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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/10/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. n. 418/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 664/2023 emessa dal Tribunale di Massa, pubblicata in data 02.11.2023, non notificata, promossa da:
in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi Cocchi del Foro di Genova e dall'Avv. Prof. Raffaele Volante del Foro di Venezia in forza di mandato in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Genova, Via Macaggi n. 21 APPELLANTE contro
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Panesi e Manuela Pellegrini del Foro di Massa Carrara giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Boggia in Genova, Via Alla Porta degli Archi n. 3/19 APPELLATO
avente a oggetto: CP_3 in cui le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI : PER L'APPELLANTE Voglia la Corte d'Appello di Genova, rigettata ogni avversa eccezione:
- accogliere i due motivi d'appello, e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande di accertamento della piena proprietà di sui terreni di causa;
Parte_1
- nel merito, accogliere le domande formulate da in primo grado, e quindi: Pt_1
- in via principale:
1. dichiarata l'avvenuta affrancazione del livello, creato per dell'11 agosto Parte_3
1837, per effetto dell'atto del 1893, accertare la piena proprietà di Per_1 Parte_1 sui terreni descritti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di al Foglio 28, part. 32 e CP_1
182 (già 33), nonché la piena proprietà dei terreni descritti al Foglio 28, partt. 34, 41, 42, 43, 46, intestati all'attrice nella quota indivisa del 50%, con conseguente accertamento dell'inesistenza di diritti proprietari del sui medesimi terreni ordinando alla Controparte_1
Conservatoria dei Registri immobiliari le iscrizioni conseguenti, ove necessarie;
2. accertata l'avvenuta affrancazione dell'enfiteusi, creata per rogito 2 dicembre Per_2
1866, mediante l'atto Bergamini 1905, accertare la piena proprietà di sul Parte_1 terreno descritto al Nuovo Catasto Terreni del Comune di al Foglio 28, part. 111, con CP_1 conseguente accertamento dell'inesistenza di diritti proprietari del Comune di sul CP_1 medesimo terreno, ordinando alla Conservatoria dei Registri immobiliari le iscrizioni conseguenti, ove necessarie;
- in via subordinata:
3. accertare l'avvenuta usucapione dei sopra detti terreni, in virtù del possesso continuo, pacifico e ininterrotto oltre il ventennio da parte di e dei suoi danti causa, Parte_1 ordinando alla Conservatoria dei Registri immobiliari le iscrizioni conseguenti, ove necessarie. Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATO
“Voglia l'Ill.mo giudice adito, dopo ogni più opportuna declaratoria in fatto e in diritto, contrariis reiectis, respingere il presente appello perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Massa n. 664/2023. In subordine, dichiarare l'inammissibilità delle domande ovvero respingerle perché infondate in fatto e in diritto, previo accertamento della nullità dei contratti di affrancazione a rogito del Per_1
28/5/1893 e del 27/5/1905. In ulteriore subordine, respingere le domande in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di usucapione formulata dal Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di CP_1 giudizio.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.10.2020, chiedeva dichiararsi l'avvenuta Parte_1 affrancazione di due diversi corpi di livelli marmiferi situati nel Comune di e la CP_1 conseguente piena proprietà di essa deducente sui beni stessi, con conseguente accertamento dell'inesistenza di diritti proprietari del Comune di in subordine CP_1 instando per la pronuncia di usucapione. All'uopo l'allora attrice deduceva, in particolare, che: 1) i terreni oggi descritti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di al Foglio 28, CP_1 particelle 32 e 182 ( in tesi di al 100%) e al Foglio 28, particelle nn. 34, 41, 42, Parte_1
43 e 46 ( in tesi di al 50%, quota indivisa), erano parte di una concessione Parte_1 livellaria fatta dal Magistrato comunitativo di Massa con atto notarile in data 11 Pt_3 agosto 1837 n. 76;
2) tale concessione livellaria traeva base giuridica dal Rescritto n. 179 del 1° marzo 1837 del Governo di Massa, Carrara e Lunigiana estense, organo nominato dal Duca di Modena, divenuto sovrano di questi territori nel 1829;
3) le norme del Rescritto furono ripetute nell'atto; per l'effetto, il livello era perpetuo e assicurava ai livellari il dominio dell'enfiteuta (altrimenti detto dominio utile), e al Comune la nuda proprietà, altrimenti detta dominio diretto;
4) la concessione livellaria fu divisa tra i soci con atto del 2 ottobre 1851 e le quote furono poi ulteriormente trasferite ad altri soggetti, senza che intervenisse alcuna rivendicazione da parte del;
Controparte_1
5) tutti i terreni oggetto del livello del 1837 erano stati oggetto del rogito di affrancazione del 31 maggio 1893;
6) l'affrancazione era stata fatta a termini della l. 24 gennaio 1864 n. 1636 (cd. Legge Minghetti sulla soppressione delle manomorte), emanata appena dopo l'Unità d'Italia, la quale rendeva affrancabili tutti i livelli e gli altri diritti consimili, legge che era stata richiamata espressamente nel rogito;
7) la Corte di Cassazione di Torino aveva statuito che il livello del 1837 era affrancabile secondo la l. n. 1636/1864, e che il non poteva, a termini di quella legge, opporsi CP_1 all'affrancazione, che veniva condannato a compiere;
8) erano state fatte, quindi, le volture catastali, col trasporto dei terreni dal Comune di CP_1 ai singoli affrancanti, nuovi pieni proprietari;
9) il terreno oggi descritto al Foglio 28, part. 111 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di (c.d. compendio B) era l'unione dei quattro appezzamenti concessi in enfiteusi a CP_1 col rogito el 22 dicembre 1866 n. 425; CP_4 Per_2
10) tale concessione era stata integralmente venduta dagli eredi CP_4 Persona_3 con atto el 19 aprile 1902; Per_1
11) in seguito la concessione era stata affrancata con atto 27 maggio 1905 n. Per_1
546, su delibera comunale datata 11 ottobre 1902, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 5 ottobre 1903; 12) i terreni erano stati, dunque, volturati al nome degli eredi in piena proprietà. Per_3
dunque, assumeva sussistere la giurisdizione ordinaria, in rapporto agli effetti Parte_1 della sentenza n.218/16 della Corte Cost., in merito alla L.reg. Toscana n.35/15, come poi modificata con la L.reg. Toscana n.56/19, tale da modificare il precedente orientamento della Suprema Corte in materia. Nel merito, per l'effetto, l'attrice assumeva, in via principale, la piena validità degli atti di affrancazione indicati, in rapporto alla pretesa irrilevanza degli atti successivi alla ricostituzione di un dominio diretto del pur tenuto conto: - degli oneri concessori CP_1 comunque pagati da qualche dante causa;
- degli atti di ricognizione in “dominum” fatti dai danti causa;
- del fatto che , negli atti notarili di trasferimento dei terreni, si parlasse di cessione di diritti enfiteutici e non di piena proprietà, in tutto, in via gradata, insistendo per l'usucapione. Nel costituirsi in giudizio il contestava, anzitutto, la carenza di Controparte_1 giurisdizione del Tribunale adito in ordine alle domande di parte attrice aventi a oggetto, in via principale, l'accertamento - previa declaratoria dell'avvenuta affrancazione di livello/enfiteusi - della piena proprietà degli agri marmiferi di cui al Nuovo Catasto Terreni del Comune di al Foglio 28, partt. 32 e 182 (già 33), e partt. 34, 41, 42, 43, 46, dal CP_1 momento che gli agri marmiferi in località Rocchetta risultavano oggetto di plurime concessioni livellarie estensi che non potevano essere oggetto di affrancazione. In merito, parte convenuta poneva in risalto che l'inaffrancabilità era una caratteristica propria di tali concessioni, ricavabile dalla normativa estense nel suo complesso, a partire dall'Editto di MA RE Cybo-Malaspina del 1751, per come acclarato dalla costante giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 361/1987), che aveva, altresì, riconosciuto come la concessione livellaria presentasse sicuramente taluni aspetti pubblicistici, rientrando nell'ambito della concessione amministrativa caratterizzata da un indubbio potere autoritativo in capo all'ente procedente (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 377/2007). Sempre secondo l'Amministrazione comunale, del resto, sia la legge della Regione Toscana del 5 dicembre 1995, n. 104, che la successiva legge regionale n. 35/2015, ribadivano l'appartenenza dei predetti agri al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale locale, regolandone e contingentandone lo sfruttamento, e finalizzandolo, inoltre, a scopi determinati. La Parte convenuta, inoltre, ricostruiva in maniera dettagliata le recenti vicende dei predetti agri marmiferi, rappresentando l'esistenza di una serie di atti di ricognizione “in dominum”, intervenuti tra il e taluni danti causa dell'odierna attrice, di plurimi Controparte_1 provvedimenti amministrativi inerenti l'attività di sfruttamento degli stessi e di svariati contenziosi dinanzi al TAR Toscana, da questi discendenti, tutti fondati sul presupposto dell'esistenza di un rapporto concessorio di natura non privatistica, bensì amministrativa. Secondo la tesi dell'Ente, a differenza dell'enfiteusi di diritto comune, a venire in rilievo era un diritto perpetuo senza l'obbligo di miglioramento del fondo ma, anzi, di fatto, volto a consentirne il depauperamento, sì che il carattere peculiare della concessione, piuttosto, si sostanziava nell'obbligo del concessionario di spiegare un'attività organizzata per la produzione e lo scambio dei marmi, conciliandosi in tal modo il suo interesse con quello generale. Il aggiungeva, a riprova, che, ove fosse stata possibile l'affrancazione, il Controparte_1 concessionario, per effetto di questa, sarebbe venuto ad accentrare la piena e incontrollata facoltà di disporre della cava, avendo facoltà di lasciarla inoperosa o di trasferire il suo diritto senza l'autorizzazione del contrariamente alla chiara volontà della legge. CP_1
L'Ente territoriale, nello specifico, evidenziava, altresì, l'irrilevanza della L.reg. Toscana n.56/19 e della presupposta sentenza della Corte Cost. n. 228/16. All'udienza del 23.02.2021 il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa al 17.06.2021 per la valutazione dell'ammissione dei mezzi istruttori. A detta udienza, il Giudice si riservava sulle contestazioni formulate dal in ordine CP_1 alla documentazione autografa prodotta da controparte e, a scioglimento della riserva, disponeva una CTU al fine di accertare la corrispondenza tra il testo manoscritto e quello dattiloscritto a opera di parte attrice, nominando quale perito il dr. . Persona_4
Depositata la perizia, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 04.05.2023, che era tenuta mediante trattazione scritta. Trattenuta la causa in decisione, venivano concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionale e relative repliche. Il Tribunale, dunque, con pronuncia 2.11.33, così statuiva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella persona del giudice unico dott. Ilario Ottobrino, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo competente per territorio;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere al Parte_1 [...]
le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in misura pari ad € 11.268,00 CP_1 per compensi, oltre iva se dovuta, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
3) pone le spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto definitivamente in capo a parte attrice.”
Il Tribunale respingeva la domanda attorea dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, poiché accoglieva l'eccezione del CP_1 ponendo in risalto, altresì, come, se fosse stata possibile l'affrancazione del livello su agro marmifero, il concessionario avrebbe acquisito “la piena ed incontrollata facoltà di disporre della , avendo facoltà di lasciarla inoperosa o di trasferire il suo diritto senza Pt_4
l'autorizzazione del contrariamente alla chiara volontà della legge”. CP_1
Il primo Giudice, dunque, assumeva che la propria decisione trovava riscontro:
- nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, da ultimo nella sentenza n. 1203/1988, aveva ritenuto che il livello di cava marmifera, nonostante la sua sostanza di enfiteusi perpetua, fosse, sempre e comunque, riconducibile alla concessione amministrativa di un bene indisponibile, con conseguente giurisdizione amministrativa, come poi confermato dalle SS.UU. nel 1995;
- nel fatto che, rispetto a tale orientamento, era inconferente l'ordinanza n. 25576/2020 delle SS.UU., invocata in causa, perché in quel caso il aveva affermato non esistere CP_1 alcuna concessione, a differenza che nel presente giudizio, sì che anche tale circostanza conduceva la cognizione della domanda attorea alla giurisdizione amministrativa, in forza del disposto dell'art. 133, comma 1, del d. lgs. N.104/2010, che attribuiva a detta giurisdizione medesima ogni controversia relativa a rapporti di concessione di beni pubblici;
- nel fatto che parimenti irrilevante era l'art. 35 bis della L.r. 35/2015, introdotto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2016, sia perché quella sentenza riguardava una vicenda diversa (i c.d. beni estimati di Carrara), sia perché l'art. 32 della stessa legge regionale continuava a stabilire che gli agri marmiferi di erano parte del patrimonio CP_1 indisponibile del “sulla scorta della vigenza degli istituti giuridici di diritto estense”. CP_1
Il Tribunale, per l'effetto, regolava le spese secondo il principio di soccombenza. Nei confronti della predetta sentenza ha proposto tempestivo appello per i Parte_1 seguenti motivi.
Primo motivo. Violazione delle norme sul riparto di giurisdizione. La giurisdizione sull'accertamento della proprietà appartiene al giudice ordinario. L'appellante ha articolato, nella sostanza, il motivo in tre profili, tesi a sostenere la propria tesi. a. I principi della Corte di cassazione. L'appellante ha richiamato i principi in materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo come ribaditi dalle SS. UU. della Corte di cassazione nell'ordinanza 31 luglio 2018 n. 20350, in piena conformità ai suoi precedenti: “La «questione di giurisdizione», come affermato tra le ultime nella pronuncia Sez. U. 27/4/2018, n. 10265, «non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal petitum sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice»; tale principio si pone nel solco della pronuncia Sez. U. 16/5/2008 n. 12378, che molto chiaramente ha affermato che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.” Secondo pertanto, era evidente il vizio in cui era incorsa la sentenza Parte_1 impugnata, atteso che la propria domanda: - aveva come “petitum” l'accertamento, con efficacia di giudicato, della sua piena proprietà privata su alcuni terreni, individuati con le odierne particelle catastali;
- aveva, come causa petendi, la consolidazione, avvenuta con i due atti di affrancazione del 1893 e del 1905, del dominio utile dell'enfiteuta con il dominio diretto del , a norma delle leggi dell'epoca (peraltro, non diverse dall'art. Controparte_1
971 c.c. vigente). La società appellante, pertanto, ha insistito nel rilevare come sussistesse la giurisdizione del giudice ordinario, perché l'azione proposta aveva, come scopo, l'accertamento di un diritto soggettivo di proprietà. La fondatezza di tale doglianza era dimostrata anche dal fatto che la Corte di Cassazione aveva costantemente affermato, sin dalla pronuncia a SS.UU. n. 30168/1976, che qualsiasi domanda del privato tesa a porre in discussione l'appartenenza di un bene al Demanio dello Stato, o al patrimonio indisponibile di un ente pubblico, apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario, perché si traduceva in un'azione di accertamento della proprietà privata. A fronte di tali considerazioni , ha lamentato Parte appellante, certa era la violazione del riparto di giurisdizione operata dalla sentenza impugnata, atteso che la cognizione di una domanda di rivendica della proprietà privata di un terreno, contro la pretesa proprietà pubblica di un Comune, afferiva pacificamente alla giurisdizione del giudice ordinario, così come nel caso di domanda spiegata contro lo Stato. b. Il precedente specifico dell'ordinanza n. 25576/2020 della Corte di Cassazione. L'appellante ha, ancora, articolato la doglianza, ribadendo come l'ordinanza delle SS. UU. 12 novembre 2020 n. 25576 rappresentasse un precedente specifico, in particolare deducendo quanto segue:
- in quel caso, un'azienda estrattiva (estranea a aveva chiesto l'accertamento Parte_1 del suo dominio enfiteutico di un agro marmifero, per essere acquirente di due livelli, creati con atti notarili del 1850 e del 1851;
- anche in quel caso, il aveva sollevato il difetto di giurisdizione del G.O., Controparte_1 assumendo che gli agri marmiferi appartenevano tutti al patrimonio indisponibile e che ogni domanda avente gli stessi ad oggetto apparteneva alla giurisdizione amministrativa;
- in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, le SS.UU., richiamando i propri precedenti, avevano, tuttavia, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, poiché non vi era dubbio che il petitum e la causa petendi della domanda dell'attore fossero l'accertamento di un diritto soggettivo di natura reale, quale il dominio dell'enfiteuta. A riguardo, dunque, l'appellante ha lamentato quanto segue:
- il Giudice di prime cure si era discostato, in modo infondato, da tale precedente specifico, sul presupposto che, in quel caso, il si era difeso affermando che l'attore Controparte_1 non era titolare di alcuna concessione, per dunque assumere che, per tale ragione, la Corte di Cassazione aveva dichiarato la giurisdizione del G.O;
- in tal senso, dunque, il Tribunale aveva affermato che, nel caso in esame, viceversa, il aveva dedotto la qualità di concessionaria di , il che era sufficiente a radicare CP_1 Pt_1 la giurisdizione amministrativa. In merito , la Difesa appellante ha sottolineato che tale argomentare mostrava, ancor di più, l'errore in cui era incorso il giudice di prime cure sulla questione di giurisdizione, per due ragioni:
1) non era possibile ragionevolmente sostenere che la domanda di accertamento di un dominio enfiteutico (o, se si preferisce, di un'enfiteusi) assumesse diversa valenza, quanto alla giurisdizione, dalla domanda di accertamento della piena proprietà, per il fatto che, in entrambi i casi, si chiedeva l'accertamento di un diritto soggettivo di natura reale;
2) la giurisdizione, inoltre, andava determinata sulla base della domanda dell'attore, non delle eccezioni di merito del convenuto, quale l'esistenza di una concessione amministrativa, sì che il Tribunale di Massa avrebbe dovuto ritenere la propria giurisdizione e, nel merito, decidere se i terreni di causa erano in proprietà privata sulla base dei titoli o meno. Parte appellante, ancora, ha dedotto, circa la decisione di escludere la rilevanza di detta specifica pronuncia delle SS.UU., che dalla sentenza appellata emergeva evidente un ulteriore equivoco di fondo. Quando, infatti, il aveva eccepito l'esistenza Controparte_1 di concessioni amministrative aveva inteso fare riferimento ai livelli fatti a termini delle cd. Leggi Estensi, sulla scorta della giurisprudenza del Consiglio di Stato (e della Cassazione del 1988), il che , a ben vedere, palesava come la questione rimanesse la stessa: accertare se le concessioni livellarie fossero ancora esistenti o, come dedotto e provato, si fossero estinte per affrancazione e se, dunque, come previsto dalla legge, tale estinzione si fosse tradotta nella piena proprietà privata dei suoli. La per l'effetto, ha evidenziato che, se questi ultimi erano divenuti proprietà Parte_1 privata, più di un secolo fa, qualsivoglia concessione amministrativa data successivamente dal non aveva potuto avere, certamente, l'effetto di resuscitare una proprietà CP_1 pubblica già estinta, sì che, anche in tal senso, risultava come la domanda di essa appellante avesse ad oggetto l'accertamento della proprietà privata, con conseguente attribuzione della causa alla giurisdizione ordinaria. A tal riguardo, infine, l'appellante ha richiamato un'ordinanza del , su una CP_5 questione affine, concernente taluni livelli (non affrancati), insistenti su agri marmiferi nel Comune di Carrara. Il tale fattispecie il richiesto di annullare il regolamento del CP_5
Comune nella parte in cui disponeva la decadenza delle antiche concessioni livellarie, aveva disposto la sospensione del giudizio, affermando che occorreva prima accertare, dinanzi al giudice ordinario, l'esistenza e la titolarità del diritto reale. c. Contrarietà alla Costituzione e alla CEDU della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda di rivendica di Parte_1
Parte appellante ha, inoltre, rilevato come la sentenza impugnata, per sostenere il difetto di giurisdizione del G.O., avesse fatto leva sulla sentenza delle SS.UU. del 1995, la quale, in tesi, aveva innescato un circolo vizioso, dal momento che il giudice ordinario non poteva conoscere l'affrancazione del 1893, perché tale questione doveva essere trattata dinanzi al giudice amministrativo, ma questi non doveva conoscerne, perché, in tale giurisdizione, si doveva dare già per presupposto che il bene fosse in proprietà pubblica.
pertanto, ha sottolineato come la pronuncia appellata sostenesse tale circolo Parte_1 vizioso, richiamando la giurisdizione esclusiva del G.A. su tutti gli aspetti concernenti le concessioni amministrative, senza considerare, tuttavia, che la giurisdizione esclusiva del G.A. poteva sussistere solo ove fosse pacifica l'esistenza di una concessione e fosse chiesto l'esercizio di un diritto derivante da questa: tale situazione, è stato dedotto, era eterogenea rispetto a quella in esame, in cui era stato chiesto l'accertamento di una situazione giuridica incompatibile con l'esistenza di una concessione, come la proprietà privata dei fondi. La Difesa appellante, inoltre, nell'evidenziare come la sentenza delle SS. UU. del 1995 fosse un precedente isolato, superato dalla Corte, anche nel caso specifico degli agri marmiferi di ha, ancora, lamentato che tale circolo vizioso, ove esistente, avrebbe implicato una CP_1 lettura delle norme sul riparto di giurisdizione contraria agli artt. 2, 3, 24 e 25 Cost.: seguendo, in sostanza, l'isolato precedente del 1995, e non il diritto vivente individuato dalla costante giurisprudenza dei Giudici di legittimità, è stato oggetto di doglianza, si sarebbe addivenuti ad una radicale disparità di trattamento tra chi rivendica un titolo di proprietà privata contro il e chi rivendica uno stesso titolo contro qualsiasi altro Controparte_1 ente pubblico, Stato compreso, con evidente lesione degli artt. 2 e 3 Cost., il tutto, inoltre, attraverso una generale degradazione del diritto soggettivo di proprietà al rango di interesse legittimo, effettuata non con una legge sostanziale, ma con una interpretazione giurisprudenziale sui principi di riparto della giurisdizione, in violazione dei citati artt. 24 e 25 Cost. Nello stesso senso, è stato aggiunto, il circolo vizioso potenzialmente derivante dal precedente del 1995 sarebbe stato in contrasto evidente, altresì, con l'art.
6.1. della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, fondante il diritto di accesso al giudice e a un equo processo. Sotto tale profilo, ha rammentato come la CEDU avesse costantemente Parte_1 ravvisato una violazione dell'art. 6.1, nel caso in cui una legge nazionale non consentisse l'accesso al giudice civile per la tutela di un diritto di natura patrimoniale, per riserva di quella materia al giudice amministrativo, quindi solo in rapporto al controllo della legalità degli atti della pubblica amministrazione: da tale posizione, allora, non poteva omettersi di considerare che, nel caso specifico della rivendica del diritto di proprietà, l'art.
6.1 era violato quando non era garantito un procedimento idoneo a dare all'attore una cognizione piena dei suoi titoli, conducendo a una decisione esaustiva della sua domanda sulla base delle norme ordinarie. Ancor più nello specifico, a voler seguire - come da sentenza impugnata – l'arresto del 1995, non poteva che arrivarsi alla violazione dell'art.
6.1 della Convenzione europea, atteso che, in Italia chiunque aveva azione civile per la rivendica della sua proprietà privata, tranne chi rivendicava la proprietà di nel Comune di per i quali doveva Parte_5 CP_1 ricorrere solo al giudice amministrativo, il quale, tuttavia, non poteva decidere in modo pieno ed esaustivo sulla domanda attorea, poiché non rientrante, per definizione, nei poteri di detta A.G. l'accertamento della proprietà con efficacia di giudicato.
Secondo motivo. Violazione della lettura costituzionalmente orientata della l.r. n. 35/2015. I titoli di proprietà privata sugli agri marmiferi di Massa non possono essere estinti per legge regionale. Questione di legittimità costituzionale. L'appellante ha articolato il motivo segnatamente sotto i due seguenti profili. a. L'interpretazione costituzionale dell'art. 32 l.r.n. 35/2015. ha eccepito, in primo luogo, come la motivazione della sentenza impugnata si Parte_1 basasse sull'errato presupposto dell'appartenenza degli agri marmiferi di al CP_1 patrimonio indisponibile del Comune, in forza del disposto di cui all'art. 32 della L.reg.Toscana n. 35/2015, il quale sarebbe stato dichiarato incostituzionale solo con riferimento ai “beni estimati” di Carrara. Da tale assunto, è stato dedotto, derivava, in realtà, l'ulteriore vizio della sentenza impugnata, poiché il giudice avrebbe dovuto ritenere la sua giurisdizione sulla base della lettura costituzionalmente orientata della normativa regionale, segnatamente dell'art. 32 della L.reg. Toscana n. 35/2015, in rapporto all'indicazione già fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 228/2016, con cui era stato chiarito come gli agri marmiferi di non potessero essere qualificati come proprietà pubblica da una legge Parte_6 regionale, attraverso una pretesa interpretazione autentica del diritto estense, in quanto ciò atteneva alla competenza esclusiva dello Stato a legiferare in materia di ordinamento civile. A tal riguardo, ha sottolineato la società appellante quanto segue: se era vero che il dispositivo della citata sentenza n. 228/2016 aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 32
“per la parte in cui qualifica la natura giuridica dei beni estimati”, ossia di quegli agri marmiferi, in tesi presenti solo nel Comune di Carrara, passati in proprietà privata già con l del 1751, era parimenti vero che gli stessi principi Controparte_6 fissati dalla Corte delle leggi escludevano, in via generale, che l'art. 32 in questione potesse qualificare la natura giuridica degli altri nei territori di , Parte_5 Parte_6 dichiarando inesistenti i loro titoli di proprietà privata, formati secondo un'altra legge, successiva all'ordinamento estense. L'appellante ha, inoltre, ricordato che, nella sentenza n. 228/2016, la Corte Costituzionale aveva stabilito come l'art. 32 della L. R. n. 35/2015 avesse una “portata innovativa” rispetto a un assetto normativo e giurisprudenziale che, inaugurato dall'Editto del 1751, aveva costantemente identificato, fino a quel momento, i cd. “beni estimati” come proprietà private, sì che tale “portata innovativa” era tanto più evidente, nel caso in esame, in cui, secondo il Tribunale di Massa, l'art. 32 medesimo aveva condotto alla proprietà pubblica i terreni che erano divenuti privati per effetto di alienazioni fatte dal stesso: in sostanza, se nel CP_1 caso dei beni estimati poteva essere incerta la natura dei diritti soggettivi attribuiti da un atto del 1751, nel caso oggetto della domanda in questione sussistevano, viceversa, precise norme di legge - del 1864 e del 1865 - che avevano attribuito con certezza il diritto ad affrancare in piena proprietà qualsiasi livello. Parimenti, è stato aggiunto, esistevano atti notarili redatti come nell'attualità, con volture ai pubblici registri che avevano iscritto il bene a nome dei danti causa di Parte_1
In ragione di tali considerazioni, occorreva pervenire ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 32 , secondo cui, dunque, appartengono al patrimonio indisponibile dei Comuni di solo quei terreni per i quali non esista un titolo di proprietà CP_1 Parte_6 privata, creato in conformità ad una legge preesistente, con l'effetto, ancor più, di acclarare, peraltro, ancora una volta, la giurisdizione del giudice ordinario, come giudice dell'accertamento di quei titoli. b. Questione di legittimità costituzionale. La Difesa appellante ha, altresì, osservato come, qualora la Corte d'Appello avesse ritenuto l'interpretazione dell'art. 32 della L.R. n. 35/2015, come da sentenza impugnata, l'unica possibile, evidenti erano i presupposti per promuovere una questione di legittimità costituzionale. Tale norma, infatti, interpretata come sopra, violava, oltre all'art. 117, gli artt. 42 e 43 della Costituzione, in rapporto al fatto che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 228/2016, più volte citata, aveva già chiarito la non appartenenza alle competenze di una Regione dell'interpretazione autentica di norme qualificanti la proprietà di un bene in un ordinamento preunitario, in rapporto alla riserva di legge statale a riguardo. In merito, l'appellante ha aggiunto come il fatto che il Tribunale, nel caso di specie, avesse statuito che la norma regionale, nel momento in cui aveva stabilito che gli agri marmiferi di appartenevano al patrimonio indisponibile del aveva, altresì, estinto tutti i CP_1 CP_1 titoli di proprietà privata legittimamente formati in precedenza, per effetto di leggi dello Stato unitario, rendeva la questione “ de qua”, ancor più evidente, pervenendosi di fatto ad un'espropriazione senza indennizzo e senza motivi d'interesse generale, in violazione dell'art. 42 Cost. , con violazione, del pari, dell'art. 43 Cost., atteso che l'art. 32 di cui si controverte, nell'interpretazione data dalla sentenza impugnata, aveva trasferito ai Comuni un'intera impresa, senza indennizzo e fuori dai casi specificamente previsti (servizi pubblici, fonti di energia e situazioni di monopolio). Nel sottolineare, altresì, come la lettura dell'art. 32 della L.reg.Toscana. n. 35/2015 di cui alla sentenza del Tribunale di Massa, fosse in contrasto anche con l'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come stabilito dalla CEDU in molti casi simili, ha rappresentato che, in tesi, non solo la sua proprietà era stata Parte_1 espropriata senza indennizzo, ma ciò era avvenuto senza che neanche vi fosse un interesse generale a farlo. A termini, infatti, della L.reg.Toscana n. 35/2015, il proprietario privato dell'agro marmifero non poteva, comunque, esercitare alcuna attività estrattiva, se non dietro autorizzazione del e tale autorizzazione era onerosa, al pari della concessione di un terreno di CP_1 proprietà dell'Ente, e poteva essere data solo in accordo agli strumenti regionali di pianificazione e controllo dell'attività estrattiva, sì che ogni interesse generale - sia quello alla tutela ambientale, che quello al controllo della produzione - era tutelato, comunque, dal regime amministrativo per l'esercizio dell'attività estrattiva: quanto esposto, allora, ha evidenziato l'appellante, rendeva privo di fondamento giuridico il presupposto ultimo da cui era partito il Tribunale di Massa, secondo il quale l'affrancazione di un livello su agro marmifero era da ritenersi contraria “alla chiara volontà della legge “, poiché avrebbe assicurato “la piena ed incontrollata facoltà di disporre della , avendo facoltà di lasciarla Pt_4 inoperosa o di trasferire il suo diritto senza l'autorizzazione del . CP_1
In realtà, ha evidenziato la Difesa di ancora una volta, il primo Giudice aveva Parte_1 confuso l'ordinamento civile della proprietà privata, con il suo ordinamento amministrativo, senza considerare, per esempio, quanto previsto dall'art. 35 quater della L.reg.Toscana. n. 35/2015, in termini di “poteri” sostitutivi del proprietario inattivo, o con riferimento al libero trasferimento della proprietà del terreno, ma non del diritto di sfruttarlo per l'attività estrattiva, nel caso in cui tale diritto non fosse stato riconosciuto dalla pianificazione amministrativa regionale. Ciò detto, l'appellante, richiamata l'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. da parte del D..L.vo n. 149/2022, ha evidenziato l'obbligo di questa A.G., in accoglimento dell'appello sul diniego di giurisdizione del giudice ordinario, di decidere sul merito della causa, così da concludere per l'accoglimento di tutte le domande formulate in atto di citazione.
Si costituito nel presente gravame il , il quale ha contestato tutto quanto Controparte_1 dedotto in atto di appello ed ha chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto. In particolare, l'appellato ha eccepito quanto segue. In merito al primo motivo, detto Ente:
- ha rilevato come la vicenda invocata traesse origine dall'esistenza di un rapporto concessorio, tale da fondare la giurisdizione esclusiva del G.A., chiamato quindi a pronunciarsi anche su eventuali diritti soggettivi del privato;
- ha evidenziato, altresì, che l'odierna appellante, che si era sempre comportata da concessionaria, solo con il giudizio in questione aveva sostenuto la tesi che la vedeva titolare di una proprietà esclusiva su un bene che, invero, da sempre era qualificato come appartenente al patrimonio indisponibile del;
Controparte_1
- ha sottolineato, inoltre, l'assoluta diversità tra la fattispecie in questione e quella di cui si era occupata la Suprema Corte con l'ordinanza n. 25576/2020, di cui l'appellante pretendeva di avvalersi quale “precedente specifico”. In merito a tale ultimo profilo, Parte appellata ha richiamato l'ordinanza medesima, rispetto al fatto che nessun acquisto di livello era stato rivendicato, poiché, in quel particolare caso, la società che pretendeva di vantare diritti sulla cava chiedeva di dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario, senza riferirlo o comunque collegarlo all'esistenza di una concessione amministrativa, circostanza idonea a rendere evidente la diversità tra le due fattispecie. Nell'assumere, pertanto, che il Giudice di primo grado, nella sentenza impugnata, aveva correttamente motivato in ordine all'inconferenza del predetto richiamo giurisprudenziale, il ha posto in evidenza, del pari, come irrilevante fosse il richiamo alla Controparte_1 giurisprudenza della Suprema Corte recata dalle statuizioni n. 30168/1976 e n. 20596/2013: in merito l'appellato ha ribadito, infatti, che, nel caso di specie, come correttamente acclarato dal Tribunale di Massa nella sentenza impugnata, il privato pretendeva di giovarsi di un'affrancazione che di per sé poneva in discussione il rapporto concessorio, che pacificamente, secondo la stessa ricostruzione avversaria, sia nel primo, che nel secondo grado di giudizio, esisteva, elemento tale da radicare di per sé la giurisdizione del G.A. Il ha, poi, dedotto come, pertanto, sulla base della domanda spiegata nel Controparte_1 presente giudizio, non potesse che ravvisarsi, secondo il saldo orientamento delle SS.UU. della Corte di cassazione richiamato dal Giudice di prime cure, la giurisdizione esclusiva amministrativa, atteso che si verteva in materia di concessioni livellarie di agri marmiferi di proprietà del , aventi l'intrinseca natura di concessioni amministrative, il Controparte_1 tutto in modo coerente all'indirizzo interpretativo già espresso con la sentenza della Corte di Cassazione n. 1203/1988, in rapporto a tutte le controversie aventi ad oggetto posizioni soggettive derivanti da concessione amministrativa dei beni patrimoniali indisponibili, come nel caso della concessione livellaria. Cont Infine, per quanto riguarda il riferimento all'ordinanza del Toscana n. 30/2024, pronunciata in un ricorso promosso da una ditta contro il , l'appellato ha Controparte_7 evidenziato che essa era stata pronunciata sulla base dell'art. 295 c.p.c. in considerazione della pendenza di un giudizio avanti il Tribunale di Massa, sì che era evidente come essa non vertesse – né avrebbe potuto vertere – sulla sussistenza della giurisdizione di quest'ultimo giudice, sulla quale il TAR non poteva esprimersi, con l'effetto di rendere tale pronuncia irrilevante ai fini “ de quibus”. In merito al secondo motivo, l'appellato ha osservato come la Difesa di controparte avesse introdotto, del tutto inopinatamente, nel presente giudizio la questione dei beni estimati, ovvero dei beni che erano stati iscritti all'estimo da privati almeno venti anni prima dell'entrata in vigore dell'editto di MA RE del 1751, questione su cui si era pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/2016. L'appellato, a riguardo, ha ribadito che tali beni si rinvenivano esclusivamente nel Comune di Carrara, mentre non ve ne era traccia in quello di CP_1
La Difesa dell'Ente in questione ha, per l'effetto, eccepito come gli argormenti avversari, a riguardo, non fossero pertinenti e non valessero certo a sostenere la tesi di Parte_1 secondo cui anche nelle cave del Comune di poteva esistere una proprietà privata, CP_1 magari per effetto di affrancazione, come preteso nel caso di specie;
in realtà, è stato dedotto, le cave di sulla base della normativa estense, la cui vigenza era stata CP_1 riconosciuta, sia dalla Corte di Cassazione, sia dal Consiglio di Stato, sia dalla Corte Costituzionale, avevano sempre avuto la natura di beni patrimoniali indisponibili, con l'effetto che eventuali atti di affrancazione non potevano che essere ritenuti afflitti da insanabile nullità. Parte appellata , ancora, ha contestato la fondatezza dell'ulteriore argomento introdotto dall'appellante, valutandolo non conferente, laddove era stato fatto riferimento all'iscrizione nei pubblici registri dei beni affrancati “a nome dei danti causa di ”, considerato che Pt_1 controparte non era stata in grado di dimostrare alcun titolo di trasferimento del preteso diritto di proprietà, né la trascrizione nei registri immobiliari. Infine, il ha contestato la deduzione dell'appellante, secondo cui il Controparte_1
Tribunale di Massa aveva interpretato l'art. 32 della L.R. Toscana n. 35/2015 nel senso di ritenere che esso “condurrebbe nella proprietà pubblica dei terreni che sono divenuti privati per effetto di alienazioni fatte dal stesso”: in merito è stato ribadito come l'Ente CP_1 deducente non avesse mai stipulato “atti di alienazione” e che, in ogni caso, non risultava che nella sentenza impugnata vi fosse traccia di un passaggio che avesse un simile significato. Nel merito, l'appellato, nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello fosse giunta ad affermare la giurisdizione ordinaria, ha riproposto e richiamato tutte le difese spiegate nel giudizio di primo grado, quanto al merito.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 02.10.2024, la Corte fissava davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 06.05.2025, assegnando i termini ex art.352 c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica, per poi differire detta udienza, a termini scaduti, al 23.9.25 per la sola rimessione. In esito a tale udienza la causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio e posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte delle ragioni di doglianza di cui sopra, osserva la Corte quanto segue. Circa il primo motivo, articolato come sopra, occorre, in primo luogo, considerare quanto espressamente contenuto nell' ”incipit” della citazione in primo grado, ove si legge, merita di essere riportato: “
1. La L.R. Toscana 5 agosto 2019 n. 56 ha modificato la L.R. 25 marzo 2015 n.
35, introducendo, con l'art. 35-bis, una nuova disciplina per la coltivazione di siti estrattivi in cui siano presenti beni di proprietà privata. La norma prevede ora che i siti estrattivi in cui siano prevalenti i terreni in proprietà privata possano essere dati in concessione diretta al proprietario, mentre per quelli in cui sono più numerosi i terreni comunali deve essere fatta una gara. Da qui l'interesse della società attrice a vedere riconosciuta la piena proprietà dei terreni indicati in epigrafe, per avere diritto a chiedere l'affidamento diretto della concessione e continuare a lavorare i terreni marmiferi di sua proprietà, alle condizioni di legge.”. Risulta del tutto evidente, dunque, come, al di là di quanto asserito dall'appellante, l'azione proposta di cui si tratta, lungi dall'essere un'azione di rivendica in senso proprio, sia funzionale ad una modifica del regime concessorio, rispetto a prerogative dominicali proprie, comunque, dello sfruttamento delle cave marmifere, in ogni caso non nella disponibilità dei privati, tanto che, financo, si legge nell'atto di citazione in primo grado, sub pag.8, a conferma della conclusione appena espressa, quanto segue: “…La questione della validità delle affrancazioni dei livelli su agri marmiferi è già arrivata una volta dinanzi al giudice civile e la
Cassazione, con sentenza delle Sezioni Unite n. 5118 del 10 maggio 1995 (per regolamento preventivo di giurisdizione) ha ritenuto che la sua cognizione appartenesse al giudice amministrativo. Ciò, tuttavia, sulla base della legislazione allora vigente, per la quale la coltivazione di una cava era soggetta: – a semplice autorizzazione nel caso avvenisse su terreno privato;
– a un provvedimento di concessione del Comune nel caso in cui si fosse trattato di terreni pubblici. Su questa base, la Corte di Cassazione ritenne che la domanda di accertamento della proprietà privata
a seguito dell'affrancazione di un livello coincidesse con la declaratoria dell'inesistenza di una concessione, il che avrebbe portato alla giurisdizione del giudice amministrativo in virtù dell'art. 5 della l. 1034/1971. Oggi, la L.R. 35/2015, come modificata dalla L.R. n. 56/2019, prevede che la coltivazione di una cava proceda sempre da una concessione del Comune, ma che vi siano due regimi diversi: uno per il caso in cui la maggioranza dei beni sia di proprietà privata, l'altro per il caso opposto…”.
Ciò che, pertanto, è oggetto delle pretese dell'originaria attrice altro non è che il regime concessorio di beni peculiari, quali le cave marmifere, il che supera ogni questione dedotta circa la lamentata inammissibilità della questione di giurisdizione oggetto della pronuncia impugnata, dimostrando come in discussione siano elementi costituitivi, in ogni caso, delle concessioni, pur nell'evolversi delle situazioni di fatto. A tal riguardo, la pretesa violazione del “ dictum” ,di cui all'ordinanza Cass. SS.UU. n.20350 del 31.7.2018, non convince, poichè non tiene conto di come tale pronuncia, diversamente da quanto ritenuto dalla società appellante, si incentri sul “ petitum “ sostanziale, in funzione della “causa petendi”, il che si rinviene anche nella recente pronuncia Cass. SS.UU., n. 2368 del 24/01/2024 , ove si legge, quale principio generale, in tema di riparto di giurisdizione: “ La regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale “.
La stessa comparsa conclusionale dell'appellante, a ben vedere, conforta la considerazione svolta, tanto che in tale atto si legge, in particolare, sub punto 4.3: “ … La domanda di Pt_1 era fatta in funzione dell'applicazione del nuovo regime previsto dalla l.r. Toscana n. 35/2015 (che disciplina l'attività estrattiva) dopo che la legge era stata dichiarata incostituzionale con sent. n.
228/2016, poiché stabiliva che tutti gli agri marmiferi di e Carrara fossero, senza eccezione, CP_1 di proprietà pubblica perché così sarebbe stato detto dalle “leggi estensi”. In quella sede, la Corte
Costituzionale aveva stabilito che una legge regionale non poteva attribuire un bene alla proprietà pubblica, né poteva effettuare l'interpretazione autentica di titoli e leggi fatte nel passato. La
Regione Toscana emendò la legge in conseguenza, introducendo, con l'art. 35 bis, due regimi amministrativi diversi per gli agri marmiferi del comprensorio apuo-versiliese: uno per i terreni in proprietà pubblica, l'altro per i terreni in proprietà privata. Da qui l'interesse di di chiedere Pt_1
l'accertamento della sua proprietà privata”.
Ciò detto, merita, a questo punto, di essere considerato come la pretesa valenza “novativa” della citata sentenza della Corte Cost., in punto giurisdizione, non sussista affatto, atteso che l'intervenuta pronuncia n. 228/16 del Giudice delle leggi, circa la legge reg. Toscana n.35/15, diversamente da quanto reputa l'appellante, non attiene alla giurisdizione medesima, al di là del giudizio civile ordinario in cui era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, ma, come è ovvio, al riparto di potestà legislativa, piano del tutto eterogeneo. In realtà, va osservato, la stessa motivazione della Corte Costituzionale depone nel senso di un regime normativo afferente alle cave, in quel caso di Carrara e rispetto ai beni “ estimati”, comunque per nulla assimilabile a quello dei beni ordinari, al di là delle inerzie della P.A., trattate “incidenter tantum”. L'esame della motivazione medesima, secondo questa Corte, conferma quanto sopra, ove si legge, in particolare: “ 5.– Nel merito, la questione relativa alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è fondata. 5.1.– Con la legge regionale n. 35 del 2015 la Regione Toscana ha dettato un'organica disciplina dell'attività estrattiva nell'ottica di salvaguardare, come risulta dallo stesso preambolo della legge, le «particolarità storiche, giuridiche ed economiche che caratterizzano i beni compresi nel suo territorio», tra i quali rientrano anche i cosiddetti beni estimati, di cui all'editto della duchessa MA RE del 1° febbraio 1751. I beni CP_6 estimati sono cave di limitate dimensioni territoriali, le quali, in ragione delle peculiari caratteristiche morfologiche che le contraddistinguono, non sono ormai coltivabili singolarmente e risultano in parte incorporate all'interno di una stessa unità produttiva insieme a cave pubbliche, soggette a concessioni comunali. Davanti alle moderne tecnologie che rendono sempre più opportuna, ai fini dell'efficienza dell'attività estrattiva, la gestione comune di cave contigue, anche se assoggettate a regimi giuridici diversi;
davanti alle disfunzioni dovute a tale diversità di regime ed insite nell'esperimento della procedura di gara per una soltanto di esse;
e davanti infine alle sempre più avvertite esigenze ambientali che richiedono rigorose regole di tutela, comuni per tutte le cave, il legislatore regionale ha ritenuto di poterle sottoporre ad un medesimo regime concessorio, sulla premessa che i beni estimati appartengano al patrimonio indisponibile del 5.2.– È ben CP_1 possibile che tale premessa sia la più conforme all'intento e alla ratio dell'editto teresiano del 1751, che venne adottato dalla sovrana nella non modificata cornice dello statuto dato a Carrara dal suo predecessore nel 1574. In base allo statuto tutti gli agri marmiferi erano di proprietà delle Per_5 antiche vicinanze, da chiunque fossero detenuti e utilizzati, e i detentori erano perciò tenuti al pagamento alle vicinanze dell'annuale livello. L'editto di MA RE si limitava a cancellare
l'obbligo del livello per le cave per le quali esso non fosse stato pagato da più di venti anni. Le cave così identificate vennero definite «beni estimati». Quali fossero tali beni e quale dovesse essere il loro effettivo regime giuridico fu materia di controversia negli anni successivi. Dopo venti anni, un nuovo editto – la cosiddetta legge delle usurpazioni del 1771 – affidò ad un'apposita commissione il compito di effettuare una ricognizione dei beni vicinali e di recuperare quelli indebitamente occupati, ma questo lavoro non ebbe alcun seguito. Una nuova commissione fu istituita dalla notificazione governatoriale Petrozzani del 1823 per verificare la legittimità del possesso di tutte le cave, ma anche questa si concluse senza esito. Né la situazione mutò con il nuovo catasto terreni del 1905. Il Comune distinse le cave in tre diverse tipologie – cave in concessione, concordate e contestate – ma non si attivò presso i possessori affinché chiedessero il rilascio delle concessioni, né avviò le procedure per regolarizzare i mappali contestati. Nel 1928 una nuova ordinanza del Podestà fissò un termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di rilascio delle concessioni. Le domande furono raccolte e catalogate, ma ancora una volta, come nei precedenti tentativi di riordino, non si arrivò ad un risultato utile. Nel 1955 la commissione di esperti incaricata dal – leggasi di Carrara CP_1
- di predisporre il regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), qualificò i beni estimati come beni di proprietà privata;
nondimeno il fino al 1994, non adottò alcun regolamento. Le vicende successive CP_1 all'editto del 1751, dunque, sono segnate da una sequenza di plurisecolari inefficienze dell'amministrazione, che hanno impedito le verifiche e gli accertamenti necessari a porre ordine alla materia. 5.3.– Tuttavia, è un dato storicamente incontrovertibile che nel diritto vivente venutosi a consolidare nei secoli diciannovesimo e ventesimo, i beni estimati non sono trattati come beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, al quale dal 1812 erano stati trasferiti i beni delle vicinanze allora abolite. È un fatto che il non ha mai incluso i beni estimati Controparte_7 tra quelli appartenenti al proprio patrimonio indisponibile;
e che, quando, nel 1994, ha adottato il suo primo regolamento che, ai sensi della legge mineraria del 1927, poneva fine alla vigente legislazione estense, quei beni non sono stati trattati. La stessa legge regionale 5 dicembre 1995, n.
104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), con cui la Regione ha per la prima volta disciplinato la materia – istituendo, fra l'altro, un nuovo sistema concessorio di matrice regionale, con il quale viene reciso ogni legame con il livello estense – qualifica gli agri marmiferi di
Massa e Carrara come beni del patrimonio indisponibile comunale «se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all'entrata in vigore della presente» (art. 1, commi 1 e
2). Di conseguenza, la riconduzione dei beni estimati ai beni del patrimonio indisponibile del CP_1 operata dall'impugnato art. 32, comma 2, si configura alla stregua di un'interpretazione autentica dell'editto di MA RE, effettuata con legge della Regione, in palese contrasto con tutta la prassi precedente. Ciò, in base alla giurisprudenza di questa Corte, esula, nella materia, dalle competenze della Regione. Infatti, «come precisato da questa Corte con la sentenza n. 232 del 2006, la potestà di interpretazione autentica spetta a chi sia titolare della funzione legislativa nella materia cui la norma è riconducibile» (sentenza n. 290 del 2009). Ed è innegabile che l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene all'«ordinamento civile».
In merito, richiamato lo specifico dispositivo di tale pronuncia ( “ dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35
(Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati”), devesi osservare che interpretare l'ultima frase della motivazione sopra riportata come tesa, non a spiegare il perché della riserva di legge statale ( secondo quanto devoluto alla Corte Costituzionale), ma finalizzata ad affermare la giurisdizione ordinaria, in fattispecie, quale quella che occupa, diversa, peraltro, da quella esaminata dalla Corte, sia territorialmente, che nella sostanza, risulta per questo Collegio una conclusione solo suggestiva e non condivisibile. Va detto, d'altra parte, che, non a caso, tale pronuncia non muta affatto il quadro normativo di riferimento rispetto al quale la Suprema Corte, come indicato dal primo Giudice, ha affermato, nel tempo, la giurisdizione amministrativa per fattispecie come quella realmente dedotta in causa, il che, secondo quanto evidenziato dal Tribunale, appare evidente alla luce delle pronunce: - Cass. SS.UU., n. 1203 del 05/02/1988 , secondo cui: “ La concessione
"livellaria" di cava marmifera nei comuni di , nonostante le peculiarità discendenti Parte_6 dalla persistente applicabilità della legislazione estense (non essendo stato emanato il regolamento previsto dall'art. 64 del R.d. 29 luglio 1927 n. 1443), e la conseguente qualificabilità della posizione del privato come diritto parziario di godimento, equiparabile ad una enfiteusi perpetua, è riconducibile ad una concessione amministrativa di bene patrimoniale indisponibile. Pertanto, la controversia inerente al rapporto concessorio con il comune, che esuli dalla mera determinazione di indennità, canoni o corrispettivi, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dello art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034”; - Cass. SS.UU. n. 5118 del 10/05/1995, secondo cui : “ Le concessioni livellarie di agri marmiferi di proprietà del Comune di in forza CP_1 della legislazione estense del 1846, che è ancora in vigore per effetto dell'art. 64 ultimo comma del
R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 (cosiddetta legge mineraria), nonché dell'art. 62 lettera c) del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (che ha trasferito dallo Stato alla Regione l'approvazione degli speciali regolamenti per la disciplina degli agri marmiferi di e Carrara) hanno, attualmente, CP_1
l'intrinseca natura di concessioni amministrative di un bene del patrimonio indisponibile di quell'ente locale. Ne discende che, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, la controversia che ha per oggetto una questione relativa ad un rapporto di concessione amministrativa non concernente le indennità, i canoni o altri corrispettivi per essa dovuti, è devoluta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi”;-Cass. SS.UU. n. 13903 del 24/06/2011, secondo cui, in termini di ampiezza di tale giurisdizione ed “ a contrariis”, si legge: “In materia di concessioni amministrative, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate dall'art.
5, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali;
quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull' "an" che sul "quantum"), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Ne consegue che, in materia di concessione di cava, è devoluta alla giurisdizione dell' la controversia nella quale il concessionario - sul presupposto CP_8 dell'impossibilità di escavazione per motivi oggettivi - contesti la pretesa dell'amministrazione di conseguire il pagamento del canone minimo, a prescindere dalla concreta possibilità di sfruttamento della cava”; - Cass. SS.UU.n. 14329 del 08/07/2005, ove si legge: “ In tema di concessione di beni pubblici (nella specie, affidamento dell'attività di sfruttamento di cava), la controversia in ordine alla scelta del contraente è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034”, per rinvenirsi nella motivazione, secondo quanto prospettato dal Consiglio di Stato cui attiene la pronuncia, una significativa distinzione fra cava come suolo e cava come giacimento, così da chiarire la Suprema Corte:
“… che del secondo potrà disporsi solo nella forma della concessione…”, ciò in rapporto al necessario contemperamento delle esigenze in gioco, desumibile anche dall'art.826 c.c. Del tutto condivisibile, poi, merita di essere aggiunto, è quanto evidenziato dal Tribunale, circa il fatto che l'entrata in vigore del D.L.vo n.104/10 abbia, non solo confermato, ma rafforzato, la valenza di tale giurisdizione esclusiva, anche in punto garanzie, stabilendo, al comma 1, lett. b), il seguente perimetro :“le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”. Assumere, poi, occorre sottolineare, che la modifica della L.reg..Toscana n.35/15, come da L.reg. Toscana. n.56/19, abbia modificato tale assetto, si appalesa infondato. A tal riguardo, risulta significativo quanto contenuto nei punti 1 e 2 del preambolo di tale novella, ove si legge : “
1. L'intervento normativo si rende necessario a seguito della sentenza della
Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 35/2015 , per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati, poiché l'individuazione della natura, pubblica o privata, dei beni appartiene all
'”ordinamento civile”, ovvero alla competenza statale. La Corte costituzionale ha riconosciuto che la disciplina dettata con la l.r. 35/2015 , per quanto attiene ai beni estimati di cui all'editto della duchessa del 1751, si fonda sulla necessità di salvaguardare le Controparte_6 particolarità storiche, giuridiche ed economiche che caratterizzano tali beni ed il loro territorio, affermando altresì la validità della ricostruzione dell'effettivo regime giuridico di tali beni i quali sono
“cave di limitate dimensioni territoriali, le quali, in ragione delle peculiari caratteristiche morfologiche che le contraddistinguono, non sono ormai coltivabili singolarmente e risultano in parte incorporate all'interno di una stessa unità produttiva insieme a cave pubbliche, soggette a concessioni comunali”;
2. In attuazione di quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza
228/2016, occorre prevedere la revisione delle modalità con le quali si autorizza la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti sia beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, sia beni estimati. Nel ribadire il principio del ricorso alla procedura di evidenza pubblica per la concessione del bene appartenente al patrimonio indisponibile comunale, si rende opportuno operare delle distinzioni in base alle quote di proprietà pubblica e di beni estimati delle aree estrattive interessate…”. Quanto precede, emerge evidente, è ben lungi da quanto vorrebbe far Parte_1 discendere, in termini di giurisdizione, dalle conseguenze dell'intervento del Giudice delle leggi e da tale nuova legislazione regionale, poiché attesta ( in relazione ai beni estimati, peraltro) l'esistenza di agri marmiferi pubblici e privati, allo stesso tempo descrivendo, comunque, l'esistenza di limiti intrinseci di questi ultimi, rispetto ad interessi collettivi. Di ciò, è necessario evidenziare, anche la stessa società appellante è consapevole, tanto da leggersi, nelle difese finali, argomenti che confermano la peculiarità dei beni “de quibus” (per nulla assimilabili, va detto, a terreni su cui si può o no costruire, in forza di titolo edilizio), proprio in ragione della funzione delle cave marmifere, di cui in causa si è, di fatto, invocato, a favore dell'originaria Parte attrice, un regime concessorio diverso, materia, tuttavia, devoluta alla giurisdizione amministrativa ( vedasi sub punto 7 par.2 conclusionale, in particolare anche ove si sottolinea come il proprietario privato non possa comunque lasciare inattiva la cava, pena gli effetti di cui all'art. 35 quater della L.reg.Toscana. 35/2015, con acquisizione dei terreni al patrimonio indisponibile comunale, previo indennizzo, per affidare l'estrazione a terzi;
vedasi anche l'invocato art.11 regolamento comunale di del CP_1
2020). Ciò detto, con riferimento, altresì, alle doglianze afferenti alla valenza, negata dal primo Giudice, alla pronuncia, in tema di riparto di giurisdizione, Cass. n. 25576/20, va detto che la specificità di detta pronuncia, come indicata dal Tribunale, sussiste effettivamente e diversifica il caso in esame, essendo pacifico ed incontestato, anche in sede di gravame, come affermato dal Tribunale, che sia titolare di concessioni del Parte_1 CP_1 in relazione ai beni immobili oggetto di causa.
[...]
Sul punto, occorre sottolineare che nella citata sentenza di legittimità, si legge : “ …Ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - la … citò in giudizio il di davanti al Tribunale della medesima città chiedendo che una cava di CP_1 CP_1 marmo o agro marmifero, detta…, pervenuta al … in forza di atti notarili risalenti al 1850 e al 1851,
e da costui, attraverso plurimi trasferimenti e fusioni societarie, pervenuta agli attori, dovesse dichiararsi concessa dal Comune in enfiteusi perpetua «a titolo originario o a non domino, nonché accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione>>; - il convenuto resisteva alla domanda, CP_1 alla domanda, costituendosi in giudizio, sostenendo l'appartenenza della cava al patrimonio indisponibile di esso Comune e chiedeva declinarsi la giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
- nella pendenza del giudizio civile gli attori ricorrono a questa Corte ai sensi dell'art.
41, co. 1, cod. proc. civ.; - il procuratore dei ricorrenti in data 22/11/2019 comunica. - pur premesso che l'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello
Stato o dei comuni, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché essa presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessione - contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente Ric. 2019 n. 07974 sez. SU - ud.
20-10-2020 -3- attribuito ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità - solo mediante concessione amministrativa (S.U., n. 10157 del 26/06/2003; prescindendo del pari dallo scrutinio della legislazione unitaria, prima, e regionale dopo, che avrebbe reso indisponibili delle cave e miniere, e nella specie di quelle di marmo nel territorio di Pt_6
, utilizzabili solo mediante concessione, avendo questa Corte già avuto modo di chiarire che
[...] le concessioni livellarie di agri marmiferi di proprietà del Comune di in forza della legislazione CP_1 estense del 1846, che è ancora in vigore per effetto dell'art. 64 ultimo comma del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 (cosiddetta legge mineraria), nonché dell'art. 62 lettera c) del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616
(che ha trasferito dallo Stato alla Regione l'approvazione degli speciali regolamenti per la disciplina degli agri marmiferi di e Carrara) hanno, attualmente, l'intrinseca natura di concessioni CP_1 amministrative di un bene del patrimonio indisponibile di quell'ente locale;
- prescindendo, inoltre, dalla legge della Regione Toscana del 5 dicembre 1995, n. 104 (giudicata costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 488/1995), ha disciplinato espressamente gli
«agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara>> e la successiva legge regionale n.
35/2015, ribadendo l'appartenenza dei predetti agri al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale locale, ne regola e contingenta lo sfruttamento, finalizzandolo, inoltre, a scopi determinati (art. 49);
- prescindendo, infine, da quel che è dato qui conoscere dello svolgersi della vicenda nel corso del tempo a riguardo della cava di cui si discute (trattasi di una narrazione sommaria e aspecifica, poiché non supportata da puntuale documentazione messa a disposizione di questa Corte), - sottolineatura della Corte scrivente - si tratta di vagliare nel merito il fondamento del prospettato diritto reale;
- non si controverte, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e, indi, dal codice del processo amministrativo (art. 133, co. 1, lett. b), sul rapporto di concessione amministrativa, poiché, come, afferma espressamente lo stesso Comune, nessun atto di concessione dell'agro marmifero risulta essere stato rilasciato agli attori e costoro assumono di vantare sull'agro marmifero diritto
d'enfiteusi; - di conseguenza, a prescindere dal fondamento della pretesa, la prospettazione degli attori (dichiararsi il diritto di enfiteusi) ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo, non solo essa prospettazione, ma anche il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (S.U. n. 20350, 31/07/2018, Rv. 650270) e qui non è dubbio che il
"petitum" sostanziale debba identificarsi con la rivendicazione di un diritto reale”. A fronte di tale contenuto, evidenziato quanto già esposto circa il “petitum sostanziale” di
, teso ad ottenere un diverso regime concessorio, non può tacersi che, nel caso Parte_1 di specie, come dedotto chiaramente fin dalla comparsa di risposta in primo grado, sub pagg. 2 e segg., il ha eccepito e ricostruito puntualmente le concessioni Controparte_1 in essere per ogni mappale, succedutesi nel tempo, allegando anche le ricognizioni “in dominum”, il tutto in rapporto e quali, si noti, effetti degli originari livelli estensi, secondo l'appellante venuti meno per affrancazione, il che , tuttavia, conferma, financo rispetto a quanto dedotto nella sentenza del 2020, l'infondatezza della doglianza e la correttezza della pronuncia in rito di cui si tratta. L'assunto difensivo di ancora, circa la scarsa ragionevolezza di tale distinguo, Parte_1 in rapporto al diverso diritto reale vantato, non coglie nel segno, rispetto alla “ratio” argomentativa espressa, così come la riproposizione delle ragioni relative alla mancanza dei presupposti per ritenere la giurisdizione amministrativa, in rapporto al “ petitum” attoreo, risulta già trattato e confutato. Parimenti non coglie nel segno, secondo questa Corte, l'assunto della società appellante per cui il aveva eccepito comunque l'esistenza dei “ livelli” estensi, della cui CP_1 affrancabilità si discuteva, a prescindere dalle concessioni successive, così da imporre la giurisdizione ordinaria: in realtà, non può tacersi, tale argomento conforta il fondamento della giurisdizione amministrativa, va rammentato, esclusiva, confermando, ancora una volta, come l'effettivo “ petitum” della causa sia quello di modificare il regime concessorio, al di là delle conclusioni formali. In tal senso, merita di essere sottolineato, anche quanto dedotto dall'appellante, quale presupposto dell'ultimo profilo del primo motivo, circa il fatto che oggetto del contendere sarebbe l'accertamento di una situazione giuridica, quale la proprietà privata, non compatibile con l'esistenza di una concessione, dimentica e si scontra, insanabilmente, con le stesse argomentazioni sopra riportate di circa il regime concessorio Parte_1 necessario delle cave marmifere. Non muta tale conclusione, attesa l'eterogeneità delle situazioni dedotte in giudizio, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità a favore della giurisdizione ordinaria, allorquando oggetto della controversia sia solo il confronto fra titoli di proprietà, rispetto ai beni controversi, il che, nel caso di specie non è, a prescindere, peraltro, dalla peculiarità delle cave marmifere quali beni con caratteristiche intrinseche di rilevanza pubblica. La questione, poi, della pretesa violazione dell'art.
6.1 CEDU, in relazione alla necessità di rivolgersi al giudice amministrativo, confligge, in primo luogo, con le garanzie comunque previste dal codice del processo amministrativo vigente di cui al D.L.vo n. 104/10, tacciato dall'appellante, “ tout court” e senza specificazioni, di essere in contrasto con tale normativa sovranazionale, nonostante i principi cui è informato, come quello di effettività, sub art.1, e del giusto processo, sub art.2, in relazione al richiamato art. 111 Cost, tenuto conto della piena facoltà, ove previsto, di pronunciare anche sui diritti soggettivi, in forza dell'art. 7, comma 1 e comma 5 del codice medesimo, in relazione , altresì, all'art.133 già sopra citato. In ogni caso, va chiarito, detta difesa di dimentica di considerare che, anche Parte_1 ove tale contrarietà fosse fondata, la questione dovrebbe essere affrontata, in termini di costituzionalità o di interpretazione costituzionalmente orientata, dal giudice effettivo titolare della giurisdizione secondo la legge, nel caso, per tutto quanto sopra detto, il giudice amministrativo, non potendosi, viceversa, in questa sede, disapplicare quanto previsto in materia di concessioni, né omettere di considerare che l'individuazione del giudice investito del potere di decidere rappresenta il presupposto per qualsiasi altra decisione diversa da quella impugnata, comprese quelle cui allude l'appellante. In merito, è utile rammentare quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte come segue, financo proprio in materia di diritti reali: - Cass. sez.1, n. 12810, 29.5.06, secondo cui :” In tema di indennità di espropriazione, il giudice nazionale, che è soggetto unicamente alla legge, non può disapplicare il criterio di liquidazione, di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, pur considerato in contrasto con i precetti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo dalla giurisprudenza della Corte europea, per applicare una regola indennitaria che, commisurata al valore venale del bene, non sarebbe compatibile con la funzione sociale della proprietà, prevista dalla Costituzione, creando in tal modo una disciplina che, peraltro non ricavabile dall'ordinamento, compete solo alla discrezionalità del legislatore, nel quadro di un'adeguata manovra finanziaria”; - Cass., sez. 6 - 2, n. 27102, 04/12/2013 , secondo cui: “ Nel sistema normativo successivo all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non ha modificato - in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2011
- la propria posizione nel sistema delle fonti, ed il rinvio operato dall'art. 6, par. 3, del Trattato alla
Convenzione non consente al giudice nazionale, nelle materie estranee al diritto dell'Unione europea ed in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta Convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa, senza che sia possibile riferire la medesima Convenzione all'art, 11 Cost., in forza della qualificazione dei diritti fondamentali in essa riconosciuti come <> del diritto dell'Unione ”; - Cass. sez.L.n. 2286, 30.1.18, secondo cui: “ In caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la CEDU, il giudice non può fare diretta applicazione delle disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma interna in contrasto con esse, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con l'art. 117 Cost.; tale assetto del sistema delle fonti non è stato modificato dal rinvio alla CEDU operato dall'art. 6, par. 3, del TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, dato che tale norma disciplina il rapporto della CEDU con
l'Unione europea e non quello con gli ordinamenti giuridici degli Stati membri”; - Cass., sez.1, n.4691, 21.2.24, secondo cui: “ In caso di conflitto tra il diritto interno ed il diritto europeo, come ripetutamente chiarito dalla Corte costituzionale, quest'ultimo è suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice nazionale, con eventuale contestuale disapplicazione delle norme di diritto interno con esso contrastanti, mentre il diritto convenzionale, in quanto appartenente al genus del diritto internazionale pattizio, non può essere direttamente applicato dal giudice comune, il quale dovrà risolvere le eventuali antinomie interpretando le norme interne in senso conforme alle norme convenzionali, salva la possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale delle prime per contrasto con l'art. 117 Cost.”.
Le argomentazioni che precedono assorbono, secondo questo Collegio, la doglianza per cui la rivendica degli agri marmiferi sarebbe priva della possibilità di essere azionata, assunto solo suggestivo che, per ovvie esigenze difensive, non tiene, tuttavia, conto, come rammentato, del “ petitum” sostanziale azionato nel presente giudizio, già trattato, rispetto alla situazione fattuale sottesa alla domanda, né della qualità specifica di tali beni, rispetto all'esercizio delle prerogative dominicali, né, ancora, dell'effettiva ampiezza della giurisdizione amministrativa esclusiva, ove, come nel caso di specie, non si controverta di meri titoli di proprietà: in tal senso anche l'argomento del “ giudicato” risulta suggestivo rispetto al contenuto, comunque soggettivamente relativo, dello stesso. Passando al secondo motivo di appello, articolato in due profili, non può tacersi come, sia quanto al primo, che al secondo, l'appellante muova dall'assunto che il primo Giudice abbia affermato l'appartenenza delle cave marmifere di al patrimonio indisponibile della CP_1
Regione, ex art. 32 L.reg. Toscana, riproponendo, tuttavia, a riguardo, una valenza della sentenza della Corte Cost. n. 228/16 , in termini di giurisdizione, già sopra smentita da questa A.G. Del pari, d'altra parte, si è già detto come la giurisdizione amministrativa, nel giudizio in questione, prescinda da tale asserito assioma. In ogni caso, occorre porre in risalto, la stessa Parte appellante ha riconosciuto che se era vero che il dispositivo della citata sentenza n. 228/2016 aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 32 “per la parte in cui qualifica la natura giuridica dei beni estimati”, ossia di quegli agri marmiferi, in tesi presenti solo nel Comune di Carrara, passati in proprietà privata già con l del 1751, era parimenti vero, allora, che gli Controparte_6 stessi principi fissati dalla Corte delle leggi escludevano, in via generale, che l'art. 32 in questione potesse qualificare la natura giuridica degli altri agri nei territori di Parte_5 , dichiarando inesistenti i loro titoli di proprietà privata, formati secondo Parte_6 un'altra legge, successiva all'ordinamento estense. Non a caso, l'appellante ha, dunque, sollecitato un'interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma regionale, o, in alternativa, chiesto di sollevare ulteriore questione di legittimità costituzionale della norma regionale medesima, attesa la rilevanza e , financo, stante, in tesi, la manifesta fondatezza. Orbene, in merito, deve essere chiarito e sottolineato , tuttavia, come tali argomentazioni e sollecitazioni, a fronte di quanto già ampiamente esposto, si pongano “ a valle” della pronuncia in ordine alla giurisdizione, sì che, anche in questo caso, solo il giudice che per legge è investito del potere di decidere la controversia potrebbe addivenire a quanto auspicato, sia, dunque, in termini di interpretazione costituzionalmente orientata del rammentato art.32 ( al di là di ogni considerazione sulla, di fatto, possibilità di addivenire ad un'interpretazione, in concreto, estensiva del “decisum” del Giudice delle leggi, più che costituzionalmente orientata), che di promovimento di questione di legittimità costituzionale di tale norma di legge regionale. In ragione delle considerazioni svolte, le doglianze in questione, anche in termini di rischio di un sostanziale esproprio senza indennizzo e violazione dell'art.1 protocollo 1 CEDU, si appalesano, al fine di ottenere la riforma della pronuncia, in rito, del primo Giudice, inconferenti, poiché perpetuano, di fatto, l'equivoco di fondo , di cui si è detto, circa la valenza della sentenza n.228/16 della Corte Cost., non afferente, in realtà, al tema della giurisdizione, sovrapponendo quest'ultimo piano, correttamente risolto dal Tribunale, con il piano del merito. In conclusione, osserva questa Corte, tutti i motivi di appello in punto giurisdizione risultano infondati, il che assorbe ogni altra doglianza e prospettazione di merito ( anche in termini di preteso onere probatorio in capo a circa la continuità delle trascrizioni, rispetto Parte_1 al quale parte appellante si è difesa, in ultimo in sede di repliche, vantando la specificità della situazione, come segue: “ …Il Comune sostiene che “ non è stata in grado di dimostrare Pt_1 alcun titolo di trasferimento del preteso diritto di proprietà né la trascrizione nei registri immobiliari.”.
2. Il è smentito dai ns. documenti n. 12 e 19 di primo grado, che contengono tutte le volture CP_1 fatte, dopo le affrancazioni, a nome degli affrancanti, con le indicazioni puntuali delle particelle. 3. Pt_1 avrebbe avuto l'onere di produrre trascrizioni a suo favore se, e solo se, essa avesse rivendicato la piena proprietà da un altro privato. Ha assolto l'onere di provare che, dopo le affrancazioni, i terreni sono stati iscritti nei registri immobiliari dell'epoca come proprietà private e che tale proprietà si è trasferita a lei, attraverso una serie di danti causa di cui non aveva l'onere di allegare la continuità. Questo, come in qualsiasi altra azione di rivendica…”)
L'appello in esame deve essere, pertanto, respinto, con conseguente soccombenza dell'appellante anche in punto spese legali, le quali, in ragione del DM 55/14, valutata la causa di valore indeterminabile, di complessità media, quanto a presente grado, vanno liquidate, applicando il minimo per la fase di trattazione, del tutto contenuta, in complessivi
€ 10.313,00, a favore del , oltre al 15% ex art. 2 citato DM, CPA ed IVA Controparte_1 come per legge. La totale infondatezza del gravame comporta la necessità di dare atto dei presupposti, in capo a per il pagamento del doppio contributo unificato ai sensi dell'art.13, Parte_1 comma 1quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 664/2023 emessa dal Tribunale di Massa, pubblicata in data 02.11.2023, non notificata, la Corte così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
DICHIARA TENUTA E CONDANNA al pagamento delle spese di lite del grado Parte_1 in favore del , spese che liquida in complessivi € 10.313,00, a favore del Controparte_1
, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
Controparte_1
DA' ATTO che sussistono in capo a a fronte del totale rigetto dell'appello, i Parte_1 presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 24.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 664/2023 emessa dal Tribunale di Massa, pubblicata in data 02.11.2023, non notificata, promossa da:
in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi Cocchi del Foro di Genova e dall'Avv. Prof. Raffaele Volante del Foro di Venezia in forza di mandato in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Genova, Via Macaggi n. 21 APPELLANTE contro
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Panesi e Manuela Pellegrini del Foro di Massa Carrara giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Boggia in Genova, Via Alla Porta degli Archi n. 3/19 APPELLATO
avente a oggetto: CP_3 in cui le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI : PER L'APPELLANTE Voglia la Corte d'Appello di Genova, rigettata ogni avversa eccezione:
- accogliere i due motivi d'appello, e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande di accertamento della piena proprietà di sui terreni di causa;
Parte_1
- nel merito, accogliere le domande formulate da in primo grado, e quindi: Pt_1
- in via principale:
1. dichiarata l'avvenuta affrancazione del livello, creato per dell'11 agosto Parte_3
1837, per effetto dell'atto del 1893, accertare la piena proprietà di Per_1 Parte_1 sui terreni descritti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di al Foglio 28, part. 32 e CP_1
182 (già 33), nonché la piena proprietà dei terreni descritti al Foglio 28, partt. 34, 41, 42, 43, 46, intestati all'attrice nella quota indivisa del 50%, con conseguente accertamento dell'inesistenza di diritti proprietari del sui medesimi terreni ordinando alla Controparte_1
Conservatoria dei Registri immobiliari le iscrizioni conseguenti, ove necessarie;
2. accertata l'avvenuta affrancazione dell'enfiteusi, creata per rogito 2 dicembre Per_2
1866, mediante l'atto Bergamini 1905, accertare la piena proprietà di sul Parte_1 terreno descritto al Nuovo Catasto Terreni del Comune di al Foglio 28, part. 111, con CP_1 conseguente accertamento dell'inesistenza di diritti proprietari del Comune di sul CP_1 medesimo terreno, ordinando alla Conservatoria dei Registri immobiliari le iscrizioni conseguenti, ove necessarie;
- in via subordinata:
3. accertare l'avvenuta usucapione dei sopra detti terreni, in virtù del possesso continuo, pacifico e ininterrotto oltre il ventennio da parte di e dei suoi danti causa, Parte_1 ordinando alla Conservatoria dei Registri immobiliari le iscrizioni conseguenti, ove necessarie. Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATO
“Voglia l'Ill.mo giudice adito, dopo ogni più opportuna declaratoria in fatto e in diritto, contrariis reiectis, respingere il presente appello perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Massa n. 664/2023. In subordine, dichiarare l'inammissibilità delle domande ovvero respingerle perché infondate in fatto e in diritto, previo accertamento della nullità dei contratti di affrancazione a rogito del Per_1
28/5/1893 e del 27/5/1905. In ulteriore subordine, respingere le domande in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di usucapione formulata dal Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di CP_1 giudizio.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.10.2020, chiedeva dichiararsi l'avvenuta Parte_1 affrancazione di due diversi corpi di livelli marmiferi situati nel Comune di e la CP_1 conseguente piena proprietà di essa deducente sui beni stessi, con conseguente accertamento dell'inesistenza di diritti proprietari del Comune di in subordine CP_1 instando per la pronuncia di usucapione. All'uopo l'allora attrice deduceva, in particolare, che: 1) i terreni oggi descritti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di al Foglio 28, CP_1 particelle 32 e 182 ( in tesi di al 100%) e al Foglio 28, particelle nn. 34, 41, 42, Parte_1
43 e 46 ( in tesi di al 50%, quota indivisa), erano parte di una concessione Parte_1 livellaria fatta dal Magistrato comunitativo di Massa con atto notarile in data 11 Pt_3 agosto 1837 n. 76;
2) tale concessione livellaria traeva base giuridica dal Rescritto n. 179 del 1° marzo 1837 del Governo di Massa, Carrara e Lunigiana estense, organo nominato dal Duca di Modena, divenuto sovrano di questi territori nel 1829;
3) le norme del Rescritto furono ripetute nell'atto; per l'effetto, il livello era perpetuo e assicurava ai livellari il dominio dell'enfiteuta (altrimenti detto dominio utile), e al Comune la nuda proprietà, altrimenti detta dominio diretto;
4) la concessione livellaria fu divisa tra i soci con atto del 2 ottobre 1851 e le quote furono poi ulteriormente trasferite ad altri soggetti, senza che intervenisse alcuna rivendicazione da parte del;
Controparte_1
5) tutti i terreni oggetto del livello del 1837 erano stati oggetto del rogito di affrancazione del 31 maggio 1893;
6) l'affrancazione era stata fatta a termini della l. 24 gennaio 1864 n. 1636 (cd. Legge Minghetti sulla soppressione delle manomorte), emanata appena dopo l'Unità d'Italia, la quale rendeva affrancabili tutti i livelli e gli altri diritti consimili, legge che era stata richiamata espressamente nel rogito;
7) la Corte di Cassazione di Torino aveva statuito che il livello del 1837 era affrancabile secondo la l. n. 1636/1864, e che il non poteva, a termini di quella legge, opporsi CP_1 all'affrancazione, che veniva condannato a compiere;
8) erano state fatte, quindi, le volture catastali, col trasporto dei terreni dal Comune di CP_1 ai singoli affrancanti, nuovi pieni proprietari;
9) il terreno oggi descritto al Foglio 28, part. 111 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di (c.d. compendio B) era l'unione dei quattro appezzamenti concessi in enfiteusi a CP_1 col rogito el 22 dicembre 1866 n. 425; CP_4 Per_2
10) tale concessione era stata integralmente venduta dagli eredi CP_4 Persona_3 con atto el 19 aprile 1902; Per_1
11) in seguito la concessione era stata affrancata con atto 27 maggio 1905 n. Per_1
546, su delibera comunale datata 11 ottobre 1902, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 5 ottobre 1903; 12) i terreni erano stati, dunque, volturati al nome degli eredi in piena proprietà. Per_3
dunque, assumeva sussistere la giurisdizione ordinaria, in rapporto agli effetti Parte_1 della sentenza n.218/16 della Corte Cost., in merito alla L.reg. Toscana n.35/15, come poi modificata con la L.reg. Toscana n.56/19, tale da modificare il precedente orientamento della Suprema Corte in materia. Nel merito, per l'effetto, l'attrice assumeva, in via principale, la piena validità degli atti di affrancazione indicati, in rapporto alla pretesa irrilevanza degli atti successivi alla ricostituzione di un dominio diretto del pur tenuto conto: - degli oneri concessori CP_1 comunque pagati da qualche dante causa;
- degli atti di ricognizione in “dominum” fatti dai danti causa;
- del fatto che , negli atti notarili di trasferimento dei terreni, si parlasse di cessione di diritti enfiteutici e non di piena proprietà, in tutto, in via gradata, insistendo per l'usucapione. Nel costituirsi in giudizio il contestava, anzitutto, la carenza di Controparte_1 giurisdizione del Tribunale adito in ordine alle domande di parte attrice aventi a oggetto, in via principale, l'accertamento - previa declaratoria dell'avvenuta affrancazione di livello/enfiteusi - della piena proprietà degli agri marmiferi di cui al Nuovo Catasto Terreni del Comune di al Foglio 28, partt. 32 e 182 (già 33), e partt. 34, 41, 42, 43, 46, dal CP_1 momento che gli agri marmiferi in località Rocchetta risultavano oggetto di plurime concessioni livellarie estensi che non potevano essere oggetto di affrancazione. In merito, parte convenuta poneva in risalto che l'inaffrancabilità era una caratteristica propria di tali concessioni, ricavabile dalla normativa estense nel suo complesso, a partire dall'Editto di MA RE Cybo-Malaspina del 1751, per come acclarato dalla costante giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 361/1987), che aveva, altresì, riconosciuto come la concessione livellaria presentasse sicuramente taluni aspetti pubblicistici, rientrando nell'ambito della concessione amministrativa caratterizzata da un indubbio potere autoritativo in capo all'ente procedente (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 377/2007). Sempre secondo l'Amministrazione comunale, del resto, sia la legge della Regione Toscana del 5 dicembre 1995, n. 104, che la successiva legge regionale n. 35/2015, ribadivano l'appartenenza dei predetti agri al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale locale, regolandone e contingentandone lo sfruttamento, e finalizzandolo, inoltre, a scopi determinati. La Parte convenuta, inoltre, ricostruiva in maniera dettagliata le recenti vicende dei predetti agri marmiferi, rappresentando l'esistenza di una serie di atti di ricognizione “in dominum”, intervenuti tra il e taluni danti causa dell'odierna attrice, di plurimi Controparte_1 provvedimenti amministrativi inerenti l'attività di sfruttamento degli stessi e di svariati contenziosi dinanzi al TAR Toscana, da questi discendenti, tutti fondati sul presupposto dell'esistenza di un rapporto concessorio di natura non privatistica, bensì amministrativa. Secondo la tesi dell'Ente, a differenza dell'enfiteusi di diritto comune, a venire in rilievo era un diritto perpetuo senza l'obbligo di miglioramento del fondo ma, anzi, di fatto, volto a consentirne il depauperamento, sì che il carattere peculiare della concessione, piuttosto, si sostanziava nell'obbligo del concessionario di spiegare un'attività organizzata per la produzione e lo scambio dei marmi, conciliandosi in tal modo il suo interesse con quello generale. Il aggiungeva, a riprova, che, ove fosse stata possibile l'affrancazione, il Controparte_1 concessionario, per effetto di questa, sarebbe venuto ad accentrare la piena e incontrollata facoltà di disporre della cava, avendo facoltà di lasciarla inoperosa o di trasferire il suo diritto senza l'autorizzazione del contrariamente alla chiara volontà della legge. CP_1
L'Ente territoriale, nello specifico, evidenziava, altresì, l'irrilevanza della L.reg. Toscana n.56/19 e della presupposta sentenza della Corte Cost. n. 228/16. All'udienza del 23.02.2021 il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa al 17.06.2021 per la valutazione dell'ammissione dei mezzi istruttori. A detta udienza, il Giudice si riservava sulle contestazioni formulate dal in ordine CP_1 alla documentazione autografa prodotta da controparte e, a scioglimento della riserva, disponeva una CTU al fine di accertare la corrispondenza tra il testo manoscritto e quello dattiloscritto a opera di parte attrice, nominando quale perito il dr. . Persona_4
Depositata la perizia, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 04.05.2023, che era tenuta mediante trattazione scritta. Trattenuta la causa in decisione, venivano concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionale e relative repliche. Il Tribunale, dunque, con pronuncia 2.11.33, così statuiva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella persona del giudice unico dott. Ilario Ottobrino, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo competente per territorio;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere al Parte_1 [...]
le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in misura pari ad € 11.268,00 CP_1 per compensi, oltre iva se dovuta, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
3) pone le spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto definitivamente in capo a parte attrice.”
Il Tribunale respingeva la domanda attorea dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, poiché accoglieva l'eccezione del CP_1 ponendo in risalto, altresì, come, se fosse stata possibile l'affrancazione del livello su agro marmifero, il concessionario avrebbe acquisito “la piena ed incontrollata facoltà di disporre della , avendo facoltà di lasciarla inoperosa o di trasferire il suo diritto senza Pt_4
l'autorizzazione del contrariamente alla chiara volontà della legge”. CP_1
Il primo Giudice, dunque, assumeva che la propria decisione trovava riscontro:
- nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, da ultimo nella sentenza n. 1203/1988, aveva ritenuto che il livello di cava marmifera, nonostante la sua sostanza di enfiteusi perpetua, fosse, sempre e comunque, riconducibile alla concessione amministrativa di un bene indisponibile, con conseguente giurisdizione amministrativa, come poi confermato dalle SS.UU. nel 1995;
- nel fatto che, rispetto a tale orientamento, era inconferente l'ordinanza n. 25576/2020 delle SS.UU., invocata in causa, perché in quel caso il aveva affermato non esistere CP_1 alcuna concessione, a differenza che nel presente giudizio, sì che anche tale circostanza conduceva la cognizione della domanda attorea alla giurisdizione amministrativa, in forza del disposto dell'art. 133, comma 1, del d. lgs. N.104/2010, che attribuiva a detta giurisdizione medesima ogni controversia relativa a rapporti di concessione di beni pubblici;
- nel fatto che parimenti irrilevante era l'art. 35 bis della L.r. 35/2015, introdotto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2016, sia perché quella sentenza riguardava una vicenda diversa (i c.d. beni estimati di Carrara), sia perché l'art. 32 della stessa legge regionale continuava a stabilire che gli agri marmiferi di erano parte del patrimonio CP_1 indisponibile del “sulla scorta della vigenza degli istituti giuridici di diritto estense”. CP_1
Il Tribunale, per l'effetto, regolava le spese secondo il principio di soccombenza. Nei confronti della predetta sentenza ha proposto tempestivo appello per i Parte_1 seguenti motivi.
Primo motivo. Violazione delle norme sul riparto di giurisdizione. La giurisdizione sull'accertamento della proprietà appartiene al giudice ordinario. L'appellante ha articolato, nella sostanza, il motivo in tre profili, tesi a sostenere la propria tesi. a. I principi della Corte di cassazione. L'appellante ha richiamato i principi in materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo come ribaditi dalle SS. UU. della Corte di cassazione nell'ordinanza 31 luglio 2018 n. 20350, in piena conformità ai suoi precedenti: “La «questione di giurisdizione», come affermato tra le ultime nella pronuncia Sez. U. 27/4/2018, n. 10265, «non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal petitum sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice»; tale principio si pone nel solco della pronuncia Sez. U. 16/5/2008 n. 12378, che molto chiaramente ha affermato che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.” Secondo pertanto, era evidente il vizio in cui era incorsa la sentenza Parte_1 impugnata, atteso che la propria domanda: - aveva come “petitum” l'accertamento, con efficacia di giudicato, della sua piena proprietà privata su alcuni terreni, individuati con le odierne particelle catastali;
- aveva, come causa petendi, la consolidazione, avvenuta con i due atti di affrancazione del 1893 e del 1905, del dominio utile dell'enfiteuta con il dominio diretto del , a norma delle leggi dell'epoca (peraltro, non diverse dall'art. Controparte_1
971 c.c. vigente). La società appellante, pertanto, ha insistito nel rilevare come sussistesse la giurisdizione del giudice ordinario, perché l'azione proposta aveva, come scopo, l'accertamento di un diritto soggettivo di proprietà. La fondatezza di tale doglianza era dimostrata anche dal fatto che la Corte di Cassazione aveva costantemente affermato, sin dalla pronuncia a SS.UU. n. 30168/1976, che qualsiasi domanda del privato tesa a porre in discussione l'appartenenza di un bene al Demanio dello Stato, o al patrimonio indisponibile di un ente pubblico, apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario, perché si traduceva in un'azione di accertamento della proprietà privata. A fronte di tali considerazioni , ha lamentato Parte appellante, certa era la violazione del riparto di giurisdizione operata dalla sentenza impugnata, atteso che la cognizione di una domanda di rivendica della proprietà privata di un terreno, contro la pretesa proprietà pubblica di un Comune, afferiva pacificamente alla giurisdizione del giudice ordinario, così come nel caso di domanda spiegata contro lo Stato. b. Il precedente specifico dell'ordinanza n. 25576/2020 della Corte di Cassazione. L'appellante ha, ancora, articolato la doglianza, ribadendo come l'ordinanza delle SS. UU. 12 novembre 2020 n. 25576 rappresentasse un precedente specifico, in particolare deducendo quanto segue:
- in quel caso, un'azienda estrattiva (estranea a aveva chiesto l'accertamento Parte_1 del suo dominio enfiteutico di un agro marmifero, per essere acquirente di due livelli, creati con atti notarili del 1850 e del 1851;
- anche in quel caso, il aveva sollevato il difetto di giurisdizione del G.O., Controparte_1 assumendo che gli agri marmiferi appartenevano tutti al patrimonio indisponibile e che ogni domanda avente gli stessi ad oggetto apparteneva alla giurisdizione amministrativa;
- in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, le SS.UU., richiamando i propri precedenti, avevano, tuttavia, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, poiché non vi era dubbio che il petitum e la causa petendi della domanda dell'attore fossero l'accertamento di un diritto soggettivo di natura reale, quale il dominio dell'enfiteuta. A riguardo, dunque, l'appellante ha lamentato quanto segue:
- il Giudice di prime cure si era discostato, in modo infondato, da tale precedente specifico, sul presupposto che, in quel caso, il si era difeso affermando che l'attore Controparte_1 non era titolare di alcuna concessione, per dunque assumere che, per tale ragione, la Corte di Cassazione aveva dichiarato la giurisdizione del G.O;
- in tal senso, dunque, il Tribunale aveva affermato che, nel caso in esame, viceversa, il aveva dedotto la qualità di concessionaria di , il che era sufficiente a radicare CP_1 Pt_1 la giurisdizione amministrativa. In merito , la Difesa appellante ha sottolineato che tale argomentare mostrava, ancor di più, l'errore in cui era incorso il giudice di prime cure sulla questione di giurisdizione, per due ragioni:
1) non era possibile ragionevolmente sostenere che la domanda di accertamento di un dominio enfiteutico (o, se si preferisce, di un'enfiteusi) assumesse diversa valenza, quanto alla giurisdizione, dalla domanda di accertamento della piena proprietà, per il fatto che, in entrambi i casi, si chiedeva l'accertamento di un diritto soggettivo di natura reale;
2) la giurisdizione, inoltre, andava determinata sulla base della domanda dell'attore, non delle eccezioni di merito del convenuto, quale l'esistenza di una concessione amministrativa, sì che il Tribunale di Massa avrebbe dovuto ritenere la propria giurisdizione e, nel merito, decidere se i terreni di causa erano in proprietà privata sulla base dei titoli o meno. Parte appellante, ancora, ha dedotto, circa la decisione di escludere la rilevanza di detta specifica pronuncia delle SS.UU., che dalla sentenza appellata emergeva evidente un ulteriore equivoco di fondo. Quando, infatti, il aveva eccepito l'esistenza Controparte_1 di concessioni amministrative aveva inteso fare riferimento ai livelli fatti a termini delle cd. Leggi Estensi, sulla scorta della giurisprudenza del Consiglio di Stato (e della Cassazione del 1988), il che , a ben vedere, palesava come la questione rimanesse la stessa: accertare se le concessioni livellarie fossero ancora esistenti o, come dedotto e provato, si fossero estinte per affrancazione e se, dunque, come previsto dalla legge, tale estinzione si fosse tradotta nella piena proprietà privata dei suoli. La per l'effetto, ha evidenziato che, se questi ultimi erano divenuti proprietà Parte_1 privata, più di un secolo fa, qualsivoglia concessione amministrativa data successivamente dal non aveva potuto avere, certamente, l'effetto di resuscitare una proprietà CP_1 pubblica già estinta, sì che, anche in tal senso, risultava come la domanda di essa appellante avesse ad oggetto l'accertamento della proprietà privata, con conseguente attribuzione della causa alla giurisdizione ordinaria. A tal riguardo, infine, l'appellante ha richiamato un'ordinanza del , su una CP_5 questione affine, concernente taluni livelli (non affrancati), insistenti su agri marmiferi nel Comune di Carrara. Il tale fattispecie il richiesto di annullare il regolamento del CP_5
Comune nella parte in cui disponeva la decadenza delle antiche concessioni livellarie, aveva disposto la sospensione del giudizio, affermando che occorreva prima accertare, dinanzi al giudice ordinario, l'esistenza e la titolarità del diritto reale. c. Contrarietà alla Costituzione e alla CEDU della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda di rivendica di Parte_1
Parte appellante ha, inoltre, rilevato come la sentenza impugnata, per sostenere il difetto di giurisdizione del G.O., avesse fatto leva sulla sentenza delle SS.UU. del 1995, la quale, in tesi, aveva innescato un circolo vizioso, dal momento che il giudice ordinario non poteva conoscere l'affrancazione del 1893, perché tale questione doveva essere trattata dinanzi al giudice amministrativo, ma questi non doveva conoscerne, perché, in tale giurisdizione, si doveva dare già per presupposto che il bene fosse in proprietà pubblica.
pertanto, ha sottolineato come la pronuncia appellata sostenesse tale circolo Parte_1 vizioso, richiamando la giurisdizione esclusiva del G.A. su tutti gli aspetti concernenti le concessioni amministrative, senza considerare, tuttavia, che la giurisdizione esclusiva del G.A. poteva sussistere solo ove fosse pacifica l'esistenza di una concessione e fosse chiesto l'esercizio di un diritto derivante da questa: tale situazione, è stato dedotto, era eterogenea rispetto a quella in esame, in cui era stato chiesto l'accertamento di una situazione giuridica incompatibile con l'esistenza di una concessione, come la proprietà privata dei fondi. La Difesa appellante, inoltre, nell'evidenziare come la sentenza delle SS. UU. del 1995 fosse un precedente isolato, superato dalla Corte, anche nel caso specifico degli agri marmiferi di ha, ancora, lamentato che tale circolo vizioso, ove esistente, avrebbe implicato una CP_1 lettura delle norme sul riparto di giurisdizione contraria agli artt. 2, 3, 24 e 25 Cost.: seguendo, in sostanza, l'isolato precedente del 1995, e non il diritto vivente individuato dalla costante giurisprudenza dei Giudici di legittimità, è stato oggetto di doglianza, si sarebbe addivenuti ad una radicale disparità di trattamento tra chi rivendica un titolo di proprietà privata contro il e chi rivendica uno stesso titolo contro qualsiasi altro Controparte_1 ente pubblico, Stato compreso, con evidente lesione degli artt. 2 e 3 Cost., il tutto, inoltre, attraverso una generale degradazione del diritto soggettivo di proprietà al rango di interesse legittimo, effettuata non con una legge sostanziale, ma con una interpretazione giurisprudenziale sui principi di riparto della giurisdizione, in violazione dei citati artt. 24 e 25 Cost. Nello stesso senso, è stato aggiunto, il circolo vizioso potenzialmente derivante dal precedente del 1995 sarebbe stato in contrasto evidente, altresì, con l'art.
6.1. della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, fondante il diritto di accesso al giudice e a un equo processo. Sotto tale profilo, ha rammentato come la CEDU avesse costantemente Parte_1 ravvisato una violazione dell'art. 6.1, nel caso in cui una legge nazionale non consentisse l'accesso al giudice civile per la tutela di un diritto di natura patrimoniale, per riserva di quella materia al giudice amministrativo, quindi solo in rapporto al controllo della legalità degli atti della pubblica amministrazione: da tale posizione, allora, non poteva omettersi di considerare che, nel caso specifico della rivendica del diritto di proprietà, l'art.
6.1 era violato quando non era garantito un procedimento idoneo a dare all'attore una cognizione piena dei suoi titoli, conducendo a una decisione esaustiva della sua domanda sulla base delle norme ordinarie. Ancor più nello specifico, a voler seguire - come da sentenza impugnata – l'arresto del 1995, non poteva che arrivarsi alla violazione dell'art.
6.1 della Convenzione europea, atteso che, in Italia chiunque aveva azione civile per la rivendica della sua proprietà privata, tranne chi rivendicava la proprietà di nel Comune di per i quali doveva Parte_5 CP_1 ricorrere solo al giudice amministrativo, il quale, tuttavia, non poteva decidere in modo pieno ed esaustivo sulla domanda attorea, poiché non rientrante, per definizione, nei poteri di detta A.G. l'accertamento della proprietà con efficacia di giudicato.
Secondo motivo. Violazione della lettura costituzionalmente orientata della l.r. n. 35/2015. I titoli di proprietà privata sugli agri marmiferi di Massa non possono essere estinti per legge regionale. Questione di legittimità costituzionale. L'appellante ha articolato il motivo segnatamente sotto i due seguenti profili. a. L'interpretazione costituzionale dell'art. 32 l.r.n. 35/2015. ha eccepito, in primo luogo, come la motivazione della sentenza impugnata si Parte_1 basasse sull'errato presupposto dell'appartenenza degli agri marmiferi di al CP_1 patrimonio indisponibile del Comune, in forza del disposto di cui all'art. 32 della L.reg.Toscana n. 35/2015, il quale sarebbe stato dichiarato incostituzionale solo con riferimento ai “beni estimati” di Carrara. Da tale assunto, è stato dedotto, derivava, in realtà, l'ulteriore vizio della sentenza impugnata, poiché il giudice avrebbe dovuto ritenere la sua giurisdizione sulla base della lettura costituzionalmente orientata della normativa regionale, segnatamente dell'art. 32 della L.reg. Toscana n. 35/2015, in rapporto all'indicazione già fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 228/2016, con cui era stato chiarito come gli agri marmiferi di non potessero essere qualificati come proprietà pubblica da una legge Parte_6 regionale, attraverso una pretesa interpretazione autentica del diritto estense, in quanto ciò atteneva alla competenza esclusiva dello Stato a legiferare in materia di ordinamento civile. A tal riguardo, ha sottolineato la società appellante quanto segue: se era vero che il dispositivo della citata sentenza n. 228/2016 aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 32
“per la parte in cui qualifica la natura giuridica dei beni estimati”, ossia di quegli agri marmiferi, in tesi presenti solo nel Comune di Carrara, passati in proprietà privata già con l del 1751, era parimenti vero che gli stessi principi Controparte_6 fissati dalla Corte delle leggi escludevano, in via generale, che l'art. 32 in questione potesse qualificare la natura giuridica degli altri nei territori di , Parte_5 Parte_6 dichiarando inesistenti i loro titoli di proprietà privata, formati secondo un'altra legge, successiva all'ordinamento estense. L'appellante ha, inoltre, ricordato che, nella sentenza n. 228/2016, la Corte Costituzionale aveva stabilito come l'art. 32 della L. R. n. 35/2015 avesse una “portata innovativa” rispetto a un assetto normativo e giurisprudenziale che, inaugurato dall'Editto del 1751, aveva costantemente identificato, fino a quel momento, i cd. “beni estimati” come proprietà private, sì che tale “portata innovativa” era tanto più evidente, nel caso in esame, in cui, secondo il Tribunale di Massa, l'art. 32 medesimo aveva condotto alla proprietà pubblica i terreni che erano divenuti privati per effetto di alienazioni fatte dal stesso: in sostanza, se nel CP_1 caso dei beni estimati poteva essere incerta la natura dei diritti soggettivi attribuiti da un atto del 1751, nel caso oggetto della domanda in questione sussistevano, viceversa, precise norme di legge - del 1864 e del 1865 - che avevano attribuito con certezza il diritto ad affrancare in piena proprietà qualsiasi livello. Parimenti, è stato aggiunto, esistevano atti notarili redatti come nell'attualità, con volture ai pubblici registri che avevano iscritto il bene a nome dei danti causa di Parte_1
In ragione di tali considerazioni, occorreva pervenire ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 32 , secondo cui, dunque, appartengono al patrimonio indisponibile dei Comuni di solo quei terreni per i quali non esista un titolo di proprietà CP_1 Parte_6 privata, creato in conformità ad una legge preesistente, con l'effetto, ancor più, di acclarare, peraltro, ancora una volta, la giurisdizione del giudice ordinario, come giudice dell'accertamento di quei titoli. b. Questione di legittimità costituzionale. La Difesa appellante ha, altresì, osservato come, qualora la Corte d'Appello avesse ritenuto l'interpretazione dell'art. 32 della L.R. n. 35/2015, come da sentenza impugnata, l'unica possibile, evidenti erano i presupposti per promuovere una questione di legittimità costituzionale. Tale norma, infatti, interpretata come sopra, violava, oltre all'art. 117, gli artt. 42 e 43 della Costituzione, in rapporto al fatto che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 228/2016, più volte citata, aveva già chiarito la non appartenenza alle competenze di una Regione dell'interpretazione autentica di norme qualificanti la proprietà di un bene in un ordinamento preunitario, in rapporto alla riserva di legge statale a riguardo. In merito, l'appellante ha aggiunto come il fatto che il Tribunale, nel caso di specie, avesse statuito che la norma regionale, nel momento in cui aveva stabilito che gli agri marmiferi di appartenevano al patrimonio indisponibile del aveva, altresì, estinto tutti i CP_1 CP_1 titoli di proprietà privata legittimamente formati in precedenza, per effetto di leggi dello Stato unitario, rendeva la questione “ de qua”, ancor più evidente, pervenendosi di fatto ad un'espropriazione senza indennizzo e senza motivi d'interesse generale, in violazione dell'art. 42 Cost. , con violazione, del pari, dell'art. 43 Cost., atteso che l'art. 32 di cui si controverte, nell'interpretazione data dalla sentenza impugnata, aveva trasferito ai Comuni un'intera impresa, senza indennizzo e fuori dai casi specificamente previsti (servizi pubblici, fonti di energia e situazioni di monopolio). Nel sottolineare, altresì, come la lettura dell'art. 32 della L.reg.Toscana. n. 35/2015 di cui alla sentenza del Tribunale di Massa, fosse in contrasto anche con l'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come stabilito dalla CEDU in molti casi simili, ha rappresentato che, in tesi, non solo la sua proprietà era stata Parte_1 espropriata senza indennizzo, ma ciò era avvenuto senza che neanche vi fosse un interesse generale a farlo. A termini, infatti, della L.reg.Toscana n. 35/2015, il proprietario privato dell'agro marmifero non poteva, comunque, esercitare alcuna attività estrattiva, se non dietro autorizzazione del e tale autorizzazione era onerosa, al pari della concessione di un terreno di CP_1 proprietà dell'Ente, e poteva essere data solo in accordo agli strumenti regionali di pianificazione e controllo dell'attività estrattiva, sì che ogni interesse generale - sia quello alla tutela ambientale, che quello al controllo della produzione - era tutelato, comunque, dal regime amministrativo per l'esercizio dell'attività estrattiva: quanto esposto, allora, ha evidenziato l'appellante, rendeva privo di fondamento giuridico il presupposto ultimo da cui era partito il Tribunale di Massa, secondo il quale l'affrancazione di un livello su agro marmifero era da ritenersi contraria “alla chiara volontà della legge “, poiché avrebbe assicurato “la piena ed incontrollata facoltà di disporre della , avendo facoltà di lasciarla Pt_4 inoperosa o di trasferire il suo diritto senza l'autorizzazione del . CP_1
In realtà, ha evidenziato la Difesa di ancora una volta, il primo Giudice aveva Parte_1 confuso l'ordinamento civile della proprietà privata, con il suo ordinamento amministrativo, senza considerare, per esempio, quanto previsto dall'art. 35 quater della L.reg.Toscana. n. 35/2015, in termini di “poteri” sostitutivi del proprietario inattivo, o con riferimento al libero trasferimento della proprietà del terreno, ma non del diritto di sfruttarlo per l'attività estrattiva, nel caso in cui tale diritto non fosse stato riconosciuto dalla pianificazione amministrativa regionale. Ciò detto, l'appellante, richiamata l'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. da parte del D..L.vo n. 149/2022, ha evidenziato l'obbligo di questa A.G., in accoglimento dell'appello sul diniego di giurisdizione del giudice ordinario, di decidere sul merito della causa, così da concludere per l'accoglimento di tutte le domande formulate in atto di citazione.
Si costituito nel presente gravame il , il quale ha contestato tutto quanto Controparte_1 dedotto in atto di appello ed ha chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto. In particolare, l'appellato ha eccepito quanto segue. In merito al primo motivo, detto Ente:
- ha rilevato come la vicenda invocata traesse origine dall'esistenza di un rapporto concessorio, tale da fondare la giurisdizione esclusiva del G.A., chiamato quindi a pronunciarsi anche su eventuali diritti soggettivi del privato;
- ha evidenziato, altresì, che l'odierna appellante, che si era sempre comportata da concessionaria, solo con il giudizio in questione aveva sostenuto la tesi che la vedeva titolare di una proprietà esclusiva su un bene che, invero, da sempre era qualificato come appartenente al patrimonio indisponibile del;
Controparte_1
- ha sottolineato, inoltre, l'assoluta diversità tra la fattispecie in questione e quella di cui si era occupata la Suprema Corte con l'ordinanza n. 25576/2020, di cui l'appellante pretendeva di avvalersi quale “precedente specifico”. In merito a tale ultimo profilo, Parte appellata ha richiamato l'ordinanza medesima, rispetto al fatto che nessun acquisto di livello era stato rivendicato, poiché, in quel particolare caso, la società che pretendeva di vantare diritti sulla cava chiedeva di dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario, senza riferirlo o comunque collegarlo all'esistenza di una concessione amministrativa, circostanza idonea a rendere evidente la diversità tra le due fattispecie. Nell'assumere, pertanto, che il Giudice di primo grado, nella sentenza impugnata, aveva correttamente motivato in ordine all'inconferenza del predetto richiamo giurisprudenziale, il ha posto in evidenza, del pari, come irrilevante fosse il richiamo alla Controparte_1 giurisprudenza della Suprema Corte recata dalle statuizioni n. 30168/1976 e n. 20596/2013: in merito l'appellato ha ribadito, infatti, che, nel caso di specie, come correttamente acclarato dal Tribunale di Massa nella sentenza impugnata, il privato pretendeva di giovarsi di un'affrancazione che di per sé poneva in discussione il rapporto concessorio, che pacificamente, secondo la stessa ricostruzione avversaria, sia nel primo, che nel secondo grado di giudizio, esisteva, elemento tale da radicare di per sé la giurisdizione del G.A. Il ha, poi, dedotto come, pertanto, sulla base della domanda spiegata nel Controparte_1 presente giudizio, non potesse che ravvisarsi, secondo il saldo orientamento delle SS.UU. della Corte di cassazione richiamato dal Giudice di prime cure, la giurisdizione esclusiva amministrativa, atteso che si verteva in materia di concessioni livellarie di agri marmiferi di proprietà del , aventi l'intrinseca natura di concessioni amministrative, il Controparte_1 tutto in modo coerente all'indirizzo interpretativo già espresso con la sentenza della Corte di Cassazione n. 1203/1988, in rapporto a tutte le controversie aventi ad oggetto posizioni soggettive derivanti da concessione amministrativa dei beni patrimoniali indisponibili, come nel caso della concessione livellaria. Cont Infine, per quanto riguarda il riferimento all'ordinanza del Toscana n. 30/2024, pronunciata in un ricorso promosso da una ditta contro il , l'appellato ha Controparte_7 evidenziato che essa era stata pronunciata sulla base dell'art. 295 c.p.c. in considerazione della pendenza di un giudizio avanti il Tribunale di Massa, sì che era evidente come essa non vertesse – né avrebbe potuto vertere – sulla sussistenza della giurisdizione di quest'ultimo giudice, sulla quale il TAR non poteva esprimersi, con l'effetto di rendere tale pronuncia irrilevante ai fini “ de quibus”. In merito al secondo motivo, l'appellato ha osservato come la Difesa di controparte avesse introdotto, del tutto inopinatamente, nel presente giudizio la questione dei beni estimati, ovvero dei beni che erano stati iscritti all'estimo da privati almeno venti anni prima dell'entrata in vigore dell'editto di MA RE del 1751, questione su cui si era pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/2016. L'appellato, a riguardo, ha ribadito che tali beni si rinvenivano esclusivamente nel Comune di Carrara, mentre non ve ne era traccia in quello di CP_1
La Difesa dell'Ente in questione ha, per l'effetto, eccepito come gli argormenti avversari, a riguardo, non fossero pertinenti e non valessero certo a sostenere la tesi di Parte_1 secondo cui anche nelle cave del Comune di poteva esistere una proprietà privata, CP_1 magari per effetto di affrancazione, come preteso nel caso di specie;
in realtà, è stato dedotto, le cave di sulla base della normativa estense, la cui vigenza era stata CP_1 riconosciuta, sia dalla Corte di Cassazione, sia dal Consiglio di Stato, sia dalla Corte Costituzionale, avevano sempre avuto la natura di beni patrimoniali indisponibili, con l'effetto che eventuali atti di affrancazione non potevano che essere ritenuti afflitti da insanabile nullità. Parte appellata , ancora, ha contestato la fondatezza dell'ulteriore argomento introdotto dall'appellante, valutandolo non conferente, laddove era stato fatto riferimento all'iscrizione nei pubblici registri dei beni affrancati “a nome dei danti causa di ”, considerato che Pt_1 controparte non era stata in grado di dimostrare alcun titolo di trasferimento del preteso diritto di proprietà, né la trascrizione nei registri immobiliari. Infine, il ha contestato la deduzione dell'appellante, secondo cui il Controparte_1
Tribunale di Massa aveva interpretato l'art. 32 della L.R. Toscana n. 35/2015 nel senso di ritenere che esso “condurrebbe nella proprietà pubblica dei terreni che sono divenuti privati per effetto di alienazioni fatte dal stesso”: in merito è stato ribadito come l'Ente CP_1 deducente non avesse mai stipulato “atti di alienazione” e che, in ogni caso, non risultava che nella sentenza impugnata vi fosse traccia di un passaggio che avesse un simile significato. Nel merito, l'appellato, nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello fosse giunta ad affermare la giurisdizione ordinaria, ha riproposto e richiamato tutte le difese spiegate nel giudizio di primo grado, quanto al merito.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 02.10.2024, la Corte fissava davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 06.05.2025, assegnando i termini ex art.352 c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica, per poi differire detta udienza, a termini scaduti, al 23.9.25 per la sola rimessione. In esito a tale udienza la causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio e posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte delle ragioni di doglianza di cui sopra, osserva la Corte quanto segue. Circa il primo motivo, articolato come sopra, occorre, in primo luogo, considerare quanto espressamente contenuto nell' ”incipit” della citazione in primo grado, ove si legge, merita di essere riportato: “
1. La L.R. Toscana 5 agosto 2019 n. 56 ha modificato la L.R. 25 marzo 2015 n.
35, introducendo, con l'art. 35-bis, una nuova disciplina per la coltivazione di siti estrattivi in cui siano presenti beni di proprietà privata. La norma prevede ora che i siti estrattivi in cui siano prevalenti i terreni in proprietà privata possano essere dati in concessione diretta al proprietario, mentre per quelli in cui sono più numerosi i terreni comunali deve essere fatta una gara. Da qui l'interesse della società attrice a vedere riconosciuta la piena proprietà dei terreni indicati in epigrafe, per avere diritto a chiedere l'affidamento diretto della concessione e continuare a lavorare i terreni marmiferi di sua proprietà, alle condizioni di legge.”. Risulta del tutto evidente, dunque, come, al di là di quanto asserito dall'appellante, l'azione proposta di cui si tratta, lungi dall'essere un'azione di rivendica in senso proprio, sia funzionale ad una modifica del regime concessorio, rispetto a prerogative dominicali proprie, comunque, dello sfruttamento delle cave marmifere, in ogni caso non nella disponibilità dei privati, tanto che, financo, si legge nell'atto di citazione in primo grado, sub pag.8, a conferma della conclusione appena espressa, quanto segue: “…La questione della validità delle affrancazioni dei livelli su agri marmiferi è già arrivata una volta dinanzi al giudice civile e la
Cassazione, con sentenza delle Sezioni Unite n. 5118 del 10 maggio 1995 (per regolamento preventivo di giurisdizione) ha ritenuto che la sua cognizione appartenesse al giudice amministrativo. Ciò, tuttavia, sulla base della legislazione allora vigente, per la quale la coltivazione di una cava era soggetta: – a semplice autorizzazione nel caso avvenisse su terreno privato;
– a un provvedimento di concessione del Comune nel caso in cui si fosse trattato di terreni pubblici. Su questa base, la Corte di Cassazione ritenne che la domanda di accertamento della proprietà privata
a seguito dell'affrancazione di un livello coincidesse con la declaratoria dell'inesistenza di una concessione, il che avrebbe portato alla giurisdizione del giudice amministrativo in virtù dell'art. 5 della l. 1034/1971. Oggi, la L.R. 35/2015, come modificata dalla L.R. n. 56/2019, prevede che la coltivazione di una cava proceda sempre da una concessione del Comune, ma che vi siano due regimi diversi: uno per il caso in cui la maggioranza dei beni sia di proprietà privata, l'altro per il caso opposto…”.
Ciò che, pertanto, è oggetto delle pretese dell'originaria attrice altro non è che il regime concessorio di beni peculiari, quali le cave marmifere, il che supera ogni questione dedotta circa la lamentata inammissibilità della questione di giurisdizione oggetto della pronuncia impugnata, dimostrando come in discussione siano elementi costituitivi, in ogni caso, delle concessioni, pur nell'evolversi delle situazioni di fatto. A tal riguardo, la pretesa violazione del “ dictum” ,di cui all'ordinanza Cass. SS.UU. n.20350 del 31.7.2018, non convince, poichè non tiene conto di come tale pronuncia, diversamente da quanto ritenuto dalla società appellante, si incentri sul “ petitum “ sostanziale, in funzione della “causa petendi”, il che si rinviene anche nella recente pronuncia Cass. SS.UU., n. 2368 del 24/01/2024 , ove si legge, quale principio generale, in tema di riparto di giurisdizione: “ La regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale “.
La stessa comparsa conclusionale dell'appellante, a ben vedere, conforta la considerazione svolta, tanto che in tale atto si legge, in particolare, sub punto 4.3: “ … La domanda di Pt_1 era fatta in funzione dell'applicazione del nuovo regime previsto dalla l.r. Toscana n. 35/2015 (che disciplina l'attività estrattiva) dopo che la legge era stata dichiarata incostituzionale con sent. n.
228/2016, poiché stabiliva che tutti gli agri marmiferi di e Carrara fossero, senza eccezione, CP_1 di proprietà pubblica perché così sarebbe stato detto dalle “leggi estensi”. In quella sede, la Corte
Costituzionale aveva stabilito che una legge regionale non poteva attribuire un bene alla proprietà pubblica, né poteva effettuare l'interpretazione autentica di titoli e leggi fatte nel passato. La
Regione Toscana emendò la legge in conseguenza, introducendo, con l'art. 35 bis, due regimi amministrativi diversi per gli agri marmiferi del comprensorio apuo-versiliese: uno per i terreni in proprietà pubblica, l'altro per i terreni in proprietà privata. Da qui l'interesse di di chiedere Pt_1
l'accertamento della sua proprietà privata”.
Ciò detto, merita, a questo punto, di essere considerato come la pretesa valenza “novativa” della citata sentenza della Corte Cost., in punto giurisdizione, non sussista affatto, atteso che l'intervenuta pronuncia n. 228/16 del Giudice delle leggi, circa la legge reg. Toscana n.35/15, diversamente da quanto reputa l'appellante, non attiene alla giurisdizione medesima, al di là del giudizio civile ordinario in cui era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, ma, come è ovvio, al riparto di potestà legislativa, piano del tutto eterogeneo. In realtà, va osservato, la stessa motivazione della Corte Costituzionale depone nel senso di un regime normativo afferente alle cave, in quel caso di Carrara e rispetto ai beni “ estimati”, comunque per nulla assimilabile a quello dei beni ordinari, al di là delle inerzie della P.A., trattate “incidenter tantum”. L'esame della motivazione medesima, secondo questa Corte, conferma quanto sopra, ove si legge, in particolare: “ 5.– Nel merito, la questione relativa alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è fondata. 5.1.– Con la legge regionale n. 35 del 2015 la Regione Toscana ha dettato un'organica disciplina dell'attività estrattiva nell'ottica di salvaguardare, come risulta dallo stesso preambolo della legge, le «particolarità storiche, giuridiche ed economiche che caratterizzano i beni compresi nel suo territorio», tra i quali rientrano anche i cosiddetti beni estimati, di cui all'editto della duchessa MA RE del 1° febbraio 1751. I beni CP_6 estimati sono cave di limitate dimensioni territoriali, le quali, in ragione delle peculiari caratteristiche morfologiche che le contraddistinguono, non sono ormai coltivabili singolarmente e risultano in parte incorporate all'interno di una stessa unità produttiva insieme a cave pubbliche, soggette a concessioni comunali. Davanti alle moderne tecnologie che rendono sempre più opportuna, ai fini dell'efficienza dell'attività estrattiva, la gestione comune di cave contigue, anche se assoggettate a regimi giuridici diversi;
davanti alle disfunzioni dovute a tale diversità di regime ed insite nell'esperimento della procedura di gara per una soltanto di esse;
e davanti infine alle sempre più avvertite esigenze ambientali che richiedono rigorose regole di tutela, comuni per tutte le cave, il legislatore regionale ha ritenuto di poterle sottoporre ad un medesimo regime concessorio, sulla premessa che i beni estimati appartengano al patrimonio indisponibile del 5.2.– È ben CP_1 possibile che tale premessa sia la più conforme all'intento e alla ratio dell'editto teresiano del 1751, che venne adottato dalla sovrana nella non modificata cornice dello statuto dato a Carrara dal suo predecessore nel 1574. In base allo statuto tutti gli agri marmiferi erano di proprietà delle Per_5 antiche vicinanze, da chiunque fossero detenuti e utilizzati, e i detentori erano perciò tenuti al pagamento alle vicinanze dell'annuale livello. L'editto di MA RE si limitava a cancellare
l'obbligo del livello per le cave per le quali esso non fosse stato pagato da più di venti anni. Le cave così identificate vennero definite «beni estimati». Quali fossero tali beni e quale dovesse essere il loro effettivo regime giuridico fu materia di controversia negli anni successivi. Dopo venti anni, un nuovo editto – la cosiddetta legge delle usurpazioni del 1771 – affidò ad un'apposita commissione il compito di effettuare una ricognizione dei beni vicinali e di recuperare quelli indebitamente occupati, ma questo lavoro non ebbe alcun seguito. Una nuova commissione fu istituita dalla notificazione governatoriale Petrozzani del 1823 per verificare la legittimità del possesso di tutte le cave, ma anche questa si concluse senza esito. Né la situazione mutò con il nuovo catasto terreni del 1905. Il Comune distinse le cave in tre diverse tipologie – cave in concessione, concordate e contestate – ma non si attivò presso i possessori affinché chiedessero il rilascio delle concessioni, né avviò le procedure per regolarizzare i mappali contestati. Nel 1928 una nuova ordinanza del Podestà fissò un termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di rilascio delle concessioni. Le domande furono raccolte e catalogate, ma ancora una volta, come nei precedenti tentativi di riordino, non si arrivò ad un risultato utile. Nel 1955 la commissione di esperti incaricata dal – leggasi di Carrara CP_1
- di predisporre il regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), qualificò i beni estimati come beni di proprietà privata;
nondimeno il fino al 1994, non adottò alcun regolamento. Le vicende successive CP_1 all'editto del 1751, dunque, sono segnate da una sequenza di plurisecolari inefficienze dell'amministrazione, che hanno impedito le verifiche e gli accertamenti necessari a porre ordine alla materia. 5.3.– Tuttavia, è un dato storicamente incontrovertibile che nel diritto vivente venutosi a consolidare nei secoli diciannovesimo e ventesimo, i beni estimati non sono trattati come beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, al quale dal 1812 erano stati trasferiti i beni delle vicinanze allora abolite. È un fatto che il non ha mai incluso i beni estimati Controparte_7 tra quelli appartenenti al proprio patrimonio indisponibile;
e che, quando, nel 1994, ha adottato il suo primo regolamento che, ai sensi della legge mineraria del 1927, poneva fine alla vigente legislazione estense, quei beni non sono stati trattati. La stessa legge regionale 5 dicembre 1995, n.
104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), con cui la Regione ha per la prima volta disciplinato la materia – istituendo, fra l'altro, un nuovo sistema concessorio di matrice regionale, con il quale viene reciso ogni legame con il livello estense – qualifica gli agri marmiferi di
Massa e Carrara come beni del patrimonio indisponibile comunale «se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all'entrata in vigore della presente» (art. 1, commi 1 e
2). Di conseguenza, la riconduzione dei beni estimati ai beni del patrimonio indisponibile del CP_1 operata dall'impugnato art. 32, comma 2, si configura alla stregua di un'interpretazione autentica dell'editto di MA RE, effettuata con legge della Regione, in palese contrasto con tutta la prassi precedente. Ciò, in base alla giurisprudenza di questa Corte, esula, nella materia, dalle competenze della Regione. Infatti, «come precisato da questa Corte con la sentenza n. 232 del 2006, la potestà di interpretazione autentica spetta a chi sia titolare della funzione legislativa nella materia cui la norma è riconducibile» (sentenza n. 290 del 2009). Ed è innegabile che l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene all'«ordinamento civile».
In merito, richiamato lo specifico dispositivo di tale pronuncia ( “ dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35
(Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati”), devesi osservare che interpretare l'ultima frase della motivazione sopra riportata come tesa, non a spiegare il perché della riserva di legge statale ( secondo quanto devoluto alla Corte Costituzionale), ma finalizzata ad affermare la giurisdizione ordinaria, in fattispecie, quale quella che occupa, diversa, peraltro, da quella esaminata dalla Corte, sia territorialmente, che nella sostanza, risulta per questo Collegio una conclusione solo suggestiva e non condivisibile. Va detto, d'altra parte, che, non a caso, tale pronuncia non muta affatto il quadro normativo di riferimento rispetto al quale la Suprema Corte, come indicato dal primo Giudice, ha affermato, nel tempo, la giurisdizione amministrativa per fattispecie come quella realmente dedotta in causa, il che, secondo quanto evidenziato dal Tribunale, appare evidente alla luce delle pronunce: - Cass. SS.UU., n. 1203 del 05/02/1988 , secondo cui: “ La concessione
"livellaria" di cava marmifera nei comuni di , nonostante le peculiarità discendenti Parte_6 dalla persistente applicabilità della legislazione estense (non essendo stato emanato il regolamento previsto dall'art. 64 del R.d. 29 luglio 1927 n. 1443), e la conseguente qualificabilità della posizione del privato come diritto parziario di godimento, equiparabile ad una enfiteusi perpetua, è riconducibile ad una concessione amministrativa di bene patrimoniale indisponibile. Pertanto, la controversia inerente al rapporto concessorio con il comune, che esuli dalla mera determinazione di indennità, canoni o corrispettivi, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dello art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034”; - Cass. SS.UU. n. 5118 del 10/05/1995, secondo cui : “ Le concessioni livellarie di agri marmiferi di proprietà del Comune di in forza CP_1 della legislazione estense del 1846, che è ancora in vigore per effetto dell'art. 64 ultimo comma del
R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 (cosiddetta legge mineraria), nonché dell'art. 62 lettera c) del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (che ha trasferito dallo Stato alla Regione l'approvazione degli speciali regolamenti per la disciplina degli agri marmiferi di e Carrara) hanno, attualmente, CP_1
l'intrinseca natura di concessioni amministrative di un bene del patrimonio indisponibile di quell'ente locale. Ne discende che, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, la controversia che ha per oggetto una questione relativa ad un rapporto di concessione amministrativa non concernente le indennità, i canoni o altri corrispettivi per essa dovuti, è devoluta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi”;-Cass. SS.UU. n. 13903 del 24/06/2011, secondo cui, in termini di ampiezza di tale giurisdizione ed “ a contrariis”, si legge: “In materia di concessioni amministrative, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate dall'art.
5, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali;
quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull' "an" che sul "quantum"), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Ne consegue che, in materia di concessione di cava, è devoluta alla giurisdizione dell' la controversia nella quale il concessionario - sul presupposto CP_8 dell'impossibilità di escavazione per motivi oggettivi - contesti la pretesa dell'amministrazione di conseguire il pagamento del canone minimo, a prescindere dalla concreta possibilità di sfruttamento della cava”; - Cass. SS.UU.n. 14329 del 08/07/2005, ove si legge: “ In tema di concessione di beni pubblici (nella specie, affidamento dell'attività di sfruttamento di cava), la controversia in ordine alla scelta del contraente è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034”, per rinvenirsi nella motivazione, secondo quanto prospettato dal Consiglio di Stato cui attiene la pronuncia, una significativa distinzione fra cava come suolo e cava come giacimento, così da chiarire la Suprema Corte:
“… che del secondo potrà disporsi solo nella forma della concessione…”, ciò in rapporto al necessario contemperamento delle esigenze in gioco, desumibile anche dall'art.826 c.c. Del tutto condivisibile, poi, merita di essere aggiunto, è quanto evidenziato dal Tribunale, circa il fatto che l'entrata in vigore del D.L.vo n.104/10 abbia, non solo confermato, ma rafforzato, la valenza di tale giurisdizione esclusiva, anche in punto garanzie, stabilendo, al comma 1, lett. b), il seguente perimetro :“le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”. Assumere, poi, occorre sottolineare, che la modifica della L.reg..Toscana n.35/15, come da L.reg. Toscana. n.56/19, abbia modificato tale assetto, si appalesa infondato. A tal riguardo, risulta significativo quanto contenuto nei punti 1 e 2 del preambolo di tale novella, ove si legge : “
1. L'intervento normativo si rende necessario a seguito della sentenza della
Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 35/2015 , per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati, poiché l'individuazione della natura, pubblica o privata, dei beni appartiene all
'”ordinamento civile”, ovvero alla competenza statale. La Corte costituzionale ha riconosciuto che la disciplina dettata con la l.r. 35/2015 , per quanto attiene ai beni estimati di cui all'editto della duchessa del 1751, si fonda sulla necessità di salvaguardare le Controparte_6 particolarità storiche, giuridiche ed economiche che caratterizzano tali beni ed il loro territorio, affermando altresì la validità della ricostruzione dell'effettivo regime giuridico di tali beni i quali sono
“cave di limitate dimensioni territoriali, le quali, in ragione delle peculiari caratteristiche morfologiche che le contraddistinguono, non sono ormai coltivabili singolarmente e risultano in parte incorporate all'interno di una stessa unità produttiva insieme a cave pubbliche, soggette a concessioni comunali”;
2. In attuazione di quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza
228/2016, occorre prevedere la revisione delle modalità con le quali si autorizza la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti sia beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, sia beni estimati. Nel ribadire il principio del ricorso alla procedura di evidenza pubblica per la concessione del bene appartenente al patrimonio indisponibile comunale, si rende opportuno operare delle distinzioni in base alle quote di proprietà pubblica e di beni estimati delle aree estrattive interessate…”. Quanto precede, emerge evidente, è ben lungi da quanto vorrebbe far Parte_1 discendere, in termini di giurisdizione, dalle conseguenze dell'intervento del Giudice delle leggi e da tale nuova legislazione regionale, poiché attesta ( in relazione ai beni estimati, peraltro) l'esistenza di agri marmiferi pubblici e privati, allo stesso tempo descrivendo, comunque, l'esistenza di limiti intrinseci di questi ultimi, rispetto ad interessi collettivi. Di ciò, è necessario evidenziare, anche la stessa società appellante è consapevole, tanto da leggersi, nelle difese finali, argomenti che confermano la peculiarità dei beni “de quibus” (per nulla assimilabili, va detto, a terreni su cui si può o no costruire, in forza di titolo edilizio), proprio in ragione della funzione delle cave marmifere, di cui in causa si è, di fatto, invocato, a favore dell'originaria Parte attrice, un regime concessorio diverso, materia, tuttavia, devoluta alla giurisdizione amministrativa ( vedasi sub punto 7 par.2 conclusionale, in particolare anche ove si sottolinea come il proprietario privato non possa comunque lasciare inattiva la cava, pena gli effetti di cui all'art. 35 quater della L.reg.Toscana. 35/2015, con acquisizione dei terreni al patrimonio indisponibile comunale, previo indennizzo, per affidare l'estrazione a terzi;
vedasi anche l'invocato art.11 regolamento comunale di del CP_1
2020). Ciò detto, con riferimento, altresì, alle doglianze afferenti alla valenza, negata dal primo Giudice, alla pronuncia, in tema di riparto di giurisdizione, Cass. n. 25576/20, va detto che la specificità di detta pronuncia, come indicata dal Tribunale, sussiste effettivamente e diversifica il caso in esame, essendo pacifico ed incontestato, anche in sede di gravame, come affermato dal Tribunale, che sia titolare di concessioni del Parte_1 CP_1 in relazione ai beni immobili oggetto di causa.
[...]
Sul punto, occorre sottolineare che nella citata sentenza di legittimità, si legge : “ …Ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - la … citò in giudizio il di davanti al Tribunale della medesima città chiedendo che una cava di CP_1 CP_1 marmo o agro marmifero, detta…, pervenuta al … in forza di atti notarili risalenti al 1850 e al 1851,
e da costui, attraverso plurimi trasferimenti e fusioni societarie, pervenuta agli attori, dovesse dichiararsi concessa dal Comune in enfiteusi perpetua «a titolo originario o a non domino, nonché accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione>>; - il convenuto resisteva alla domanda, CP_1 alla domanda, costituendosi in giudizio, sostenendo l'appartenenza della cava al patrimonio indisponibile di esso Comune e chiedeva declinarsi la giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
- nella pendenza del giudizio civile gli attori ricorrono a questa Corte ai sensi dell'art.
41, co. 1, cod. proc. civ.; - il procuratore dei ricorrenti in data 22/11/2019 comunica. - pur premesso che l'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello
Stato o dei comuni, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché essa presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessione - contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente Ric. 2019 n. 07974 sez. SU - ud.
20-10-2020 -3- attribuito ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità - solo mediante concessione amministrativa (S.U., n. 10157 del 26/06/2003; prescindendo del pari dallo scrutinio della legislazione unitaria, prima, e regionale dopo, che avrebbe reso indisponibili delle cave e miniere, e nella specie di quelle di marmo nel territorio di Pt_6
, utilizzabili solo mediante concessione, avendo questa Corte già avuto modo di chiarire che
[...] le concessioni livellarie di agri marmiferi di proprietà del Comune di in forza della legislazione CP_1 estense del 1846, che è ancora in vigore per effetto dell'art. 64 ultimo comma del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 (cosiddetta legge mineraria), nonché dell'art. 62 lettera c) del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616
(che ha trasferito dallo Stato alla Regione l'approvazione degli speciali regolamenti per la disciplina degli agri marmiferi di e Carrara) hanno, attualmente, l'intrinseca natura di concessioni CP_1 amministrative di un bene del patrimonio indisponibile di quell'ente locale;
- prescindendo, inoltre, dalla legge della Regione Toscana del 5 dicembre 1995, n. 104 (giudicata costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 488/1995), ha disciplinato espressamente gli
«agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara>> e la successiva legge regionale n.
35/2015, ribadendo l'appartenenza dei predetti agri al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale locale, ne regola e contingenta lo sfruttamento, finalizzandolo, inoltre, a scopi determinati (art. 49);
- prescindendo, infine, da quel che è dato qui conoscere dello svolgersi della vicenda nel corso del tempo a riguardo della cava di cui si discute (trattasi di una narrazione sommaria e aspecifica, poiché non supportata da puntuale documentazione messa a disposizione di questa Corte), - sottolineatura della Corte scrivente - si tratta di vagliare nel merito il fondamento del prospettato diritto reale;
- non si controverte, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e, indi, dal codice del processo amministrativo (art. 133, co. 1, lett. b), sul rapporto di concessione amministrativa, poiché, come, afferma espressamente lo stesso Comune, nessun atto di concessione dell'agro marmifero risulta essere stato rilasciato agli attori e costoro assumono di vantare sull'agro marmifero diritto
d'enfiteusi; - di conseguenza, a prescindere dal fondamento della pretesa, la prospettazione degli attori (dichiararsi il diritto di enfiteusi) ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo, non solo essa prospettazione, ma anche il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (S.U. n. 20350, 31/07/2018, Rv. 650270) e qui non è dubbio che il
"petitum" sostanziale debba identificarsi con la rivendicazione di un diritto reale”. A fronte di tale contenuto, evidenziato quanto già esposto circa il “petitum sostanziale” di
, teso ad ottenere un diverso regime concessorio, non può tacersi che, nel caso Parte_1 di specie, come dedotto chiaramente fin dalla comparsa di risposta in primo grado, sub pagg. 2 e segg., il ha eccepito e ricostruito puntualmente le concessioni Controparte_1 in essere per ogni mappale, succedutesi nel tempo, allegando anche le ricognizioni “in dominum”, il tutto in rapporto e quali, si noti, effetti degli originari livelli estensi, secondo l'appellante venuti meno per affrancazione, il che , tuttavia, conferma, financo rispetto a quanto dedotto nella sentenza del 2020, l'infondatezza della doglianza e la correttezza della pronuncia in rito di cui si tratta. L'assunto difensivo di ancora, circa la scarsa ragionevolezza di tale distinguo, Parte_1 in rapporto al diverso diritto reale vantato, non coglie nel segno, rispetto alla “ratio” argomentativa espressa, così come la riproposizione delle ragioni relative alla mancanza dei presupposti per ritenere la giurisdizione amministrativa, in rapporto al “ petitum” attoreo, risulta già trattato e confutato. Parimenti non coglie nel segno, secondo questa Corte, l'assunto della società appellante per cui il aveva eccepito comunque l'esistenza dei “ livelli” estensi, della cui CP_1 affrancabilità si discuteva, a prescindere dalle concessioni successive, così da imporre la giurisdizione ordinaria: in realtà, non può tacersi, tale argomento conforta il fondamento della giurisdizione amministrativa, va rammentato, esclusiva, confermando, ancora una volta, come l'effettivo “ petitum” della causa sia quello di modificare il regime concessorio, al di là delle conclusioni formali. In tal senso, merita di essere sottolineato, anche quanto dedotto dall'appellante, quale presupposto dell'ultimo profilo del primo motivo, circa il fatto che oggetto del contendere sarebbe l'accertamento di una situazione giuridica, quale la proprietà privata, non compatibile con l'esistenza di una concessione, dimentica e si scontra, insanabilmente, con le stesse argomentazioni sopra riportate di circa il regime concessorio Parte_1 necessario delle cave marmifere. Non muta tale conclusione, attesa l'eterogeneità delle situazioni dedotte in giudizio, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità a favore della giurisdizione ordinaria, allorquando oggetto della controversia sia solo il confronto fra titoli di proprietà, rispetto ai beni controversi, il che, nel caso di specie non è, a prescindere, peraltro, dalla peculiarità delle cave marmifere quali beni con caratteristiche intrinseche di rilevanza pubblica. La questione, poi, della pretesa violazione dell'art.
6.1 CEDU, in relazione alla necessità di rivolgersi al giudice amministrativo, confligge, in primo luogo, con le garanzie comunque previste dal codice del processo amministrativo vigente di cui al D.L.vo n. 104/10, tacciato dall'appellante, “ tout court” e senza specificazioni, di essere in contrasto con tale normativa sovranazionale, nonostante i principi cui è informato, come quello di effettività, sub art.1, e del giusto processo, sub art.2, in relazione al richiamato art. 111 Cost, tenuto conto della piena facoltà, ove previsto, di pronunciare anche sui diritti soggettivi, in forza dell'art. 7, comma 1 e comma 5 del codice medesimo, in relazione , altresì, all'art.133 già sopra citato. In ogni caso, va chiarito, detta difesa di dimentica di considerare che, anche Parte_1 ove tale contrarietà fosse fondata, la questione dovrebbe essere affrontata, in termini di costituzionalità o di interpretazione costituzionalmente orientata, dal giudice effettivo titolare della giurisdizione secondo la legge, nel caso, per tutto quanto sopra detto, il giudice amministrativo, non potendosi, viceversa, in questa sede, disapplicare quanto previsto in materia di concessioni, né omettere di considerare che l'individuazione del giudice investito del potere di decidere rappresenta il presupposto per qualsiasi altra decisione diversa da quella impugnata, comprese quelle cui allude l'appellante. In merito, è utile rammentare quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte come segue, financo proprio in materia di diritti reali: - Cass. sez.1, n. 12810, 29.5.06, secondo cui :” In tema di indennità di espropriazione, il giudice nazionale, che è soggetto unicamente alla legge, non può disapplicare il criterio di liquidazione, di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, pur considerato in contrasto con i precetti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo dalla giurisprudenza della Corte europea, per applicare una regola indennitaria che, commisurata al valore venale del bene, non sarebbe compatibile con la funzione sociale della proprietà, prevista dalla Costituzione, creando in tal modo una disciplina che, peraltro non ricavabile dall'ordinamento, compete solo alla discrezionalità del legislatore, nel quadro di un'adeguata manovra finanziaria”; - Cass., sez. 6 - 2, n. 27102, 04/12/2013 , secondo cui: “ Nel sistema normativo successivo all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non ha modificato - in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2011
- la propria posizione nel sistema delle fonti, ed il rinvio operato dall'art. 6, par. 3, del Trattato alla
Convenzione non consente al giudice nazionale, nelle materie estranee al diritto dell'Unione europea ed in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta Convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa, senza che sia possibile riferire la medesima Convenzione all'art, 11 Cost., in forza della qualificazione dei diritti fondamentali in essa riconosciuti come <
l'Unione europea e non quello con gli ordinamenti giuridici degli Stati membri”; - Cass., sez.1, n.4691, 21.2.24, secondo cui: “ In caso di conflitto tra il diritto interno ed il diritto europeo, come ripetutamente chiarito dalla Corte costituzionale, quest'ultimo è suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice nazionale, con eventuale contestuale disapplicazione delle norme di diritto interno con esso contrastanti, mentre il diritto convenzionale, in quanto appartenente al genus del diritto internazionale pattizio, non può essere direttamente applicato dal giudice comune, il quale dovrà risolvere le eventuali antinomie interpretando le norme interne in senso conforme alle norme convenzionali, salva la possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale delle prime per contrasto con l'art. 117 Cost.”.
Le argomentazioni che precedono assorbono, secondo questo Collegio, la doglianza per cui la rivendica degli agri marmiferi sarebbe priva della possibilità di essere azionata, assunto solo suggestivo che, per ovvie esigenze difensive, non tiene, tuttavia, conto, come rammentato, del “ petitum” sostanziale azionato nel presente giudizio, già trattato, rispetto alla situazione fattuale sottesa alla domanda, né della qualità specifica di tali beni, rispetto all'esercizio delle prerogative dominicali, né, ancora, dell'effettiva ampiezza della giurisdizione amministrativa esclusiva, ove, come nel caso di specie, non si controverta di meri titoli di proprietà: in tal senso anche l'argomento del “ giudicato” risulta suggestivo rispetto al contenuto, comunque soggettivamente relativo, dello stesso. Passando al secondo motivo di appello, articolato in due profili, non può tacersi come, sia quanto al primo, che al secondo, l'appellante muova dall'assunto che il primo Giudice abbia affermato l'appartenenza delle cave marmifere di al patrimonio indisponibile della CP_1
Regione, ex art. 32 L.reg. Toscana, riproponendo, tuttavia, a riguardo, una valenza della sentenza della Corte Cost. n. 228/16 , in termini di giurisdizione, già sopra smentita da questa A.G. Del pari, d'altra parte, si è già detto come la giurisdizione amministrativa, nel giudizio in questione, prescinda da tale asserito assioma. In ogni caso, occorre porre in risalto, la stessa Parte appellante ha riconosciuto che se era vero che il dispositivo della citata sentenza n. 228/2016 aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 32 “per la parte in cui qualifica la natura giuridica dei beni estimati”, ossia di quegli agri marmiferi, in tesi presenti solo nel Comune di Carrara, passati in proprietà privata già con l del 1751, era parimenti vero, allora, che gli Controparte_6 stessi principi fissati dalla Corte delle leggi escludevano, in via generale, che l'art. 32 in questione potesse qualificare la natura giuridica degli altri agri nei territori di Parte_5 , dichiarando inesistenti i loro titoli di proprietà privata, formati secondo Parte_6 un'altra legge, successiva all'ordinamento estense. Non a caso, l'appellante ha, dunque, sollecitato un'interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma regionale, o, in alternativa, chiesto di sollevare ulteriore questione di legittimità costituzionale della norma regionale medesima, attesa la rilevanza e , financo, stante, in tesi, la manifesta fondatezza. Orbene, in merito, deve essere chiarito e sottolineato , tuttavia, come tali argomentazioni e sollecitazioni, a fronte di quanto già ampiamente esposto, si pongano “ a valle” della pronuncia in ordine alla giurisdizione, sì che, anche in questo caso, solo il giudice che per legge è investito del potere di decidere la controversia potrebbe addivenire a quanto auspicato, sia, dunque, in termini di interpretazione costituzionalmente orientata del rammentato art.32 ( al di là di ogni considerazione sulla, di fatto, possibilità di addivenire ad un'interpretazione, in concreto, estensiva del “decisum” del Giudice delle leggi, più che costituzionalmente orientata), che di promovimento di questione di legittimità costituzionale di tale norma di legge regionale. In ragione delle considerazioni svolte, le doglianze in questione, anche in termini di rischio di un sostanziale esproprio senza indennizzo e violazione dell'art.1 protocollo 1 CEDU, si appalesano, al fine di ottenere la riforma della pronuncia, in rito, del primo Giudice, inconferenti, poiché perpetuano, di fatto, l'equivoco di fondo , di cui si è detto, circa la valenza della sentenza n.228/16 della Corte Cost., non afferente, in realtà, al tema della giurisdizione, sovrapponendo quest'ultimo piano, correttamente risolto dal Tribunale, con il piano del merito. In conclusione, osserva questa Corte, tutti i motivi di appello in punto giurisdizione risultano infondati, il che assorbe ogni altra doglianza e prospettazione di merito ( anche in termini di preteso onere probatorio in capo a circa la continuità delle trascrizioni, rispetto Parte_1 al quale parte appellante si è difesa, in ultimo in sede di repliche, vantando la specificità della situazione, come segue: “ …Il Comune sostiene che “ non è stata in grado di dimostrare Pt_1 alcun titolo di trasferimento del preteso diritto di proprietà né la trascrizione nei registri immobiliari.”.
2. Il è smentito dai ns. documenti n. 12 e 19 di primo grado, che contengono tutte le volture CP_1 fatte, dopo le affrancazioni, a nome degli affrancanti, con le indicazioni puntuali delle particelle. 3. Pt_1 avrebbe avuto l'onere di produrre trascrizioni a suo favore se, e solo se, essa avesse rivendicato la piena proprietà da un altro privato. Ha assolto l'onere di provare che, dopo le affrancazioni, i terreni sono stati iscritti nei registri immobiliari dell'epoca come proprietà private e che tale proprietà si è trasferita a lei, attraverso una serie di danti causa di cui non aveva l'onere di allegare la continuità. Questo, come in qualsiasi altra azione di rivendica…”)
L'appello in esame deve essere, pertanto, respinto, con conseguente soccombenza dell'appellante anche in punto spese legali, le quali, in ragione del DM 55/14, valutata la causa di valore indeterminabile, di complessità media, quanto a presente grado, vanno liquidate, applicando il minimo per la fase di trattazione, del tutto contenuta, in complessivi
€ 10.313,00, a favore del , oltre al 15% ex art. 2 citato DM, CPA ed IVA Controparte_1 come per legge. La totale infondatezza del gravame comporta la necessità di dare atto dei presupposti, in capo a per il pagamento del doppio contributo unificato ai sensi dell'art.13, Parte_1 comma 1quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 664/2023 emessa dal Tribunale di Massa, pubblicata in data 02.11.2023, non notificata, la Corte così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
DICHIARA TENUTA E CONDANNA al pagamento delle spese di lite del grado Parte_1 in favore del , spese che liquida in complessivi € 10.313,00, a favore del Controparte_1
, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
Controparte_1
DA' ATTO che sussistono in capo a a fronte del totale rigetto dell'appello, i Parte_1 presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 24.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno