Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/05/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1822/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente rel.
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1822/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 18.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
ROMA, 610 SANT'ANTONIO ABATE, presso lo studio dell'Avv. SOMMA STEFANIA
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
RICORRENTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._3
ALVEO S. ALFONSO, 14BIS ANGRI, presso lo studio dell'Avv. FIORENTINO MARIA
ROSARIA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
INTERVENTORE EX LEGE
n. ??? r.g.a.c. Pagina 1 di 6
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte, ha Parte_1
chiesto pronunciarsi la separazione dal marito con addebito a CP_1
carico di quest'ultimo.
Ha chiesto, inoltre, l'affido esclusivo dei figli minori e l'assegno di mantenimento per i figli e per sé stessa.
Si è costituito in giudizio , opponendosi alla domanda di CP_1
addebito e a quella di affido esclusivo dei figli minori e contestando la richiesta economica della ricorrente, ritenuta eccessiva.
Il Pubblico ministero concludeva non opponendosi alla separazione dei coniugi.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ragione delle suesposte considerazioni, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto attiene alla domanda di addebito, Il Tribunale ritiene che essa vada respinta, tenuto conto dell'insufficienza delle prove raccolte.
Invero, il precedente giudice istruttore, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalla ricorrente nella memoria integrativa e quest'ultima non le ha riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
Al riguardo la S.C. ha affermato che (cfr. Cassazione civile , sez. VI ,
Pagina 2 di 6 04/04/2022 , n. 10767) che “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate”.
Peraltro, nel caso di specie, parte ricorrente, nel richiamare l'atto introduttivo e le memorie ex art. 183 VI co cpc, non ha richiamato la memoria integrativa nella quale aveva articolato la prova testimoniale.
Pertanto, in difetto di idonea prova, la domanda di addebito va rigettata.
La separazione tra i coniugi va pronunciata, dunque, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c..
In riferimento alla domanda di mantenimento personale avanzata da parte resistente si osserva che ai sensi dell'art. 156 c.c. i presupposti per l'accertamento dell'an rispetto alla percezione dell'assegno di mantenimento vanno rinvenuti nella non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, alla mancanza in capo al medesimo richiedente di redditi propri, e alla disparità economico patrimoniale tra le parti.
In relazione alla mancanza di redditi propri, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156
c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n.
3490/1998; Cass. n. 7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art.
Pagina 3 di 6 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
In merito al tenore di vita, occorre menzionare l'intervento delle Sezioni
Unite (Cass. S.U. 18287/2018). La pronuncia, seppur dettata in tema di divorzio, si estende anche al mantenimento. Secondo la citata decisione, il parametro del tenore di vita va interpretato in chiave più restrittiva rispetto al passato e non può, da solo, giustificare la corresponsione dell'assegno; occorre, infatti, considerare altri elementi, quali il contributo dato dall'ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età. Quindi, la valutazione dell'adeguatezza deve riguardare la possibilità, per il coniuge richiedente, di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare.
Nel caso di specie, dall'esame delle dichiarazioni rese dalle parti medesime nei propri scritti difensivi e non contestate specificatamente, risulta che la ricorrente sia disoccupata e che il resistente svolga attività lavorativa in un'impresa di famiglia, percependo un reddito non fisso.
Pertanto, è evidente che la ricorrente risulti essere il coniuge economicamente più debole e, tenuto conto della durata del matrimonio e dell'età dell'istante, il Collegio ritiene congruo fissare, all'attualità, a carico del , CP_1 quale contributo per il mantenimento della la somma mensile di euro Parte_1
100,00 da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Per quanto concerne il mantenimento dei tre figli, due dei quali ancora minori, il Collegio ritiene di confermare quanto disposto con ordinanza presidenziale ossia l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 600,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli (euro 200,00 in favore di ciascun figlio).
Quanto alle statuizioni relative all'affido dei figli minori ed Per_1
il Tribunale così provvede: Per_2
- affida i suddetti figli ad entrambi i coniugi, con residenza privilegiata presso la madre;
Pagina 4 di 6 - il padre potrà vedere i figli minori tre volte a settimana, negli orari extrascolastici dalle ore 15,00 alle ore 20,00 previo avviso telefonico alla madre e i fine settimana alterni dalle ore 12,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
ad anni alterni nei mesi di luglio o agosto per 20 gg. consecutivi
(da comunicare all'altro coniuge con un mese di preavviso); per due giorni consecutivi durante le festività natalizie e pasquali.
Tenuto conto dell'esito della lite e della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
Vico Equense il 3.6.1983;
2) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
3) affida i figli minori e ad entrambi i coniugi, Persona_3 Persona_4
con residenza privilegiata presso la madre;
4) il padre potrà vedere i figli minori tre volte a settimana, negli orari extrascolastici dalle ore 15,00 alle ore 20,00 previo avviso telefonico alla madre e i fine settimana alterni dalle ore 12,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
ad anni alterni nei mesi di luglio o agosto per 20 gg. consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un mese di preavviso); per due giorni consecutivi durante le festività natalizie e pasquali;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 100,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli (euro 200,00 a favore di ciascun figlio). Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
7) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Pagina 5 di 6 Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Antonio Abate per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 49, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
8) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 19/05/2025
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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