Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2639/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. GE Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2639/2020 R.G., avente ad oggetto
“azione di inefficacia ex art. 64”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 16.4.2025, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
residente in [...] e C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, residente in [...], CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in sostituzione del difensore, dall'avv. Giorgio Cancellieri, c.f.
[...]
, con studio in Sorrento, Corso Italia n. 208, dall'avv. C.F._3
Gennaro Imbò, c.f. , con studio in Torre del Greco CodiceFiscale_4
alla via Mazzini, 4 e dall'avv. Concetta Amura, c.f. , CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Gennaro Imbò, i quali chiedono che le comunicazioni e notificazioni del presente giudizio vengano indirizzate ai seguenti indirizzi PEC: Email_1
Email_2 Email_3
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
E
FATTO COMPOSTA DAI Controparte_1
SIG.RI , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 CP_2
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_4
, nonché
[...] Controparte_5
codice fiscale: (procedura concorsuale
[...] P.IVA_1
iscritta al n.ro 24 del registro fallimenti - anno 2013 del Tribunale di Torre
Annunziata), in persona dei Curatori Avv. di Controparte_6
Vastogirardi, Dott. e Dott. , Controparte_7 CP_8 Per_1
rappresentati e difesi, per procura speciale estesa su foglio separato ma materialmente congiunto alla comparsa di costituzione con appello incidentale, autenticata sia in forma cartacea che con idoneo dispositivo di firma digitale, nonché per autorizzazione del Giudice Delegato alla procedura,
Dott. F. Di Lorenzo, del 13.10.2020 (doc. I 1), dall'avv. Marialuigia
Passariello (codice fiscale: ; ufficio: Napoli, Riviera CodiceFiscale_6
di Chiaia, 263), elettivamente domiciliati presso il difensore al domicilio digitale per essa iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, 3
Email_4
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti, dichiararsi estinto il giudizio, con compensazione delle spese di lite
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 17.7.2020, i germani e Parte_1
convenivano innanzi all'intestata Corte di Appello il Parte_2
composta dai Sig.ri , Controparte_9 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , e
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, nonché il dei singoli soci, in persona dei CP_4 Controparte_5
Curatori, proponendo impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 807/2020 del 5.6.2020, notificata a mezzo PEC in data
19.6.2020, resa tra le dette parti nel giudizio n. 3131/2016, con la quale era stata dichiarata, ex art. 64 l. fall., l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori dei rispettivi fallimenti delle disposizioni patrimoniali eseguite da in favore di per complessivi euro Parte_4 Parte_1
292.508,52 ed in favore di per complessivi euro Parte_2
292.508,52, con condanna degli odierni appellanti alla restituzione in favore della curatela dei suddetti importi, così come rispettivamente ricevuti,
maggiorati di interessi legali a decorrere dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo.
Con comparsa del 23.12.2020 si costituivano in giudizio gli appellati, 4
eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, nonché chiedendo,
in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 807/2020, “qualificate come donazioni le
attribuzioni di denaro eseguite dalla fallita in favore dei Parte_4
nipoti e tra il marzo e l'aprile del Parte_1 Parte_2
2012, per un controvalore complessivo di euro 585.017,04”, accertarne e dichiarane la nullità totale per difetto di forma.
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.11.2023, per la quale veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.,
ovvero mediante il deposito in telematico di note scritte, vista la richiesta di rinvio formulata da entrambe le parti, allo scopo di portare a termine le trattative in corso di bonario componimento della lite, la Corte rinviava la causa in prosieguo all'udienza del 5.6.2024 e, successivamente, all'udienza dell'8.1.2025.
In tale ultima sede, la Corte si riservava quindi la decisione,
“considerato l'anno di iscrizione a ruolo del presente giudizio e ritenuto che
non è possibile la concessione di ulteriore rinvio per le trattative in corso, che
ben potranno essere eventualmente portate a termine nelle more della
decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con successiva rimessione, se
del caso, della causa sul ruolo, a seguito di motivata e documentata istanza
congiunta delle parti”
Con ordinanza di rimessione in istruttoria del 10.3.2025, lette le istanze del 5-7.3.2025 - con le quali entrambe le parti hanno richiesto rimettersi la causa sul ruolo al fine di depositare le rispettive rinunce, avendo raggiunto la 5
preannunciata intesa transattiva, come da verbale di conciliazione sottoscritto il 18.2.2025 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, depositato in atti - la
Corte rimetteva la causa innanzi a sé, all'udienza collegiale del 16.4.2025, per le ragioni di cui alla parte motiva, riservandosi all'esito ogni altro provvedimento.
All'udienza collegiale del 16.4.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico di note scritte, la Corte provvedeva quindi con sentenza come di seguito indicato.
***********************
Preliminarmente, sulla base di quanto sopra esposto, e tenuto delle reciproche rinunce ed accettazioni contenute, tra l'altro, nel verbale di conciliazione sottoscritto innanzi al Tribunale di Torre Annunziata,
nell'ambito dei giudizi ivi pendenti tra le parti, nonché della richiesta da queste ultime formulate nelle note di trattazione scritta, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Sul punto occorre richiamare l'art. 306 c.p.c., il quale prevede: “Il
processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è
accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla
prosecuzione”.
Tenuto conto dell'esito della lite e della concorde richiesta delle parti,
va disposta l'integrale compensazione tra le stesse di spese e competenze del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello 6
proposto da e nei confronti del Parte_1 Parte_2
composta dai Sig.ri , Controparte_9 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, GE , e
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, nonché del dei singoli soci, in persona CP_4 Controparte_5
dei Curatori, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
807/2020 del 5.6.2020, notificata a mezzo PEC in data 19.6.2020, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.4.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo