CA
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/05/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di conIGlio con l'intervento dei IGg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini ConIGliere
Dott. Cesare Marziali ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile nel giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. 1015 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
Avv. Paola Roberta Lanciotti del Foro di Fermo (cf: – pec: C.F._1
fax 0735632241) che si difende in proprio, domiciliato presso Email_1
il predetto recapito di posta elettronica certificata;
-Attrice in riassunzione-.
CONTRO 1) Eredità nato [...] a [...] e deceduto il Persona_1
08.03.19 (C.F. ), in persona del curatore dr. nominato con C.F._2 Persona_2
Decreto cron. 5101/20 del Tribunale di Teramo (pec: ; Email_2
2) , nato a [...] il [...] ( ) res.te in via Roma 70, Parte_1 C.F._3
Manziana (RM), dichiarato fallito con Sentenza n. 10/2019 Tribunale Civitavecchia, proc. fall. n.
8/2019 in proprio ed in persona del Curatore Avv. Leonardo Pandiscia del Foro di Roma, domiciliato presso pec della procedura ( ; Email_3
3) Avv.ti Francesco Albertelli di Roma, ( ), pec: C.F._4
Email_4
4) Avv. Alessandro Ciarrocchi di Fermo ( ) pec: C.F._5
Email_5
-Convenuti in riassunzione contumaci-
Oggetto: in materia di pagamento di onorari professionali
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. Lanciotti, premesso di aver prestato opera professionale dinanzi al Tar dell'Abruzzo - Aquila previa mandato e procura rilasciata da quale erede di , accettante con CP_1 Persona_3
beneficio d'inventario, otteneva decreto ingiuntivo dal Tribunale di Fermo nei confronti dei “… seguenti eredi beneficiati di , siccome nominativamente risultanti dal Registro Persona_3
Successioni presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale Ordinario di Viterbo: 1) IG.ra …res.te in Colonnella (TE), prima accettante con atto del 30 agosto 2007; 2) IG. CP_1
.3) IG. .; 4) IG.ra . tutti e tre accettanti con atto del Parte_2 Parte_3 Parte_4
19.11.07; … [per il pagamento] pro-quota immediatamente e senza dilazione alla notifica del presente decreto,…. la somma totale di € 15.037,69 , cap ed iva inclusi”.
Per_ Il D.I. veniva opposto, esclusivamente da due eredi beneficiati: e titolari di Parte_1
quota minoritaria di 1/6 cadauno.
Gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo nei loro confronti in quanto il mandato era stato rilasciato unicamente dalla coerede CP_1 Il Tribunale di Fermo con Sentenza n. 241 del 2011 dichiarava improcedibile l'opposizione per tardività d'iscrizione a ruolo.
Per_ Avverso la decisone proponevano appello e ribadendo il difetto di titolarità Parte_1
passiva in quanto estranei al mandato e allegando il difetto di efficacia probatoria nonché
l'erroneità parcella professionale.
L'Avv. Lanciotti nel costituirsi prospettava: “I. difetto valido ius postulandi per omessa allegazione procura rilasciata dal coerede in favore avvti Albertelli e Ciarrocchi;
II. Sussistenza Parte_1
legittimazione passiva di tutti i coeredi;
III. Congruità dell'importo della notula;
IV. Decadenza dal beneficio d'inventario degli appellanti;
V. Richiesta di condanna ex art. 94 c.pc. degli appellanti eredi beneficiati - chiedendo“- preliminarmente delibando in rito, accertare l'inammissibilità dell'impugnazione di ed il passaggio in giudicato del D.I. opposto in prime cure, nei Parte_1
confronti della sua posizione di coerede per 1/6; - definitivamente pronunciando in merito, rigettare in toto l'appello avversario, con conferma del D.I. n. 362 del 2008….- Con condanna dei soccombenti in solido alla refusione in proprio ex art. 94 delle spese del doppio grado di giudizio”, se non fosse stata nel frattempo dichiarata, in via principale o incidentale, la decadenza dal beneficio d'inventario ex art. 506 c.c.”.
La Corte d'Appello con Sentenza n. 471/17 pubblicata il 28.03.17 accoglieva l'appello e revocava il decreto ingiuntivo in quanto riscontrava il mancato conferimento dell'incarico professionale ad opera degli opponenti.
Previo ricorso dell'Avv. Lanciotti la Cassazione con sentenza n. 25573/2023 cassava con rinvio la sentenza della Corte di Appello precisando che: “La costituzione del rapporto professionale era necessaria ad avviare le indispensabili iniziative finalizzate alla conservazione del valore dei beni ereditari, nell'esercizio di facoltà che competevano all'unico chiamato accettante nell'interesse anche degli altri (artt. 511, 490 n. 2 e 754 c.c.), essendo anche questi ultimi tenuti al pagamento del compenso, per aver successivamente accettato l'eredità, con effetto dall'apertura della successione.”.
Il giudizio era riassunto dall'Avv. Lanciotti nella contumacia dei convenuti pur regolarmente raggiunti dalla notifica della riassunzione.
Sulla scorta del principio di diritto esposto in sentenza tutti i coeredi erano obbligati pro quota al pagamento di quanto portato nel decreto ingiuntivo, importo sicuramente congruo all'attività svolta (€ 12.016,38 di cui € 9.250,00 per onorari e € 1.369,00 per diritti con parcella opinata), secondo la tariffa forense all'epoca vigente ex D.M. n. 127/2004, con l'avvertenza che gli eredi erano decaduti dal beneficio d'inventario poiché dopo l'opposizione alla liquidazione individuale ex art.495 c.c., notificata 28 marzo 2008, non era stato rispettato il termine perentorio per l'invito, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, ai creditori a presentare le dichiarazioni di credito, inviato solo in data 10.07.08 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana in data 08.07.2008.
A tale riguardo si IGnificava che la decadenza era stata accertata in via incidentale con Sentenza n.
2028/18 della Corte d'Appello di Ancona nell'appello n. 233/2013, promosso dall'avv. Lanciotti nei confronti di tutti i coeredi (compresi e ), circostanza di cui anche in questa sede Persona_1 Pt_1
si chiedeva un accertamento incidentale.
L'attore ricordava che, decaduti gli eredi dal beneficio d'inventario e cessata la procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata, caduto il divieto ex art. 506 c.c., era intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare n. 91/06 presso il Tribunale di Arezzo per il soddisfacimento dei crediti vantati nei confronti del de cuius e dei coeredi di sulla scorta di vari titoli Persona_3
esecutivi.
Fatto è che in tale procedura esecutiva, in data 15.05.19 gli avv.ti Francesco Albertelli e Alessandro
Ciarrocchi proponevano intervento ex art. 511 c.p.c., quali creditori in solido delle spese di lite distratte in loro favore dalla Corte d'Appello di Ancona con la Sentenza n. 471/17, per cui entrambi chiedevano di essere sostituiti alla creditrice Lanciotti nella distribuzione della somma ricavata in procedura per il totale di € 7.587,42 (comprensivo di spese generali, cap ed iva).
Il GE del Tribunale di Arezzo con ordinanza 03.09.20 approvava un piano di riparto parziale, in cui a pag. 10 si legge “Si precisa che:- la complessiva somma assegnata e riconosciuta all'avv. Paola
Roberta Lanciotti, pari ad € 5.667,41 dovrà essere corrisposta in favore degli avv.ti Francesco
Albertelli e Alessandro Ciarrocchi ex artt. 511 e 499, co II, c.p.c. a parziale soddisfazione del credito derivante dalla Sentenza n. 471/17 della Corte d'Appello di Ancona pari ad € 7.587,42”.
Successivamente, nel progetto di distribuzione definitivo approvato con ordinanza 29.3.22 a pag. 8 si ggunge “Si precisa che della complessiva somma assegnata e riconosciuta all'avv. Paola Roberta
Lanciotti la somma di € 1.920,01 dovrà essere corrisposta in favore degli avv.ti Francesco Albertelli ed Alessandro Ciarrocchi ex art. 511 e 499, co. II, cpc a totale soddisfacimento del credito derivante dalla Sentenza n. 471/17 della Corte d'Appello di Ancona pari ad € 7.587,42 avendo già percepito la somma di € 5.667,41 a seguito dell'approvazione del progetto di distribuzione del 01.04.2020”.
A detta dell'attore in riassunzione, intervenuta la cassazione della sentenza n. 471/17 CdA Ancona, gli avv.ti Albertelli e Ciarrocchi dovevano restituire la somma pari ad € 7.587,42, dai medesimi incamerata nella procedura esecutiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Per economia espositiva è bene prendere le mosse dalla riassunzione promossa nei confronti della contumace a fronte della rinuncia agli atti del giudizio Controparte_2
notificata dall'Avv. Lanciotti a mezzo pec in data 12.04.24 all'indirizzo del Curatore.
Sulla sorte del decreto ingiuntivo che riguardava e è bene riportare quanto Parte_1 Persona_1
deciso dalla Cassazione civile sez. VI - 06/09/2017, n. 20868 dove si legge che la: “ … Sezioni Unite di questa Corte n. 4071/2010; risolvendo il contrasto giurisprudenziale riguardante il rapporto tra
l'art. 653 c.p.c., comma 1, e l'art. 393 c.p.c., detta sentenza ha, in motivazione, ricordato che la giurisprudenza costante e la dottrina prevalente sono concordi nell'affermare che la sentenza di accoglimento dell'opposizione sostituisce il decreto ingiuntivo e, per quanto qui rileva, ne ha tratto la conclusione che l'estinzione del giudizio di rinvio conseguente a cassazione di una decisione di accoglimento, in primo grado o in appello, dell'opposizione contro il decreto ingiuntivo estingue
l'intero processo (Cass. n. 4071/2010 cit.); il principio è coerente con l'efficacia soltanto provvisoria del provvedimento sommario, quale è il decreto ingiuntivo, che viene definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, ne determini la revoca, così sostituendosi alla pronuncia monitoria;
proprio perchè l'effetto sostitutivo è definitivo nei termini anzidetti,
l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello (anche quando impropriamente conclusa con un dispositivo col quale si "conferma" il decreto ingiuntivo) non determina alcuna "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato;
”.
In breve, la Corte dovrà limitarsi a dichiarare l'estinzione del giudizio.; nulla per le spese stante la predetta contumacia.
Per quanto concerne la posizione degli gli Avv.ti Albertelli e Ciarrocchi si deve osservare che come precisato ultimamente dalla ordinanza 23283/2024: “comune a (e proprio di) tutti i provvedimenti conclusivi delle procedure esecutive è la tendenziale definitività degli stessi, da intendersi non già alla stregua di una (inesistente ed inconcepibile, considerata la natura di dette procedure) tensione al giudicato, bensì come impossibilità di pretese di tutela esperibili successivamente alla chiusura del procedimento volte a porne in discussione la validità degli atti o degli effetti (da ultimo, cfr.
Cass. 14/06/2023, n. 17021, ove altri riferimenti); più specificamente, la stabilità dei risultati dell'espropriazione forzata è il portato del complesso dei rimedi interni al procedimento (le varie tipologie di opposizioni, ma anche le istanze di revoca o modifica) apprestati dall'ordinamento a tutela delle parti e degli altri soggetti coinvolti nel processo esecutivo ed integranti, unitariamente valutati, un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti;
da ciò consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata (Cass. 23/08/2018, n. 20994; Cass. 13/02/2019, n. 4263; Cass.
28/02/2020, n. 5468; Cass. 22/06/2020, n. 12127), salvo che abbia fatto abbia fatto valere detta illegittimità mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dello stesso (Cass. 24/10/2018, n. 26927);”.
Orbene, dall'ordinanza in data 02/09/2020 del G.E. del Tribunale di Arezzo, risultano presentate osservazioni al progetto del piano di riparto parziale (“Ritenuto che le osservazioni al progetto di distribuzione fatte valere dall'avv. Lanciotti in merito alla somma riconosciuta in favore dell'avv.
Albertelli e dell'avv. Ciarrocchi siano infondate …”), ma non si rinviene in atti né è stata prospettata dall'attore in riassunzione la proposizione di una opposizione ex art. 617 c.p.c..
A tale riguardo, è bene aggiungere che l'arresto citato aderisce a quell'orientamento giurisprudenziale che amplia (vedi il riferimento al “presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata”) l'ambito (quomodo) del rimedio di cui sopra in relazione all'ordinanza ex art. 512 c.p.c. estendendolo all'an e al quantum (come per altro verso ricavabile dall'oggetto delle controversie esecutive di cui all'art. 512 c.p.c.).
