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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/08/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 657/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 17/06/2025 da
, C.F. nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
21/10/1978 ed ivi residente a[...], e , Parte_2
C.F. , nato ad [...] il [...] ed ivi residente C.F._2 alla va Fabriano n. 12, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Iachini del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 03/07/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/06/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- essi avevano intrattenuto una relazione sentimentale senza contrarre matrimonio;
- da tale relazione sono nati tre figli: , il 07/09/2010, il 28/08/2014 e Per_1 Per_2
, il 10/02/2016; Per_3
- la convivenza, con il trascorrere del tempo, è divenuta difficile a causa dell'emergere di considerevoli diversità di carattere, di abitudini e di aspirazioni da parte di ciascuno dei ricorrenti;
- le descritte difficoltà sono divenute tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse regolamentato il loro reciproco rapporto con i figli minori, sia sotto il profilo affettivo che economico, secondo le seguenti
CONDIZIONI
1) I bambini, in ossequio alla normativa vigente, saranno affidati ad entrambi i genitori che continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà;
2) essi saranno collocati presso la madre nella casa familiare sita in Ascoli Piceno, via
Fabriano 12;
3) la Sig.ra nell'esclusivo interesse dei minori, acquisterà i diritti pari a ½ Parte_1
della suddetta casa familiare (attualmente cointestata con il convivente) dal Sig. come regolamentato dalle parti in apposito e separato accordo;
Pt_2
4) il Sig. si trasferirà presso altra abitazione a far data dal deposito del presente Pt_2
ricorso; 5) il padre, durante la settimana, potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà/potrà, previo accordo telefonico con la madre e sempre nel rispetto delle esigenze di entrambi i genitori e dei bambini oltre che nel rispetto della frequenza e degli orari della scuola e degli impegni pomeridiani, e, in modo alternato, nei week-end;
6) entrambi i genitori potranno tenere i bambini, in modo esclusivo e anche per trascorrere le vacanze estive, per un periodo prolungato fino a 2/3 settimane o per un tempo che preventivamente sarà concordato, sempre nel rispetto delle reciproche esigenze;
7) per quanto riguarda le festività natalizie, pasquali, per tutte le altre feste e per il compleanno dei bambini, i genitori si accorderanno di volta in volta e, in caso di disaccordo, si seguirà, comunque, il criterio dell'alternanza annuale;
8) il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando, entro il 5 di ogni Pt_2
mese, alla Sig.ra l'importo di € 135,00 per ciascuno di essi e così in totale € Parte_1
405,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi;
9) le spese straordinarie, ivi comprese le scolastiche, di istruzione e di formazione, le spese mediche e comunque tutte quelle così come elencate, disciplinate e regolamentate nel relativo Protocollo del 10.7.24 saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e/ prontamente rimborsate all'uno o all'altra qualora siano anticipate integralmente da uno solo di essi;
10) i genitori, infine, prestano reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei minori valida anche per l'espatrio.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 15/07/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato di aver avuto una relazione sentimentale, poi interrotta, dalla quale sono nati i figli minori di cui sopra.
Le condizioni di regolamentazione, sia sotto il profilo affettivo che economico, del reciproco rapporto di ciascun genitore con il figlio, condizioni quali stabilite tra le parti nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare gli interessi dei figli medesimi.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Prende atto del fatto che i rapporti, sia di carattere affettivo che economico, di ciascuna delle parti con i figli minori della coppia saranno regolamentati alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 25/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 657/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 17/06/2025 da
, C.F. nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
21/10/1978 ed ivi residente a[...], e , Parte_2
C.F. , nato ad [...] il [...] ed ivi residente C.F._2 alla va Fabriano n. 12, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Iachini del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 03/07/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/06/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- essi avevano intrattenuto una relazione sentimentale senza contrarre matrimonio;
- da tale relazione sono nati tre figli: , il 07/09/2010, il 28/08/2014 e Per_1 Per_2
, il 10/02/2016; Per_3
- la convivenza, con il trascorrere del tempo, è divenuta difficile a causa dell'emergere di considerevoli diversità di carattere, di abitudini e di aspirazioni da parte di ciascuno dei ricorrenti;
- le descritte difficoltà sono divenute tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse regolamentato il loro reciproco rapporto con i figli minori, sia sotto il profilo affettivo che economico, secondo le seguenti
CONDIZIONI
1) I bambini, in ossequio alla normativa vigente, saranno affidati ad entrambi i genitori che continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà;
2) essi saranno collocati presso la madre nella casa familiare sita in Ascoli Piceno, via
Fabriano 12;
3) la Sig.ra nell'esclusivo interesse dei minori, acquisterà i diritti pari a ½ Parte_1
della suddetta casa familiare (attualmente cointestata con il convivente) dal Sig. come regolamentato dalle parti in apposito e separato accordo;
Pt_2
4) il Sig. si trasferirà presso altra abitazione a far data dal deposito del presente Pt_2
ricorso; 5) il padre, durante la settimana, potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà/potrà, previo accordo telefonico con la madre e sempre nel rispetto delle esigenze di entrambi i genitori e dei bambini oltre che nel rispetto della frequenza e degli orari della scuola e degli impegni pomeridiani, e, in modo alternato, nei week-end;
6) entrambi i genitori potranno tenere i bambini, in modo esclusivo e anche per trascorrere le vacanze estive, per un periodo prolungato fino a 2/3 settimane o per un tempo che preventivamente sarà concordato, sempre nel rispetto delle reciproche esigenze;
7) per quanto riguarda le festività natalizie, pasquali, per tutte le altre feste e per il compleanno dei bambini, i genitori si accorderanno di volta in volta e, in caso di disaccordo, si seguirà, comunque, il criterio dell'alternanza annuale;
8) il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando, entro il 5 di ogni Pt_2
mese, alla Sig.ra l'importo di € 135,00 per ciascuno di essi e così in totale € Parte_1
405,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi;
9) le spese straordinarie, ivi comprese le scolastiche, di istruzione e di formazione, le spese mediche e comunque tutte quelle così come elencate, disciplinate e regolamentate nel relativo Protocollo del 10.7.24 saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e/ prontamente rimborsate all'uno o all'altra qualora siano anticipate integralmente da uno solo di essi;
10) i genitori, infine, prestano reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei minori valida anche per l'espatrio.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 15/07/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato di aver avuto una relazione sentimentale, poi interrotta, dalla quale sono nati i figli minori di cui sopra.
Le condizioni di regolamentazione, sia sotto il profilo affettivo che economico, del reciproco rapporto di ciascun genitore con il figlio, condizioni quali stabilite tra le parti nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare gli interessi dei figli medesimi.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Prende atto del fatto che i rapporti, sia di carattere affettivo che economico, di ciascuna delle parti con i figli minori della coppia saranno regolamentati alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 25/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi