuto avviare, nel termine perentorio
(previsto nel ccnl applicato ratione temporis) di giorni 20 dall'acquisizione della notizia, con la formulazione della contestazione.
8. Ne consegue il rigetto dell'appello, assorbito ogni ulteriore motivo di gravame.
9.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
10. Infine, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso depositato in data 08/11/2023, avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 773/2023, pubblicata in data 10/10/2023, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3000,00 oltre accessori di legge, da distrarre;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/5/2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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