La preclusione di cui si è detto rende inammissibile la domanda di restituzione di quanto corrisposto in quella sede.
Quanto alla eredità giacente di , il predetto risultava parte ma è deceduto in data Persona_1
08.03.19 sicché il curatore è a lui subentrato ex art. 529 c,c. ed è stato legittimamente convenuto in questa sede.
Si deve poi osservare che, pacifica l'attività professionale a suo favore secondo il principio articolato dalla Corte di Cassazione, l'importo ingiunto di € 15.037,69, cap ed iva inclusi deve considerarsi congruo per la particolare complessità della vicenda, per la duplicità dei resistenti e per il notevole valore della questione che concerneva aree edificabili e lottizzazioni per oltre mq
13.000 (si trattava di un ricorso proposto avverso il e la , Controparte_3 Controparte_4
per l'annullamento della Variante Generale al P.R.E.) private della qualifica e degradate a verde pubblico.
Stabilito quanto, sopra occorre valutare se l'eredità giacente del defunto , il quale aveva Persona_1
accettato con il beneficio d'inventario l'eredità di e che in tale veste era tenuto pro Persona_3
quota al pagamento del dovuto, debba rispondere intra o ultra vires.
A tale riguardo la Corte deve rilevare la decadenza dal beneficio in quanto (come già deciso incidenter tantum con sentenza n. 2028/18 della Corte d'Appello di Ancona nell'appello n.
233/2013 anche tra le medesime parti) dove si legge “risulta intervenuto nelle more il provvedimento in data 15.2.18-2.3.2018 con cui il Tribunale di Viterbo ha respinto il reclamo avverso il decreto di rigetto dell'istanza di proroga del termine per la liquidazione concorsuale dell'eredità di .”. Quanto affermato è pienamente condivisibile in questa sede alla Persona_3
luce del provvedimento del Tribunale Viterbo prodotto che comporta la decadenza dal beneficio.
Ne consegue che l'eredità beneficiata (richiamando la Cassazione civile sez. VI - 06/09/2017, n.
20868 sopra citata sulle sorti del decreto ingiuntivo) dovrà corrispondere ultra vires al professionista l'importo di 1/6 (questa la quota spettante) della somma di € 15.037,69 per l'ammontare di € 2.506,28 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di causa tra l'eredità giacente e il professionista seguono la soccombenza della eredità giacente nella misura indicata nel dispositivo con la precisazione che la pregressa revoca del decreto ingiuntivo non comporta l'automatico venir meno della condanna al pagamento delle spese relative alla fase monitoria in quanto bisogna tener conto dell'esito complessivo del giudizio
(Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, (ud. 26/10/2021, dep. 13/01/2022), n.927) che nella specie ha visto integralmente accolte le pretese dell'allora opposta nei confronti di questa parte. Nulla per quelle relative alle altre posizioni.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sulla riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposta da Avv. Lanciotti Paola Roberta nei confronti di 1) , in Controparte_5
persona del curatore dr. contumace;
2) , Persona_2 Controparte_6 in persona del Curatore, contumace;
3) Avv.to Francesco Albertelli, contumace;
4) Avv. Alessandro
Ciarrocchi, contumace, così provvede:
A) Condanna ultra vires l' , in persona del curatore dr. Controparte_5 Persona_2
al pagamento € 2.506,28 oltre interessi dal dovuto al saldo a favore dell'Avv. Lanciotti
[...]
Paola Roberta;
B) Dichiara l'estinzione del giudizio promosso dall' Avv. Lanciotti Paola Roberta nei confronti
, in persona del Curatore;
Controparte_6
C) Dichiara inammissibile la domanda proposta dall' Avv. Lanciotti Paola Roberta nei confronti degli Avv.ti Francesco Albertelli e Alessandro Ciarrocchi;
D) Condanna l'eredità giacente a rifondere all' Avv. Lanciotti Paola Roberta appellato le spese di lite della fase monitoria che liquida nella misura di 1/6 di quelle liquidate nel predetto decreto, quelle del primo grado di giudizio che determina in complessivi € 2.430, quelle del secondo grado che quantifica in € 2.775, quelle di legittimità in € 1.785, quelle del presente grado in € 2.915 oltre esborsi, spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
E) Nulla per le spese relative agli altri rapporti processuali;
Ancona li 06.05.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di conIGlio con l'intervento dei IGg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini ConIGliere
Dott. Cesare Marziali ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile nel giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. 1015 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
Avv. Paola Roberta Lanciotti del Foro di Fermo (cf: – pec: C.F._1
fax 0735632241) che si difende in proprio, domiciliato presso Email_1
il predetto recapito di posta elettronica certificata;
-Attrice in riassunzione-.
