Sentenza 10 giugno 2005
Massime • 2
L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di soggetti, oltre che di "petitum" e di "causa petendi". (In applicazione di tale principio la S.C. ha negato l'esistenza del giudicato esterno con riferimento ad una domanda proposta, dapprima nei confronti della persona fisica facente parte della società in nome collettivo, e, successivamente, nei confronti della società.)
Nel caso in cui il lavoratore reclami il trattamento retributivo previsto da un determinato contratto collettivo e, in via subordinata, una retribuzione adeguata ai criteri stabiliti dall'art. 36 Cost., il giudice che escluda l'applicabilità alla fattispecie del contratto collettivo invocato (di cui la controparte ha contestato l'applicabilità), può tuttavia desumere dallo stesso contratto i criteri utilizzabili al fine di determinare - anche mediante consulenza tecnica d'ufficio - la retribuzione rispondente al precetto costituzionale, domandata in via subordinata, senza che sia configurabile la violazione dei principi in materia di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) e di possibilità di modifica della domanda, in riferimento ai poteri istruttori del giudice.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato per la parte normativa il CCNL del commercio del 1958, reso "erga omnes" nel 1962, e per la parte economica, ai sensi dell'art. 36 Cost., il CCNL di diritto comune invocato dalla parte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/2005, n. 12271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12271 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STOP HERE DI DE VI IM & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato AMATUCCI GINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CI NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAVOIA 33, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE VESCUSO, rappresentata e difesa dall'avvocato PALO DAMIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1982/02 del Tribunale di SALERNO, depositata il 31/10/02 - R.G.N. 826/96;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/04/05 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 18 giugno - 31 ottobre 2002 il Tribunale di Salerno rigettava l'appello proposto dalla s.n.c. Stop nere di De IS SI & c. avverso la decisione Pretore di Eboli che aveva accolto la domanda di NN PP intesa ad ottenere il pagamento di differenze retributive maturate durante il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la stessa società.
Dopo aver rigettato alcune censure della società relative all'esistenza di un giudicato implicito tale da condizionare la decisione e l'eccezione di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddicono, i giudici di appello rilevavano nel merito, tenuto conto anche dei giuramento decisorio deferito in primo grado, che non era emerso alcun elemento atto a dimostrare l'incompatibilità concreto tra il rapporto di lavoro oggetto del giudizio ed il diverso rapporto di lavoro che aveva visto come parti la stessa PP e altra società, la Tupper wear.
La PP aveva prestato attività lavorativa in favore della Stop here con caratteri di continuità, per tutto il periodo indicato nel ricorso introduttivo.
Quanto alla qualifica rivendicata, doveva dirsi provato il diritto alla qualifica prospettata dalla ricorrente, di commessa addetta alla vendita all'interno del negozio della società Stop here. Gli orari di lavoro indicati nell'atto introduttivo erano stati confermati pieno dalla istruttoria svolta.
La perfetta coincidenza dell'attività svolta dalla PP con gli orari ufficiali negozio costituiva, di per sè, ad avviso dei giudici di appello, un elemento presuntivo utilizzabile a conforto delle prove testimoniali esperite, confermando la tesi di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Non era stata in alcun modo confermata la circostanza contraria dedotta dalla società Stop here, secondo la quale PP, in realtà, non avrebbe rispettato alcun orario lavoro. La quantificazione delle differenze retributive, già operata dal consulente tecnico di ufficio, doveva essere condivisa integralmente, essendo corretta l'assunzione come parametro di riferimento del contratto collettivo nazionale del commercio 1958, reso erga omnes nel 1962, per la parte normativa, e per la parte economica del CCNL dillo stesso settore all'epoca vigente, secondo la prospettazione avanzata in via subordinata dalla PP, anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.
Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per Cassazione sonetto da due motivi, illustrati da memoria.
Resiste la lavoratrice con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazioni di norme di diritto ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione al principio del c.d. "giudicato implicito". La PP aveva presentato un altro ricorso avente ad oggetto le medesime richieste di differenze retributive, convenendo in giudizio la persona fisica De IS SI Questa si era costituita in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e facendo presente che la PP aveva invece lavorato alle dipendenze dulia s.n.c. Stop here di De IS SI & c.
La domanda della PP era rigettata con sentenza del 3 giugno 1988 dal Pretori di Eboli. Successivamente, con altro ricorso del 6 giugno 1988, la PP aveva convenute giudizio la s.n.c. Stop here, avanzando le medesime richieste formulate con il primo ricorso.
Nel caso di specie, pertanto, avrebbe dovuto ravvisarsi l'esistenza di un giudicato esterno implicito, che rendeva la decisione del Tribunale di Salerno inutiliter data.
Il motivo è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte l'accertamento in ordine all'esistenza (o inesistenza) del giudicato esterno formatosi in un precedente processo tra le stesse parti, può formare oggetto di ricorso per Cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dei principi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata o di vizi attinenti alla motivazione, in quanto i poteri della Suprema Corte sono limitati al sindacato di legittimità e non consentono indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui interpretazione, risolvendosi in un apprezzamenti di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice del merito (Cass. 21 aprile 1989 n. 189:
Per l'operatività del giudicato esterno (art. 2909 cod.civ.) vi deve essere - comunque tra la precedente causa, decisa con la sentenza irrevocabile, e quella in atto, identità di soggetti. L'autorità del giudicato esterno sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atti vi sia identità di soggetti, oltre che di "petitum" e di "causa petendi" (Cass. n. 12564 del 2002). Nel caso di specie non vi era identità di parti, poiché nella prima controversie la PP ebbe a convenire in giudizio De IS SI in proprio, nella seconda causa la società in nome collettivo di De IS SI & c.
Tanto basta per escludere, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'esistenza di un giudicato esterno.
Con sentenza 6588 del 20 maggio 2000, questa Corte ha avuto occasione di ribadire che la preclusione del riesame della controversia in un successivo giudizio per effetto di un precedente giudicato sussiste allorché - secondo l'interpretazione delle domande, affidata al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici - risultino identici i soggetti, l'oggetto (o "petitum") e la "causa petendi" delle pretese fatte valere nel primo e nel secondo giudizio (Cass. 3 marzo n. 2240). Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione al principio di diritto di difesa per la mancata produzione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Anziché rigettare la domanda a seguito della mancata produzione del contratto, il Tribunale aveva ritenuto che il giudice di primo grado ben potesse far riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro, come parametro di valutazione equitativa, anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. I giudici di appello avevano persino richiamato le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, la quale, a sua volta, aveva tenuto conto del CCNL del commercio del 28 giugno 1958, mai richiamato ne' prodotto dalla PP.
Solo nella premessa del ricorso introduttivo la PP aveva richiamato disposizione di cui all'art. 36 della Costituzione, sicché doveva escludersi che la ricorrente avesse richiesto, seppur in via subordinata, la condanna della società al pagamento di una retribuzione adeguata ai criteri di proporzionalità. La ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in caso mancata produzione del contratto collettivo postcorporativo e di contestazione della controparte in ordine all'esistenza ed al contenuto dell'invocato contratto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito, essendo nell'impossibilità di determinare l'an ed il quantum della pretesa fatta valere. Soltanto quando la controparte non abbia contestato l'esistenza e il contenuto del contratto invocato, ma si sia limitata a contestarne l'applicabilità, sussiste per il giudice il potere-dovere, ai sensi dell'art. 421 codice di procedura civile, di acquisire d'ufficio attraverso apposita consulenza tecnica di cui il contratto collettivo di cui il ricorrente abbia fornito idonei elementi di identificazione (Cass. 12 aprile 2000 n. 4714). Osserva il Collegio: Va preliminarmente osservato che il richiamo da parte della ricorrente alla giurisprudenza di questa Corte non coglie nel segno, costituendo sicuramente principio consolidato quello secondo il quale su colui che invoca l'applicazione di un contratto collettivo postcorporativo incombe l'onere di produrlo (e sull'onere per il lavoratore di produrre in giudizio il contratto collettivo post corporativo invocato - principio pacifico in giurisprudenza - v. tra le altre, Cass. 5655 del 19 maggio 1993). Tuttavia, ciò non esclude affatto che il giudice possa acquisirne conoscenza altrimenti.
Nel caso di specie, poi, parte ricorrente, aveva prodotto il contratto collettivo di categoria del 18 marzo 1983 e l'accordo di rinnovo del 28 marzo 1987 (capo 4 del ricorso). Sicché tale eccezione era infondata anche nel merito.
Infatti, la società resistente non aveva eccepito la mancata produzione del contratto, limitandosi, nella memoria del 5 novembre 1988, a dedurre semplicemente inapplicabilità del contratto collettivo nazionale invocato, rilevando che poteva trovare applicazione solo il contratto valido "erga omnes". I giudici di appello hanno seguito tale impostazione, richiamando il ragionamento primo giudice ed i conteggi eseguiti dal consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado.
Pertanto, con motivazione che sfugge a qualsiasi censura, i giudici di appello hanno fatto applicazione di un contratto collettivo, quello del commercio, reso "erga omnes" con D.P.R. 2 gennaio 1962 n. 481 per la parte normativa, facendo invece riferimento a quello di diritto comune successivo ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. Correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto di poter applicare, in ogni caso quest'ultimo contratto come parametro della connessa valutazione equitativa, avvalendosi anche delle risultanze della disposta consulenza tecnica di ufficio, oltre che del contratto prodotto.
Questa Corte (con sentenza 18 febbraio 1985 n. 1393) ha del resto affermato che nel caso in cui il lavoratore, oltre a reclamare il trattamento retribuivo previsto da un determinato contratto collettivo richieda comunque - come appunto è avvenuto nel caso di specie - una retribuzione adeguata ai criteri di proporzionalità e sufficienza stabili i dall'art. 36 della Costituzione, il giudice che escluda l'applicabilità diretta del contratto collettivo invocato in via principale, può, tuttavia, desumere da altra disciplina collettiva corrispondente all'attività prestata, criteri parametrici utilizzabili al fine di determina "e, anche mediante consulenza tecnica di ufficio, la retribuzione rispondente ai criteri imperativamente stabiliti dal precetto costituzionale, domandata in via subordinata, non essendo in tale ipotesi configurabile alcuna violazione ne' dell'art. 112 codice di procedura civile (corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato) ne' dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 420 stesso codice (in tema di possibilità di modificazioni di domande, eccezioni o conclusioni) e del successivo art. 421 sui poteri istruttori del giudice. Nello stesso senso Cass. n. 4714 del 12 aprile 2000 ha affermato che ove la contropali si sia limitata a contestare l'applicabilità del contratto collettivo, il giudice ben può avvalersi dei poteri discrezionali, riconosciutigli dall'art. 421 codice di procedura civile, ed acquisire agli atti, anche attraverso una consulenza tecnica di ufficio, il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui l'attore, pur specificando esattamente gli estremi, abbia fornito idonei elementi di identificazione (Cass. 19 maggio 1993 n. 5655). Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della società concorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 15,50 euro 2.000,00 (duemila) per onorari di avvocato, oltre IVA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2005