Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/2005, n. 12271
CASS
Sentenza 10 giugno 2005

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L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di soggetti, oltre che di "petitum" e di "causa petendi". (In applicazione di tale principio la S.C. ha negato l'esistenza del giudicato esterno con riferimento ad una domanda proposta, dapprima nei confronti della persona fisica facente parte della società in nome collettivo, e, successivamente, nei confronti della società.)

Nel caso in cui il lavoratore reclami il trattamento retributivo previsto da un determinato contratto collettivo e, in via subordinata, una retribuzione adeguata ai criteri stabiliti dall'art. 36 Cost., il giudice che escluda l'applicabilità alla fattispecie del contratto collettivo invocato (di cui la controparte ha contestato l'applicabilità), può tuttavia desumere dallo stesso contratto i criteri utilizzabili al fine di determinare - anche mediante consulenza tecnica d'ufficio - la retribuzione rispondente al precetto costituzionale, domandata in via subordinata, senza che sia configurabile la violazione dei principi in materia di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) e di possibilità di modifica della domanda, in riferimento ai poteri istruttori del giudice.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato per la parte normativa il CCNL del commercio del 1958, reso "erga omnes" nel 1962, e per la parte economica, ai sensi dell'art. 36 Cost., il CCNL di diritto comune invocato dalla parte).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/2005, n. 12271
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12271
    Data del deposito : 10 giugno 2005

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