Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7752
CASS
Sentenza 17 maggio 2003

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Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite; ne consegue che, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza di una determinata retribuzione, non può farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro di cui all'art. 36 Costituzione, che è "esterno" rispetto al contratto; ne' può assumere rilievo, ai fini di tale accertamento, l'eventuale disparità di trattamento fra lavoratori della medesima posizione, atteso che non esiste a favore del lavoratore subordinato un diritto soggettivo alla parità di trattamento e che, soprattutto quando il trattamento differenziato trovi il suo fondamento in un dato oggettivo di carattere temporale , l'attribuzione di un determinato beneficio ad un lavoratore non può costituire titolo per attribuire ad altro lavoratore, che si trovi nella medesima posizione, il diritto allo stesso beneficio o al risarcimento del danno (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - con riferimento all'attribuzione ai lavoratori neoassunti di un salario differenziato con esclusione di alcune voci aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva - aveva negato il diritto di questi ultimi di conseguire le differenze retributive richieste).

Nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato non opera il principio di parità di trattamento, ne' è possibile alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale diversità di trattamento non ricadente in alcuna delle ipotesi legali (e tipizzate) di discriminazione vietate, a meno che il rispetto di tali clausole discenda dalla necessità di comparazione delle situazioni di singoli lavoratori da parte del datore di lavoro che, nel contesto di una procedura concorsuale o selettiva, debba operare la scelta di alcuni di essi (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - con riferimento all'attribuzione ai lavoratori neoassunti di un salario differenziato con esclusione di alcune voci aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva - aveva negato il diritto di questi ultimi di conseguire le differenze retributive richieste).

Commentari2

  • 1La questione della parità retributiva tra donne e uomini
    Angelo Ciarafoni · https://www.iusinitinere.it/

    Nel dibattito pubblico, di sovente, vengono effettuati riferimenti ad una questione, le cui ragioni risalgono a tempi immemori e la cui rilevanza socio-economica ha attirato l'attenzione di numerosi studiosi di varie discipline: si tratta della questione sulla condizione delle donne nella società e nella famiglia. Numerosi Istituti di statistica hanno evidenziato le percentuali che certificano il divario tra uomini e donne in Italia e nel mondo: infatti, a dispetto di quanto siam tentati di credere, le differenze di genere accomunano l'intera umanità, dal momento che cambiano le situazioni, i contesti, i numeri percentuale, ma la sostanza resta immutata[1]. La seguente trattazione si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7752
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7752
Data del deposito : 17 maggio 2003

Testo completo