CONTRO 1) Eredità nato [...] a [...] e deceduto il Persona_1
08.03.19 (C.F. ), in persona del curatore dr. nominato con C.F._2 Persona_2
Decreto cron. 5101/20 del Tribunale di Teramo (pec: ; Email_2
2) , nato a [...] il [...] ( ) res.te in via Roma 70, Parte_1 C.F._3
Manziana (RM), dichiarato fallito con Sentenza n. 10/2019 Tribunale Civitavecchia, proc. fall. n.
8/2019 in proprio ed in persona del Curatore Avv. Leonardo Pandiscia del Foro di Roma, domiciliato presso pec della procedura ( ; Email_3
3) Avv.ti Francesco Albertelli di Roma, ( ), pec: C.F._4
Email_4
4) Avv. Alessandro Ciarrocchi di Fermo ( ) pec: C.F._5
Email_5
-Convenuti in riassunzione contumaci-
Oggetto: in materia di pagamento di onorari professionali
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. Lanciotti, premesso di aver prestato opera professionale dinanzi al Tar dell'Abruzzo - Aquila previa mandato e procura rilasciata da quale erede di , accettante con CP_1 Persona_3
beneficio d'inventario, otteneva decreto ingiuntivo dal Tribunale di Fermo nei confronti dei “… seguenti eredi beneficiati di , siccome nominativamente risultanti dal Registro Persona_3
Successioni presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale Ordinario di Viterbo: 1) IG.ra …res.te in Colonnella (TE), prima accettante con atto del 30 agosto 2007; 2) IG. CP_1
.3) IG. .; 4) IG.ra . tutti e tre accettanti con atto del Parte_2 Parte_3 Parte_4
19.11.07; … [per il pagamento] pro-quota immediatamente e senza dilazione alla notifica del presente decreto,…. la somma totale di € 15.037,69 , cap ed iva inclusi”.
Per_ Il D.I. veniva opposto, esclusivamente da due eredi beneficiati: e titolari di Parte_1
quota minoritaria di 1/6 cadauno.
Gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo nei loro confronti in quanto il mandato era stato rilasciato unicamente dalla coerede CP_1 Il Tribunale di Fermo con Sentenza n. 241 del 2011 dichiarava improcedibile l'opposizione per tardività d'iscrizione a ruolo.
Per_ Avverso la decisone proponevano appello e ribadendo il difetto di titolarità Parte_1
passiva in quanto estranei al mandato e allegando il difetto di efficacia probatoria nonché
l'erroneità parcella professionale.
L'Avv. Lanciotti nel costituirsi prospettava: “I. difetto valido ius postulandi per omessa allegazione procura rilasciata dal coerede in favore avvti Albertelli e Ciarrocchi;
II. Sussistenza Parte_1
legittimazione passiva di tutti i coeredi;
III. Congruità dell'importo della notula;
IV. Decadenza dal beneficio d'inventario degli appellanti;
V. Richiesta di condanna ex art. 94 c.pc. degli appellanti eredi beneficiati - chiedendo“- preliminarmente delibando in rito, accertare l'inammissibilità dell'impugnazione di ed il passaggio in giudicato del D.I. opposto in prime cure, nei Parte_1
confronti della sua posizione di coerede per 1/6; - definitivamente pronunciando in merito, rigettare in toto l'appello avversario, con conferma del D.I. n. 362 del 2008….- Con condanna dei soccombenti in solido alla refusione in proprio ex art. 94 delle spese del doppio grado di giudizio”, se non fosse stata nel frattempo dichiarata, in via principale o incidentale, la decadenza dal beneficio d'inventario ex art. 506 c.c.”.
La Corte d'Appello con Sentenza n. 471/17 pubblicata il 28.03.17 accoglieva l'appello e revocava il decreto ingiuntivo in quanto riscontrava il mancato conferimento dell'incarico professionale ad opera degli opponenti.
Previo ricorso dell'Avv. Lanciotti la Cassazione con sentenza n. 25573/2023 cassava con rinvio la sentenza della Corte di Appello precisando che: “La costituzione del rapporto professionale era necessaria ad avviare le indispensabili iniziative finalizzate alla conservazione del valore dei beni ereditari, nell'esercizio di facoltà che competevano all'unico chiamato accettante nell'interesse anche degli altri (artt. 511, 490 n. 2 e 754 c.c.), essendo anche questi ultimi tenuti al pagamento del compenso, per aver successivamente accettato l'eredità, con effetto dall'apertura della successione.”.
Il giudizio era riassunto dall'Avv. Lanciotti nella contumacia dei convenuti pur regolarmente raggiunti dalla notifica della riassunzione.
Sulla scorta del principio di diritto esposto in sentenza tutti i coeredi erano obbligati pro quota al pagamento di quanto portato nel decreto ingiuntivo, importo sicuramente congruo all'attività svolta (€ 12.016,38 di cui € 9.250,00 per onorari e € 1.369,00 per diritti con parcella opinata), secondo la tariffa forense all'epoca vigente ex D.M. n. 127/2004, con l'avvertenza che gli eredi erano decaduti dal beneficio d'inventario poiché dopo l'opposizione alla liquidazione individuale ex art.495 c.c., notificata 28 marzo 2008, non era stato rispettato il termine perentorio per l'invito, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, ai creditori a presentare le dichiarazioni di credito, inviato solo in data 10.07.08 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana in data 08.07.2008.
A tale riguardo si IGnificava che la decadenza era stata accertata in via incidentale con Sentenza n.
2028/18 della Corte d'Appello di Ancona nell'appello n. 233/2013, promosso dall'avv. Lanciotti nei confronti di tutti i coeredi (compresi e ), circostanza di cui anche in questa sede Persona_1 Pt_1
si chiedeva un accertamento incidentale.
L'attore ricordava che, decaduti gli eredi dal beneficio d'inventario e cessata la procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata, caduto il divieto ex art. 506 c.c., era intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare n. 91/06 presso il Tribunale di Arezzo per il soddisfacimento dei crediti vantati nei confronti del de cuius e dei coeredi di sulla scorta di vari titoli Persona_3
esecutivi.
Fatto è che in tale procedura esecutiva, in data 15.05.19 gli avv.ti Francesco Albertelli e Alessandro
Ciarrocchi proponevano intervento ex art. 511 c.p.c., quali creditori in solido delle spese di lite distratte in loro favore dalla Corte d'Appello di Ancona con la Sentenza n. 471/17, per cui entrambi chiedevano di essere sostituiti alla creditrice Lanciotti nella distribuzione della somma ricavata in procedura per il totale di € 7.587,42 (comprensivo di spese generali, cap ed iva).
Il GE del Tribunale di Arezzo con ordinanza 03.09.20 approvava un piano di riparto parziale, in cui a pag. 10 si legge “Si precisa che:- la complessiva somma assegnata e riconosciuta all'avv. Paola
Roberta Lanciotti, pari ad € 5.667,41 dovrà essere corrisposta in favore degli avv.ti Francesco
Albertelli e Alessandro Ciarrocchi ex artt. 511 e 499, co II, c.p.c. a parziale soddisfazione del credito derivante dalla Sentenza n. 471/17 della Corte d'Appello di Ancona pari ad € 7.587,42”.
Successivamente, nel progetto di distribuzione definitivo approvato con ordinanza 29.3.22 a pag. 8 si ggunge “Si precisa che della complessiva somma assegnata e riconosciuta all'avv. Paola Roberta
Lanciotti la somma di € 1.920,01 dovrà essere corrisposta in favore degli avv.ti Francesco Albertelli ed Alessandro Ciarrocchi ex art. 511 e 499, co. II, cpc a totale soddisfacimento del credito derivante dalla Sentenza n. 471/17 della Corte d'Appello di Ancona pari ad € 7.587,42 avendo già percepito la somma di € 5.667,41 a seguito dell'approvazione del progetto di distribuzione del 01.04.2020”.
