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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/03/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2489/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1991/2021, depositata il 16.12.2021, del tribunale di
Benevento,
TRA
, cf. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Angelo Pica, cf. in virtù di procura C.F._2
allegata in calce al ricorso in appello, presso il cui studio in Napoli alla via Vasto
a Capuana n. 60 elett.te domicilia
Appellante
E
, cf. , rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa dall'avv. Giuseppe LA, cf. in forza di C.F._4
procura stesa in calce alla comparsa di risposta, elett.nte dom.ta presso il suo studio in Torrecuso, via Fragneta n. 7
Appellata
1 Conclusioni
All'udienza del 20 marzo 2025 le parti hanno concluso come da verbale.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.) ingiungeva il pagamento di euro 500,00 a titolo di Parte_2
deposito cauzionale pari a due mensilità di canone, versato alla stipula del contratto di locazione datato 29.1.2019 con . Controparte_1
Proposta opposizione, l'opponente sosteneva che il contratto veniva sciolto dopo appena due mesi su richiesta del conduttore di recesso anticipato per asserita inidoneità dell'immobile, accolta dalla locatrice, che sollecitava al contempo,
però, il pagamento del canone di maggio 2019, non pagato e successivamente anche dei canoni di giugno e luglio 2019, per un totale di euro 750,00.
Veniva, quindi, in data 31.7.2019 sottoscritta una scrittura transattiva.
Nello specifico, il tribunale, nell'accogliere l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del alle spese di lite, secondo Pt_1
soccombenza, come liquidate in dispositivo, così, testualmente, argomentava:
“le parti sottoscrivevano in data 31/07/2019 una scrittura privata transattiva, con la quale oltre a convenire la risoluzione anticipata del contratto di locazione, le parti compensavano parzialmente il debito dei tre canoni di locazione, mai pagati dal conduttore, ovvero dei mesi di maggio, giugno e luglio, con il deposito cauzionale versato alla stipula del contratto di locazione dal . In particolare, con tale Pt_1 scrittura, le parti compensavano parzialmente l'importo di € 750,00 (3 canoni di locazione impagati) con l'importo di € 500,00 (deposito cauzionale, versato dal
. Quindi rimaneva in capo al il debito di € 250,00. Il dato lettera(le) Pt_1 Pt_1 della scrittura privata transattiva del 31/07/2019 è incontrovertibile: “io sottoscritta
rinuncio all'importo dovutomi corrispondente ai canoni di Controparte_1 locazione dei mesi di: maggio, Giugno e Luglio 2019 relativi all'appartamento suindicato, per un totale di € 750,00 (dico euro Settecentocinquanta/00)
2 restituendole, compreso in detto importo, la somma di € 500,00 (dico euro cinquecento/00) quale deposito cauzionale versato all'atto della stipula del contratto”. L'espressione utilizzata “per un totale di € 750,00 restituendole, compreso in detto importo, la somma di € 500,00 quale deposito cauzionale versato all'atto della stipula del contratto” altro non può significare che la non CP_1
avrebbe preteso il pagamento dei mesi di maggio, giugno e luglio per un totale di
750,00, compensando l'importo della caparra di € 500,00 versata dal Pt_1 rinunciando all'importo di una mensilità pari ad € 250,00.
Tutto ciò veniva chiarito, altresì, con la pec del 10/09/2019 dell'avv. LA in riscontro alla nota del 09/08/2019dell'avv. Angelo Pica.”.
B – Giudizi d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il , da intendersi qui Pt_1
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della
presente decisione, lamentando l' “Erroneo esame e valutazione degli atti processuali e conseguente erroneo accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo”, sostenendo: a) che, come chiarito dalla giurisprudenza, il conduttore può esigere la restituzione della cauzione, ove il locatore la trattenga senza proporre domanda giudiziale diretta ad incamerarla in forza della specifica finalità per cui è stata prestata;
che nel caso di specie era pacifico che l'immobile era stato rilasciato e che la locatrice non aveva mai proposto domanda giudiziale;
b) che il tribunale non aveva considerato che l'atto del 31.7.2019 era originato dal cattivo funzionamento della caldaia, mai riparata dalla locatrice, che per questo aveva rinunciato al pagamento dei canoni non corrisposti;
c) che la scrittura era stata impropriamente qualificata come transazione, considerato che, invece, si trattava di dichiarazione unilaterale proveniente dalla sola Parente, la cui sottoscrizione anche di esso aveva quale unico significato di ricevuta Pt_1
della dichiarazione;
d) che la transazione deve esprimere in maniera inequivoca
3 rinunce reciproche, mentre nel caso in esame ciò riguardava soltanto la rinuncia della ai canoni, mentre nessuna rinuncia veniva formulata dal conduttore;
CP_1
e) ““La dichiarazione della di restituire “compreso in detto importo” CP_1
l'importo della cauzione, non può avere in alcun modo il valore di una compensazione, anche in ragione della precedente rinunzia ai canoni, rinunzia che non era altro, per quanto detto sopra, che il corrispettivo della restituzione anticipata dell'immobile ed il risarcimento del notevole disagio ed i maggiori costi connessi al cattivo funzionamento della caldaia per tutta la durata della locazione.””.
L'appellante concludeva per la riforma della sentenza gravata, con conseguente rigetto dell'opposizione e condanna della al pagamento delle CP_1
somme di cui al decreto, sia per capitale che per spese, con accessori, vinte le spese del doppio grado.
B.b.) Si costituiva l'appellata, la quale resisteva all'impugnazione,
concludendo per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, comunque, per il suo rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e vittorie di spese del giudizio di appello, da distrarsi.
B.c.) La causa è stata rinviata all'udienza di discussione indicata in epigrafe e decisa come da dispositivo.
C – Analisi dei motivi di appello
L'appello deve essere rigettato.
Innanzi tutto si evidenzia che la questione del diritto del conduttore a vedersi restituire la cauzione nel caso in cui il locatore non abbia azionato alcuna pretesa per incamerarla definitivamente non ha alcuna rilevanza nella specie, non essendo in discussione, in via generale, il diritto alla restituzione della cauzione alla fine
4 del rapporto nel caso non vengano opposti danni arrecati all'immobile,
considerato che, all'evidenza, il nucleo centrale della decisione gravata è
rappresentato dall'interpretazione da dare alla scrittura transattiva del 31.7.2019,
mediante la quale, per come ritenuto dal tribunale, la rinunciava alle CP_1
mensilità di canone insolute (per un totale di euro 750,00), ponendo in compensazione la somma a titolo di deposito cauzionale di euro 500,00, così di fatto rinunciando al residuo importo di euro 250,00.
Ritiene la corte che il contenuto della scrittura del 31.7.2019 sia
“incontrovertibile”, come affermato dal primo giudice.
Innanzi tutto, che la abbia rinunciato in toto alla pretesa dei canoni CP_1
lasciando impregiudicata la restituzione della cauzione per avere riconosciuto le problematiche da cui l'immobile era affetto non è evincibile in nessun passaggio del documento.
Inoltre, il tribunale si è soffermato sulla parte finale dello scritto, quello in cui si afferma la rinuncia ad euro 750,00, relativi ai canoni di maggio, giugno e luglio, “restituendole, compreso in detto importo, la somma di euro 500,00 quale deposito cauzionale versato all'atto della stipula del contratto”.
Essa di per sé è inequivoca, visto che è chiaramente espresso che, nella somma di euro 750,00, 'rinunciata' dalla , è compresa, in compensazione, la CP_1
'restituzione' dei 500,00 euro versati a titolo di cauzione.
Il passaggio non può che essere interpretato se non in tal senso, altrimenti, se si volesse accedere alla pretesa sottoscrizione del solo per “ricevuta”, stando Pt_1
al tenore letterale delle parole, che poi sarebbe il principale canone interpretativo da seguire, dovremmo dire che oltre alla rinuncia ai 750,00 euro dei canoni, la
, in quello stesso preciso momento, ha restituito anche al i 500,00 CP_1 Pt_1
5 euro della cauzione, cosa che nessuna delle parti ha sostenuto.
Invece, è proprio la locuzione “compreso in detto importo” a manifestare senza margini interpretativi o mediazioni concettuali, che nella rinuncia era posta in compensazione la somma del deposito cauzionale.
Ma la cosa è ancor più chiara alla luce dell'intero contenuto della scrittura.
Infatti, prima di giungere alla parte conclusiva, in maniera espressa, nel
“Premesso che…”, sono richiamati sia l'importo di euro 750,00 dovuto a titolo di canoni alla , sia il fatto che alla stipula del contratto erano state versate CP_1
due mensilità di canone pari ad euro 500,00 a titolo di cauzione, sicché il
“comune accordo” era proprio su tali somme, rendendo evidente l'oggetto, le reciproche pretese, che si andavano a regolare, in piena sintonia con il contenuto di un accordo transattivo, diversamente da quanto infondatamente oppone l'appellante.
“Comune accordo” relativo sia alla risoluzione anticipata, che alle pattuizioni riferite a canoni e cauzione: anche per questi “si stabilisce di comune accordo quanto di seguito…”.
Che il testo sia stato redatto materialmente dalla non ha alcuna CP_1
rilevanza, ciò che conta è il contenuto sottoscritto che dà atto e presuppone che lo stesso è stato concordato ed accettato dalle parti.
D – Le spese
Le spese del grado seguono ovviamente la regola della soccombenza, tenendo conto del valore della somma in contestazione, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
6
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che liquida, con attribuzione al procuratore dell'appellata, in euro 673,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso all'udienza del 20 marzo 2025
Il cons. rel est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2489/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1991/2021, depositata il 16.12.2021, del tribunale di
Benevento,
TRA
, cf. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Angelo Pica, cf. in virtù di procura C.F._2
allegata in calce al ricorso in appello, presso il cui studio in Napoli alla via Vasto
a Capuana n. 60 elett.te domicilia
Appellante
E
, cf. , rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa dall'avv. Giuseppe LA, cf. in forza di C.F._4
procura stesa in calce alla comparsa di risposta, elett.nte dom.ta presso il suo studio in Torrecuso, via Fragneta n. 7
Appellata
1 Conclusioni
All'udienza del 20 marzo 2025 le parti hanno concluso come da verbale.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.) ingiungeva il pagamento di euro 500,00 a titolo di Parte_2
deposito cauzionale pari a due mensilità di canone, versato alla stipula del contratto di locazione datato 29.1.2019 con . Controparte_1
Proposta opposizione, l'opponente sosteneva che il contratto veniva sciolto dopo appena due mesi su richiesta del conduttore di recesso anticipato per asserita inidoneità dell'immobile, accolta dalla locatrice, che sollecitava al contempo,
però, il pagamento del canone di maggio 2019, non pagato e successivamente anche dei canoni di giugno e luglio 2019, per un totale di euro 750,00.
Veniva, quindi, in data 31.7.2019 sottoscritta una scrittura transattiva.
Nello specifico, il tribunale, nell'accogliere l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del alle spese di lite, secondo Pt_1
soccombenza, come liquidate in dispositivo, così, testualmente, argomentava:
“le parti sottoscrivevano in data 31/07/2019 una scrittura privata transattiva, con la quale oltre a convenire la risoluzione anticipata del contratto di locazione, le parti compensavano parzialmente il debito dei tre canoni di locazione, mai pagati dal conduttore, ovvero dei mesi di maggio, giugno e luglio, con il deposito cauzionale versato alla stipula del contratto di locazione dal . In particolare, con tale Pt_1 scrittura, le parti compensavano parzialmente l'importo di € 750,00 (3 canoni di locazione impagati) con l'importo di € 500,00 (deposito cauzionale, versato dal
. Quindi rimaneva in capo al il debito di € 250,00. Il dato lettera(le) Pt_1 Pt_1 della scrittura privata transattiva del 31/07/2019 è incontrovertibile: “io sottoscritta
rinuncio all'importo dovutomi corrispondente ai canoni di Controparte_1 locazione dei mesi di: maggio, Giugno e Luglio 2019 relativi all'appartamento suindicato, per un totale di € 750,00 (dico euro Settecentocinquanta/00)
2 restituendole, compreso in detto importo, la somma di € 500,00 (dico euro cinquecento/00) quale deposito cauzionale versato all'atto della stipula del contratto”. L'espressione utilizzata “per un totale di € 750,00 restituendole, compreso in detto importo, la somma di € 500,00 quale deposito cauzionale versato all'atto della stipula del contratto” altro non può significare che la non CP_1
avrebbe preteso il pagamento dei mesi di maggio, giugno e luglio per un totale di
750,00, compensando l'importo della caparra di € 500,00 versata dal Pt_1 rinunciando all'importo di una mensilità pari ad € 250,00.
Tutto ciò veniva chiarito, altresì, con la pec del 10/09/2019 dell'avv. LA in riscontro alla nota del 09/08/2019dell'avv. Angelo Pica.”.
B – Giudizi d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il , da intendersi qui Pt_1
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della
presente decisione, lamentando l' “Erroneo esame e valutazione degli atti processuali e conseguente erroneo accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo”, sostenendo: a) che, come chiarito dalla giurisprudenza, il conduttore può esigere la restituzione della cauzione, ove il locatore la trattenga senza proporre domanda giudiziale diretta ad incamerarla in forza della specifica finalità per cui è stata prestata;
che nel caso di specie era pacifico che l'immobile era stato rilasciato e che la locatrice non aveva mai proposto domanda giudiziale;
b) che il tribunale non aveva considerato che l'atto del 31.7.2019 era originato dal cattivo funzionamento della caldaia, mai riparata dalla locatrice, che per questo aveva rinunciato al pagamento dei canoni non corrisposti;
c) che la scrittura era stata impropriamente qualificata come transazione, considerato che, invece, si trattava di dichiarazione unilaterale proveniente dalla sola Parente, la cui sottoscrizione anche di esso aveva quale unico significato di ricevuta Pt_1
della dichiarazione;
d) che la transazione deve esprimere in maniera inequivoca
3 rinunce reciproche, mentre nel caso in esame ciò riguardava soltanto la rinuncia della ai canoni, mentre nessuna rinuncia veniva formulata dal conduttore;
CP_1
e) ““La dichiarazione della di restituire “compreso in detto importo” CP_1
l'importo della cauzione, non può avere in alcun modo il valore di una compensazione, anche in ragione della precedente rinunzia ai canoni, rinunzia che non era altro, per quanto detto sopra, che il corrispettivo della restituzione anticipata dell'immobile ed il risarcimento del notevole disagio ed i maggiori costi connessi al cattivo funzionamento della caldaia per tutta la durata della locazione.””.
L'appellante concludeva per la riforma della sentenza gravata, con conseguente rigetto dell'opposizione e condanna della al pagamento delle CP_1
somme di cui al decreto, sia per capitale che per spese, con accessori, vinte le spese del doppio grado.
B.b.) Si costituiva l'appellata, la quale resisteva all'impugnazione,
concludendo per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, comunque, per il suo rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e vittorie di spese del giudizio di appello, da distrarsi.
B.c.) La causa è stata rinviata all'udienza di discussione indicata in epigrafe e decisa come da dispositivo.
C – Analisi dei motivi di appello
L'appello deve essere rigettato.
Innanzi tutto si evidenzia che la questione del diritto del conduttore a vedersi restituire la cauzione nel caso in cui il locatore non abbia azionato alcuna pretesa per incamerarla definitivamente non ha alcuna rilevanza nella specie, non essendo in discussione, in via generale, il diritto alla restituzione della cauzione alla fine
4 del rapporto nel caso non vengano opposti danni arrecati all'immobile,
considerato che, all'evidenza, il nucleo centrale della decisione gravata è
rappresentato dall'interpretazione da dare alla scrittura transattiva del 31.7.2019,
mediante la quale, per come ritenuto dal tribunale, la rinunciava alle CP_1
mensilità di canone insolute (per un totale di euro 750,00), ponendo in compensazione la somma a titolo di deposito cauzionale di euro 500,00, così di fatto rinunciando al residuo importo di euro 250,00.
Ritiene la corte che il contenuto della scrittura del 31.7.2019 sia
“incontrovertibile”, come affermato dal primo giudice.
Innanzi tutto, che la abbia rinunciato in toto alla pretesa dei canoni CP_1
lasciando impregiudicata la restituzione della cauzione per avere riconosciuto le problematiche da cui l'immobile era affetto non è evincibile in nessun passaggio del documento.
Inoltre, il tribunale si è soffermato sulla parte finale dello scritto, quello in cui si afferma la rinuncia ad euro 750,00, relativi ai canoni di maggio, giugno e luglio, “restituendole, compreso in detto importo, la somma di euro 500,00 quale deposito cauzionale versato all'atto della stipula del contratto”.
Essa di per sé è inequivoca, visto che è chiaramente espresso che, nella somma di euro 750,00, 'rinunciata' dalla , è compresa, in compensazione, la CP_1
'restituzione' dei 500,00 euro versati a titolo di cauzione.
Il passaggio non può che essere interpretato se non in tal senso, altrimenti, se si volesse accedere alla pretesa sottoscrizione del solo per “ricevuta”, stando Pt_1
al tenore letterale delle parole, che poi sarebbe il principale canone interpretativo da seguire, dovremmo dire che oltre alla rinuncia ai 750,00 euro dei canoni, la
, in quello stesso preciso momento, ha restituito anche al i 500,00 CP_1 Pt_1
5 euro della cauzione, cosa che nessuna delle parti ha sostenuto.
Invece, è proprio la locuzione “compreso in detto importo” a manifestare senza margini interpretativi o mediazioni concettuali, che nella rinuncia era posta in compensazione la somma del deposito cauzionale.
Ma la cosa è ancor più chiara alla luce dell'intero contenuto della scrittura.
Infatti, prima di giungere alla parte conclusiva, in maniera espressa, nel
“Premesso che…”, sono richiamati sia l'importo di euro 750,00 dovuto a titolo di canoni alla , sia il fatto che alla stipula del contratto erano state versate CP_1
due mensilità di canone pari ad euro 500,00 a titolo di cauzione, sicché il
“comune accordo” era proprio su tali somme, rendendo evidente l'oggetto, le reciproche pretese, che si andavano a regolare, in piena sintonia con il contenuto di un accordo transattivo, diversamente da quanto infondatamente oppone l'appellante.
“Comune accordo” relativo sia alla risoluzione anticipata, che alle pattuizioni riferite a canoni e cauzione: anche per questi “si stabilisce di comune accordo quanto di seguito…”.
Che il testo sia stato redatto materialmente dalla non ha alcuna CP_1
rilevanza, ciò che conta è il contenuto sottoscritto che dà atto e presuppone che lo stesso è stato concordato ed accettato dalle parti.
D – Le spese
Le spese del grado seguono ovviamente la regola della soccombenza, tenendo conto del valore della somma in contestazione, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
6
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che liquida, con attribuzione al procuratore dell'appellata, in euro 673,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso all'udienza del 20 marzo 2025
Il cons. rel est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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