Sentenza 15 gennaio 1999
Massime • 1
La radiodiffusione, dal vivo o mediante disco, di opere tutelate dalla S.I.A.E. (repertorio italiano e repertorio straniero rappresentato dalla menzionata società in forza di accordi con società di autori di altri Paesi) costituisce illecito civile se effettuata in difetto di autorizzazione e con diniego di corresponsione del dovuto compenso. A tal fine non rileva la cessazione del monopolio pubblico sulle trasmissioni radiotelevisive su scala locale e sono manifestamente infondate le questioni d'illegittimità costituzionale con riferimento alla posizione della S.I.A.E. ed alla libertà di pensiero e di manifestazione artistica (Corte cost., ord., 23 marzo 1988, n. 361).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IS LO Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE ISOLE 32, presso l'avvocato GIANLUCA BARNESCHI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EUGENIO PORTA, PAOLO RIGHINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S.I.A.E. - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLA LETTERATURA 30, presso l'avvocato DELEDDA M. GRAZIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZELASCHI PIER FURIO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1135/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 21/09/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Porta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, gli Avvocati Zelaschi e Deledda, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Parma, con sentenza del 25 giugno 1995, afferma il diritto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) di percepire, nella sua qualità di mandataria degli autori di opere musicali, il compenso per la radiodiffusione ad opera della emittente "Rete IS Network", con sede in Roncole Verdi di Busseto, del repertorio amministrato dalla società, con condanna della s.n.c. IS NC & C. a pagare la somma di lire 29.188.059 per il periodo in contestazione, con gli interessi dalla domanda al saldo. Avverso questa sentenza ha proposto appello la s.n.c. IS, deducendo l'improcedibilità della domanda per non avere la S.I.A.E. esperito preventivamente il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 56 della legge 633/1941 e per non aver fornito la prova di agire su mandato degli autori dei cui diritti assume di esperire la tutela.Secondo l'appellante, una volta che gli autori abbiano ceduto il diritto di riprodurre la loro opera su supporti magnetici, si deve applicare la disciplina dettata dagli articoli da 51 a 60 della legge n. 633/1941, in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 61 e, in particolare, i diritti di autore di natura patrimoniale spettano a chi abbia acquistato il diritto di riprodurre sui supporti magnetici (editore) e non più all'autore e, quindi, alla S.I.A.E. Nella specie non potrebbe venire in discussione l'opera musicale, ma soltanto la sua esecuzione e dovrebbe, pertanto, negarsi il diritto al compenso per l'autore.
Nel costituirsi la SIAE ha proposto appello incidentale sulla parziale compensazione delle spese di primo grado.
Con sentenza del 21 settembre 1996, la Corte d'appello di Bologna ha respinto sia il gravame principale che quello incidentale. Secondo il giudice a quo è infondata l'eccezione relativa al mancato esperimento del tentativo di conciliazione, perché l'art. 56 legge n. 633/1941 fa incontestabilmente parte della sezione della legge sul diritto di autore che regola la trasmissione radiofonica dal vivo delle opere musicali, mentre tale norma non si applica al caso di messa in onda di brani musicali già registrati su supporti magnetici, oggetto della presente causa.
Sussiste, inoltre, il mandato conferito dagli autori alla S.I.A.E., poiché è in atti la lettera-contratto 16 febbraio 1987, sottoscritta dal IS, in ordine all'esistenza di un repertorio di composizioni musicali amministrato dalla S.I.A.E, che il IS chiede di essere autorizzato a utilizzare nelle trasmissioni radiofoniche della sua emittente.
Nel merito, la disciplina del co. 2 dell'art. 61 e degli artt. 56 e 59 legge n. 633/1941 ribadiscono che è sempre necessario il consenso dell'autore per la radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione. Anche l'appello incidentale della S.I.A.E. è stato respinto, avendo correttamente il giudice di prime cure revocato il decreto ingiuntivo con la condanna anche alle spese per aver accertato che il credito della S.I.A.E. era di entità inferiore a quella richiesta nel ricorso.
Avverso questa decisione e per la sua cassazione ricorre la società IS sulla base di otto motivi.
Resiste con controricorso la SIAE. Entrambe le parti hanno altresì depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto ricorso articolato in otto motivi, che si ritiene opportuno affrontare unitariamente stante l'evidente connessione, il ricorrente censura l'impugnata sentenza per non aver ritenuto che l'esercente radio è titolare di un diritto di radiodiffusione, cioè è libero di manifestare il proprio pensiero senza dover essere sottoposto a vincoli ed onere di alcun genere, quando trasmette brani musicali. In altri termini il diritto di libertà dell'esercente il servizio di radiodiffusione, costituzionalmente protetto, deve prevalere nel contrasto con altri diritti, come quello dei singoli autori delle opere comprese nella programmazione radiodiffusa, fino a garantirgli anche l'esonero del pagamento dei diritti della Siae. Ciò comporterebbe per il ricorrente che le stazioni emittenti private di radiodiffusione possono effettuare un servizio pubblico senza necessità di ulteriori autorizzazioni da parte dell'autore o dei suoi aventi causa. Il complesso discorso non è convincente nel rapporto tra premesse e conseguenze, perché la libertà di manifestare il proprio pensiero o di trasmettere via radio i brani musicali che si ritengono più significativi non comporta altresì la possibilità di trasmettere i brani stessi senza rispettare il profilo economico del diritto di autore.
In questi sensi si esprime la giurisprudenza di questa Corte, ribadita di recente in occasione di utilizzazione di brani musicali in scuole di danza private. Dopo aver premesso che l'utilizzazione economica dell'opera musicale, in base alle diverse modalità che il mercato consente e mediante le quali si persegua un lucro, è riservata all'autore, e premesso che tale riserva è esclusa nelle ipotesi specificamente previste dalla legge, deve ritenersi che tra tali ipotesi non sia da annoverare l'esecuzione di opere musicali quale supporto didattico nelle scuole di danza private, giacché tale esecuzione, in quanto organizzata dentro un processo produttivo diretto al profitto, costituisce utilizzazione economica riservata all'autore (Cass., sez. I, 1.9.1997, n. 8304). In altri termini, la radiodiffusione, dal vivo o mediante disco, di opere tutelate dalla Siae (repertorio italiano e repertorio straniero rappresentato dalla Siae in forza di accordi con società di autori degli altri paesi) costituisce illecito civile se effettuata in difetto di autorizzazione e con diniego di corresponsione del dovuto compenso. A tal fine non rileva la cessazione del monopolio pubblico sulle trasmissioni radiotelevisive su scala locale e sono manifestamente infondate le questioni d'illegittimità costituzionale in riferimento alla posizione della Siae e alla libertà di pensiero e di manifestazione artistica, come già rilevato dai giudici di legittimità delle leggi che hanno ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli art. 51 segg.,l. 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento agli Art. 3, 4 e 41 cost. (Corte costit. [ord.], 24.3.1988, n. 361). In conclusione la tesi del ricorrente non può trovare accoglimento perché disattesa sia dalla giurisprudenza ordinaria, secondo cui l'emittente privata locale che radiodiffonda, utilizzando dischi lecitamente incisi, composizioni musicali senza il consenso dell'autore, viola il diritto di questi ultimi, sia da quella costituzionale che si è espressa sull'argomento ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art.3 cost., degli art. 51-60,l. 22 aprile 1941, n. 633, nella parte in cui non estenderebbero alle emittenti private un supposto, ma inesistente, regime di deroga al diritto d'autore a favore della trasmittente di stato. Anche quest'ultima infatti è tenuta, a norma dell'art. 59 l. 22 aprile 1941, n. 633 della detta legge, ad ottenere, per l'irradiazione di opere incise su disco o altro supporto, il consenso dell'autore (Corte costit., 24.7.1986 n. 215). L'altro profilo di censura sostenuto dal ricorrente si basa sulla distinzione tra opera ed esecuzione della stessa, nel senso che gli esecutori avrebbero sull'esecuzione dell'opera "un diritto escludente quello dell'autore dell'opera". Anche questa argomentazione, già respinta dal giudice a quo, è priva di ogni fondamento. L'argomento difensivo fondato sul rinvio dell'art. 61, 3^ co. l. 22 aprile 1941, n. 633 alla disciplina della sezione IV (artt. da 51 a 60) per il caso della radiodiffusione di opere registrate su disco o altro supporto magnetico non comporta il conseguimento dei risultati che il ricorrente si prospetta.
In primo luogo va ricordato che il 2^ co. dell'art. 61 l. 22 aprile 1941, n. 633 pone la regola secondo cui la cessione del diritto di riproduzione o del diritto di porre in commercio non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione. Questa ontologica distinzione tra diritto d'autore e diritto degli esecutori o degli interpreti, è riaffermata nel co. 3^ dello stesso articolo, quando afferma che "per quanto riguarda la radiodiffusione il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione", con il rinvio a disposizioni come l'art. 56 che sancisce, senza possibilità di equivoci, che l'autore dell'opera radiodiffusa ha diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione "il pagamento di un compenso", ribadendo il principio che l'autore rimane a tutti gli effetti titolare del suo diritto e che, conseguentemente, ha titolo per ottenere un compenso per la messa in onda della sua opera. A sua volta l'art. 59 l. 22 aprile 1941, n. 633, posto nella medesima sezione riafferma la regola fondamentale secondo cui è sempre necessario "il consenso dell'autore" per la radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione. Secondo una giurisprudenza sempre più diffusa ed omogenea, infatti, l'art.59 l. 22 aprile 1941, n. 633 stabilisce inequivocabilmente che l'esecuzione di un'opera radiodiffusa. è pur sempre "sottoposta al consenso dell'autore", consenso richiesto per la lecita radiodiffusione da emittenti private, sia che avvenga in diretta, sia che avvenga mediante impiego di nastro o disco su cui l'opera sia stata registrata. La necessità di tale consenso è ribadita dalla norma in modo rigoroso, avendo cura di precisare non solo che il detto consenso è richiesto a norma delle disposizioni contenute nel capo III - tra cui val la pena di ricordare il principio della reciproca autonomia ed indipendenza dei diritti che si possono accompagnare a quello d'autore (art. 19 l. 22 aprile 1941, n. 633) - ma anche che non sono applicabili (alla radiodiffusione dai locali dell'ente) le disposizioni che riguardano la radiodiffusione di opere eseguite in pubblico, salvo quella riguardante il diritto dell'ente di registrare su disco o nastro l'opera e di trasmetterla "in differita", con obbligo di distruzione della registrazione dopo l'uso (art.55 l. 22 aprile 1941, n. 633). Le argomentazioni del ricorrente non riescono in alcun modo a superare un dato certo, che il tessuto normativo richiamato non prevede in alcun modo, l'affievolimento o la soppressione del diritto dell'autore ad un compenso in caso di radiodiffusione di una sua opera anche nell'ipotesi che abbia ceduto il diritto di riproduzione su supporti magnetici, non essendo stata fornita la prova che tale cessione abbia ricompreso - esaurendo ogni diritto d'autore - anche il diritto di radiodiffusione.
Un ulteriore decisivo argomento, contrario alla tesi del ricorrente, ma di conferma della decisione impugnata è desumibile dalla espressa previsione dell'art. 72 l. 22 aprile 1941, n. 633 che, definendo l'ambito dei diritti dei produttore dei disco fonografico, si preoccupa come primo problema da risolvere di far "salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo precedente", diritti , come si è dimostrato, gravanti non solo sull'opera ma anche sulla sua esecuzione.
Certo potrebbe accadere che in un contratto di edizione musicale, si realizzi la cessione di tutti i diritti dell'autore all'editore che ha realizzato e posto in vendita i supporti, ma in tal caso occorre provare che si sia, in concreto, verificata la predetta cessione e l'onere probatorio non può non incombere su chi intende sottrarsi al pagamento dei diritti d'autore. Questa Corte ha già avuto modo di distinguere, nell'ambito dell'autonomia negoziale, tra il contratto di edizione ex art.118 l.22 aprile 1941, n. 633 e gli altri contratti traslativi dei diritti di utilizzazione economica, attribuendo rilevanza alla volontà delle parti da interpretare caso per caso, con la conseguenza che chi afferma che ha acquistato diritti da un contratto dovrà provare innanzitutto l'esistenza dell'accordo negoziale (Cass. 23.6.1998 n. 6239). Il terzo che pretende che l'autore abbia ceduto tutti i diritti al produttore dei supporti magnetici ha il medesimo onere probatorio. Alla stregua di queste argomentazioni, nessuna considerazione - per altro assai opinabile- in ordine alla prassi cotrattuale dei produttori di dischi, vale di per sè a superare il ricordato tessuto normativo.
Le ultime contestazioni concernono il mandato in base al quale agisce la S.I.A.E. e l'importo del credito della S.I.A.E. Sotto il primo profilo, i giudici di merito hanno accertato l'esistenza di un mandato conferito dagli autori alla S.I.A.E., esaminando la lettera- contratto 16 febbraio 1987, sottoscritta dal IS, in ordine all'esistenza di un repertorio di composizioni musicali, amministrato dalla S.I.A.E. che il IS chiede di essere autorizzato a utilizza e nelle trasmissioni radiofoniche della sua emittente. Sotto il secondo profilo, il ricorrente prende atto dell'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo perché emesso per un importo superiore, con conseguente esonero anche dal pagamento delle spese dei decreto ingiuntivo. Orbene costituisce giurisprudenza di questa Corte il ritenere che il decreto ingiuntivo deve essere revocato dal giudice dell'opposizione qualora il debitore abbia adempiuto tra l'emanazione e la notifica del decreto, ovvero si accerti in corso di causa che comunque l'importo dei credito fosse inferiore (Cass., sez. un., 7.7.1993, n. 7448). Il ricorrente non può dolersi del decreto ingiuntivo, poi revocato, che ha dato luogo con l'opposizione normale giudizio di cognizione in cui è stato accertato il credito della S.I.A.E.
Il giudice d'Appello ha affermato che sull'entità del credito non era contenuta alcuna censura nell'atto di appello, di guisa che le contestazioni contenute nella comparsa conclusionale erano tardive. Tale pronuncia non è stata impugnata in Cassazione e preclude ogni esame delle censure del ricorso inerenti all'entità del credito, per la formazione del giudicato parziale. In conclusione il proposto ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in lire 150.000, oltre a ?. 3 milioni per onorario difensivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 24.9.1998. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 1999.