A detta dell'attore in riassunzione, intervenuta la cassazione della sentenza n. 471/17 CdA Ancona, gli avv.ti Albertelli e Ciarrocchi dovevano restituire la somma pari ad € 7.587,42, dai medesimi incamerata nella procedura esecutiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Per economia espositiva è bene prendere le mosse dalla riassunzione promossa nei confronti della contumace a fronte della rinuncia agli atti del giudizio Controparte_2
notificata dall'Avv. Lanciotti a mezzo pec in data 12.04.24 all'indirizzo del Curatore.
Sulla sorte del decreto ingiuntivo che riguardava e è bene riportare quanto Parte_1 Persona_1
deciso dalla Cassazione civile sez. VI - 06/09/2017, n. 20868 dove si legge che la: “ … Sezioni Unite di questa Corte n. 4071/2010; risolvendo il contrasto giurisprudenziale riguardante il rapporto tra
l'art. 653 c.p.c., comma 1, e l'art. 393 c.p.c., detta sentenza ha, in motivazione, ricordato che la giurisprudenza costante e la dottrina prevalente sono concordi nell'affermare che la sentenza di accoglimento dell'opposizione sostituisce il decreto ingiuntivo e, per quanto qui rileva, ne ha tratto la conclusione che l'estinzione del giudizio di rinvio conseguente a cassazione di una decisione di accoglimento, in primo grado o in appello, dell'opposizione contro il decreto ingiuntivo estingue
l'intero processo (Cass. n. 4071/2010 cit.); il principio è coerente con l'efficacia soltanto provvisoria del provvedimento sommario, quale è il decreto ingiuntivo, che viene definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, ne determini la revoca, così sostituendosi alla pronuncia monitoria;
proprio perchè l'effetto sostitutivo è definitivo nei termini anzidetti,
l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello (anche quando impropriamente conclusa con un dispositivo col quale si "conferma" il decreto ingiuntivo) non determina alcuna "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato;
”.
In breve, la Corte dovrà limitarsi a dichiarare l'estinzione del giudizio.; nulla per le spese stante la predetta contumacia.
Per quanto concerne la posizione degli gli Avv.ti Albertelli e Ciarrocchi si deve osservare che come precisato ultimamente dalla ordinanza 23283/2024: “comune a (e proprio di) tutti i provvedimenti conclusivi delle procedure esecutive è la tendenziale definitività degli stessi, da intendersi non già alla stregua di una (inesistente ed inconcepibile, considerata la natura di dette procedure) tensione al giudicato, bensì come impossibilità di pretese di tutela esperibili successivamente alla chiusura del procedimento volte a porne in discussione la validità degli atti o degli effetti (da ultimo, cfr.
Cass. 14/06/2023, n. 17021, ove altri riferimenti); più specificamente, la stabilità dei risultati dell'espropriazione forzata è il portato del complesso dei rimedi interni al procedimento (le varie tipologie di opposizioni, ma anche le istanze di revoca o modifica) apprestati dall'ordinamento a tutela delle parti e degli altri soggetti coinvolti nel processo esecutivo ed integranti, unitariamente valutati, un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti;
da ciò consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata (Cass. 23/08/2018, n. 20994; Cass. 13/02/2019, n. 4263; Cass.
28/02/2020, n. 5468; Cass. 22/06/2020, n. 12127), salvo che abbia fatto abbia fatto valere detta illegittimità mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dello stesso (Cass. 24/10/2018, n. 26927);”.
Orbene, dall'ordinanza in data 02/09/2020 del G.E. del Tribunale di Arezzo, risultano presentate osservazioni al progetto del piano di riparto parziale (“Ritenuto che le osservazioni al progetto di distribuzione fatte valere dall'avv. Lanciotti in merito alla somma riconosciuta in favore dell'avv.
Albertelli e dell'avv. Ciarrocchi siano infondate …”), ma non si rinviene in atti né è stata prospettata dall'attore in riassunzione la proposizione di una opposizione ex art. 617 c.p.c..
A tale riguardo, è bene aggiungere che l'arresto citato aderisce a quell'orientamento giurisprudenziale che amplia (vedi il riferimento al “presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata”) l'ambito (quomodo) del rimedio di cui sopra in relazione all'ordinanza ex art. 512 c.p.c. estendendolo all'an e al quantum (come per altro verso ricavabile dall'oggetto delle controversie esecutive di cui all'art. 512 c.p.c.).
La preclusione di cui si è detto rende inammissibile la domanda di restituzione di quanto corrisposto in quella sede.
Quanto alla eredità giacente di , il predetto risultava parte ma è deceduto in data Persona_1
08.03.19 sicché il curatore è a lui subentrato ex art. 529 c,c. ed è stato legittimamente convenuto in questa sede.
Si deve poi osservare che, pacifica l'attività professionale a suo favore secondo il principio articolato dalla Corte di Cassazione, l'importo ingiunto di € 15.037,69, cap ed iva inclusi deve considerarsi congruo per la particolare complessità della vicenda, per la duplicità dei resistenti e per il notevole valore della questione che concerneva aree edificabili e lottizzazioni per oltre mq
13.000 (si trattava di un ricorso proposto avverso il e la , Controparte_3 Controparte_4
per l'annullamento della Variante Generale al P.R.E.) private della qualifica e degradate a verde pubblico.
Stabilito quanto, sopra occorre valutare se l'eredità giacente del defunto , il quale aveva Persona_1
accettato con il beneficio d'inventario l'eredità di e che in tale veste era tenuto pro Persona_3
quota al pagamento del dovuto, debba rispondere intra o ultra vires.
A tale riguardo la Corte deve rilevare la decadenza dal beneficio in quanto (come già deciso incidenter tantum con sentenza n. 2028/18 della Corte d'Appello di Ancona nell'appello n.
233/2013 anche tra le medesime parti) dove si legge “risulta intervenuto nelle more il provvedimento in data 15.2.18-2.3.2018 con cui il Tribunale di Viterbo ha respinto il reclamo avverso il decreto di rigetto dell'istanza di proroga del termine per la liquidazione concorsuale dell'eredità di .”. Quanto affermato è pienamente condivisibile in questa sede alla Persona_3
luce del provvedimento del Tribunale Viterbo prodotto che comporta la decadenza dal beneficio.
Ne consegue che l'eredità beneficiata (richiamando la Cassazione civile sez. VI - 06/09/2017, n.
20868 sopra citata sulle sorti del decreto ingiuntivo) dovrà corrispondere ultra vires al professionista l'importo di 1/6 (questa la quota spettante) della somma di € 15.037,69 per l'ammontare di € 2.506,28 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di causa tra l'eredità giacente e il professionista seguono la soccombenza della eredità giacente nella misura indicata nel dispositivo con la precisazione che la pregressa revoca del decreto ingiuntivo non comporta l'automatico venir meno della condanna al pagamento delle spese relative alla fase monitoria in quanto bisogna tener conto dell'esito complessivo del giudizio
(Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, (ud. 26/10/2021, dep. 13/01/2022), n.927) che nella specie ha visto integralmente accolte le pretese dell'allora opposta nei confronti di questa parte. Nulla per quelle relative alle altre posizioni.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sulla riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposta da Avv. Lanciotti Paola Roberta nei confronti di 1) , in Controparte_5
persona del curatore dr. contumace;
2) , Persona_2 Controparte_6 in persona del Curatore, contumace;
3) Avv.to Francesco Albertelli, contumace;
4) Avv. Alessandro
Ciarrocchi, contumace, così provvede:
A) Condanna ultra vires l' , in persona del curatore dr. Controparte_5 Persona_2
al pagamento € 2.506,28 oltre interessi dal dovuto al saldo a favore dell'Avv. Lanciotti
[...]
Paola Roberta;
B) Dichiara l'estinzione del giudizio promosso dall' Avv. Lanciotti Paola Roberta nei confronti
, in persona del Curatore;
Controparte_6
C) Dichiara inammissibile la domanda proposta dall' Avv. Lanciotti Paola Roberta nei confronti degli Avv.ti Francesco Albertelli e Alessandro Ciarrocchi;
D) Condanna l'eredità giacente a rifondere all' Avv. Lanciotti Paola Roberta appellato le spese di lite della fase monitoria che liquida nella misura di 1/6 di quelle liquidate nel predetto decreto, quelle del primo grado di giudizio che determina in complessivi € 2.430, quelle del secondo grado che quantifica in € 2.775, quelle di legittimità in € 1.785, quelle del presente grado in € 2.915 oltre esborsi, spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
E) Nulla per le spese relative agli altri rapporti processuali;
Ancona li 06.05.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli