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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 787 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
, domiciliato elettivamente in Roma, Lungotevere dei Mellini n. Parte_1
44, Roma, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Arcangeli, che lo rappresenta e difende, unitamente ed anche disgiuntamente con l'Avv. Lorenza Arcangeli, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
– in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro -tempore, con Sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande
n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bellaroba giusta procura agli atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 03.04.2025 chiedeva al Tribunale di Parte_1 accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 l.
222/84, con decorrenza dal maggio 2022, essendo stato il relativo requisito sanitario riconosciuto con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data
1 20.11.2024, con conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio favore dei CP_1 ratei maturati, oltre interessi legali e spese di lite, da distrarsi.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Tuttavia, nella propria memoria di CP_1 costituzione l'ente fa riferimento ad un altro procedimento conclusosi presso un altro tribunale indicando, oltretutto, un altro ricorrente.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente ha precisato che il veva adempiuto all'onere previsto dall'art.445 bis cpc di Pt_1 trasmissione di tutti gli elementi necessari per procedere al pagamento, mediate invio del modello AP70 trasmesso all'Ente in data 2.12.2024 e ha comunque dato atto che nelle more del giudizio ha corrisposto tutte le somme oggetto di domanda il 1.10.2025 CP_1 dopo la notifica del ricorso e ha chiesto la condanna del resistente al pagamento delle spese di lite.
3. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita oggetto di domanda.
4. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la CP_1 celere risposta;
la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni previdenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.c., cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/12/2022, n.35756 - vanno poste a carico dell' , considerato che il CP_1 pagamento è avvenuto ad ottobre 2025, oltre il termine di 120 giorni decorrente dall'invio del MODELLO AP70 e dopo financo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio effettuata il 16.05.2025.
5. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori minimi di cui alle tabelle allegate al decreto, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206) ed aumentati del 5% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. cit.
Tali spese devono essere distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
PQM
DICHIARA la parziale cessazione della materia del contendere,
2 ACCERTA il diritto del ricorrente a percepire gli interessi moratori al tasso legale sulla somma di €28.128,50 versata dall' a titolo di ratei arretrati dell'assegno ordinario di CP_1 invalidità ex art. 1 L.222/84 a far data dal 02.04.2025 sino al 1.10.2025 e per l'effetto
CONDANNA l' al pagamento della somma di Euro 1492,20 a favore di parte CP_1 ricorrente
CONDANNA l' al pagamento dell'50% delle spese di lite pari ad € 932,50 su un CP_1 totale di 1072,38 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore della ricorrente, da versarsi agli avv. Jacopo Arcangeli e Lorenza Arcangeli dichiaratisi antistatari.
COMPENSA il restante 50% tra le parti le spese di lite
Civitavecchia 30/10/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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