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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 15/09/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N . 578/2024 RG Prev.
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 15/09/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis sono presenti
L'Avv. LIBERATORE FABIO ., per la parte , si riporta alle conclusioni Parte_1 del ctu chiedendo l'accoglimento del ricorso
L'Avv. LA CIVITA impugna e contesta le conclusioni della ctu ed insisteva per il rigetto del ricorso riportandosi alle note mediche in atti redatte dal Dott. , per la parte . Per_1 CP_1
Si dà quindi corso alla discussione, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria de Sanctis, così decide la controversia
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis N . 578/2024 RG Prev.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, visto l'art. 429 c.p.c.., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al numero 578 dell'anno 2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LIBERATORE FABIO Parte_1
-Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Di CP_1
Gregorio dell'Avvocatura dell'Istituto
-Resistente
OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: voglia il Giudice accertare la sussistenza dell' aggravamento della malattia professionale;
per l'effetto condannare l' al pagamento della relativa rendita;
con vittoria CP_1 di spese da distrarsi.
Per l' : rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
spese come per legge. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente indicato in epigrafe evocava in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, in quanto l'Istituto CP_1 aveva respinto la domanda di revisione / aggravamento del ricorrente volta ad ottenere prestazioni previdenziali per malattia professionale.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e spiegando quindi le CP_1
conclusioni riportate in epigrafe.
Espletatasi l'opportuna istruttoria, all'odierna udienza la causa era discussa ed indi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e va quindi accolto.
Invero il C.T.U.- dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici – è pervenuto alle seguenti conclusioni medico legali: “ Dall'analisi della documentazione visionata, dalla raccolta anamnestica, e sulla base della visita medico-legale esperita, in relazione all'oggetto del ricorso di cui all'attuale indagine medico legale, si evince che il Sig.
[...]
risulta attualmente affetto da: Ipoacusia intermedia neurosensoriale bilaterale di origine Parte_1 professionale, come già riconosciuto dall , valutabile alla data della revisione del 24.04.2024 con CP_1 grado di danno biologico pari al 8% sulla base della tabella delle menomazioni D.M. 12-07-2000 e con riferimento alla tabella elaborata da che considera cinque frequenze a 500, 1000, 2000, 3000 e Pt_2
4000 Hz relativamente alla via ossea. La suddetta tabella assegna un valore ponderato per ogni singola frequenza. La somma dei singoli valori per ciascun orecchio (perdita ponderata media) viene utilizzata per il calcolo secondo la formula danno = [(4 x orecchio migliore + orecchio peggiore): 5]x 0,5. Nel caso in esame si precisa come il danno biologico è stato determinato salomonicamente come media delle risultanze del calcolo derivato dagli esami audiometrici in atti del 24.04.2024 e del 16.02.2024 CP_1
ASL , come di seguito riportato” Parte_3
Concludeva pertanto il CTU per il riconoscimento del danno biologico nella misura pari all'8% relativamente alla ipoacusia che cumulato con la rendita già in godimento determinava un danno complessivo pari al 33% da rideterminarsi alla data della revisione del 24 04.2024.
Tale giudizio appare condivisibile e perciò la domanda va accolta.
L' va perciò condannato al pagamento della relativa rendita commisurata alla accertata CP_1 inabilità del 33 %, con decorrenza dal 24.04.2024 ed interessi legali come per legge.
Le spese, liquidate come da dispositivo, e quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso tra contro Parte_1 CP_1 così decide:
Riconosce e dichiara che il ricorrente è portatore di esiti di malattia professionale (ipoacusia) nella misura pari all'8% con grado complessivo pari al 33%;
Condanna pertanto l' al pagamento della relativa rendita con decorrenza dal 24.04.2024 CP_1 ed interessi legali come per legge;
Condanna l' alla refusione delle spese processuali per complessivi € 1.500,00, da distrarsi, CP_1 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché di quelle di CTU, già liquidate in separato decreto.
Così deciso in Sulmona, all'udienza del 15.09.2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 15/09/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis sono presenti
L'Avv. LIBERATORE FABIO ., per la parte , si riporta alle conclusioni Parte_1 del ctu chiedendo l'accoglimento del ricorso
L'Avv. LA CIVITA impugna e contesta le conclusioni della ctu ed insisteva per il rigetto del ricorso riportandosi alle note mediche in atti redatte dal Dott. , per la parte . Per_1 CP_1
Si dà quindi corso alla discussione, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria de Sanctis, così decide la controversia
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis N . 578/2024 RG Prev.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, visto l'art. 429 c.p.c.., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al numero 578 dell'anno 2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LIBERATORE FABIO Parte_1
-Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Di CP_1
Gregorio dell'Avvocatura dell'Istituto
-Resistente
OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: voglia il Giudice accertare la sussistenza dell' aggravamento della malattia professionale;
per l'effetto condannare l' al pagamento della relativa rendita;
con vittoria CP_1 di spese da distrarsi.
Per l' : rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
spese come per legge. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente indicato in epigrafe evocava in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, in quanto l'Istituto CP_1 aveva respinto la domanda di revisione / aggravamento del ricorrente volta ad ottenere prestazioni previdenziali per malattia professionale.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e spiegando quindi le CP_1
conclusioni riportate in epigrafe.
Espletatasi l'opportuna istruttoria, all'odierna udienza la causa era discussa ed indi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e va quindi accolto.
Invero il C.T.U.- dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici – è pervenuto alle seguenti conclusioni medico legali: “ Dall'analisi della documentazione visionata, dalla raccolta anamnestica, e sulla base della visita medico-legale esperita, in relazione all'oggetto del ricorso di cui all'attuale indagine medico legale, si evince che il Sig.
[...]
risulta attualmente affetto da: Ipoacusia intermedia neurosensoriale bilaterale di origine Parte_1 professionale, come già riconosciuto dall , valutabile alla data della revisione del 24.04.2024 con CP_1 grado di danno biologico pari al 8% sulla base della tabella delle menomazioni D.M. 12-07-2000 e con riferimento alla tabella elaborata da che considera cinque frequenze a 500, 1000, 2000, 3000 e Pt_2
4000 Hz relativamente alla via ossea. La suddetta tabella assegna un valore ponderato per ogni singola frequenza. La somma dei singoli valori per ciascun orecchio (perdita ponderata media) viene utilizzata per il calcolo secondo la formula danno = [(4 x orecchio migliore + orecchio peggiore): 5]x 0,5. Nel caso in esame si precisa come il danno biologico è stato determinato salomonicamente come media delle risultanze del calcolo derivato dagli esami audiometrici in atti del 24.04.2024 e del 16.02.2024 CP_1
ASL , come di seguito riportato” Parte_3
Concludeva pertanto il CTU per il riconoscimento del danno biologico nella misura pari all'8% relativamente alla ipoacusia che cumulato con la rendita già in godimento determinava un danno complessivo pari al 33% da rideterminarsi alla data della revisione del 24 04.2024.
Tale giudizio appare condivisibile e perciò la domanda va accolta.
L' va perciò condannato al pagamento della relativa rendita commisurata alla accertata CP_1 inabilità del 33 %, con decorrenza dal 24.04.2024 ed interessi legali come per legge.
Le spese, liquidate come da dispositivo, e quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso tra contro Parte_1 CP_1 così decide:
Riconosce e dichiara che il ricorrente è portatore di esiti di malattia professionale (ipoacusia) nella misura pari all'8% con grado complessivo pari al 33%;
Condanna pertanto l' al pagamento della relativa rendita con decorrenza dal 24.04.2024 CP_1 ed interessi legali come per legge;
Condanna l' alla refusione delle spese processuali per complessivi € 1.500,00, da distrarsi, CP_1 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché di quelle di CTU, già liquidate in separato decreto.
Così deciso in Sulmona, all'udienza del 15.09.2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis